FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA



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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA VIA Nicola Pende, 23-70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052 SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N 24 del 1 Ottobre 2015 COMUNICAZIONI COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER LE SOCIETA DIPENDENTI Art. 70 Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche A seguito di spiacevole episodio verificatosi di recente, questo Comitato Regionale è venuto a conoscenza del mancato accesso ad un componente di un Organo Tecnico Nazionale al campo per l adempimento del compito federale assegnato. Si rappresenta a tutte le Società dipendenti che tale comportamento è del tutto arbitrario, illegittimo e in palese violazione delle norme federali vigenti. In virtù di tanto si invitano le società a sensibilizzare ed informare il personale addetto agli accessi dei campi sportivi e degli spogliatoi al fine di consentire il previsto ingresso dei soggetti innanzi indicati, identificabili peraltro con la personale tessera federale, ed evitare in tal modo gli spiacevoli rifiuti verificatisi in passato. Si ringrazia sin d ora le Società per la fattiva e preziosa collaborazione. Ad ogni buon conto per una corretta informazione si riporta qui di seguito il testo integrale dell Art. 70 delle N.O.I.F.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 2 di 37 Art. 70 Diritto di accesso alle manifestazioni calcistiche 1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche. 1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.. 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C. 1.1. AFFILIAZIONI A rettifica di quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 21 pubblicato in data 24 settembre 2015 si riporta quanto segue: Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C. denominazione sociale matricola comune di residenza A.S.D. VIRTUS CAP 74 943707 Acquaviva delle Fonti Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato 1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 23 SETTEMBRE 2015 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.) Oggetto: Bando di Ammissione al Corso Regionale per l abilitazione ad Allenatore Dilettante la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PUGLIA della L.N.D. e che sarà svolto a BARI dal 09/11/2015 al 28/11/2015. In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 76 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 3 di 37 2. COMUNICAZIONI L.N.D. 2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 29 SETTEMBRE 2015) ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA Ai sensi della norma transitoria del vigente art. 9, del Regolamento della L.N.D., si comunica che l Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per SABATO 24 OTTOBRE 2015 presso l Hilton Rome Airport di Fiumicino, in Via Arturo Ferrarin n. 2, alle ore 9.30 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione per l esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Verifica poteri; 2. Costituzione dell Ufficio di Presidenza dell Assemblea; 3. Relazione del Vice Presidente Vicario della L.N.D. sulla gestione dell attività ordinaria della L.N.D. a far data dal 22 Maggio 2015; 4. Elezione del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti fino alla scadenza del quadriennio olimpico 2012/16; 5. Varie ed eventuali. L Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa. Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti. La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell Assemblea dalle ore 17.00 alle ore 19.30 del giorno 23 Ottobre 2015 e riprenderà alle ore 8.45 del giorno successivo. Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per i Delegati Assembleari aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 4 di 37 3. COMUNICAZIONI C.R. 3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 3.1.1. PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA, JUNIORES PROVINCIALE E CALCIO A 11 FEMMINILE. Il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 28 settembre 2015, aderendo a diverse richieste telefoniche pervenute da alcuni Presidenti di Società interessati, in considerazione del particolare momento economico che sta attraversando il Nostro Paese nonché per le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all iscrizione al campionato provinciale di Terza Categoria, Juniores Provinciale e Calcio a 11 Femminile ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, concede PROROGA fino al 20 OTTOBRE 2015 alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i suddetti campionati e pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo Comitato Regionale N 84 del 30 giugno 2015 ed autorizza i Signori Delegati Provinciali e Distrettuali alla concessione della stessa proroga. I Signori Delegati Provinciali e Distrettuali sono pregati di darne notizia sui rispettivi Comunicati Ufficiali. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2015-2016 Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2015/2016. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 19 Maggio 2015, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età. La L.N.D., con nota del 16 Giugno 2015, ha espresso il proprio nulla osta alla regolarità della proposta formulata dal Comitato Regionale Puglia L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 5 di 37 OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2015/2016, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive: ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1 GENNAIO 1996 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1 GENNAIO 1997 IN POI. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1 Gennaio 1996 e 1 Gennaio 1997. Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive: ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1 GENNAIO 1994 IN POI Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1 Gennaio 1994. Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3 a CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive: ALMENO TRE CALCIATORI NATI DAL 1 GENNAIO 1993 IN POI Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1 Gennaio 1993. Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 6 di 37 RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI ECCELLENZA 2 1996 1 1997 PROMOZIONE 2 1996 1 1997 COPPA ITALIA (Fase Regionale) 2 1996 1 1997 PRIMA CATEGORIA 3 1994 SECONDA CATEGORIA 3 1994 TERZA CATEGORIA 3 1993 COPPA PUGLIA 3 1994 Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1 a - 2 a categoria, Campionato Provinciale di 3 a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2015/2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 15 anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. 3.2. COMUNICAZIONI SEGRETERIA 3.2.1. ISTANZA DI RIATTIVAZIONE AFFILIAZIONE F.I.G.C. La società POL.D. ATLETICO STORNARA ha presentato istanza di riattivazione affiliazione alla F.I.G.C. per proseguire l attività presso la Lega Nazionale Dilettanti. 3.2.2. SOCIETÀ INATTIVE Si comunica che la seguente società ha formalizzato la propria rinuncia all attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2015-2016: MATRICOLA SIGLA DENOMINAZIONE SOCIETA' 913724 A.S. CLUB GIALLOROSSO S.DONACI 3.2.3. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA Si rende noto che le calciatrici tesserate con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzate a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'art. 34 delle N.O.I.F.: A.S.D. PINK SPORT TIME QUAZZICO FRANCESCA nata 07/05/2001 A.S.D. CITTA DI TARANTO D AMICO FEDERICA nata 05/06/2001

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 7 di 37 3.2.4. SVINCOLO PER DECADENZA - ART. 32 BIS DELLE NOIF Si richiama la massima attenzione delle Società sulla corretta applicazione dell art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza. Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che una volta ottenuto lo stesso gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all attività federale. 3.2.5. DISPOSIZIONI GENERALI SUL TESSERAMENTO a) Art. 316 del Codice Civile Patria Potestà si riporta il testo dell'art. 316 del Codice Civile, così come modificato con il c.d. Nuovo Diritto di Famiglia, attualmente vigente: Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori...". Poichè il consenso circa la scelta dell'ambiente e della Società presso la quale praticare l'attività sportiva ed utilizzare il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da entrambi i genitori di comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di Legge e per evitare l'insorgenza di situazioni contenziose (purtroppo già emerse in qualche Regione) che la richiesta di tesseramento dei calciatori "Giovani" venga sottoscritta, appunto, da entrambi i genitori. Ovviamente, i Comitati accetteranno le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori laddove venga allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l'altro genitore è emigrato, oppure che v'è regime di separazione dei coniugi ed il genitore con il quale il giovane calciatore non convive risiede in altra località.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 8 di 37 3.2.6. TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI Continuano a pervenire in Comitato pratiche di tesseramento dilettanti prive della distinta accompagnatoria. Si ricorda che a norma dell Art.39 comma 2 delle N.O.I.F qualsiasi pratica di tesseramento deve essere perentoriamente accompagnata dalla distinta di presentazione tesseramento. La modalità per ottenere tale accompagnatoria è la seguente: dal menù principale del tesseramento DL scegliere pratiche tesseramento aperte selezionare distinta di presentazione tesseramento comparirà l elenco dei nominativi degli atleti movimentati ai quali si dovrà apporre il segno di spunta unicamente nel riquadro a sinistra dei nominativi da depositare o spedire. Si rappresenta infine che tale mancanza comporta la mancata convalida del tesseramento con conseguente impiego irregolare del giocatore in attività ufficiale da parte della Società. Pertanto la pratica di tesseramento sprovvista della distinta o diversa da quella telematica non verrà convalidata, consentendo alla Società di visualizzare l inadempienza nelle pratiche di tesseramento con errore. 3.2.7. TESSERAMENTO LND - ANNULLAMENTO PRATICHE Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND resa definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale, devono farne richiesta scritta all Ufficio Tesseramento Regionale ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati anagrafici dell atleta ed il numero della pratica di tesseramento (es. DL1234567). Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase. 3.2.8. TESSERAMENTO LND - VALIDITÀ DELLE PRATICHE Dalla stagione sportiva 2013/2014 la procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di tesseramento abbia una validità temporale: - la pratica LND può essere depositata, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di creazione; trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall archivio della Società. Si invitano le stesse ad osservare attentamente tali scadenze. 3.2.9. TESSERAMENTO ON-LINE IMPIEGO DEGLI ATLETI Riceviamo continue richieste, da parte delle Società, per l impiego in attività ufficiale degli atleti con cittadinanza Italiana. La normativa in materia non è cambiata; l art.39 delle NOIF riporta che la data di deposito o di spedizione del plico postale contenente le richieste di tesseramento e trasferimento, stabilisce a tutti gli effetti la decorrenza del tesseramento. Ne consegue che l utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o spedizione del tesseramento. Si precisa infine che questa norma non ha valore nel caso il tesseramento o il trasferimento si riferisca ad un atleta straniero (comunitario e/o extracomunitario); in questo caso il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione da parte del competente Ufficio.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 9 di 37 3.2.10. SQUALIFICHE RESIDUE DEI CALCIATORI Si invitano tutte le Società Dipendenti iscritte ai Campionati Regionali a verificare attentamente la posizione dei propri calciatori tesserati in relazione alle squalifiche residue, da scontare con l inizio dell attività agonistica relativa alla stagione sportiva 2015-2016. La presente nota viene pubblicata nell interesse delle Società Dipendenti, al fine di evitare ulteriori ripercussioni con la giustizia sportiva. STRALCIO ART. 22 CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA [ ] Esecuzione delle sanzioni 1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. 