Università degli Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Giurisprudenza La famiglia ricomposta di Valentina Paluzzi Relatore Cesare Massimo Bianca Correlatore Franceso Vassalli A. A. 2009-10
6 Introduzione. Se in un passato neanche troppo lontano le seconde unioni familiari rappresentavano un fenomeno di portata limitata ed erano per lo più originate dallo stato di vedovanza, con l'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento le possibilità di dar vita a queste nuove unioni sono aumentate in maniera esponenziale, tanto che il fenomeno della ricomposizione familiare non può più esser ignorato dal mondo del diritto. Secondo l'istituto Nazionale di Statistica, in Italia le famiglie ricomposte nel 2002-2003 ammontavano a circa 700.000 unità, mentre nel biennio 2008-2009, esse hanno raggiunto le 900.000 unità 1. Deve, quindi, prendersi atto che il fenomeno, seppur più circoscritto rispetto ad altri paesi europei ed extraeuropei 2, è comunque significativo; e se ad esso aggiungiamo fenomeni quali l'unione fuori dal matrimonio, ormai 1 SCACCHETTI, L assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della nuova legge sull affido condiviso, in Giur. mer., 2006, 63; Dati Istat 2002-2003 e 2008-2009. Secondo l'ultima indagine condotta dall'istat, relativa al biennio 2008-09, il 59,2% delle famiglie ricomposte ha figli, l'11,5 % di queste ha figli soltanto di uno solo dei partner, il 39,7% ha figli solo dell'attuale unione, mentre l'8,1% ha figli sia dell'attuale che della precedente unione. 2 I Paesi dove il divorzio esisteva già prima della sua introduzione in Italia mostrano che il fenomeno della ricomposizione familiare è ben più presente, e soprattutto vi sono più minori coinvolti. Ad esempio, negli Stati Uniti, attualmente il 40% delle coppie sono ricostituite, provengono da una precedente esperienza familiare fallita, e nei Paesi del nord Europa circa 1/3 delle coppie sono alla seconda unione: MAZZONI, Le famiglie ricomposte: dall arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta, in Dir. famiglia, 1999, 372.
7 priva delle connotazioni sociali negative di un tempo 3, le possibilità date dalla scienza con la procreazione assistita e le unioni tra persone dello stesso sesso, si deve, constatare che non esiste più un'unica nozione di famiglia 4. Quella formazione sociale fondata sul matrimonio, come ancora sottolinea l'art. 29 della nostra carta costituzionale, la sola meritevole di tutela e protezione da parte del diritto, deve oggi cedere all'esigenza di riconoscere una realtà estremamente variegata ed in continua evoluzione 5, che pone nuovi problemi a cui occorre trovare soluzione, soprattutto per quelli legati ai minori coinvolti. Occorre, infatti, recuperare il ritardo con cui il mondo del diritto, e specialmente il legislatore, si sono interessati alla ricomposizione familiare rispetto ad altre discipline quali la sociologia e la psicologia, innanzitutto scegliendo una delle tre possibili strade percorribili: con una regolamentazione prevalentemente normativa, oppure attribuendo significativi poteri decisionali al giudice o, ancora, lasciando agli 3 DALLA TORRE, Dal concubinato al matrimonio di fatto: l'attualità del pensiero di Cristian Thomasius in un recente libro, in Dir. eccles., 1999, 199. Sempre secondo l'istat, le coppie conviventi ma non coniugate nel biennio 2008-09 hanno raggiunto le 820.000 unità. 4 RESCIGNO, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche. - Relazione ad un convegno internazionale tenutosi il 22-23 marzo 2001 (nuove costellazioni familiari: le famiglie ricomposte) al C.N.R. con la partecipazione di studiosi di psicologia, demografia e diritto, in Familia, 2002, 1; TRABUCCHI, Morte della famiglia o famiglie senza famiglia?, in Riv. dir. civ., 1988, I, 19; ZATTI, Familia, familiae: declinazioni di un idea, II, Valori e figure della convivenza e della filiazione, in Familia, 2002, 337; COLLURA, Il civilista, la famiglia e le sue trasformazioni, in Riv. critica dir. priv., 2006, 627. 5 C. M. BIANCA e M. M. TOGLIATTI, Introduzione, in C. M. BIANCA, MALAGOLI TOGLIATTI, MICCI (a cura di), Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, Milano, 2005, 1.
