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D.D. 154 del 20 marzo 2015 Aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2015. sono individuate come zone focolaio le seguenti aree: i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Albaretto della Torre, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevagienna, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Costigliole Saluzzo, Lesegno, Magliano Alpi, Marsaglia, Monastero di Vasco, Mondovì, Niella Tanaro, Piozzo, Saluzzo, San Michele Mondovì, Somano, Vicoforte, Villanova Mondovì; i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Bairo, Bibiana, Borgiallo, Borgofranco d'ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Caluso, Campiglione Fenile, Castellamonte, Chianocco, Chiomonte, Cuorgné, Forno Canavese, Frossasco, Giaglione, Gravere, Levone, Macello, Maglione, Mazzé, Meana, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Pinerolo, Piossasco, Piverone, Prascorsano, Rivara, Rivarolo Canavese, Salassa, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Secondo di Pinerolo, Scarmagno, Susa, Valperga, Villarbasse; i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavallirio, Cavaglio d Agogna, Cressa, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Marano Ticino, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno; i seguenti comuni della Provincia di Biella: Brusnengo, Candelo, Cavaglià, Cossato, Dorzano, Gaglianico, Lessona, Masserano, Mottalciata, Roppolo, Salussola, Sostegno, Villa del Bosco, Viverone; i seguenti comuni della Provincia di Vercelli: Gattinara, Serravalle Sesia. sono individuate come zone di insediamento le seguenti aree: l intero territorio della Provincia di Asti; l intero territorio della Provincia di Alessandria; i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d Alba, Barbaresco, Barolo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d Alba, Pocapaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d Alba; i seguenti comuni della Provincia di Torino: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Casalborgone, Chieri, Cinzano, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pino Torinese, Pralormo, Sciolze. Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona. sono individuate come zone indenni particolarmente a rischio le seguenti aree: tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento; tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento; tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento; tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio; tutti i comuni della Provincia di Vercelli non inseriti in zona focolaio.

tutti i comuni della Provincia Verbano Cusio Ossola. di richiamare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni già approvate con precedenti provvedimenti che i proprietari e/o conduttori dei fondi e i Comuni dovranno applicare. Nelle zone focolaio come previsto dall art. 4 del citato decreto, ogni pianta con sintomi sospetti di Flavescenza Dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, l estirpo dell intero vigneto è obbligatorio. Inoltre nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore, può essere disposto l estirpo dell intero appezzamento. Nelle zone di insediamento, in vigneti con percentuale di presenza della malattia inferiore al 4%, è obbligatorio estirpare le viti infette; nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l estirpo di tutte le viti o dell intero appezzamento. Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore e nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario può disporre l estirpo dell intero vigneto. In qualsiasi tipo di zona, comprese le zone indenni particolarmente a rischio, nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore, è obbligatorio l estirpo di tutte le viti o dell intero appezzamento. I comuni in cui siano stati attivati o si attivino specifici progetti di lotta concordati con il Settore Fitosanitario e la Provincia territorialmente interessata comunicano ufficialmente al Settore Fitosanitario l attivazione di specifici progetti. I progetti di lotta comunali devono essere predisposti attenendosi alle linee guida alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 3). Nei progetti pilota comunali può essere reso obbligatorio l estirpo delle piante infette con qualsiasi percentuale di danno. Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento è sempre obbligatorio dopo ogni trattamento insetticida asportare la vegetazione sintomatica o capitozzare le piante, senza attendere la vendemmia; in inverno estirpare le ceppaie comprese le radici. I comuni, al fine di incentivare l adesione alle misure obbligatorie, promuovono, per aree omogenee, la formazione di comitati di sorveglianza intercomunale. Nelle zone focolaio e nelle zone di insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all anno. Se il livello di popolazione lo richiede può essere effettuato un terzo trattamento insetticida; tale trattamento è anche previsto dalle Norme Tecniche 2015 di Produzione Integrata " del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, ai sensi del Reg. 1305/2013, per il proseguimento dell'azione 214.1 del PSR 2007-2013, ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e per l'applicazione del Sistema di Qualita' Nazionale di Produzione Integrata, ai sensi della legge 3/02/2011 n. 4/2011 approvate con la D.D. 17 marzo 2015, n. 134. Le aziende aderenti alle azioni di Produzione integrata possono effettuare anche un quarto trattamento, scegliendolo tra le seguenti modalità: - un trattamento insetticida a tutto campo; - un trattamento insetticida localizzato sui filari esterni di vigneti situati in prossimità di vigneti abbandonati o incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche in cui si verifichino una recrudescenza della malattia e/o catture significative di adulti di scafoideo su trappole cromotattiche eventualmente poste sui filari limitrofi; - un trattamento insetticida post vendemmia. Qualora occorra trattare a ridosso della vendemmia, sia in pre vendemmia sia in post vendemmia, a causa della reimmigrazione di scafoideo in vigneto può essere effettuato un solo trattamento insetticida all anno con piretroidi, registrati per l impiego contro le cicaline della vite e lo scafoideo.

