Contributi Legge 13 ArKj srl Salirefacile
La casa è il luogo per eccellenza per ritrovare la propria pace e la tranquillità. Il diritto ad avere un alloggio che soddisfi le proprie esigenze è di tutti. Spesso però non è così. Le persone con disabilità, ancora oggi, trovano difficoltà nell affrontare la scelta di un alloggio idoneo ai bisogni e necessità senza le limitazioni che non consentono il normale svolgimento delle attività quotidiane. Affrontare questo problema non è mai facile e soprattutto le rispettive normative non sono mai chiare. Il termine disabile, negli ultimi anni, ha subito successive modifiche nella sua definizione.. Nella classificazione dell'oms ICIDH(International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità e handicap) del 1980 si definiva con handicap lo svantaggio sociale della persona con disabilità. Quest'ultimo termine si riferiva invece alla menomazione alla base dell'handicap. Questo documento è ora superato dall'international Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute) del 2001 dove il termine disabilità comprende le difficoltà sia a livello personale che sociale, mentre il termine handicap viene sostituito dal concetto di restrizione della partecipazione sociale. (fonte Wikipedia) Questa prevalentemente utilizzata, a livello internazionale, adottata anche dalle associazioni che aderiscono alla FISH (Federazione Italiana per il superamento dell Handicap), descrive la sussistenza di una condizione che può determinare emarginazione. Alcune Regioni si sono mosse per venire incontro alle fasce deboli sopraindicati attivando centri specifici per superare il problema delle barriere architettoniche.
Tra gli interventi previsti per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, rientrano sia le installazioni di piattaforme elevatrici, sia le installazioni di impianti servoscala. Chi ha diritto al contributo Per l abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private, la legislazione italiana prevede la possibilità di concorrere a un parziale rimborso del costo sostenuto, purché le opere siano realizzate in edifici già esistenti a decorrere dall 11 agosto 1989. La legge n. 13/89 eroga contributi a fondo perduto a carico dello Stato e delle Regioni, a favore di chiunque sia portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, fra queste la cecità, che determinano obiettive difficoltà alla mobilità tali da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso superare a piedi una o più rampe di scale. La condizione dello stato di salute, non deve essere necessariamente documentata da certificati rilasciati da organismi specifici o da specialisti, ma può essere attestata semplicemente da un certificato rilasciato dal proprio medico di base. I portatori di handicap riconosciuti invalidi civili dall Azienda Sanitaria Locale, (legge 104/92) hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo. Iter per la presentazione della domanda Le domande per la concessione dei contributi, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all eliminazione di barriere architettoniche in edifici residenziali privati già esistenti, vanno presentate, su apposito modulo in carta da bollo, agli uffici preposti dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili e nei quali i richiedenti abbiano residenza abituale; occorre descrivere in modo anche sommario le opere nonché la spesa prevista comprensiva di IVA con aliquota agevolata del 4% se documentata con certificato in carta libera, rilasciato dal proprio medico curante che attesti una patologia invalidante irreversibile. Nel caso di pluralità di disabili la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può richiedersi un solo contributo. Le domande possono essere presentate in qualunque periodo dell anno purché prima della realizzazione dei lavori. Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo. Le domande devono essere presentate dalle persone che hanno difficoltà di deambulazione o da chi ne esercita la tutela o la potestà.