8 interessati la libertà di scegliere attraverso dei patti le soluzioni che in concreto più rispondono alle loro esigenze 6 ; ma soprattutto, ed è questa la questione più difficile da risolvere e più importante, si deve chiarire se vi sono degli obblighi dei c.d. genitori sociali nei confronti dei figli del proprio coniuge o convivente indipendentemente dall'adozione, dovendosi decisamente escludere che questi due soggetti che coabitano siano reciprocamente estranei. 6 T. AULETTA, Famiglie ricomposte e obbligo di mantenimento, in Familia, 2007, II, 3.
9 Capitolo primo LA FAMIGLIA RICOMPOSTA LEGITTIMA SOMMARIO: 1. Definizione. - LA FAMIGLIA RICOMPOSTA LEGITTIMA. - 2. Rapporti tra i nuovi coniugi. - a) Gli effetti della ricomposizione familiare sugli assegni spettanti a uno o ad entrambi i coniugi. - b) La rilevanza del mantenimento della famiglia ricomposta sull'"an" e sul "quantum" degli eventuali assegni post-matrimoniali. - c) La famiglia ricomposta e la casa coniugale. - 3. Rapporti tra i nuovi coniugi e i figli nati dalla precedente unione. - 3.1. Il mantenimento dei minori coinvolti nella ricomposizione familiare. - 3.2. Il mantenimento da parte del genitore sociale. - 4. Adozione. - 4.1. L'adozione particolare del figlio minore. 4.1.1. Il rifiuto dell assenso all adozione del genitore - 4.2. L'adozione del figlio maggiore d'età. - 4.3. L'esercizio della potestà. - 4.4. Effetti patrimoniali dell'adozione. - 4.5. Il cognome dell'adottato. 5. Il dovere di contribuzione dei figli conviventi al soddisfacimento dei bisogni della famiglia ricomposta. 1. Definizione. Per poter esaminare nello specifico le questioni relative alla famiglia ricomposta occorre preliminarmente chiarire che cosa si intende per questa nuova realtà familiare. La questione è di particolare importanza ed assai dibattuta nel mondo del diritto data ancora l assenza di una precisa presa di posizione da
10 parte del legislatore sul punto; non esiste, infatti, nel nostro ordinamento una disciplina positiva specificamente applicabile alla famiglia ricomposta, né tanto meno una sua definizione. Va innanzitutto premesso che la stessa espressione famiglia ricomposta può esser fonte di equivoci, perché potrebbe far pensare a nuclei familiari che tornano nuovamente insieme dopo una precedente separazione, così da assimilare l espressione all istituto della riconciliazione 7. Essa tuttavia è ormai da tempo entrata nel lessico giuridico in un altra accezione, senz altro più corretta, dove sta ad indicare la costituzione di nuovi nuclei familiari in cui confluiscono spezzoni di originari nuclei familiari in situazione di potenziale conflittualità 8. Si tratta, quindi, di nuove unioni familiari, formate da coniugi (famiglia ricomposta legittima) o conviventi (famiglia ricomposta di fatto), di cui almeno uno proviene da precedenti esperienze di coppia 7 Al riguardo va segnalato che una parte della dottrina, rappresentata da prof. T. Auletta, non condivide la locuzione famiglia ricomposta, ma preferisce parlare, sempre per descrivere questo fenomeno, di famiglia rinnovata o nuova famiglia, sia per evitare gli equivoci di significato di cui abbiamo detto, sia perché nell aggettivo rinnovata sarebbe insito un elemento di novità costituito da uno dei membri della coppia. T. AULETTA, La famiglia rinnovata: problemi e prospettive, in C. M. BIANCA, MALAGOLI TOGLIATTI, MICCI (a cura di), Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, Milano, 2005. 8 C. M. BIANCA, in C. M. BIANCA, MALAGOLI TOGLIATTI, MICCI (a cura di), Interventi di sostegno alla genitorialità nelle famiglie ricomposte. Giuristi e psicologi a confronto, cit; C. M. BIANCA, in Diritto civile, Volume II: La famiglia, le successioni, Milano, 2005, 247.