In prossimità di incolti o capezzagne con presenza di viti selvatiche il trattamento deve essere localizzato e rivolto al vigneto; è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api. Le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della programmazione del PSR 2014-2020 per il terzo e il quarto trattamento insetticida possono impiegare una delle sostanze attive già utilizzate nei primi due interventi; una sostanza attiva non potrà comunque essere impiegata più di due volte (clorpirifos etil non può essere utilizzata oltre il 30/07 per il rischio residui nel vino, ma può essere di nuovo impiegata dopo la vendemmia). Si precisa che la possibilità di utilizzare la stessa sostanza attiva per due volte vale solo a partire dal terzo trattamento. Se lo scafoideo è presente in vigneto e occorre trattare a ridosso della vendemmia, vale a dire pre vendemmia o post vendemmia, può essere effettuato un solo trattamento insetticida nella stagione con piretroidi, registrati per l impiego contro le cicaline della vite e lo scafoideo. Considerato che i formulati commerciali delle sostanze attive ammesse nella lotta allo scafoideo possono avere in etichetta differenze riguardo agli intervalli di sicurezza e agli insetti bersaglio, occorre che sia posta particolare attenzione nella scelta dei formulati, soprattutto per i trattamenti in pre vendemmia a causa dell intervallo di sicurezza. Le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della programmazione del PSR 2014-2020 non dovranno richiedere ulteriori deroghe: - per l esecuzione di un eventuale quarto trattamento insetticida, - per l utilizzo per due volte della stessa sostanza attiva (piretroidi esclusi) a partire dal terzo trattamento, - per l impiego di piretroidi, per un solo trattamento insetticida nella stagione, qualora, a causa della presenza di scafoideo, sia necessario trattare a ridosso della vendemmia, vale a dire in pre vendemmia o in post vendemmia. Per le aziende site in zone focolaio o di insediamento che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della programmazione del PSR 2014-2020 la presente Determinazione dirigenziale ha valore di deroga nei seguenti casi: - esecuzione di un quarto trattamento insetticida, - impiego per due volte della stessa sostanza attiva (piretroidi esclusi) a partire dal terzo trattamento, - impiego di piretroidi, per un solo trattamento insetticida nella stagione, qualora, a causa della presenza di scafoideo, sia necessario trattare a ridosso della vendemmia, vale a dire in pre vendemmia o in post vendemmia. Le aziende non aderenti alle Misure di Produzione integrata (Azione 214.1) sono tenute al rispetto del numero minimo di trattamenti obbligatori e all osservanza delle indicazioni presenti in etichetta delle sostanze attive utilizzate. Tutte le aziende e i conduttori hobbisti sono tenute a seguire le indicazioni che vengono emanate a livello locale dagli organismi di assistenza tecnica e dai Progetti Pilota. Le aziende viticole in agricoltura biologica devono effettuare obbligatoriamente tre trattamenti insetticidi con piretro sui giovani ogni 7-10 giorni, nel periodo maggio-giugno; il posizionamento dei trattamenti deve essere stabilito tenendo in considerazione la fioritura della vite e il ciclo dello scafoideo. Nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) in cui non sono presenti piante con sintomi e viene opportunamente documentata l esiguità di popolazione di Scaphoideus titanus (0,02 forme giovanili per pianta) i trattamenti obbligatori con piretro possono essere ridotti a due. Ai sensi dell art. 17 della L.R. n. 20 del 03/08/1998, al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per le api durante il periodo di fioritura della vite. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali; in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione. Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva. Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio, agosto e settembre. L inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all apicoltura e all ambiente. Esclusivamente nelle situazioni (sia in zona focolaio sia in zona insediamento) in cui non sono presenti piante con sintomi e viene opportunamente documentata l esiguità di popolazione di Scaphoideus titanus (0,02 forme giovanili per pianta e 2 catture complessive in tutte le trappole del vigneto e in tutto il periodo fine giugno-fine settembre), mediante rilievi eseguiti a livello

