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ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 30.03.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA NADALIN COMUNE DI REFRONTOLO Provincia di Treviso Imposta Unica Comunale (IUC) Regolamento per l applicazione della componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 12 del 30.03.2016 1

INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 2 Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo Art. 4 Soggetti passivi Art. 4 bis Abitazioni concesse in comodato a parenti Art. 4 ter Assimilazione all abitazione principale Art. 5 Base imponibile Art. 6 Determinazione delle aliquote Art. 7 Servizi indivisibili Art. 8 Detrazione per abitazione principale Art. 9 Dichiarazione Art. 10 Versamenti Art. 11 Attività di controllo e sanzioni Art. 11 bis Dilazione di pagamento Art. 12 Rimborsi Art. 13 Interessi Art. 14 Riscossione coattiva Art. 15 Rinvio Art. 16 Entrata in vigore 2

PREMESSA: Istituzione dell imposta A decorrere dal 1 gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i., è istituita l Imposta Unica Comunale (IUC). Tale imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone: 1. dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 2. del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 3. della Tariffa sui Rifiuti (TARI) avente natura corrispettiva, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presente regolamento disciplina la IUC per la componente TASI. 3

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Art. 2 Soggetto attivo 1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l intera superficie dell immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Art. 3 Presupposto impositivo 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale, come definita ai fini dell Imposta Municipale Propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 A/9. Art. 4 Soggetti passivi 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all art. 2, comma 1. 2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 6. Nel caso in cui l unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. 6.a L imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. 7. L occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte del tributo è dovuta dal possessore.

Articolo 4 bis Abitazioni concesse in comodato a parenti 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato. 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 1. Sono assimilate all abitazione principale: Articolo 4 ter Assimilazioni all abitazione principale a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani Residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Art. 5 Base imponibile 1. La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l applicazione dell IMU, di cui all articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.. Art. 6 Determinazione delle aliquote 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. Art. 7 Servizi indivisibili 1. Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Art. 8 Detrazione per abitazione principale 1. Con la delibera di cui all art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. Art. 9 Dichiarazione 1. I soggetti passivi hanno l obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo. 2. Nell ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio dell occupazione, della detenzione o del possesso. 4. Ai fini dell applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data del verificarsi della variazione. 5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell immobile e il numero dell interno ove esistente. 6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell IMU. Art. 10 Versamenti

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 2. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per l anno 2014, la rata di acconto è versata entro il 16 ottobre con riferimento alle aliquote deliberate per l anno. 3. Il Contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l importo annuale dovuto sia inferiore a 12,00. Art. 11 Attività di controllo e sanzioni 1. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006. 2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51,00. 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51,00. 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100,00 a 500,00. 9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 10. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori a 12,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi. 11. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento. Art. 11 bis Dilazione di pagamento 1. E riconosciuta la possibilità di richiesta di dilazioni di pagamento da parte di ciascun contribuente con riferimento esclusivamente a debiti arretrati relativi agli avvisi di accertamento emessi dall ufficio tributi ed entro i termini di definitività dell atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell atto stesso). 2. I criteri e le modalità tecniche necessarie per aver diritto alla dilazione di pagamento saranno esplicitate con deliberazione annuale di approvazione delle aliquote. 3. La rateizzazione è concessa per un numero massimo di sei rate bimestrali, salvo diversa tempistica indicata nella deliberazione annuale di approvazione delle aliquote.

4. La rateizzazione comporta l applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell istanza. 5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il richiedente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un unica soluzione. L importo pertanto non potrà più essere rateizzato. 6. Non è possibile concedere rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. Art. 12 Rimborsi 1. Il Contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l imposta dovuta sia inferiore a 12,00. 3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. Art. 13 Interessi 1. La misura degli interessi da applicare, sia sugli accertamenti sia sui rimborsi, è pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione, giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 14 Riscossione coattiva 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Art. 15 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TASI contenute nell art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni. Art. 16 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2016.