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Transcript:

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.2 L anno duemilatredici, il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 16,30 presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno: 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 2) Comunicazioni del Presidente. 3) Valutazioni in ordine alle richieste avanzate da alcuni rappresentanti dei Comuni Soci. 4) Valutazioni in ordine allo statuto societario alla luce delle recenti normative. 5) Ricorso in appello proposto da D Emanuele Massimo c/acoset. Costituzione. Incarico all Avv. Francesco Andronico. 6) Proposta transattiva avanzata dall utente Calì Maria Elisabetta. Accettazione. 7) Ricorso in appello proposto dai dipendenti D Anna Anna e Rapisarda Maria. Incarico all Avv. Bruno Motta. Ratifica provvedimento presidenziale. 8) Proroga di mesi sei di n. 6 lavoratori somministrati a tempo determinato.. 9) Approvazione procedura di gara per l affidamento del servizio di fornitura di n. 3 lavoratori somministrati a tempo determinato 10) Valutazione in ordine alle attuali tariffe idriche. 11) Utente moroso Arena Salvatore. Proposta transattiva. 12) Eliminazione partite creditorie e rettifica scritture contabili. 13) Varie ed eventuali. Alle ore 16,40 sono presenti: Dott. Giuseppe Cutuli Geom. Vincenzo Santonocito Dott.ssa Venera Cavallaro Assenti giustificati il Presidente Sig. Giuseppe Rizzo e il Consigliere Signora Concetta Rapisarda. Sono altresì presenti il Dott. Nicola Leanza e il Dott. Angelo Scandura, componenti del Collegio Sindacale. Assente il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Antonio Pennisi. E altresì presenti in quanto espressamente invitato il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo. A termini dell art. 10.1 dello Statuto, in assenza del Presidente Giuseppe Rizzo, assume la Presidenza il Consigliere più anziano di età, Dott. Giuseppe Cutuli, il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Emanuele Minneci. ------- Sul punto 1) all'o.d.g. I presenti, dopo la sintesi del verbale della seduta precedente effettuata dal Segretario, approvano i contenuti all unanimità. Sul punto 2) all'o.d.g. Omissis ---- Sul punto 3) all'o.d.g. Si ritiene superato dalla trattazione del punto precedente. ----- Sul punto 4) all o.d.g.

D accordo tra i presenti, si rinvia la trattazione ad una prossima seduta. -------- Sul punto 5) all o.d.g. ZIONE N. 6 OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA D EMANUELE MASSIMO C/ACOSET. COSTITUZIONE. INCARICO ALL AVV. FRANCESCO ANDRONICO. RICHIAMATA la delib. C.d.A. del 3/3/2009 con la quale l'avv. Francesco Andronico è stato incaricato di resistere nel ricorso promosso da Massimo D Emanuele c/cogeril Srl e Acoset spa affinchè venisse dichiarato illegittimo il suo licenziamento e che venisse riconosciuta la dichiarazione della costituzione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l ACOSET Spa, Società appaltante il servizio di rilevamento lettura contatori alla COGERIL Srl, con condanna in solido al pagamento di somme non corrisposte a vario titolo o, in subordine, a quelle somme risultanti dalla nomina di CTU, rivalutazione ed interessi sino al soddisfo, con vittoria di compensi e spese; CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n. 1214/12 con cui il Giudice del Lavoro adito, in parziale accoglimento della domanda, ha dichiarato l illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente dalla COGERIL Srl e per l effetto condannato la predetta Società a riassumerlo entro il termine di tre giorni ovvero, in mancanza, al risarcimento del danno in favore del medesimo versando un indennità pari a 4 mensilità della retribuzione goduta alla data del licenziamento, rigettando la domanda formulata nei confronti dell ACOSET Spa con compensazione delle spese di giudizio tra il ricorrente e l ACOSET; VISTO il Ricorso in Appello promosso dal Sig. Massimo D Emanuele c/cogeril e c/acoset dinnanzi alla Corte di Appello di Catania Sezione Lavoro, avverso la suddetta sentenza per ottenerne la riforma con la condanna delle appellate alle spese di entrambi i gradi di giudizio; RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi della Società costituirsi nel detto giudizio di Appello, conferendo incarico al medesimo Legale Avv. Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via Louis Braille, n. 2; RITENUTO doversi provvedere in merito; RELATORE il Sig. Presidente; 1) per quanto in premesse specificato, di costituirsi nel giudizio proposto da D Emanuele Massimo c/cogeril e ACOSET Spa dinnanzi alla Corte di Appello di Catania Sez. Lavoro avverso la sentenza n. 1214/12 del Tribunale di Catania Sez. Lavoro; 2) di conferire l incarico per la rappresentanza e difesa delle ragioni della Società all Avv. Francesco Andronico ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, Via Louis Braille n.2; 3) di corrispondere al predetto legale la somma di 750,00 oltre CPA e IVA in conto onorario e spese; 4) di provvedere, per la determinazione del compenso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Sul punto 6) all o.d.g. ZIONE N. 7 OGGETTO: PROPOSTA TRANSATTIVA AVANZATA DALL UTENTE CALÌ MARIA ELISABETTA. ACCETTAZIONE.