2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice. 3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l accesso all interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall art. 19. 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. 5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 10 di 37 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività. 7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi. 8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l aggravamento della sanzione. 9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa. 10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice. 11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. 12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 11 di 37 3.2.11. MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI Il Comitato Regionale Puglia LND, d intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, in attesa di ricevere il tesserino rilasciato dal Centro Tecnico di Coverciano, l ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito all atto del riconoscimento da parte degli arbitri solo previa esibizione della richiesta di tesseramento inviata al Centro Tecnico Federale o al C.R. Puglia LND per mezzo posta, corredata da una copia della raccomandata e da un documento di riconoscimento. L accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni. 3.2.12. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento. Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia. Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate. 3.2.13. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI Si trascrive, qui di seguito, l art. 13 delle N.O.I.F.: Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni 1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. 2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 12 di 37 3.2.14. SITO INTERNET DEL COMITATO Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all attività ufficiale collegandosi con i siti: www.lnd.it www.figcpuglia.it 3.2.15. RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO Si ritiene utile ricordare alle Società dipendenti che le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale almeno cinque giorni prima della gara interessata. Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato. 3.2.16. RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale. Si fa presente che l'art. 26 comma 2 del Regolamento della L.N.D., dispone: "Le Divisioni e i Comitati che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio, o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio di singole gare, nonchè lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso devono pervenire alla competente Divisione o Comitato ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA della data fissata per lo svolgimento della gara", (corredate della dichiarazione di accettazione della Società avversaria interessata alla gara). Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni. Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 13 di 37 3.2.17. CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI ARBITRI E DEGLI ASSISTENTI (GUARDALINEE) RESPONSABILITÀ' DELLE SOCIETÀ' Per opportuna conoscenza delle Società dipendenti si ritiene utile riportare, qui di seguito quanto previsto dalla circolare dell'a.i.a. n. 726 del 26/09/1991, tuttora in vigore, relativa alla consegna delle chiavi della autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti: Gli arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare, al Dirigente responsabile della società ospitante, il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi dell'autovettura. In tal contesto è fatto obbligo al Dirigente incaricato dalla Società ospitante di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando, per iscritto, eventuali danni preesistenti. Al momento della riconsegna delle chiavi dell'autovettura, nel caso vengano rilevati danni alla stessa, sarà cura dell'arbitro o dei suoi Assistenti farli constatare al responsabile della Società ospitante, denunciando l'accaduto alla più vicina caserma dei Carabinieri (o altra Autorità), e riferire il tutto nel proprio rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione. Per quanto riguarda la sottrazione - dallo spogliatoio arbitrale - di denaro, oggetti preziosi, documenti personali, telefonini cellulari, che in alcune occasioni si è già verificata durante la disputa di partite, le Società saranno ritenute responsabili soltanto se i valori saranno stati preventivamente consegnati, da parte dell'arbitro e dei suoi Assistenti, al Dirigente della squadra ospitante addetto all'arbitro. 3.2.18. DISPUTA GARE IN NOTTURNA Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 7 Agosto 2015, all unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna. La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria. Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate. 3.2.19. "TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI" (ART. 72 DELLE N.O.I.F.) Malgrado i ripetuti richiami all osservanza delle norme federali vigenti, dalla verifica delle distinte gara presentate all'arbitro ed allegata ai relativi referti, risulta che alcune Società continuano a fare indossare ai propri calciatori maglie contrassegnate da numeri diversi da quelli previsti (20-24 - 25-30 - 32-40 - 00 ecc.ecc.). Tale comportamento costituisce violazione all Art. 1 comma 1 ) del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, allo scopo di evitare provvedimenti sanzionatori di carattere economico a carico delle Società interessate, si ritiene utile precisare che le Società dell'area Dilettantistica devono osservare il disposto dell'art. 72 delle vigenti N.O.I.F. che, ad ogni buon fine, si riposta qui di seguito:

