APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO E DA INTRATTENIMENTO

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APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO E DA INTRATTENIMENTO 1. Normativa di riferimento Da tempo si sentiva il bisogno di avviare una più efficace azione di prevenzione e di contrasto ai fenomeni illeciti legati all utilizzo di apparecchi e congegni di divertimento e intrattenimento illegali, nonché ad un recupero dell evasione fiscale derivante da tale fenomeno. A tale fine, con l articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) si è provveduto a sostituire: a) l articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), introducendo così una nuova normativa nella materia degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da divertimento; b) l articolo 110 del TUPS, fornendo una nuova classificazione degli apparecchi e congegni per il gioco lecito; c) l art. 14-bis del DPR n. 640/1972, dettando un nuovo regime tributario per ciascuna tipologia di apparecchi e congegni. La norma in questione prevede un nuovo regime autorizzatorio, sulla base delle regole tecniche definite d intesa con il Ministero dell interno Dipartimento della pubblica sicurezza. Queste regole tecniche sono state definite da due decreti interdirettoriali: a) quello del 11 marzo 2003 (pubblicato nella G.U. n. 60 del 13 marzo 2003), sugli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all art. 110, comma 7, del T.U.P.S.; b) quello del 10 aprile 2003 (pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2003), sugli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, di cui all art. 110, comma 6, del T.U.P.S. Il Ministero dell economia e delle finanze, con la Circolare n. 1/COA/DG/2003 del 12 febbraio 2003, ha poi provveduto a diramare le prime istruzioni applicative. Con successiva Circolare n. 2/COA/DG/2003 del 10 aprile 2003, lo stesso Ministero ha illustrato le procedure di richiesta del nulla osta per gli apparecchi di cui all art. 110, comma 7, del T.U.P.S. e ha ridefinito la modulistica per gli adempimenti connessi all utilizzazione degli apparecchi in questione. 2. I contenuti fondamentali della nuova normativa 2.1. Gli apparecchi interessati Tuttocamere Congegni automatici 28 Maggio 2003 Pag. 1/6

Gli apparecchio interessati alla normativa sopra citata sono quelli definiti ai commi 5, 6 e 7 del nuovo articolo 110 del T.P.S., così come da ultimo sostituito dall art. 22, comma 3 della legge n. 289 del 2002. 1. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 2. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subìto dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. 3. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in Tuttocamere Congegni automatici 28 Maggio 2003 Pag. 2/6

relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. Gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici (quali: bigliardi ed apparecchi similari, flipper, bigliardini, calciobalilla, e similari) non rientrano, dal punto di vista della collocazione, nella fattispecie di cui ai commi 6 e 2 dell art. 110 del T.U.P.S. La legge n. 289 del 2002, all art. 22 ha disciplinato anche gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento per il gioco lecito utilizzati nell ambito dello spettacolo viaggiante. 2.2. I requisiti obbligatori degli apparecchi Con il D.I. 11 marzo 2003 è stata data attuazione al disposto legislativo contenuto nell art. 22, comma 1, della legge n. 289 del 2002, per quanto riguarda l individuazione delle regole tecniche cui debbono conformarsi gli apparecchi e i congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. Tali regole perseguono le seguenti finalità: 1. permettere la tracciabilità dell apparecchio con l attribuzione di un codice identificativo univoco alfanumerico; 2. definire i requisiti specifici per la produzione e l importazione; 3. dotare gli apparecchi in questione della scheda esplicativa che riporta le caratteristiche tecniche. Due sono i punti essenziali del decreto: a) attivazione di ogni singola partita con l introduzione di monete metalliche per il valore non eccedente il costo unitario della partita stessa; b) divieto dell impiego di meccanismi esterni, diversi da quelli descritti nella scheda esplicativa. Con il D.I. 10 aprile 2003 sono state invece dettate le regole tecniche cui debbono conformarsi gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all artt. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Secondo quanto stabilito all articolo 1 delle regole tecniche dettate dal D.M. 10 aprile 2003, gli apparecchi e congegni da intrattenimento o da gioco di abilità: 1. funzionano con modalità automatiche, semiautomatiche od elettroniche; 2. sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche; 3. prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 50 centesimi di euro; 4. si basano su modalità di gioco nelle quali gli elementi di abilità od intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio; 5. non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali; 6. sono programmati per una durata di ciascuna partita non inferiore a dieci secondi; 7. computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite ed in misura non inferiore al 90% delle somme giocate; 8. distribuiscono vincite esclusivamente in monete metalliche; 9. ciascuna vincita non può essere superiore a venti volte il costo della singola partita; Tuttocamere Congegni automatici 28 Maggio 2003 Pag. 3/6

