Comune CORTE DE CORTESI CON CIGNONE Provincia CREMONA
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- Leona Sacco
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1 Comune CORTE DE CORTESI CON CIGNONE Provincia CREMONA TASI 2016 (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) (istruzioni elaborate da Ufficio Tributi Comune di Corte de Cortesi con Cignone) Visto l art. 1, commi da 639 a 714 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l imposta unica comunale (IUC) composta dalle seguenti imposte: TASI (Tributo per i servizi indivisibili) IMU (Imposta municipale propria) TARI (Tassa sui rifiuti: sostituisce TARSU/TARES). Visto l art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del ; SI INFORMA CHE le seguenti istruzioni riguardano l applicazione della TASI, che è finalizzata a finanziare tutti i servizi pubblici resi alla collettività (illuminazione pubblica, protezione civile, tutela ambientale, viabilità, polizia locale). Per le informazioni dettagliate riguardo gli altri tributi che compongono la IUC, si invita a consultare il materiale informativo specifico sul sito internet Si precisa che la TARI verrà inviata direttamente presso il domicilio ACCONTO: 16 Giugno 2016 (50%) SALDO: 16 Dicembre 2016 (50%) SCADENZE TASI Il contribuente può scegliere di pagare in un unica rata entro il 16 Giugno IMPORTO MINIMO: la TASI non è dovuta qualora risulti non superiore ad Euro 2,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. La TASI è dovuta sia dai proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, concessione di immobili demaniali, leasing) sia dai detentori (Locatari, Affittuari, Comodatari) a qualsiasi titolo di fabbricati ivi comprese le aree fabbricabili Sono esclusi i terreni agricoli. CHI DEVE PAGARE ESCLUSIONI E RIDUZIONI 1
2 A partire dall anno 2016 è esente anche l abitazione principale, come definita ai fini dell imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 A/9. L imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l imposta determinata applicando l aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. ABITAZIONE PRINCIPALE Si intende l immobile nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7, esempio cantina, garage, posto auto, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria catastale. ATTENZIONE Se un contribuente possiede due pertinenze accatastate nella stessa categoria (per es. 2 garage), una potrà essere considerata insieme all abitazione principale e quindi esente (salvo che si tratti di pertinenza di fabbricato classificato nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 alla quale dovrà essere applicata sia la Tasi che l Imu con le aliquote dell abitazione principale), mentre all altra dovrà essere applicata sia la TASI che l IMU come Altro immobile con le relative aliquote. Sono equiparate, inoltre all abitazione principale: Casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata ad uno dei due coniugi (anche se non ne è il proprietario) in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; L unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle FF.AA., alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 Maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che non sia data in affitto. Solo in questi casi non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica nell abitazione. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta (o in usufrutto) da anziani o disabili che, in seguito a ricovero permanente, hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia data in affitto. A partire dall anno 2015 è pure assimilata all abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all AIRE; già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; la casa non deve essere locata e il trattamento pensionistico deve essere erogato dallo Stato straniero, non dall Italia. Per beneficiare di tali equiparazioni all abitazione principale, è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il 30 Giugno, apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell economia e delle finanze per 2
3 l IMU, valido anche ai fini TASI. Se non cambiano le condizioni, la dichiarazione vale anche per gli anni successivi. n.b. Le suddette assimilazioni non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, (valida anche ai fini TASI) così come previsto dall articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. Il calcolo della TASI per l anno 2016 deve essere effettuato utilizzando le seguenti aliquote: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI ALIQUOTE TASI FABBRICATI RURALI STRUMENTALIE E IMMOBILI MERCE PER TUTTI I RESTANTI MMOBILI PER L ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1-A/8-A/9 NON SONO PREVISTE DETRAZIONI La base di calcolo della TASI è la stessa dell IMU: è necessario calcolare il valore dell immobile (base imponibile), sul quale si applica l aliquota corrispondente. Occorre quindi individuare la rendita catastale dell immobile desumibile dalla visura catastale e rivalutarla del 5%. Al risultato così ottenuto devono essere applicati i moltiplicatori relativi alla categoria di appartenenza. ESEMPIO PER ABITAZIONE: 1. (rendita catastale) x 1,05 x 160 = (base imponibile) 2. (base imponibile) x 1,10/1000 COME SI CALCOLA LA TASI MOLTIPLICATORI PER IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE CATEGORIA MOLTIPLICATORE 3
4 Da A/1 a A/9; C/2, C/6 e C/7 160 Da B/1 a B/8; C/3; C/4; C/5 140 A/10 (uffici) e D/5 80 D (escluso D5) 65 C/1 55 SUDDIVISIONE DEL TRIBUTO TRA POSSESSORE E DETENTORE Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonomo versamento del tributo. L occupante verserà la TASI nella misura del 30% dell ammontare complessivamente dovuto e la restante parte, ossia il 70% sarà corrisposta dal proprietario dell immobile. DETENZIONI INFERIORI A SEI MESI Per le detenzioni di immobili inferiori a sei mesi il soggetto passivo per il pagamento della TASI è unicamente il proprietario o il titolare del diritto reale, nulla è dovuto dal detentore (Locatario, Affittuario, Comodatario). ESEMPIO: Fabbricato locato il 10/10/2015 Per l anno 2015, l unico soggetto che versa la TASI è il proprietario. Per l anno 2016 verseranno il proprietario e l affittuario ognuno per la propria quota stabilita dal regolamento Comunale. COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 E RELATIVI CODICI PER IL VERSAMENTO Il versamento della TASI deve avvenire tramite la compilazione del Modello F24 reperibile presso tutti gli sportelli bancari e postali presenti sul territorio nazionale e può essere scaricato e stampato dal sito dove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione. La Tasi si versa presso: banche, in contanti (senza commissioni) o con altre forme di pagamento (eventuali commissioni a discrezione della singola banca) uffici postali (senza commissioni) tabaccherie convenzionate con Banca ITB (senza commissioni). Per l elenco delle tabaccherie convenzionate consultare il sito: (presentarsi muniti di codice fiscale o tesserino sanitario) I codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento sono i seguenti: DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO TASI Abitazione principale e relative pertinenze 3958 Altri fabbricati 3961 Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 Aree edificabili 3960 CODICE CATASTALE DEL COMUNE: D056 CALCOLO TASI ONLINE 4
5 E disponibile il calcolo del tributo accedendo al sito internet del Comune con la possibilità di compilare e stampare il modello F24. RIDUZIONE BASE IMPONIBILE Considerato che l art. 1, comma 675, della legge di stabilità per l anno 2014 dispone che la base imponibile della TASI è quella prevista per l IMU, l applicazione delle riduzioni al 50% del valore imponibile di cui all art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, concernenti gli immobili inagibili o inabitabili e i fabbricati di interesse storico e artistico, sono applicabili anche ai fini della TASI. L OBBLIGO DICHIARATIVO La dichiarazione, va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell IMU. Per la dichiarazione TASI non è prevista l approvazione di un nuovo modello, si utilizza lo stesso valido ai fini IMU: la precisazione arriva dal ministero delle Finanze, con la circolare 2DF/2015. Quindi, il modulo da compilare nel caso di variazioni sull immobile ai fini TASI è quello già approvato per la dichiarazione dell imposta municipale propria (IMU) il 30 ottobre INFORMAZIONI ED ASSISTENZA E possibile ricevere informazioni mediante i seguenti contatti: Tel: Fax: [email protected] il sindaco Luigi Rottoli 5
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