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COMUNE DI CASTELBELLINO (Provincia di Ancona) REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art. 198, comma g)

Art. 1 Classificazione dei rifiuti 1. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente regolamento; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). 2. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall art. 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti; n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali nell elenco di cui all Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Art. 2 Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani 1. I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono: a) essere compresi nell elenco di cui all art. 3 Criteri qualitativi del presente regolamento; b) essere complessivamente conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati nella specifica colonna della tabella di cui all art. 4 Criteri quantitativi del presente regolamento; c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta un raggiungimento del 60% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione. 2. La parte residua dei rifiuti assimilati, destinata alle operazioni di trattamento e/o smaltimento, non deve comunque superare i limiti espressamente indicati nella tabella di cui all art. 4 Criteri quantitativi del presente regolamento. 3. Nelle more della costituzione dell Autorità d Ambito di cui all art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti speciali assimilabili agli urbani per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento indicati all art. 2 del presente regolamento potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e l amministrazione comunale.

Art. 3 Criteri qualitativi 1. I rifiuti speciali non pericolosi, elencati nella tabella che segue, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani a condizione che rispettino i criteri qualitativi di cui al successivo art. 4. 02 01 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura 02 01 03 Scarti di tessuti vegetali 02 01 10 Rifiuti metallici Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, trattamento e preparazione di alimenti Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce Rifiuti dei processi chimici organici Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per 02 03 02 07 03 01 03 03 04 01 07 02 07 05 08 03 Rifiuti: della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, olii alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della preparazione ed estrazione di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche tranne caffè, tè e cacao Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 02 03 04 02 07 04 03 01 01 03 01 05 03 03 01 03 03 08 04 01 09 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione Scarti di corteccia e sughero Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non Scarti di corteccia e legno Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere reciclati Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura 07 02 13 Rifiuti plastici 07 05 14 08 03 18 Rifiuti solidi non Toner e cartucce per stampa esauriti non

stampa Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) Rifiuti non specificati altrimenti nell elenco 12 01 15 01 15 02 16 01 16 02 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica Imballaggi, compresi i rifiuti solidi urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali), manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14 16 06, 16 08) Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 16 06 Batterie e accumulatori 16 06 04 12 01 01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi 12 01 03 Limatura e trucioli di materiali non ferrosi 12 01 05 Limatura e trucioli di materiali plastici 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in plastica con esclusione dei 15 01 02 contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci prodotti dalle utenze agricole 15 01 03 Imballaggi in legno 15 01 04 Imballaggi metallici 15 01 05 Imballaggi in materiali compositi 15 01 06 Imballaggi in materiali misti 15 01 07 Imballaggi in vetro 15 01 09 Imballaggi in materiali tessili Assorbenti, materiali filtranti, stracci e 15 02 03 indumenti protettivi non contaminati da sostanze 16 01 03 Pneumatici fuori uso 16 01 12 Pastiglie per freni non contenenti amianto 16 01 17 Metalli ferrosi 16 01 18 Metalli non ferrosi 16 01 19 Plastica 16 01 20 Vetro 16 01 22 Componenti non specificati altrimenti Apparecchiature fuori 16 02 14 uso non contenenti componenti pericolosi Componenti non 16 02 16 pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso Batterie alcaline non contenenti mercurio

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o di attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico in quanto già classificati rifiuti urbani dal DPR n. 254/2003 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della 17 02 Legno, vetro e plastica 17 04 Metalli (incluse le loro leghe) 18 01 18 02 20 01 Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01) Altre batterie ed accumulatori non 16 06 05 contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio 17 02 01 Legno 17 02 02 Vetro 17 02 03 Plastica 17 04 01 Rame, bronzo e ottone 17 04 02 Alluminio 17 04 03 Piombo 17 04 04 Zinco 17 04 05 Ferro e acciaio 17 04 06 Stagno 17 04 07 Metalli misti Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare 18 01 04 infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumento monouso, assorbenti igienici) di cui al DPR n. 254/2003 Medicinali non 18 01 09 citotossiche, citostatiche o altre sostanze 18 02 01 Oggetti da taglio inutilizzabili Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti 18 02 03 applicando precauzioni particolari per evitare infezioni di cui al DPR n. 254/2003 Medicinali non 18 02 08 citotossiche, citostatiche o altre sostanze 20 01 01 Carta e cartone 20 01 02 Vetro 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 20 01 10 Abbigliamento 20 01 11 Prodotti tessili 20 01 25 Olii e grassi commestibili 20 01 32 Medicinali non

