IN QUESTO NUMERO. INPS: Conguaglio previdenziale di fine anno 2014 - circolare n 25 del 4 febbraio 2015.



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N. 2 9 febbraio 2015 Reg. Tribunale di Milano n. 51 del 1 marzo 2013 IN QUESTO NUMERO INPS: Gestione separata, aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l anno 2015 - circolare n. 27/2015. INPS: Conguaglio previdenziale di fine anno 2014 - circolare n 25 del 4 Piani di informatizzazione delle procedure: scadenza il 16 Ministero dell Interno: certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti - Comunicato del 2 Agenzia delle Entrate: Certificazione Unica, online il software di compilazione. ARAN: rilevazione deleghe sindacali al 31 dicembre 2014 - a partire dal 9 ANAC: Individuazione dell autorità amministrativa competente all irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013). Agenzia delle Entrate: imposta di bollo assolta in modo virtuale Estensione dell utilizzo del modello di versamento F 24 - risoluzione n. 12/E del 3

INPS: Gestione separata, aliquote contributive, massimale e minimale di reddito per l anno 2015 - circolare n. 27/2015. Con la circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, l INPS ricorda che l art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l aliquota contributiva e di computo è elevata per l anno 2015 al 30 per cento. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l aliquota per il 2015, al 23,50 per cento. Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l anno 2015, sono complessivamente fissate come segue: Liberi professionisti e Collaboratori: Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72% (30 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie 23,50% Le predette aliquote, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall art. 2, comma 18, della legge 335/95, che, per l anno 2015, è di 100.324,00. Il testo integrale della circolare è reperibile su: www.inps.it INPS: Conguaglio previdenziale di fine anno 2014 - circolare n 25 del 4 Con la circolare in esame l INPS riepiloga le indicazioni per le operazioni di conguaglio 2014. Conguaglio previdenziale annuo: I sostituti di imposta, datori di lavoro, sono chiamati ad effettuate le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale. Per quel che concerne l aspetto contributivo, le operazioni di conguaglio consentono la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote correlate all'imponibile. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro subordinato avuti dal dipendente nel corso dell anno. Le operazioni di conguaglio costituiscono un adempimento a carico dei sostituti di imposta principali e, in ogni caso, non sollevano i sostituti di imposta dall obbligo di trasmettere 1

mensilmente, in via telematica, le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni (art.44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326). Ai fini del conguaglio contributivo dell anno 2014 per la Gestione Dipendenti Pubblici occorre tenere conto di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1/1/2014 e il 31/12/2014. Devono essere considerati i redditi denunciati nei quadri E0, riferiti al 2014 nonché i redditi denunciati nei quadri V1, causale 1, causale 2, causale 5, nonché nei quadri V1, causale 7, questi ultimi secondo quanto meglio precisato nel successivo punto 5. Tetti retributivi ai fini dell aliquota aggiuntiva 1%: Ai sensi dell articolo 3 ter, comma 1, della legge n. 438 del 14 novembre 1992 di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n.384 e dell articolo 1, comma 241, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l aliquota aggiuntiva dell 1% a carico dell iscritto, nel caso in cui l aliquota a suo carico sia inferiore al 10%. L aliquota dell 1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Ogni anno, i tetti retributivi oltre i quali viene applicata la maggiorazione vengono aggiornati in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. Si rammenta che per l anno 2014 la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l aliquota dell 1% è pari ad 46.031,00, corrispondente ad 3.836,00 mensili. Massimale art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335: Come noto, l'art. 2, comma 18 della legge n.335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell art. 1, comma 23 della legge n. 335/95, così come interpretato dall art.2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417. Tale massimale pari a 100.123,00 per l'anno 2014 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall ISTAT. Termini per l invio: Per le aziende e le amministrazioni iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di febbraio dell anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio. 2

Ne consegue che per i redditi liquidati nel 2014, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il mese di Il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 del mese di marzo dell anno successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni di conguaglio. Il testo integrale della circolare è reperibile su www.inps.it. Piani di informatizzazione delle procedure: scadenza il 16 febbraio 2015 L art. 29 c. 3 bis del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge 114/2014, prevede che le amministrazioni pubbliche approvino un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione. L elaborazione del piano di informatizzazione rappresenta un primo passo verso l assolvimento degli adempimenti richiesti dal Decreto Legge 90/2014. Ministero dell Interno: certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti - Comunicato del 2 febbraio 2015. Il Ministero dell Interno rende noto che a seguito di quanto sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 gennaio 2015, i comuni non devono produrre al Ministero dell Interno la certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti ed il valore degli acquisti di beni e servizi, prevista dell articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, così come modificato dall articolo 1, comma 451, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agenzia delle Entrate: Certificazione Unica, online il software di compilazione. L Agenzia delle Entrate rende noto che è online il software di compilazione 3

della Certificazione Unica (invio telematico dei dati entro il 9 marzo). Si tratta del software che i sostituti d imposta dovranno utilizzare per compilare e inviare la Certificazione Unica 2015. Il nuovo modello di certificazione, approvato lo scorso 15 gennaio, dovrà essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, all Amministrazione finanziaria entro il 9 marzo (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma a sabato 7 marzo). I dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo occasionale e ai redditi diversi, trasmessi dai sostituti d imposta con la Certificazione Unica, saranno utilizzati per predisporre la dichiarazione 730 precompilata, che sarà messa a disposizione dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, online a partire dal 15 aprile. Il software di compilazione della Certificazione Unica e disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it ARAN: rilevazione deleghe sindacali al 31 dicembre 2014 - a partire dal 9 L'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che l'aran deve procedere all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi ed elettorali all'uopo necessari. In particolare, con riguardo ai dati associativi, il citato art. 43 pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di trasmettere all'agenzia i dati relativi alle deleghe per la trattenuta del contributo sindacale rilasciate dai propri dipendenti in favore delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico. Il medesimo articolo definisce le regole di tale trasmissione, ulteriormente declinate dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007. La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'agenzia, è presente un'area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente accreditare il Responsabile Legale dell'ente. L ARAN rende noto che l'accesso alla procedura web per la rilevazione delle deleghe sindacali di cui alla circolare ARAN n. 4 del 2014 sarà possibile a partire dal prossimo lunedi 9 febbraio 2015. Per le amministrazioni che si avvalgono 4

