CONVENZIONE TRA L AZIENDA USL N. 1 DI MASSA e CARRARA E AZIENDA USL 12 PER PRESTAZIONI NELLA DISCIPLINA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA TRA L Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, (c.f.\ partita IVA 00294690458), di seguito indicata anche come ASL 1, con sede in Carrara, via Don Minzoni, 3, in persona del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis, suo legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede della U.S.L. suddetta; E L Azienda USL n. 12 di Viareggio, (c.f. P.IVA 00523180461), di seguito indicata anche come ASL 12, con sede in Camaiore, Fraz. Lido di Camaiore, Via Aurelia n. 335, legalmente rappresentata dal Dr. Brunero Baldacchini, nato a Viterbo l 11.09.51, domiciliato per la carica presso la sede della ASL suddetta, il quale interviene non in proprio, ma in veste di Direttore Generale della ASL 12 e in esecuzione della deliberazione n del ; PREMESSO CHE: - l ASL 12 ha richiesto all ASL 1 di attivare un rapporto convenzionale per usufruire delle prestazioni nella disciplina di Endoscopia Digestiva; - l ASL 12 dà atto di essere titolare delle 1
necessarie autorizzazioni e di possedere gli spazi, le apparecchiature, le attrezzature e l organizzazione funzionale necessarie allo svolgimento dell attività in regime libero professionale oggetto della presente convenzione; - il Resp.le SSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell ASL 1 a rapporto di lavoro esclusivo, Dr. Iginio Dell Amico si è dichiarato disponibile a garantire la collaborazione all ASL 12, personalmente e attraverso la propria equipe, dando atto che l occasionalità dell impegno è compatibile con l articolazione dell orario di lavoro istituzionale e che l attività professionale verrà svolta al di fuori dell orario di servizio in regime di libera professione; - il Dr. Iginio Dell Amico, in quanto Resp.le della SSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell ASL 1, e i dirigenti medici afferenti la succitata SSD, che si sono resi disponibili a svolgere l attività, hanno preso visione della convenzione e, condividendone i contenuti, hanno appositamente siglato lo schema da allegare all'atto deliberativo di approvazione in ogni sua pagina, apponendo altresì nell'ultima la firma per esteso nonché la dicitura "per accettazione"; - la materia è disciplinata dal D.Lgs.n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.C.M. 2
27/3/2000, dal C.C.N.L. della dirigenza sanitaria vigente, dalle Delibere Giunta Regione Toscana n. 355 del 02/04/2001 e n. 555 del 23/07/2007, dalla L. 120/2007, dalla L. 189/2012 e dalla determinazione GRT 529/2013. - l attività svolta dai professionisti è compatibile con i fini istituzionali dell ASL 1; TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art.1 la premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art.2 - L ASL 1 accoglie l istanza dell ASL 12 di usufruire, con le modalità indicate nel presente atto, di prestazioni a pagamento nella disciplina di endoscopia digestiva, e più precisamente endoscopia diagnostica ed operativa con eccezione delle ERCP. Art.3 - L attività sarà svolta fuori orario di servizio in regime di libera professione intramuraria, compatibilmente con le esigenze di servizio, dai seguenti dirigenti medici afferenti la SSD di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva a rapporto di lavoro esclusivo che hanno optato per l attività libero-professionale intramuraria: Dr. Iginio Dell Amico, Res.le della SSD, Dr. Giovanni Ceccarelli, Dr.ssa Moira Minciotti e Dr. Carlo Alberto Widmayer. L Asl 1, in caso di sopravvenute esigenze organizzative, 3
comunicherà all ASL 12 l eventuale variazione dei dirigenti medici individuati. In tal caso i suddetti dirigenti successivi dovranno prendere visione del presente atto e sottoscriverlo. Art.4 - L attività, che dovrà avere un volume di prestazioni inferiore a quello dedicato all attività istituzionale, sarà effettuata nelle strutture dell ASL 12, presso l ospedale Versilia, di norma con 2 accessi settimanali della durata media di 6 ore, comprensive del tempo di raggiungimento della sede di erogazione dell attività. Art.5 - L ASL 12 si impegna a mettere a disposizione dei professionisti il personale sanitario e tecnico di supporto, i locali idonei, le attrezzature, il materiale di consumo, e quant'altro necessario per l espletamento dell attività. Art.6 L ASL 12 si impegna a corrispondere all ASL 1, a titolo di compenso per l attività erogata dai dirigenti medici, la tariffa forfetaria omnicomprensiva di 650,00 ad accesso. Al fine di consentire la fatturazione delle prestazioni oggetto di convenzione, i professionisti individuati, unitamente all ASL 12, si impegnano ad inviare mensilmente all ASL 1 Ufficio ALPI, analitica rendicontazione degli accessi effettuati su apposito modulo prodotto dal predetto Ufficio ALPI, con 4
