Le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi devono pertanto avvenire secondo le modalità di seguito indicate.

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AUTOTRASPORTO Suggerimento n. 9/2 del 7 gennaio 2016 RC/AZA REVISIONE VEICOLI ANNO 2016 I veicoli a motore e loro rimorchi devono essere sottoposti a revisione annuale oppure a revisione periodica (quadriennale - biennale) secondo le disposizioni previste dall articolo 80 del Codice della Strada. Facciamo seguito al Suggerimento n. 554/2014 per ricordare che, in base a quanto previsto dall'articolo 80, commi 3 e 4 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992), e dalla circolare 2 dicembre 1999 n. 1334/4383/CG (C1) del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei Lavori Pubblici, la periodicità dell'effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi si è allineata alle disposizioni comunitarie. Le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi devono pertanto avvenire secondo le modalità di seguito indicate. A) REVISIONE PERIODICA (presso la Motorizzazione Civile oppure presso officine private autorizzate) Deve essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni dalla prima revisione e comunque, ogni due anni dalla data dell ultima revisione, per i seguenti veicoli: - autovetture (compreso l eventuale carrello appendice); - autocarri, motocarri adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t; - autoveicoli e motoveicoli ad uso speciale o trasporto specifico di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t; - autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose ad uso privato - immatricolati fino al 1999 (compreso l eventuale carrello appendice); - autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t; - motoveicoli e ciclomotori compresi i quadricicli leggeri. Pertanto, i veicoli precedentemente elencati devono essere sottoposti nel 2016: - a revisione periodica quadriennale se immatricolati per la prima volta nel 2012 (entro il mese di rilascio della Carta di Circolazione); - a revisione periodica biennale se già revisionati nel 2014 (entro il mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione).

B) REVISIONE ANNUALE (solo presso la Motorizzazione Civile) Deve essere disposta ogni anno per i seguenti veicoli: - veicoli destinati al trasporto di persone (es. autobus con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente); - autoveicoli (autocarri, autocarri per trasporto specifico autobetoniere, mezzi d'opera) destinati ai trasporti di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t compreso l eventuale carrello appendice; - autoveicoli ad uso speciale (autopompe per calcestruzzo, trattrici stradali, autospazzatrici, autospazzaneve, autoveicoli gru, autoperforatrici) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; - rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; - taxi; - autoambulanze; - veicoli adibiti a noleggio con conducente; - veicoli atipici (es. autoveicoli d epoca e d interesse storico e collezionistico o auto elettriche leggere da città). Detti veicoli (esclusi quelli già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova) devono essere sottoposti a revisione annuale a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Devono essere sottoposti a revisione anche tutti i veicoli che, sebbene obbligati, non hanno effettuato detta revisione negli anni precedenti: la loro circolazione infatti è soggetta a sanzione. Per i veicoli soggetti a revisione annuale, prenotati entro i termini della scadenza (ma per una data successiva a questa), è consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza, e fino alla data fissata per la revisione. Rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t Ad oggi, e salvo nuove disposizioni, resta ancora in vigore il D.M. 17 gennaio 2003 che dispone la revisione dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t e immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che, successivamente al 1 gennaio 1999, siano stati sottoposti a visita e prova ai sensi degli articoli 75 o 80 del Codice della Strada. Tale revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile. CONTROLLO OBBLIGATORIO GAS DI SCARICO AUTOVEICOLI L art. 11 comma 8 della legge 4 aprile 2012 n. 35 stabilisce che, a decorrere dall anno 2012, il controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli (c.d. bollino blu) non è più annuale, ma deve essere effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria dei veicoli (come già segnalato con il Suggerimento n. 161 del 18 aprile 2012).

CONTROLLO BIENNALE CRONOTACHIGRAFI L art. 11 comma 9 della sopracitata legge 4 aprile 2012 n. 35 prescrive che gli apparecchi di controllo installati sui veicoli adibiti al trasporto su strada (c.d. cronotachigrafi e disciplinati dal Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni) sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. Si segnala alle imprese che l attestazione di avvenuto controllo biennale dei cronotachigrafi deve essere esibita in occasione della revisione periodica dei mezzi prevista dall art. 80 del Codice della Strada (vedi Suggerimento n. 161 del 18 aprile 2012). REVISIONE MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI Con il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 sono state disciplinate le operazioni di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori; pertanto le seguenti categorie di veicoli: - ciclomotori; - quadricicli leggeri; - motocicli (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale); - motocarrozzette (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale); - motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale); - motocarri; - mototrattori; - motoveicoli per trasporti specifici; - motoveicoli per uso speciale. Sono sottoposti a revisione periodica: - a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, ovvero, di rilascio del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del C.I.T. o del certificato di circolazione (prima revisione); - successivamente alla prima revisione, ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l ultima revisione. Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potrà circolare nel solo giorno della revisione per recarsi ad effettuare l operazione. Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote e dei motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, per i quali la deroga è riportata sulla prenotazione. Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici delle Motorizzazioni Civili oppure presso le officine autorizzate. REVISIONE STRAORDINARIA Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione straordinaria di singoli veicoli.