PREMESSO che l Avv. Biagio Calì, per conto dell utente Calì Maria Elisabetta, con nota prot. n. 19369 del 12 settembre 2012, ha lamentato copiose perdite d acqua da due distinte tubazioni di proprietà dell Acoset che avrebbero causato danno ai terreni della sua assistita e chiedendo, al contempo, il rimborso di somme pagate per fornitura idrica dalla medesima utente, a suo dire non dovute; CHE a seguito di un incontro avvenuto in sede aziendale, il predetto legale, con successiva nota in atti prot. n. 23024 del successivo 25 ottobre, ha richiesto all Acoset il rimborso della somma di 1.532,61 per consumi non dovuti dichiarandosi disponibile a rinunciare alle spese per la riparazione della tubazione; CONSIDERATO che, da un successivo colloquio telefonico con l Avv. Calì, lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare, a titolo transattivo, la somma complessiva di 1.000,00; VISTA la nota, in atti prot. n. 247 del 11 febbraio u.s. con cui il Direttore Tecnico ritiene che, in effetti gli eccessivi consumi riscontrati dal contatore dell utente possano essere riconducibili alla rottura accidentale della condotta aziendale che alimenta l immobile in questione verificatasi durante lavori di manutenzione effettuati dall Acoset; RITENUTO pertanto opportuno accettare la proposta transattiva nei termini suindicati anche per evitare ulteriori costi scaturenti dall instaurarsi di contenzioso; 1) per quanto in premesse specificato di definire, in via transattiva, la richiesta dell utente Cali Elisabetta corrispondendo la somma complessiva di 1000,00 a tacitazione di ogni pretesa anche di natura risarcitoria, autorizzando al contempo gli Uffici competenti alla rettifica delle scritture contabili. -- Sul punto 7) all o.d.g ZIONE N. 8 OGGETTO: RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAI DIPENDENTI D ANNA ANNA E RAPISARDA MARIA. INCARICO ALL AVV. BRUNO MOTTA. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE.. RICHIAMATA la delib. n. 88 del 21/11/2006, con cui l Avv. Bruno Motta è stato incaricato di costituirsi nel giudizio dinnanzi al tribunale di Catania, sez. lavoro, promosso dalle dipendenti D Anna Anna e Rapisarda Maria per ottenere il riconoscimento di presunte differenze retributive non corrisposte; CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n. 2682/10 con cui il Giudice adito ha accolto solo parzialmente le domande dei dipendenti riconoscendo solamente il pagamento degli interessi per ritardato pagamento e condannando l Acoset al pagamento delle spese legali e della esperita CTU in misura pari al 50%; VISTO il ricorso in appello promosso dalle medesime dipendenti per ottenere la riforma della sentenza impugnata; RITENUTO opportuno, a tutela degli interessi dell Azienda, costituirsi nel giudizio predetto, il Presidente, dovendosi procedere con urgenza ed immediatezza, stante l approssimarsi dei termini di scadenza per la costituzione in giudizio, con provv. Pres. prot. n. 2215 del 30 gennaio c.a., ha conferito incarico all Avv. Bruno Motta ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Catania, via Guzzardi n. 32; VISTO l art. 11 dello Statuto vigente e con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione RITE NUTO doversi provvedere in merito;

