CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE. Disposizioni per l incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili N d iniziativa del deputato VOLONTÈ

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PAGLIA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Aventi diritto alla indennità di accompagnamento.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO, STUCCHI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Provvidenze in favore dei grandi invalidi. d iniziativa del senatore GIOVANARDI XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BARBIERI, DUILIO, ALESSANDRI, LISI

Maggiorazioni Sociali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1618

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

Coperture per il Reddito di Cittadinanza? Applichiamo la Costituzione!

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 304

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2).

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 64

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SAGLIA, CAZZOLA, BALDELLI, ANTONINO FOTI, DI BIAGIO, PELINO

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO

L ART. 38 COST. Art. 38 e art. 3, co. 2, Cost. Comma 1: l assistenza sociale Comma 2: la previdenza sociale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 326

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PINOTTI. Benefìci in favore del personale militare esposto all amianto

grandi invalidi per servizio

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CALABRIA

CASTELLONE, MAIORINO, CORBETTA, DELL OLIO, ACCOTO, LANZI, PARAGONE, PIRRO, TRENTACOSTE, LANNUTTI, GIARRUSSO, LA MURA, MORONESE, ROMANO, DONNO,

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

INVALIDITA CIVILE E DISABILITA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ROSTELLATO, RIZZETTO, BECHIS, BALDASSARRE, MUCCI, BARBANTI, TURCO, ARTINI, PRODANI, SEGONI

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIOTTO, AMATO, GRASSI, D INCECCO, PATRIARCA, PAOLA BOLDRINI, CAPONE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

1 - Premessa. e, per conoscenza,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per assicurare il servizio sanitario negli stabilimenti penitenziari

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

Indennità di accompagnamento e lavoratori extracomunitari

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di vaccinazioni contro tutte le forme di meningite

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

p. il dipartimento previdenza p. la Segreteria

PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MANDELLI

MALAN, BIANCONI, BONFRISCO, DE PETRIS, FABBRI, FEDELI, FISSORE, GRANAIOLA, MERLONI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, RIZZOTTI, VALENTINI, FAVERO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GRASSI, MOSCATT, BOCCI, CARRESCIA, CARNEVALI, CIMBRO, FIORONI

DIRITTO COSTITUZIONALE ALLA SALUTE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

Direzione Servizi Sociali /019 Area Servizi Sociali Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali Ufficio Assistenza Economica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 633

Pensioni, quale sarà la mia? Ecco una guida per orientarsi

Invalidità civile e Legge 104/92: modalità di accesso, iter procedurale e benefici per l assistito.

d iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata POLVERINI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 76. Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

Prestazioni previdenziali erogate dall Inps: ecco l elenco completo

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Principi e fondamenti dei SERVIZI SOCIALI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1239

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Divisione Servizi Sociali /019 Area Servizi Sociali Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali Ufficio Assistenza Economica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

P.A.N. Prevenzione Alimentazione Nutrizione La Salute vien mangiando dalla nascita Alimentazione è Prevenzione. Roma, venerdì 23 maggio 2008

DISCRIMINAZIONE NELL ACCESSO AL WEFARE. Monica Tiengo Venezia 14 dicembre 2017

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE Disposizioni per l incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 24 luglio 2008 e mantenuta all ordine del giorno ai sensi dell articolo 107, comma 4, del Regolamento ONOREVOLI DEPUTATI! Con la presente proposta di legge si mira a rendere esigibile, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla dignitosa esistenza delle persone che si trovano in una condizione di invalidità civile, sordità o cecità. Ci si propone, a tal fine, di estendere, senza limiti di età, il diritto all incremento delle pensioni, di cui all articolo 38 della legge n. 448 del 2001, a favore delle persone con invalidità civile parziale o totale titolari di pensione di inabilità o di assegno di invalidità, dei ciechi civili totali e dei sordi che hanno i requisiti di reddito richiesti per accedere alle suddette maggiorazioni. Ogni cittadino ha il diritto al mantenimento in «caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà»: questo è il principio solennemente affermato dall articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell uomo che, recepito negli Stati membri della Comunità europea, ha contribuito a dare origine all affermazione dello Stato sociale e al concetto di sicurezza sociale da cui discende la tutela dei soggetti affetti da disabilità. La Costituzione della Repubblica, conformemente alla predetta disposizione, ha inteso tutelare la dignità umana, nello spirito di solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano nell impossibilità di svolgere un proficuo lavoro che garantisca un dignitoso sostentamento. Tale spirito autentico trova espressione nelle seguenti previsioni: nell articolo 3 della Costituzione, che esprime il fondamentale principio secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano l uguaglianza e la