aziendale o a livello di comprensori territoriali omogenei dal punto di vista delle condizioni che influenzano la presenza del vettore, il numero di trattamenti obbligatori può scendere a 1 solo. La popolazione di S. titanus deve essere valutata con le metodologie descritte nell allegato 1 alla presente determinazione (di cui fa parte integrante), registrando i dati sulle schede riportate nel medesimo allegato. Il primo trattamento insetticida deve essere posizionato al più tardi entro la prima decade di agosto, nel rispetto dei tempi di carenza. Al superamento della soglia di 0,02 forme giovanili per pianta o 2 catture complessive di adulti, si ritorna nella condizione di due trattamenti obbligatori. Qualora il secondo trattamento debba essere eseguito in stagione inoltrata occorre porre particolare cura nel rispetto dei tempi di carenza. I comprensori territoriali che hanno una conoscenza pregressa del livello di popolazione di S. titanus e che intendono ridurre i trattamenti contro S. titanus da due a uno, devono comunicarlo per mail al Settore Fitosanitario all indirizzo virologia@regione.piemonte.it, entro il 30 giugno 2015, specificando: l area omogenea individuata; il numero di punti di rilievo per area omogenea; quando e quanti rilievi vengono effettuati sui giovani e sugli adulti; il tecnico referente che compila e conserva le schede di monitoraggio firmate. Qualora venga comunque eseguito il primo trattamento insetticida sui giovani, è possibile non effettuare il rilievo sui giovani e valutare la popolazione di S. titanus mediante l uso delle trappole cromotattiche. Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all anno. Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline. Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato. Per le registrazioni può essere usato il quaderno di campagna; per le aziende che aderiscono alle azioni di Produzione Integrata della programmazione del PSR 2014-2020, è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle specifiche norme attuative. Gli altri soggetti possono utilizzare la scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 2). Il Settore Fitosanitario emetterà specifici comunicati in prossimità dei periodi ottimali per l esecuzione dei trattamenti insetticidi contro l insetto vettore. Tali bollettini hanno lo scopo di fornire una indicazione generale; tuttavia occorre che si attui una verifica puntuale sul territorio per valutare localmente la presenza del vettore Scaphoideus titanus e dei suoi stadi di sviluppo. Ai rivenditori di prodotti fitosanitari verranno inviate le informazioni relative all esecuzione dei trattamenti insetticidi per la lotta a Scaphoideus titanus ed alla salvaguardia degli insetti pronubi a cui gli acquirenti dovranno attenersi. Nel periodo invernale è obbligatorio eseguire le seguenti operazioni al fine di migliorare la situazione per la stagione successiva: - eliminare e distruggere la vite selvatica presente in incolti, boschi, rive, gerbidi vicini ai vigneti dove potrebbero essere presenti le uova dell insetto vettore; - durante la potatura eliminare le piante che hanno manifestato tardivamente i sintomi. Per i nuovi impianti e per la sostituzione di singole viti è raccomandato l utilizzo di materiale di moltiplicazione che sia stato sottoposto a trattamento termoterapico a 50 C per 45 minuti. E opportuno che l effettiva esecuzione del trattamento sia garantita attraverso la reportistica emessa dall impianto e/o attraverso un sistema di certificazione volontaria, in base alle norme internazionali, che consenta altresì la tracciabilità del materiale di moltiplicazione. Nei campi di piante madri marze le piante infette devono essere sempre estirpate sia che il campo ricada in zona focolaio sia che ricada in zona di insediamento, pena l esclusione definitiva del campo dal prelievo di materiale di moltiplicazione. Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madri portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione dirigenziale n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.

SANZIONI Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" sono applicate le sanzioni amministrative previste dal comma 2 dell art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 Disposizioni regionali in materia agricola : I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, ai sensi del comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque non rispetti gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario, ai sensi del comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro. Sono inoltre applicate le seguenti misure previste dal comma 3 dell art. 9 (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie) della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 Disposizioni regionali in materia agricola : - l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese; - la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo a qualsiasi titolo amministrato dalla Regione Piemonte.

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIREZIONE AGRICOLTURA SETTORE FITOSANITARIO Azienda: Indirizzo: Comune: Provincia ( ) Partita IVA o Codice Fiscale Registrazioni trattamenti insetticidi contro Scaphoideus titanus vettore di Flavescenza dorata ubicazione vigneti anno Comune Località Superficie (ettari) Data Nome sostanza attiva Quantità usata Kg o litri