La documentazione da allegare: Insieme alla domanda d presentare con marca da bollo da 14,62 euro, occorre allegare la seguente documentazione: Certificato medico in carta libera con indicata la menomazione o limitazione funzionale, Autocertificazione del richiedente dal quale risultino l ubicazione dell immobile, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo, Allegare eventuale copia del verbale di invalidità totale rilasciato dall ASL ; Descrizione sommaria delle opere da realizzare nonché l importo della spesa prevista; Fotocopia del documento di identità del dichiarante e del beneficiario del contributo e fotocopia codice fiscale di entrambi; Autorizzazione del condominio risultante da deliberazione firmata dall Amministratore pro tempore; Atto comprovante l assenso del locatore (in caso di abitazione in locazione); Atto di tutela per minori e incapaci. Criteri per l erogazione del contributo: La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la mobilità. Nel definire la graduatoria d'erogazione dei fondi sono tenuti in considerazione due soli elementi: l ordine cronologico di presentazione delle domande e il diritto di precedenza per i portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, dalle competenti Aziende Sanitarie Locali (Legge 104/92); pertanto non sono tenuti in considerazione altri parametri come il reddito, l età, il tipo d'opera e la spesa affrontata. Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescono ad essere soddisfatte nell anno di presentazione sono automaticamente tenute valide per l anno successivo, a condizione che nel frattempo non vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio, per il trasferimento in altra abitazione). La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la mobilità.
La legge n. 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28, è aumentato del 25% SPESA CONTRIBUTO 2.582,28 2.582,28 5.164,57 3.227,86 7.746,85 3.873,42 10.329,13 4.518,99 15.493,70 5.293,68 25.822,84 5.810,14 41.316,55 51.645,68 6.584,82 Non può essere presentata da domanda di contributo, ovvero la presente deve essere respinta dal Comune: Se l edificio nel quale si intendono eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche è stato realizzato successivamente alla data dell 11/08/89, anche in presenza del progetto di adattabilità; Se il richiedente il contributo presenta una disabilità temporanea; Se l edificio è di proprietà di un ente gestore di edilizia residenziale pubblica quando la spesa sia sostenuta direttamente dall Ente proprietario; Se le opere di eliminazione delle barriere architettoniche sono state eseguite prima dell inoltro al Comune della domanda di contributo; Se la personale disabile richiedente non ha la residenza e la fissa e stabile dimora presso l abitazione ove occorre eseguire le opere. La concreta erogazione del contributo avverrà solo a lavori terminati in base alle fatture debitamente quietanzate. Mezzi di trasporto Sussistono agevolazioni per l'acquisto di mezzi di trasporto destinati alle persone con disabilità non solo di tipo motorio ma anche intellettiva o psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tutti questi soggetti possono godere: della riduzione dell'aliquota IVA al 4% sull'acquisto del mezzo, indipendentemente dal fatto che siano o
no necessari adattamenti dello stesso; della possibilità di detrarre fiscalmente il 19% della spesa; dell'esenzione dal pagamento del bollo auto. Sono detraibili anche le spese per le riparazioni dei veicoli che non rientrano nell'ordinaria manutenzione; sono escluse quindi, per esempio, le spese sostenute per tutti quegli interventi dovuti a normale usura del mezzo. Per applicare le detrazioni è necessario disporre delle fatture, ricevute o quietanze del veicolo, dell'eventuale adattamento, delle eventuali spese di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui si acquisti un auto usata da un privato (es. un altro disabile), è possibile far valere l'atto di compravendita o il passaggio di proprietà da cui risulti la spesa sostenuta. Inoltre, le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" possono ottenere - previa visita medica - il cosiddetto "contrassegno invalidi" che permette - fra l'altro - di parcheggiare negli spazi a questi riservati (art. 381, D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni). E' concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. Le agevolazioni fiscali relative all abbattimento delle barriere architettoniche previste sono due: 1) Iva agevolata al 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Inclusi gli acquisti di particolari strumentazioni, ausili, protesi e sussidi tecnici. Per saperne di più consultare il sito dell Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito del Progetto Handylex alla sezione agevolazioni fiscali. 2) Detrazione d imposta del 36% sulle spese sostenute, fino al 31/12/2011, su tutte le operazioni necessarie all abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre essa è detraibile anche per rendere operativi gli strumenti di comunicazione, robotica e ogni altro mezzo tecnologico Per ogni ulteriore informazione e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it Vedi : guida disabili -