raccolta differenziata citotossiche e citostatiche Batterie e accumulatori 20 01 34 non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio Apparecchiature elettriche ed 20 01 36 elettroniche fuori uso non 20 01 38 Legno non contenente sostanze 20 01 39 Plastica 20 01 40 Metalli 20 01 99 Altre frazioni non specificate altrimenti Rifiuti prodotti da giardini, 20 02 01 Rifiuti biodegradabili 20 02 parchi e cimiteri Altri rifiuti non 20 02 03 biodegradabili 20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati 20 03 02 Rifiuti dei mercati 20 03 20 03 03 Residui della pulizia stradale 20 03 07 Rifiuti ingombranti 20 03 99 Rifiuti urbani non specificati altrimenti Art. 4 Criteri quantitativi 1. I rifiuti speciali non pericolosi elencati all art. 3 sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che, per ciascuna delle Categorie di attività elencate nella sottoriportata tabella, i quantitativi totali e le frazioni indifferenziate destinate allo smaltimento non superino i limiti massimi per essi specificatamente previsti. Codice identif. Categorie di attività Kg/mq anno destinati a smaltimento Kg/mq anno complessivi 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 10,00 2 Cinematografi e teatri 2,00 5,00 3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 3,00 7,50 4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi, lavaggio auto, stazioni ferroviarie 4,00 10,00 5 Stabilimenti balneari 3,00 7,50 6 Esposizioni, autosaloni 2,00 5,00 7 Alberghi con ristorante, Agriturist senza alloggio 7,00 17,50 8 Alberghi senza ristorante, Agriturist con alloggio, B&B, Country 4,00 10,00

House, Affittacamere 9 Case di cura e riposo 8,00 20,00 10 Ospedali 9,00 22,50 11 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori medici, palestre 6,00 15,00 12 Banche ed istitudi di credito 3,00 7,50 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 6,00 15,00 14 Edicola, farmacia, tabaccheria, plurilicenze 7,00 17,50 15 Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,00 10,00 16 Banchi di mercato beni durevoli 8,00 20,00 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 7,00 17,50 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5,00 12,50 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,00 15,00 Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di 20 trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, aree e locali non adibiti ad attività di produzione ed 10,00 25,00 immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione) 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 8,00 20,00 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub, paninoteche, Snack bar 33,00 82,50 23 Mense, birrerie, amburgherie 25,00 62,50 24 Bar, caffè, pasticcerie, cioccolaterie, gelaterie 26,00 65,00 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 15,00 37,50 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,00 32,50 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 35,00 87,50 28 Ipermercati di generi misti 14,00 35,00 29 Banchi di mercato generi alimentari 38,00 95,00 30 Discoteche, balere, sale da ballo, night club 7,00 17,50 Attività agricole (codifica Regione Piemonte) limitatamente alle 31 superfici e aree non adibite a coltivazione, allevamento e 20,00 50,00 trasformazioni agroindustriali 2. I limiti quantitativi inerenti le frazioni di rifiuti assimilati, espressi in chilogrammi per metro quadrato, si riferiscono esclusivamente alle superfici occupate da uffici, mense, bar, locali adibiti al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico e nelle strutture di vendita con superficie inferiore a 300 metri quadrati. Art. 5 Sanzioni 1. Il Comune informa le attività produttive o di servizio i cui rifiuti sono assimilati al circuito pubblico della raccolta, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati. 2. L utilizzo non corretto del servizio di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è determinato come segue: - da 100 a 500 euro per il superamento dei limiti di cui all art. 2 del presente regolamento; - da 200 a 500 euro per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;

- da 100 a 500 euro per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati. 3. Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione. 4. Il ricavato della sanzione dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, di miglioramento dei servizi di raccolta o di riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste dall ente. Art. 6 Riduzioni 1. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l ammontare della TARSU deve essere ridotto in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l attività di recupero dei rifiuti stessi. 2. L ammontare di detta riduzione è stabilita dall amministrazione comunale e non può superare il 30% dell intero importo della TARSU. Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento, composto di n. 7 articoli, entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.