- per quanto in premesse specificato, di ratificare l operato del Presidente di cui al provvedimento presidenziale prot. n. 2215 del 30 gennaio c.a. ------ Sul punto 8) all o.d.g. ZIONE N. 9 OGGETTO: PROROGA DI MESI SEI DI NUMERO SEI LAVORATORI SOMMINISTRATI A TEM- PO DETERMINATO. PREMESSO che, a seguito dell'espletamento del cottimo fiduciario in data 18/1/2012 veniva affidato alla LIFE IN Spa l'incarico di fornire n. 6 operai con contratto di somministrazione a tempo determinato della durata di mesi sei, salvo proroga, per l'importo orario di 17,00 oltre IVA e al netto del ribasso d'asta, oltre al buono pasto nelle giornate di rientro pomeridiano, con decorrenza lavorativa dal 5/3/2012; CHE con delib. n. 83 del 7 agosto 2012, il predetto contratto è stato prorogato di mesi sei alle medesime condizioni e, quindi, con scadenza al 5 marzo 2013; VISTA la nota prot. n. 2809 del 8 c.m. con cui i coordinatori dei suddetti lavoratori, nel relazionare sul lavoro svolto richiedono la proroga del rapporto per un periodo non inferiore a mesi sei per la prosecuzione delle attività intraprese; CHE la Ditta LIFE IN, appositamente e formalmente interpellata, non ha ancora riscontrato la richiesta formulata dall'acoset; RITENUTO che, comunque, anche alla luce della succitata nota, occorre ancora avvalersi dell'opera dei suddetti sei lavoratori; RITENUTO che, nel successivo punto all'o.d.g. era previsto l'espletamento di una gara a mezzo cottimo fiduciario per la fornitura di n. 3 lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato per la durata di mesi sei; RITENUTO pertanto di poter predisporre un'unica gara, a mezzo cottimo fiduciario per la fornitura complessiva di n. 9 lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato; RITENUTO doversi provvedere in merito; 1) per quanto in premesse specificato, di autorizzare il cottimo fiduciario per la fornitura di n. 9 operai di 2 livello del CCNL Gas Acqua da adibire sia a lavori idraulici che a lavori di manutenzione a verde con contratto di somministrazione a tempo determinato per la durata di mesi sei salvo proroga; 2) di approvare il capitolato d'oneri con le relative specifiche, condizioni e garanzie secondo lo schema di lettera di invito, nonché l'elenco delle ditte da invitare; 3) di nominare responsabile del procedimento il Rag. Mario Costanzo; 4) di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di un unica offerta valida; 5) di autorizzare la stipula del contratto anche sotto forma di lettera commerciale. ------- Sul punto 9) all'o.d.g. ZIONE N. 10 OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 3 LAVORATORI SOMMINISTRATI A TEMPO DETERMINATO

VISTO il contenuto della deliberazione n. 9 di pari data di non procedere alla trattazione dell argomento, ritenendo lo stesso assorbito da quanto deciso con la deliberazione n. 9. Sul punto 10) all o.d.g. Si rinvia ad altra seduta. Sul punto 11) all o.d.g. ZIONE N. 11 OGGETTO: UTENTE MOROSO ARENA SALVATORE. PROPOSTA TRANSATTIVA. PREMESSO che con provvedimento presidenziale prot.15455 del 26/07/2011, con cui l'avv. Giuseppe Amico veniva incaricato del recupero del credito vantato dall'acoset nei confronti di alcuni utenti tra cui Arena Salvatore di Euro 553,21; CHE il suddetto legale ha provveduto a notificare al Sig. Arena Salvatore regolare D.I. n.74 del 6/3/2012 emesso dal Giudice di Pace di Mascalucia avverso il quale lo stesso ne proponeva opposizione con atto di citazione del 14 aprile 2012; pertanto con provv. n. 7735 del 24/4/12 all'avv. Giuseppe Amico veniva esteso incarico per resistere nel giudizio di opposizione; VISTA la nota del 14/1/13 e il fax del 7/2/13, con cui il legale ci comunica di aver ricevuto per il tramite del legale di controparte la disponibilità del Sig. Arena a definire il contenzioso, versando l'importo totale dovuto per sorte capitale di 696,00 in tre rate mensili senza interessi; inoltre si impegna a versare le spese legali indicate nel decreto ingiuntivo; propone invece la compensazione delle spese relative alla causa di opposizione che restano quindi a carico dell'acoset per un importo di Euro 130,00 oltre C.P.A. ed IVA come da nota dell'avv. Amico del 30 gennaio 2013. RITENUTO opportuno accogliere tale proposta transattiva, sulla scorta di quanto consigliato dall'avv. Amico nella stessa nota; RITENUTO doversi provvedere in merito 1) per quanto in premesse specificato e in accoglimento della proposta transattiva di accettare la somma di Euro 696,00 in 3 rate mensili per sorte capitale, oltre le spese legali del d.i. e la compensazione delle spese relative al giudizio di opposizione; 2) di autorizzare la rettifica delle scritture contabili. --- Sul punto 12) all o.d.g. Si rinvia ad altra seduta affinché il Collegio Sindacale supporti l atto deliberativo con proprio giudizio sulle singole pratiche. Alle ore 18,00 null altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta e, a termini di Statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale. Il Consigliere Anziano Il Segretario G. Cutuli E. Minneci