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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

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ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

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Transcript:

1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 243 del 2012, proposto da: Leonardo Benvenuti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Piscione, con domicilio eletto presso Gianni Piscione in Pescara, via Parco Nazionale D'Abruzzo N.5; contro Universita' degli Studi di Chieti G.D'Annunzio, rappresentata e difesa dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo, S.Domenico; per l'annullamento del decreto n. 764 del 10 aprile 2012 con cui il Rettore dell'università degli studi "G. D'annunzio" Chieti-Pescara ha disposto la cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti di età del ricorrente; nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico successivo al settantesimo anno di età. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Chieti

2 di 5 04/03/2013 20.07 G.D'Annunzio; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l'avv. Gianni Piscione per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Massimo Lucci per l'università resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente, nominato professore associato non confermato in data 8 aprile 2005 e, successivamente, professore associato confermato in data 10 luglio 2009, nell ottobre del 2008 (quindi successivamente alla sua entrata in vigore) ha espresso l opzione di cui all articolo 1 commi 17 e 19 della legge 230 del 2005, secondo cui 17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. ( )19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita. L Università resistente, tuttavia, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto (come si evince soprattutto dalla relazione dell amministrazione, allegata agli atti di causa) che la sopravvenuta legge n.240 del 2010, con l articolo 25, disponendo che l articolo 16 del d.lgs. n.503 del 1992 non si applica a professori e ricercatori universitari, abbia eliminato per tali categorie la possibilità di restare in servizio per un biennio oltre il limite di

3 di 5 04/03/2013 20.07 età, da ricondurre necessariamente quindi a 68 anni. Avverso detto provvedimento nonché per l accertamento del diritto a permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età ha presentato ricorso l interessato. Con ordinanza n.129/12 è stata accolta l istanza cautelare. All udienza del 10 gennaio 2013, la causa è passata in decisione. Il ricorso è fondato. Secondo l'interpretazione dell'università, a seguito dell intervento dell articolo 25 della legge n.240 del 2010, il limite ordinario di collocamento a riposo per i professori universitari di cui all articolo 1 commi 17 e 19 della legge 230 del 2005 sarebbe stato ricondotto da quello dei 70 anni a quello dei 68 anni (cioè alla fine dell'anno accademico nel quale sono stati compiuti i sessantotto anni). Tale interpretazione non è condivisibile. Secondo l orientamento giurisprudenziale (cfr. ad esempio Tar Bologna, sentenza n.16 del 2012) che il Collegio condivide, l interpretazione dell Amministrazione appare in netto contrasto con il dato testuale della norma, che prevede viceversa in modo chiaro ed onnicomprensivo il limite di età di settanta anni. In sostanza, l articolo 1 commi 17 e 19 della legge 230 del 2005 è da ritenere norma speciale in quando dettata proprio per unificare il regime di collocamento a riposo dei professori ordinari e di quelli associati, per i quali prima era previsto un differente il limite di età. Proprio perché speciale, essa non può essere influenzata, se non espressamente, dalle successive modifiche intervenute in ordine al regime generale dei limiti di età per il collocamento a riposo per i pubblici dipendenti. L espressione "ivi compreso il biennio", inoltre, deve essere interpretata in relazione alla situazione vigente al momento di entrata in vigore della legge

4 di 5 04/03/2013 20.07 Moratti, per cui alcuni professori avrebbero potuto già aver usufruito del biennio di prolungamento. L aver contemplato detto biennio, quindi, ha avuto la funzione di parificare tutte le posizioni, in un limite unico ed invalicabile, indipendentemente cioè dalla avvenuta fruizione del biennio di prolungamento. Ne consegue che la possibilità di restare in servizio fino a settanta anni, così come non era condizionata alla opzione di avvalersi della proroga di un biennio, non lo è neanche dalla abrogazione della legge che ha previsto tale possibilità in via generale per tutti i pubblici dipendenti, cioè la legge n. 503 del 1992. In sostanza, il riferimento al biennio di cui all'art. 16 della legge n 503 del 1992 è servito solo ad evitare il superamento del limite massimo di 70 anni. Ne consegue che il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e l accertamento del diritto a rimanere in servizio fino alla fine dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Condanna l amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: Michele Eliantonio, Presidente Dino Nazzaro, Consigliere

5 di 5 04/03/2013 20.07 Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/01/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)