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1 libertà dei cittadini impedendo il pieno sviluppo della persona umana; nell articolo 38 della Costituzione, secondo cui l assistenza sociale, quale attività pubblica diretta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limita di fatto l eguaglianza e la libertà dei cittadini, rappresenta espressione necessaria della solidarietà di tutta la collettività organizzata. Nel sistema dei rapporti economici costituzionalmente garantiti, il primo comma dell articolo 38 pone fra i compiti primari dello Stato l esplicitazione del principio della solidarietà, che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. La tutela di tutti i cittadini sia dei lavoratori, ma pure di quei cittadini che al lavoro sono inabili sprovvisti dei mezzi necessari per vivere è, pertanto, un fondamentale dovere per lo Stato ed al contempo un primario diritto del soggetto che si trovi in tale condizione. Al principio espresso nell articolo 38 della Costituzione aderisce la funzione assegnata all istituto pensionistico-assistenziale che non può non individuarsi, per i soggetti disagiati, nel carattere alimentare delle prestazioni, in quanto destinate a fronteggiare primarie necessità degli assistiti. L erogazione di un adeguato trattamento economico a favore dei soggetti invalidi, dei ciechi e sordi risponde, quindi, ad un criterio di pubblico interesse volto a garantire la corresponsione di un minimum vitale, la cui quantificazione è ovviamente riservata ad apprezzamenti del legislatore, il quale, come è noto, vi ha apportato progressivi adeguamenti anche se oggettivamente insufficienti. Al fine di assolvere alle finalità alimentari dell istituto pensionistico-assistenziale, il legislatore, con la legge finanziaria n. 448 del 2001, all articolo 38, ha statuito l incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati. In particolare tale legge stabilisce che le maggiorazioni in oggetto spettino, in presenza di determinati requisiti reddituali, anche ai titolari di prestazioni assistenziali tra cui gli invalidi civili totali. Per poter ottenere l incremento della maggiorazione sociale, i titolari di pensione devono avere, di norma, almeno 70 anni di età. Per i titolari di pensione di inabilità, gli invalidi civili totali, i sordi e i ciechi civili assoluti l età per poter ottenere l incremento della maggiorazione sociale è fissato in 60 anni (comma 4). Pertanto, la situazione ad oggi delineatasi, che riguarda i soli soggetti affetti da invalidità civile al 100 per cento, riconosciuti totalmente inabili al lavoro, è la seguente: a favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili al 100 per cento totalmente inabili al lavoro di età compresa tra 18 e 60 anni di età, è prevista ex lege n. 118 del 1971, articolo 12, la provvidenza assistenziale della pensione di inabilità, che per l anno 2008 è pari a 242,84 euro mensili; a favore dei soggetti riconosciuti invalidi civili al 100 per cento totalmente inabili al lavoro, ultrasessantenni, la pensione di inabilità è erogata nella misura prevista dalla legge n. 448 del 2001, all articolo 38, che per l anno 2008 è pari a circa 580 euro mensili. Il legislatore ha pertanto ritenuto di differenziare la quantificazione del trattamento economico assistenziale degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordi solo in base alla totalità della inabilità e all età di tali soggetti, senza tenere conto degli infrasessantenni e degli invalidi civili e ciechi civili parziali (74 per cento - 99 per cento), che versano in eguale situazione economica precaria. Questa scelta normativa ha determinato una gravissima discriminazione, disparità di trattamento, frustrazione del principio di solidarietà sociale a danno degli invalidi civili, ciechi civili e sordi

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1 infrasessantenni, e degli invalidi e ciechi parziali, con evidente violazione di princìpi e finalità di rango costituzionale. Mentre, infatti, con riguardo a soggetti non affetti da invalidità l età diviene l unico elemento presuntivo in relazione al quale il legislatore può determinare la perdita della capacità lavorativa e la conseguente perdita della capacità di sostentamento, tale criterio appare del tutto inconferente al fine di valutare la necessità di assistenza di un soggetto clinicamente riconosciuto totalmente inabile al lavoro nonché di soggetti la cui condizione di invalidità, anche parziale, rende difficile la possibilità di sostentamento. I bisogni, le necessità, le sofferenze, le difficoltà che astringono i cittadini totalmente invalidi sono i medesimi, indipendentemente dall età e dalla parzialità rilevante dell invalidità, impeditiva della possibilità di svolgimento di un proficuo lavoro. La presente proposta di legge di iniziativa popolare si propone l obiettivo di realizzare la equiparazione della pensione di inabilità tra soggetti infra e ultrasessantenni, nel rispetto del principio di solidarietà sociale di cui all articolo 38 della Costituzione e di eguaglianza sostanziale di cui all articolo 3 della Costituzione, così da definire e realizzare livelli essenziali di assistenza uniformi e certi per tutti i cittadini affetti da disabilità e beneficiari di trattamenti economici già previsti per legge ma insufficienti e sproporzionati rispetto ai trattamenti minimi previsti per i soggetti definiti disagiati. Tale obiettivo è possibile, doveroso e necessario. Possibile, perché non sussistono reali ragioni che ostino alla sua adozione. Doveroso, perché il sistema normativo vigente opera una manifesta discriminazione e disparità di trattamento a danno dei soggetti invalidi infrasessantenni che, pur trovandosi in una condizione di totale inabilità clinicamente accertata, usufruiscono di un trattamento pensionistico assistenziale deteriore rispetto a quello riservato a quei soggetti che, pur nelle medesime condizioni, godono di trattamenti maggiormente favorevoli per esclusive ragioni di età o di un non significativo grado di invalidità. Necessario, perché le pensioni di invalidità nella misura attualmente prevista a favore dei soggetti che non rientrano tra quelli qualificati svantaggiati, risultano assolutamente inadeguate ed insufficienti a garantire una dignitosa esistenza che lo Stato ha il dovere costituzionale di garantire.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE ART. 1. (Finalità). 1. Al fine di dare attuazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 4 dell articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall articolo 2 della presente legge, il diritto all incremento dei trattamenti economici di cui i medesimi sono titolari. ART. 2. (Modifica all articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448). 1. All articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o parziali o sordi o ciechi assoluti titolari di pensione o assegno o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222». ART. 3. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per l anno 2010, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell ambito

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1 del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

1,00 *17PDL0000010* *17PDL0000010*