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 14 di 37 Art. 72 DELLE N.O.I.F. TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI 2. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia. 3. Le Leghe ed il Settore per l'attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili. 4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell attività dilettantistico amatoriale svolta in ambito territoriale. 5. L indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l applicazione dell ammenda. 6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore. Con l'occasione si fa viva raccomandazione a tutte le Società di avere la massima cura nella compilazione delle distinte gara in quanto le frequenti modifiche alla numerazione e I apposizione di frecce sono causa di facili disguidi da parte dei Direttori di gara e, conseguentemente, del Giudice Sportivo. 3.2.20. "SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.) 1. Nel corso delle gare di campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalle Leghe, dalle Divisioni e dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra possono essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ad eccezione dei Campionati Regionali juniores organizzati dai Comitati regionali dove possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. 2. Nel corso delle gare organizzate dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica in ambito Locale, Provinciale e Regionale e dai Comitati Provinciali della L.N.D., nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito Regionale e Provinciale, in ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica, in ambito nazionale e periferico, per i Campionati delle Categorie Allievi e Giovanissimi, in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 15 di 37 3. I calciatori espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva. 4. I calciatori di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. 5. I calciatori eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro. 6. I calciatori di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti. 3.2.21. RICHIESTE TELEFONICHE A DIPENDENTI E COLLABORATORI DEL C.R. PUGLIA L.N.D. CIRCA INTERPRETAZIONE NORME REGOLAMENTARI Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche a dipendenti e collaboratori circa la interpretazione delle Norme Regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive dl validità. Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria del Comitato Regionale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio. 3.2.22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE SULLA PRIVACY N. 675 DEL 31 DICEMBRE 1996 In ottemperanza alla vigente normativa della Legge in oggetto si invitano i Signori Presidenti e Dirigenti delle Società dipendenti ad evitare di richiedere telefonicamente notizie sulla posizione di tesseramento di calciatori, situazioni contabili, composizione dei Consigli Direttivi della propria o altre Società, in quanto il Personale Dipendente non fornirà alcuna notizia in merito. Eventuali esposti o quesiti relativi ad argomenti di natura tecnica, organizzativa e disciplinare dovranno essere formulati per iscritto ed inviati alla Segreteria dei Comitato Regionale che provvederà al riscontro a norma di Legge. Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutti.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 16 di 37 3.2.23. TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.l.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico: "Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestiva mente inoltrare richiesta alla competente autorità perchè renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara". Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara. L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI. 3.2.24. MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione cartacea inviata, con plico raccomandato all Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - Via Pende, 23-70124 BARI, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F.. Detti plichi dovranno contenere solo moduli di tesseramento, e non altro. TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F. Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni. ART. 34... OMISSIS... 3. I calciatori "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15 anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano anagraficamente compiuto il 14 anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per il campionato di Serie A Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale L.N.D., territorialmente competente. II rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della punizione sportiva prevista all'art. 12, comma 5, del C.G.S..... OMISSIS... Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 17 di 37 3.2.25. CALCIATORI IMPEGNATI COME ASSISTENTE ARBITRALE Un calciatore impiegato come guardalinee non può; per alcun motivo, prendere parte alla gara. viceversa, un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come guardalinee. Nelle gare in cui non è prevista la designazione di guardalinee ufficiali, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, per lo svolgimento della funzione di guardalinee, un dirigente regolarmente tesserato, ai sensi dell'art. 37 comma 1 delle N.O.l.F., o un calciatore tesserato, del quale debbono essere indicati in distinta i completi dati anagrafici. Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita dalle gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di guardalinee a soggetti squalificati, inibiti, o comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo della squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti. 3.2.26. ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E NORME PER L'INGRESSO SUI CAMPI DELLE PERSONE AUTORIZZATE Tutte le Società hanno l'obbligo di munire gli accompagnatori delle squadre della particolare tessera impersonale rilasciata dal Comitato Regionale Puglia. Detta tessera è il solo titolo valido per gli accompagnatori delle squadre per accedere all'interno dei terreni di giuoco. Le tessere per accompagnatori ufficiali sono impersonali ed abilitano a tale funzione unicamente una delle persone indicate sul retro della tessera stessa ed autorizzate con la convalida relativa del C.R. Puglia. A tale proposito si rammenta che possono essere autorizzate a funzionare da Accompagnatori Ufficiali solo persone che siano comprese nell'elenco dei Dirigenti che le Società hanno presentato al C.R. all'atto delle iscrizioni ai Campionati. Le tessere di accompagnatore ufficiale si richiedono al Comitato Regionale. Inoltre si reputa opportuno ricordare che, per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti è consentito, per ciascuna delle due Società interessate, l'ingresso sul terreno di giuoco di tre persone, delle quali una assume la veste di Dirigente accompagnatore ufficiale, munito della tessera impersonale. Mentre, le altre due persone in qualità di allenatore e massaggiatore debbono preventivamente essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale. In aggiunta alle persone anzidette, è consentito l'ingresso in campo al medico sociale, purché munito di documento che attesti la sua identità personale e l'attività esercitata.