10. erogano la vincita subito dopo la conclusione di ciascuna partita vincente; 11. sono muniti di dispositivi che ne garantiscono l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, di cui al successivo art. 8; 12. sono dotati di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione, rendendone evidente a chiunque la manomissione stessa, anche solo tentata, attraverso modalità diversificate, di cui al successivo art. 9; 13. sono muniti di un univoco codice identificativo alfanumerico; 14. sono accompagnati dalla scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche e dal registro delle manutenzioni, sul quale sono annotati gli interventi di manutenzione straordinaria che interessano la scheda di gioco e che risultano necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. 2.3. Il rilascio dei nulla-osta Il nuovo articolo 38 della legge n. 388/2000 disciplina le modalità di rilascio di due nulla osta da parte dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS): uno per la produzione e l importazione ed uno per la commercializzazione da parte dei gestori. Per quanto riguarda le procedure inerenti la richiesta del prescritto nulla osta, da parte dei produttori ed importatori per la distribuzione e, successivamente, da parte dei gestori per la messa in esercizio degli apparecchi e congegni classificabili tra le tipologie previste dall art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., l applicazione del D.I. 11 marzo 2003 ha posto l esigenza di ridefinire la relativa modulistica, che andrà in vigore a decorrere dalla data di emissione della Circolare n. 2 del 10 aprile 2003, con la quale l Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha divulgato i nuovi modelli. La richiesta dei nulla osta va indirizzata agli Ispettorati compartimentali di AAMS nel cui ambito territoriale è posta la sede del produttore / importatore / gestore ovvero, nel caso di persone fisiche, ove è posto il domicilio fiscale. Gli Ispettorati compartimentali, acquisita la richiesta di nulla osta da parte dei soggetti interessati (Allegato n. 1), devono provvedere al relativo inoltro, per via telematica, al sistema centrale di gestione dell Amministrazione, dislocato presso la SOGEI. I gestori, a loro volta, dovranno inoltrare la richiesta di nulla osta (Allegato n. 2) all Amministrazione. Ad ogni nulla osta viene rilasciato un codice identificativo che dovrà essere apposto su ogni singolo apparecchio e congegno. Per gli apparecchi e congegni di cui all art. 110, comma 7, lettere a), b) e c) del T.U.L.P.S., installati prima del 1 gennaio 2003, il codice identificativo rilasciato con il nulla osta deve essere apposto direttamente dal gestore su ogni singolo apparecchio o congegno. Per quanto riguarda, invece, gli apparecchi e congegni prodotti o importati dal 1 gennaio 2003, il codice identificativo dovrà essere apposto dai produttori od importatori su ciascun apparecchio o congegno e sulle eventuali periferiche di gioco. Tuttocamere Congegni automatici 28 Maggio 2003 Pag. 4/6

Il gestore, ottenuto il nulla osta, deve far pervenire al competente Ispettorato, entro lo stesso mese in cui è stata effettuata la prima installazione, la dichiarazione (Allegato n. 3) concernente l indicazione del luogo e della data di avvenuta installazione. Nel caso di trasferimento della proprietà degli apparecchi in questione, i gestori interessati (sia il cedente che il cessionario) dovranno sottoscrivere un apposita dichiarazione (Allegato n. 4). Nel caso l apparecchio o congegno debba essere rimosso in quanto non più utilizzabile, il gestore dovrà presentare apposita dichiarazione (Allegato n. 5) all Ispettorato competente. 3. Sanzioni Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze del 21 maggio 2003 (Pubblicato nella G.U. n. 121 del 27 maggio 2003) sono state fissate le sanzioni amministrative pecuniarie per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento in assenza di nulla-osta. Si riporta la tabella allegata al decreto. TABELLA Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D 18 giugno 1931, n. 773, come sostituito dall'art. 22, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289. Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da Euro 2.500,00 a Euro 3.000,00; Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da Euro 3.001,00 a Euro 4.000,00; Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. da Euro 4.001,00 a Euro 5.000,00; Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da Euro 1.000,00 a Euro 1.250,00; Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. da Euro 1.251,00 a Euro 1.500,00; Da 1 a 3 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. da Euro 1.501,00 a Euro 1.750,00; Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da Euro 1.751,00 a Euro 2.000,00; Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. da Euro 2.001,00 a Euro 2.250,00; Da 4 a 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. da Euro 2.251,00 a Euro 2.500,00; Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. da Euro 2.501,00 aeuro 2.750,00; Tuttocamere Congegni automatici 28 Maggio 2003 Pag. 5/6

Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S. da Euro 2.751,00 a Euro 3.000,00; Oltre 10 apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S. da Euro 3.001,00 a Euro 3.250,00. Tuttocamere Congegni automatici 28 Maggio 2003 Pag. 6/6