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News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Legge di stabilità per il 2015: le principali novità in materia di fisco e lavoro (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014). Tra le principali novità introdotte con tale provvedimento ricordiamo: i) la conferma a regime del bonus di 80 euro a favore dei lavoratori dipendenti; ii) la possibilità di chiedere l erogazione diretta del trattamento di fine rapporto in busta paga; iii) la previsione di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori in mobilità / a tempo indeterminato; iv) l incremento dall 11% al 17% dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR; v) viene ampliata la deduzione IRAP sul costo del lavoro anche alle società agricole; vi) vengono introdotte nuove possibilità di ravvedimento operoso; vii) vengono modificate le modalità di concessione del credito d imposta per la ricerca e lo sviluppo; vii) la proroga al 2015 della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio e per l acquisto di mobili / elettrodomestici (50%) e di riqualificazione energetica (65%); viii) l introduzione della c.d. Patent box a favore delle società e enti residenti in Stati con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo; ix) la proroga della possibilità di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni con riferimento al valore al 01.01.2015 e con versamento dell imposta sostitutiva nella nuova misura del 4%-8% entro il 30.6.2015; x) la soppressione degli incentivi per l acquisto di veicoli ecologici; xi) l introduzione di un regime forfettario in sostituzione del regime dei minimi, del regime degli ex minimi e delle nuove iniziative produttive. Con particolare riferimento al nuovo regime forfettario il quale prevede l applicazione di un aliquota sostitutiva delle imposte dirette 1

ed IRAP del 15%, l esenzione dall imposta sul valore aggiunto e la determinazione del reddito imponibile sulla base di coefficienti di redditività bisogna ricordare che il regime dei ex minimi può essere utilizzato fino alla scadenza del termine ordinario qualora l opzione per il regime sia stata effettuata entro e non oltre il 31.12.2014: a partire dal 01.01.2015, invece, i contribuenti non possono più accedere a tale regime, che è, appunto, sostituito dal nuovo regime forfettario. Vediamo, dunque, di analizzare le principali novità contenute nella legge di stabilità per il 2015 Introduzione Con la legge di stabilità per il 2015 il legislatore ha introdotto numerose modifiche in materia fisco e lavoro. Con la presente trattazione analizziamo le principali novità. Le novità in materia lavoro Stabilizzazione del bonus di 80 euro Per effetto delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015 diventa strutturale il bonus di 80 euro previsto a favore dei lavoratori subordinati. Per il 2015, l importo spettante ai lavoratori subordinati è al massimo pari, su base annua, a 960 euro. Bisogna ricordare, infatti, che il bonus può subire riduzioni in funzione del reddito del contribuente. Nel dettaglio: qualora il lavoratore possieda un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro lordi, il bonus si applica nella misura massima di 80 euro per un totale complessivo di 960 euro annuali; qualora il lavoratore possieda un reddito superiore a 24.000 euro ma inferiore a 26.000 euro, al contribuente spetta un bonus proporzionalmente ridotto fino al suo completo azzeramento con il raggiungimento di un reddito complessivo di 26.000 euro; i lavoratori con un reddito pari o superiore a 26.000 euro non possono beneficiare dell agevolazione in parola. Si ricorda che ai fini della determinazione del reddito complessivo non vanno considerate le eventuali quote di TFR liquidate mensilmente al lavoratore, così come non va tenuto conto dell eventuale assegno di natalità per ogni figlio nato o adottato tra il 01.01.2015 ed il 2

31.12.2017 (introdotto dalla stessa legge di stabilità). Il bonus dovrà essere erogato al lavoratore direttamente dal sostituto d imposta qualora sussistano le condizioni per la sua fruizione (da erogare tramite compensazione orizzontale). TFR in busta paga Viene introdotta, in via sperimentale e limitatamente al periodo 01.03.2015/30.06.2018, la possibilità per il lavoratore dipendente (alle dipendenze del datore di lavoro da almeno sei mesi) di richiedere la liquidazione mensile del TFR. Rimangono esclusi da tale facoltà i lavoratori dipendenti pubblici, di aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi. Tutti gli altri lavoratori dipendenti potranno proporre apposita domanda a partire dalla pubblicazione dell apposito DPCM che stabilirà le modalità attuative della disposizione in esame. Viene prevista, per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, la possibilità di finanziare le erogazioni mensili del TFR accedendo a specifici prestiti bancari ai quali si applicheranno tassi di interesse non superiori alla rivalutazione del TFR. Rifinanziamento della agevolazioni per la piccola mobilità Viene previsto il rifinanziamento degli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31.12.2012, lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità. Dopo anni di incertezze la legge di stabilità prevede la possibilità di fruire di tali agevolazioni fino a scadenza naturale, ovvero al raggiungimento di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. Il nuovo intervento provvede a sanare le posizioni di quei datori di lavoro che nei mesi di gennaio-febbraio 2013 hanno provveduto ad applicare l agevolazione anche in mancanza di apposito finanziamento della misura. Sgravio per assunzioni a tempo indeterminato Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 viene riconosciuto uno sgravio contributivo a tutti i datori di lavoro privati, fatta eccezione: per le assunzioni con contratto di apprendistato o di lavoro 3

domestico; per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti all assunzione risultino occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; per le assunzioni di lavoratori in riferimento ai quali si è già fruito dell agevolazione; per le assunzioni di dipendenti che nei tre mesi antecedenti al 01.01.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro (o società controllate-collegate) un contratto a tempo indeterminato. Il beneficio può essere fruito per un periodo massimo di 36 mesi e consiste nell esonero complessivo dai contributi previdenziali (non si applica ai premi INAIL) a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annuali. Le modalità di fruizione di tale sgravio contributivo verranno rese note con un apposito intervento dell INPS. In sede di approvazione l agevolazione in esame è stata estesa anche ai datori di lavoro del settore agricolo con riguardo alle assunzioni ( in riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2015): relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato; decorrenti dall 1.1.2015. Restano esclusi i contratti relativi a lavoratori a tempo indeterminato nel 2014 nonché quelli relativi a lavoratori a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento al 2014. Bonus bebé La legge di stabilità 2015 ha previsto l erogazione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 01.01.2015 ed il 31.12.2017. Nel dettaglio l assegno è erogato ai genitori residenti in Italia il cui nucleo familiare presenti un reddito ai fini ISEE non superiore a 25.000 euro annui ed ammonta a 960 euro annui, raddoppiati nel caso in cui l indicatore ISEE non sia superiore a 7.000 euro. 4

Il bonus viene erogato mensilmente fino al terzo anno di età del bambino o fino al terzo anno di adozione, e l assegno verrà erogato direttamente dall INPS, a seguito di proposizione di apposita domanda. Credito d imposta casse di previdenza e fondi pensione A decorrere dal 2015 vengono introdotti due crediti d imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione. Il credito d imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% (aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall art. 3, D.L. n. 66/2014) e l ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Il credito d imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20% dalla legge in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni). Durc La regolarità contributiva del cedente dei crediti, certificati tramite la piattaforma elettronica, nei confronti della P.A. è definitivamente attestata dal DURC, in corso di validità, allegato all atto di cessione o comunque acquisito dalla P.A. ceduta. Rivalutazione del TFR A partire dalle rivalutazioni del TFR dal 01.01.2015 l aliquota d imposta viene aumentata dal 11% al 17%. Ci si riferisce, in particolare, alle rivalutazioni decorrenti dal 01.01.2015, pertanto le rivalutazioni maturate nel 2014 ed in scadenza nel mese di febbraio 2015 continuano a scontare l aliquota del 11%. 5