In caso di incidente stradale, nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento della revisione straordinaria singola. ESITO REVISIONI Se la revisione del veicolo ha esito positivo viene rilasciata un etichetta adesiva che riporta l esito della revisione e che deve essere applicata sulla carta di circolazione. In caso di esito negativo ci sono due possibilità. Se viene indicato il termine ripetere si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese. Se viene invece indicato il termine sospeso si devono effettuare le opportune riparazioni presso un meccanico di fiducia e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. VEICOLI REIMMATRICOLATI Per stabilire se il veicolo è soggetto alla revisione occorre considerare l'anno di prima immatricolazione, che, in caso di veicoli reimmatricolati (ritargati o provenienti dall'estero) probabilmente non coincide con l'anno di emissione della carta di circolazione attuale; l'anno di emissione della carta di circolazione originaria è comunque indicato sulla carta di circolazione attuale. CIRCOLAZIONE OLTRE IL TERMINE STABILITO PER LA REVISIONE Le autovetture ad uso privato, gli autocaravan, gli autocarri fino a 3,5 tonnellate, non possono più circolare oltre il termine stabilito per la revisione qualora questa non sia stata eseguita nel termine stesso, anche nel caso in cui sia stata effettuata la prenotazione nei termini. Diversamente e, soltanto per i veicoli soggetti a revisione annuale, la prenotazione della revisione effettuata entro il termine stabilito per la revisione stessa consente la circolare anche dopo la scadenza del termine e fino al giorno stabilito per la visita e prova. DOVE EFFETTUARE LA REVISIONE Per effettuare le citate revisioni annuali dei veicoli precisati al punto B, ci si deve rivolgere solo presso il DTT (Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Motorizzazione Civile). E necessario compilare il modello MC 2100 in distribuzione presso gli uffici del DTT. Mentre per le revisioni periodiche dei veicoli indicati al punto A, e capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate (eccetto i rimorchi), ci si può rivolgere sia al DTT sia presso officine convenzionate/autorizzate. OGGETTO DELLA REVISIONE E opportuno controllare con particolare attenzione, prima della revisione, le seguenti parti inerenti la sicurezza del veicolo: freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci,

segnalatore acustico, tergicristallo, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, nonché anche il rispetto dei limiti di emissione allo scarico del motore sia per gli inquinanti che per il rumore, ecc. Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi delle cinture, anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria). TARIFFE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI REVISIONE DEI VEICOLI Secondo quanto previsto dall articolo 80, comma 12 del C.d.S., il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M.C.T.C. e dalle imprese autorizzate. Le ultime tariffe (ancora vigenti) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2007 (Decreto 2 agosto 2007, n. 161). Le tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate nell anno 2016 sono pari a 45,00. Pertanto, per le operazioni di revisione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile andrà corrisposto, in via anticipata, l importo di 45,00 sul conto corrente postale n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma. Diversamente, per le operazioni svolte presso officine autorizzate, l utente dovrà corrispondere anticipatamente l importo della tariffa ( 45,00) a cui vanno aggiunti l IVA al 22% ( 9,90), e la tariffa di motorizzazione ( 10,20 sul c.c.p. n. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Roma) ed il corrispettivo del versamento postale di detta tariffa ( 1,80), per un totale di 66,90. SANZIONI Secondo quanto stabilito dall art. 80 del C.d.S, unitamente all art. 202 comma 1 del Codice della Strada relativo al pagamento in misura ridotta delle sanzioni il quale ammette il pagamento pari al minimo fissato dalle singole norme, sono previste le seguenti sanzioni: - per omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria (da 169,00 a 679,00 con pagamento entro 5 gg. 118,30); - per ripetuta omessa revisione (articolo 80, c. 14): sanzione pecuniaria raddoppiabile rispetto a quella sopra indicata (a partire da 338,00); - circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione (art. 80, c. 14): da 1.957,00 a 7.829,00 (con pagamento entro 5 gg. 1.369,90) e fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo; - chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa (articolo 80, c. 17) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 422,00 a 1.695,00 (pagamento entro 5 gg. 295,40). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S.).

Non è più previsto il ritiro della carta di circolazione nel caso di circolazione con revisione scaduta (legge 29 luglio 2010 n. 120). Nel caso di circolazione con revisione scaduta l agente accertatore provvederà alla sospensione dalla circolazione del veicolo apponendo specifica dicitura sulla carta di circolazione. Per informazioni rivolgersi a: - dr.ssa Alessandra Zanni (tel. 02.88129579; e-mail a.zanni@assimpredilance.it). Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa. Ricordiamo che è possibile aggiungere e/o modificare gli indirizzi su cui ricevere le nostre notizie, scrivendo a comunicazione@assimpredilance.it. La notizia è reperibile dal 7 gennaio 2016 sul nostro portale, all`indirizzo www.assimpredilance.it.