per la gestione degli stipendi del servizio (SPT) del Ministero dell'economia e delle Finanze l'accesso sarà disponibile a partire da lunedi 16 Ulteriori informazioni su: http://www.aranagenzia.it ANAC: Individuazione dell autorità amministrativa competente all irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013) Con Delibera n. 10 del 21 gennaio 2015, l Autorità Anticorruzione riassume gli obblighi di pubblicazione per i quali è previsto uno specifico regime sanzionatorio nel d.lgs. 33/2013 In particolare l art. 47 del d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati di cui all art. 14 del medesimo decreto e di pubblicazione e comunicazione dei dati di cui agli artt. 22, co. 2, e 47, co. 2, ultimo periodo, del decreto stesso. In particolare, l art. 47, co. 1, nel rinviare all art. 14, sanziona la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell incarico al momento dell assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, co. 1, lett. f), nonché di tutti i compensi cui dà diritto l assunzione della carica (art. 14, co. 1, lett. c). Ne consegue che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico, come individuati ai sensi della delibera ANAC n. 144/2014, sono tenuti a comunicare i suddetti dati, ai fini della pubblicazione, al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato nel Programma triennale per la trasparenza e l integrità o in altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione. Con la delibera n. 144/2014 l ANAC ha fornito alle amministrazioni indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all art. 14, sulla decorrenza dell obbligo di pubblicazione ed, in particolare, sull applicazione dell art. 14, co. 1, lett. f), ai comuni. A tale delibera, pertanto, si rinvia per gli opportuni approfondimenti. Ai sensi dell art. 47, co. 2, è sanzionata, invece, la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall art. 22, co. 2, del d.lgs. 33/2013 secondo cui le amministrazioni sono tenute a pubblicare ed aggiornare annualmente, con riguardo alle categorie di enti di cui all art. 22, co. 1, lettere da a) a c) - enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate, con l esclusione delle società menzionate al co. 6 del medesimo articolo - i seguenti dati: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell amministrazione, durata dell impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l anno sul bilancio dell amministrazione, numero dei rappresentanti dell amministrazione negli organi di 5

governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell ente e il relativo trattamento economico complessivo. Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare alcuni dei dati sopra elencati, l art. 47, co. 2, del d.lgs. 33/2013 pone in capo agli amministratori societari l obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico, o ad altro soggetto individuato nel Programma triennale per la trasparenza e l integrità o in altra disposizione anche regolamentare interna ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun socio pubblico. La mancata comunicazione dà luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria disposta dal medesimo art. 47, co. 2. Le sanzioni previste L art. 47del d.lgs. 33/2013 prevede l irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione sopra illustrati sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall art. 14 e dall art. 47, co. 2, secondo periodo, sia nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all art. 22, co. 2. Nello specifico, per le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell incarico al momento dell assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, co. 1, lett. f), nonché per tutti i compensi cui dà diritto l assunzione della carica (art. 14, co. 1, lett. c), primo periodo, il legislatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell amministrazione o dell organismo interessato. Una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è anche disposta a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall art. 22, co. 2, del d.lgs. 33/2013 (soggetto tenuto a pubblicare), e nei confronti degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento in virtù dell art. 47, co. 2, secondo periodo. Con riguardo al procedimento per l irrogazione delle sanzioni pecuniarie e all individuazione dell autorità competente, l art. 47, co. 3, del d.lgs. 33/2013 si limita a stabilire che le sanzioni «sono irrogate dall autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689». Secondo l Autorità, l ANAC, nell ambito 6

delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, provvedendo all accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, l. 689/1981). In questa ottica, gli OIV, ovvero le strutture o i soggetti con funzioni analoghe, in attuazione del potere di attestazione sull assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute dai Responsabili della trasparenza, ai sensi dell art. 43, co. 1 e 5, del d.lgs. 33/2013, comunicano ad ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui al citato articolo 47 co. 1 e 2. Ulteriori informazioni su: http://www.avcp.it Agenzia delle Entrate: imposta di bollo assolta in modo virtuale Estensione dell utilizzo del modello di versamento F 24 - risoluzione n. 12/E del 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, sono effettuati mediante il modello F24. Fino al 31 marzo 2015, i versamenti delle somme di cui sopra possono essere effettuati anche utilizzando il modello F23. Per consentire il versamento delle predette somme, tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo: 2505 denominato BOLLO VIRTUALE - RATA ; 2506 denominato BOLLO VIRTUALE - ACCONTO ; 2507 denominato BOLLO VIRTUALE - Sanzioni ; 2508 denominato BOLLO VIRTUALE - Interessi. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione Erario, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto, il codice ufficio e l anno di riferimento, nel formato AAAA, reperibili all interno dell atto emesso dall Agenzia delle entrate. L Agenzia delle Entrate rende noto che a partire dal 20 febbraio 2015 i versamenti per l assolvimento dell imposta di bollo in modo virtuale, di cui agli articoli 15 e 15-bis del 7