indicazione delle iniziali del paziente, del giorno e dell orario effettuato, così come risultante dalla rilevazione elettronica degli accessi tramite badge. Art.7 - La remunerazione della attività in convenzione formerà oggetto di specifica fattura, esente IVA ex art. 10, punto 18 D.P.R. 633/72 e s.m.i., che l ASL 1 provvederà mensilmente ad emettere, sulla base di rendicontazione di cui all art. 7. Art.8 L ASL 12 si impegna a provvedere al pagamento, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e a dare tempestiva comunicazione degli estremi dell avvenuto pagamento all ASL 1. Art.9 - L ASL 1 provvederà alla liquidazione ai professionisti dei compensi derivanti dalla presente convenzione, previa trattenuta delle quote di spettanza aziendale, ovvero il 5% a titolo di rimborso dei costi amministrativi generali, il 10,75% di Irap e oneri connessi e il 5% da destinare al fondo perequativo della dirigenza medica veterinaria, come previsto dal vigente CCNL della dirigenza medico veterinaria, di norma entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto il l incasso. Art.10 - In conformità al disposto della delibera della G.R.T. n. 1203 del 21/12/2009, l ASL 12 provvede in via diretta alla gestione del rischio per responsabilità 5
civile per l attività oggetto di convenzione. Art.11 I dirigenti medici provvederanno a procurarsi idonea polizza per la copertura degli infortuni, anche in itinere. Art.12 L ASL 12 in relazione all attività svolta dai Professionisti dell ASL 1, dà assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D. Lgvo 09/04/08 n. 81, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché, se necessario, di quanto disposto dai D. Lgvi 239/95 e 241/2000, in materia di radiazioni ionizzanti. Art.13 - La presente convenzione ha decorrenza dalla data dell ultima sottoscrizione fino al 30.06.2015. Le parti danno atto che, nelle more della sottoscrizione del presente atto, alle prestazioni oggetto della presente convenzione eventualmente effettuate a far data dalla richiesta di collaborazione saranno applicati modalità e termini del presente atto convenzionale. Art.14 L ASL 12, qualora sussistano i motivi della permanenza delle motivazioni del rapporto convenzionale, può chiedere all ASL 1 la disponibilità al rinnovo della presente convenzione per ulteriori due anni e il rinnovo potrà perfezionarsi con scambio di note. Le parti, per sopravvenuti giustificati motivi, si riservano la facoltà di disdire la presente convenzione 6
mediante comunicazione trasmessa con raccomandata a/r recante un preavviso minimo di 30 giorni in ordine alla interruzione del rapporto. Art.15 - Eventuali successive variazioni concernenti la tipologia e le modalità di effettuazione dell attività, come pure la modifica del corrispettivo, saranno concordate tra le parti con scambio di corrispondenza, integrativa della presente convenzione, sottoscritta dai firmatari dell'atto convenzionale o loro delegati. Art.16 - I professionisti sono tenuti all osservanza del segreto professionale ed alla massima riservatezza, in relazione anche alle norme previste dal D.Lgvo 196/03, Codice in materia di dati personali, l ASL 12 è titolare del trattamento. I professionisti dell ASL 1 sono designati incaricati del trattamento ed operano sotto la diretta autorità del titolare, impegnandosi a rispettare le disposizioni, linee-guida e regolamenti da questi emanati. Art.17 - La presente convenzione s intende automaticamente e senza preavviso risolta qualora entri in vigore una diversa disciplina normativa in materia di consulenze prestate in regime di attività libero professionale intramuraria, che ne vanifichi la legittimità espressa nelle premesse. Art.18 Il presente atto è soggetto a registrazione in 7
caso d uso ai sensi del disposto dell art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 ed il relativo onere fa carico alla parte interessata alla registrazione. Le spese di bollo afferenti il presente atto, dovute sin dall origine, sono a carico dell ASL 12 che se le assume. Letto, approvato, sottoscritto. Lido di Camaiore, lì Azienda USL n. 1 Azienda USL n. 12 Il Direttore Generale Dr.ssa Maria Teresa De Lauretis Il Direttore Generale Dr Brunero Baldacchini 8