contro nei confronti di per l'annullamento

Documenti analoghi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato sentenze che a

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Studio legale law. Anna Teresa Paciotti. Tar Sardegna Sentenza n. 207/2012. Marzo 1, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di per l'annullamento

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

TAR Veneto n. 178/2013 del

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

N /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Valutazione affidabilità concorrente riservata amministrazione reati comportano negligenza o malafede

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

Transcript:

N. 01668/2011 REG.PROV.COLL. N. 01854/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2011, proposto da: Quadrifoglio Sistemi D'Arredo S.p.A. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Signor, con domicilio eletto presso Anna Maria Gullo in Firenze, via Masaccio 17; contro l Estav Nord-Ovest Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi in persona del Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; nei confronti di Aran Word S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vallini e Mario Del Principe, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via del Parione 13; per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 1089 del 2.09.2011, pubblicata sul sito www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, con cui il Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest ha approvato gli atti e verbali di gara e aggiudicato definitivamente la "procedura aperta per la stipula di contratti aperti di Area Vasta per la fornitura di arredi sanitari e amministrativi per le Aziende Sanitarie dell'area nord-ovest e per Estav Nord Ovest" con riferimento al lotto n. 13 "arredo ufficio" ad Aran World s.r.l.; - del "verbale di seduta pubblica - apertura documentazione amministrativa" del 13.09.2010 e relativo allegato "scioglimento delle riserve", pubblicati sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 1 e "allegato 2" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011; - del "verbale commissione di gara", seduta riservata, del 27.10.2010, pubblicato sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 4" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011; - di tutti gli altri verbali di gara relativi al lotto n. 13 "arredo ufficio" conosciuti e non conosciuti tra cui: "verbale apertura documentazione controlli ex art. 38 D.Lgs 163/2006 del 25.10.2010 pubblilcato sul sito internet www.estavnordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 3" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011; "verbale di seduta pubblica, apertura documentazione offerte economiche riferite al lotto 13 e 17" del 17.05.2011, pubblicato sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 6" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011, non pubblicato; "verbale di Commissione di gara dell'11.08.2011 in merito all'offerta MAR MOBILI", "allegato 8" alla

determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011, non pubblicato; "verbale della stazione appaltante e scioglimento della riserva" del 23.08.2011, pubblicato sul sito internet www.estavnordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 9" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011; - della nota prot. n. 23862 del 28.09.2011, inviata via fax in pari data, con cui Estav Nord Ovest ha comunicato il diniego all'istanza di annullamento in autotutela e informativa ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 presentata da Quadrifoglio Sistemi d'arredo s.p.a.; - della nota prot. n. 21841 del 5.09.2011, inviata via fax in pari dati, con cui Estav Nord Ovest ha comunicato a Quadrifoglio Sistemi d'arredo s.p.a. l'aggiudicazione definitiva della "procedura aperta per la stipula di contratti aperti di Area Vasta per la fornitura di arredi sanitari e amministrativi per le Aziende Sanitarie dell'area nord-ovest e per Estav Nord Ovest" con riferimento al lotto n. 13 "arredo ufficio" ad Aran World s.r.l. nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi: - bando di gara; - disciplinare di gara; - capitolato; - scheda criteri di valutazione lotto 13,15; - eventuale contratto di appalto; e per il risarcimento dei danni derivanti dall esecuzione dei provvedimenti impugnati. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estav Nord-Ovest e di Aran Word S.r.l.;

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Premesso che: - con il presente ricorso sono impugnati gli atti del lotto n. 13 della gara per l aggiudicazione, con procedura aperta e criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto pubblico per la fornitura di arredi alle aziende sanitarie ed ospedaliere, indetta dall Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nordovest (in seguito: ESTAV ) con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2010; - la ricorrente lamenta, tra l altro, che la commissione giudicatrice illegittimamente avrebbe elaborato sottocriteri per la valutazione tecnica delle offerte e aperto le buste contenenti la documentazione tecnica in seduta riservata; Considerato che: - il verbale della Commissione in data 27 ottobre 2010 evidenzia che la stessa ha effettivamente provveduto ad elaborare sottoparametri di valutazione tecnica con relativo punteggio, disarticolando i parametri ed i punteggi stabiliti dalla legge di gara, - tale operazione non costituisce una metodologia di attribuzione dei punteggi previsti da quest ultima ma introduce ulteriori elementi di valutazione che, se conosciuti al momento di indizione della gara, avrebbero concorso a orientare la confezione delle offerte da parte dei concorrenti, e pertanto deve ritenersi vietata dall art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (T.A.R Abruzzo L Aquila I, 7 aprile 2011 n. 182);

Considerato inoltre che solo l istruttoria sulla documentazione tecnica presentata dai concorrenti per la valutazione qualitativa delle loro offerte deve avvenire in seduta riservata, mentre l apertura delle buste contenenti la stessa, in applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, deve essere effettuata in seduta pubblica (C.d.S. A.P. 28 luglio 201, n. 13); Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso con annullamento degli atti impugnati e che la riedizione della gara potrà ristorare la ricorrente dei danni subiti; Ritenuto inoltre di condannare l Amministrazione intimata e l impresa controinteressata al pagamento delle spese di causa nella misura di 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla i provvedimenti impugnati. Condanna l Amministrazione intimata e l impresa controinteressata al pagamento delle spese di causa nella misura di 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Carlo Testori, Presidente FF Riccardo Giani, Consigliere Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/11/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)