11 terminate per la morte di uno dei coniugi o conviventi ovvero a causa della separazione o del divorzio o della rottura di una convivenza more uxorio, e dalla eventuale presenza di figli dell uno e/o dell altro coniuge o convivente 9. Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto varie siano le posizioni della dottrina sull argomento, si deve sottolineare che vi è anche chi ritiene utile distinguere tra la famiglia ricostituita, con la quale si dovrebbe indicare il nucleo familiare convivente che comprende i figli di un precedente matrimonio o unione di fatto, e famiglia ricomposta, che comprenderebbe l insieme dei nuclei familiari che definiscono un legame tra loro per la condivisione di compiti genitoriali 10. Infine, nella definizione della famiglia ricomposta occorre concentrare l attenzione anche sul requisito della stabilità; il riconoscimento della stessa, infatti, dovrebbe esser riservato soltanto a quelle formazioni sociali che siano abbastanza consolidate, in cui si può rinvenire un minimo di progettualità della coppia 11. 9 SCACCHETTI, L assetto giuridico della famiglia ricomposta alla luce della nuova legge sull affido condiviso, cit., 63; DELL UTRI, Famiglie ricomposte e genitori di fatto, in Familia, 2005, 275. 10 MAZZONI, Le famiglie ricomposte: dall arrivo dei nuovi partners alla costellazione familiare ricomposta, cit., 369. 11 DELL UTRI, Famiglie ricomposte e genitori di fatto, cit., 281; CAIULO, Famiglie ricostituite: "puzzle familiari", in Dir. fam. e pers., 2008, 2105.
12 Precisato cos è la famiglia ricomposta, si può ora concludere affermando che si tratta senz altro di famiglia 12, sia se essa è costruita attorno al fatto materiale ed informale della convivenza della coppia, sia se è fondata sul tipico atto di matrimonio, e come tale l ordinamento deve riconoscerla e rispettarla; essa rientra a pieno titolo tra quelle formazioni sociali destinate allo svolgimento e alla realizzazione della personalità individuale dei singoli membri che la compongono prefigurate dall art. 2 Cost 13. LA FAMIGLIA RICOMPOSTA LEGITTIMA 2. Rapporti tra i nuovi coniugi. Una prima ipotesi di famiglia ricomposta è la c.d. famiglia ricomposta legittima, in quanto fondata sul matrimonio dei nuovi coniugi. La disciplina ad essi applicabile è ovviamente quella propria del matrimonio ed in particolare gli artt. 143, 144, 147 c.c., ma vi sono 12 DE MAURO, Le famiglie ricomposte, in Familia, 2005, 767: quantomeno ai fini anagrafici, la famiglia ricomposta è famiglia a tutti gli effetti dato che l art. 4 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, stabilisce che «agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune». 13 DELL UTRI, Famiglie ricomposte e genitori di fatto, cit., 310.
13 alcune questioni di particolare interesse che aprono delle problematiche su cui vale la pena di soffermarsi. La nuova famiglia, infatti, non può ignorare completamente l unione precedente e far finta che questa non sia mai esistita, specie lì dove sono sorti degli obblighi dal fallimento di quest ultima. a) Gli effetti della ricomposizione familiare sugli assegni spettanti a uno o ad entrambi i coniugi. La prima di queste questioni è rappresentata dall eventuale incidenza della nuova unione familiare sul diritto all assegno relativo al mantenimento o agli alimenti spettante per legge ad uno dei membri della coppia, in seguito allo scioglimento della prima unione per divorzio o separazione, se si trattava di una unione matrimoniale, o persino della convivenza more uxorio, se vi era stato un patto di convivenza stipulato per disciplinare la crisi della coppia 14. Ci si deve chiedere se la costituzione della nuova famiglia estingua o meno tale credito sorto precedentemente. Nel nostro paese, l art. 5, 10 comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio è molto chiaro al riguardo e stabilisce la definitiva estinzione dell assegno post- 14 T. AULETTA, Famiglie ricomposte e obbligo di mantenimento, cit., 4.
14 matrimoniale automaticamente nel caso di passaggio a nuove nozze. L eventuale disgregazione della famiglia ricomposta, tuttavia, non fa rivivere mai la precedente obbligazione, neppure se l ex-coniuge della prima unione venisse a trovarsi in situazione di bisogno e l altro membro della coppia ricomposta non fosse in grado di sostenerlo economicamente nel periodo successivo allo scioglimento. La medesima soluzione si applica all assegno liquidato convenzionalmente per regolare la fine della prima unione non fondata sul matrimonio. b) La rilevanza del mantenimento della famiglia ricomposta sull' "an" e sul "quantum" degli eventuali assegni post-matrimoniali. Altra questione da affrontare riguarda, specularmente, l eventuale incidenza degli oneri contributivi, derivanti dalla famiglia ricomposta, sull assegno dovuto da uno o da entrambi i membri della nuova famiglia in seguito alla crisi della prima unione 15. Al riguardo va tenuto presente che sulla concessione e sull entità di tale assegno incidono vari fattori, tra cui le condizioni economiche del soggetto obbligato, e che per entrambe le unioni legittime (sia la prima oramai sciolta sia la nuova unione) è la legge stessa a prevedere degli obblighi di contribuzione ai bisogni delle stesse. 15 T. AULETTA, Famiglie ricomposte e obbligo di mantenimento, cit., 7.