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 18 di 37 3.2.27. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.) Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso. a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore ed un operatore sanitario; d) i calciatori di riserva. Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 3.2.28. ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisando le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. 3.2.29. ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA 1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva. 2. L'accertamento della idoneità generica è richiesto per i calciatori fino ai 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione. 3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività. 4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società ed aggiornate a cura del medico sociale. 5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione od il Comitato competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva. 6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 19 di 37 3.2.30. ASSISTENZA MEDICA E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Regionali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate. 3.2.31. REGOLARIZZAZIONE PREMI DI PREPARAZIONE L'Art. 96 punto 1) delle N.O.I.F., prevede che le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti devono regolarizzare il premio di preparazione, dovuto alle Società cedenti il calciatore con vincolo annuale o biennale, all'atto della firma del modello Emissione Tessera con vincolo pluriennale. La mancata osservanza della suddetta norma permette alle Società cedenti di inoltrare il reclamo alla competente Commissione Nazionale Premi di Preparazione la cui delibera, se accolta, comporta anche l'applicazione della penale pari ad 1/3 dell'importo del premio di preparazione. Si invitano, pertanto, le Società della L.N.D. ad ottemperare a quanto sopra richiamato allo scopo di evitare il contenzioso e la penale prevista dalle vigenti norme. 3.2.32. RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI Avvertenze importanti per le società in ordine alle procedure dl preannuncio telegrafico dl reclamo ed all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta dl forza pubblica Si avvertono le Società, ad evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, che il preannuncio telegrafico di reclamo va inoltrato esclusivamente all'organo di Giustizia Sportiva competente - art. 24 (Giudice Sportivo 1 Grado). 1. La inosservanza comporterà la preclusione dell'esame del merito con la declaratoria di inammissibilità. 2. In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate (così come si e verificato in più occasioni), le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica. Per eventuali circostanze relative alla regolarità ditali obblighi osservati dalle società le stesse potranno avvalersi delle normali formalità previste art. 24 C.G.S.. Pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

Comunicato Ufficiale n. 24 pag. 20 di 37 3.2.33. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE PUGLIA Si porta a conoscenza degli interessati che, per eventuali esigenze organizzative delle Società dipendenti, gli Uffici del Comitato Regionale sono aperti al pubblico nei giorni ed orario qui di seguito, riportati: Lunedì 9.00 13.00 14.00 16.00 Martedì 9.00 13.00 Mercoledì 9.00 13.00 14.00 16.00 Giovedì 9.00 13.00 14.00 16.00 Venerdì 9.00 13.00 Si precisa che negli altri giorni ed orari gli Uffici rimangono chiusi al pubblico ed alle Società per consentire il disbrigo delle pratiche, nonché la necessaria organizzazione interna del Comitato. Per quanto riguarda i contatti telefonici al centralino del Comitato Regionale Puglia 080/5699011, si invitano le Società dipendenti a voler effettuare le chiamate nella fascia orario, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni, con esclusione dell'intera giornata del MARTEDI e del MERCOLEDI, giornate queste particolarmente impegnate per la programmazione delle gare e per la preparazione della stampa del Comunicato Ufficiale. Solo per casi di particolare importanza ed urgenza si potranno contattare i Sigg. Dipendenti e Dirigenti Federali presenti nella Sede del Comitato Regionale. Pertanto, onde evitare spiacevoli rifiuti, si invitano i Signori Dirigenti ad attenersi scrupolosamente a quanto innanzi precisato. Le richieste di appuntamento con il Presidente del Comitato Regionale, Cav. Vito Tisci, dovranno essere preventivamente concordati con la Segretaria del Presidente, sig.na Rosangela Zingarelli, formando il numero telefonico 080/5699021 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00. Per contatti a carattere di assoluta urgenza si prega di inviare un fax al n. 080/5699037. 3.2.34. REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Così come previsto dall art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 N 289, si rammenta che le società/associazioni sportive dilettantistiche devono iscriversi al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità. Tale adempimento per il riconoscimento ai fini sportivi delle società/associazioni sportive dilettantistiche già affiliate alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da parte del CONI costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall art. 90. A tal fine tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad integrare la denominazione sociale (nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva e la dizione dilettantistica ) e modificare i rispettivi statuti. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.