REGOLAMENTO SALE GIOCHI

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APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 74 DEL 23.10.1997 MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 28.02.2000 REGOLAMENTO SALE GIOCHI

REGOLAMENTO SALE - GIOCHI ART. 1 A norma dell art. 19 punto 8) del DPR 24/7/1977 N. 616 l apertura di nuove sale giochi ed il loro esercizio è subordinato al rilascio della licenza da parte del Responsabile del Servizio. Tale licenza è disciplinata dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento. Essa è rilasciata in base all art. 86 del predetto T.U. ART. 2 Il Responsabile del Servizio rilascia la licenza per l apertura di nuove sale giochi o per il trasferimento di quelle già esistenti. Le licenze annuali hanno validità per l intero anno solare. E consentito il rilascio dell autorizzazione per una sala gioco ogni 4.000 abitanti. Non può essere rilasciata l autorizzazione per sala giochi negli stessi locali o in locali comunicanti in cui è stata rilasciata una autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande (licenza tipo A, B, D). Analogamente non potrà essere rilasciata autorizzazione per somministrazione alimenti e bevande (tipo A, B, D) negli stessi locali o in locali comunicanti in cui è stata rilasciata una autorizzazione per sala gioco. ART. 3 La sala giochi non dovrà essere ubicato ad una distanza inferiore a 100 m ad Ospedali, scuole e luoghi di culto. Il locale dovrà inoltre essere ubicato in posizione tale da non arrecare problemi alla viabilità e alla quiete pubblica. Il Responsabile del Servizio potrà disporre che il locale venga dotato di idonea insonorizzazione per evitare disturbi alle abitazioni vicine. ART. 4 Il locale dovrà avere una superficie minima di mq 10 0 inclusi eventuali accessori e servizi. Inoltre la superficie occupata dai giochi non potrà superare il 50% della superficie della sala. ART. 5

Per ottenere il trasferimento di un esercizio, la domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell art. 8 del presente regolamento. ART. 6 Il subingresso nella titolarità dell esercizio è consentito solo quando avvenga di cessione in proprietà o in affitto dell azienda o di successone ereditaria. In caso di subingresso tra vivi documenti allegati alla domanda sono i seguenti: copia del contratto di cessione o di affitto di azienda debitamente registrato; copia del documento comprovante la disponibilità del locale, debitamente registrato; rinuncia del precedente titolare; In casi di subingresso per causa di morte i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti: copia della denuncia di successione oppure atto notorio dal quale risultino gli eredi; certificato di morte del precedente titolare; documentazione comprovante la disponibilità del locale; Il subingresso è autorizzato a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per il rilascio dell autorizzazione. ART. 7 Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura. Nella stessa ordinanza potranno essere stabilite norme per il contenimento dei rumori in determinati periodi della giornata e l utilizzazione delle attrezzature all esterno dei locali. ART. 8 Per il rilascio di una nuova licenza va presentata domanda in bollo al Sindaco. Nella domanda l interessato dovrà specificare la natura, l ubicazione e l insegna dell esercizio, indicando le proprie generalità e il codice fiscale e il domicilio fiscale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno essere indicati, oltre al codice fiscale anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché la generalità del legale rappresentante. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1. Elenco dei diversi tipi di attrezzature utilizzata, specificando il numero dei pezzi e allegando il relativo regolamento; 2. Qualora l attività sia svolta per conto di una società dovranno essere prodotte le deliberazioni dell organo competente che autorizza il richiedente ad assumere la titolarità della licenza e l atto costitutivo della Società, debitamente registrato. Per la definizione della istruttoria dovranno, inoltre essere presentati i seguenti documenti: 3. N.O. sanitario di idoneità del locale;

4. N.O. della S.I.A.E.; 5. Certificato di conformità dell impianto elettrico; 6. Documentazione comprovante la disponibilità dei locali, dei quali si dovrà fornire una piantina planimetrica; 7. Licenza o concessione edilizia e relativo progetto approvato per i locali costruiti precedentemente all entrata in vigore delle leggi urbanistiche, certificato catastale; 8. Dichiarazione autenticata che tale licenza o concessione è l ultima relativa a quel locale. A documentazione acquisita la sala attrazioni dovrà essere sottoposta a collaudo da parte del tecnico comunale il quale stabilirà le prescrizioni ritenute opportune. ART. 9 Le Licenze sono soggette al rinnovo annuale che va effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno per l anno successivo. ART. 10 L installazione di apparecchi da gioco elettrici o elettronici è consentita solo presso gli esercizi pubblici ed è regolata dall art. 19, punto 5 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, dell art. 68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal relativo regolamento. Tuttavia, senza autorizzazione per l apertura di una sala giochi, non è consentito installare più di CINQUE video giochi presso esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e presso complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale e locali dotati di licenza tipo C. Per quanto riguarda le caratteristiche degli apparecchi elettronici, si consente che al massimo tre dei video giochi installati siano del tipo di quelli che possono restituire gettoni o ticket come vincita. Il numero di gettoni o ticket che si possono vincere ogni partita non deve essere superiore a dieci. I gettoni od i ticket possono essere utilizzati solo per ripetere la partita o per ottenere in cambio consumazioni. Non possono mai essere utilizzati per incassare denaro dal gestore. Ogni partita non può costare più di Lire 2.000. Non sono soggetti a limitazione i biliardi, il gioco del calcio balilla, i flippers. Non potrà essere consentito l uso dei video-giochi a premio ai minori di anni 16. ART. 11 Il Sindaco comunica l esito della domanda ad istruttoria ultimata. Ai sensi dell art. 19 del D.P.R. 24.07.1977, n.616 ogni provvedimento di rilascio della licenza per l apertura di sale gioco è adottato previa comunicazione al prefetto e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. Il provvedimento di diniego viene notificato previa acquisizione del parere conforme del prefetto.

ART. 12 L adeguamento del numero e delle caratteristiche dei video giochi attualmente installati dovrà avvenire entro il giorno 15 Marzo 2000, rispettando quanto previsto dall art. 10. Le domande di rilascio di licenze di nuove sale giochi e di trasferimento, in istruttoria e non definite alla data di adozione del presente regolamento, saranno assoggettate alla procedura stabilita nell art. 2, 3, 4. ART. 13 Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di reiterata violazione dell ordinanza prevista dall art. 7 del presente regolamento, potrà essere disposta la sospensione della licenza e la chiusura dell esercizio fino a giorni 15 (quindici), nonché le altre sanzioni previste dalle norme. ART. 14 E consentita la rappresentanza. Il preposto rappresentante dovrà presentare la domanda in carta legale, con l indicazione delle generalità complete, numero di codice fiscale e domicilio fiscale. La domanda dovrà contenere l attestazione di cui all art. 12 del T.U.L.P.S. In tale istanza, dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità di non aver subito condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) consenso scritto del titolare della licenza in carta legale, ricevuta da notaio o sindaco. b) Licenza di esercizio per l annotazione della rappresentanza.