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1 Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool tra sintomatico, confisca e rifiuti Marchi Maurizio Comandante Polizia Municipale Gambettola E uno dei reati che ha subito le maggiori modifiche negli ultimi anni. Intanto prima del 13 agosto 2003 la competenza ad irrogare la pena era del Giudice di Pace mentre ora è competente il tribunale. Ma vediamo di approfondire la questione in una sorta di domanda e risposta Competenza: Maggiorenni: Tribunale Minori di anni 18: Tribunale per i Minori Altre segnalazioni Alla Prefettura con trasmissione patente ritirata Alla D.T.T. (ex MCTC) per la revisione della patente di guida Qual è il tasso alcoolemico? Chi conduce un veicolo è considerato in stato di ebbrezza qualora risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Lo stabilisce il comma 6 dell articolo 186 cds Attenzione però! L articolo 186 comma due distingue tre fasce sanzionatorie e precisamente alle lettere: a) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) b) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) c) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) Conseguenze pratiche su strada Al fine di acquisire elementi utili per motivare l obbligo di sottoposizione agli accertamenti previsti dal comma 4 dell articolo 186, gli organi di polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. A chi può essere chiesto di sottoporsi alla prova per l accertamento del tasso alcoolemico? A chiunque conduce un veicolo (non necessariamente a motore): il primo comma dell articolo 186 parla infatti di divieto di guidare in stato di ebbrezza. Che cosa è un veicolo? È spiegato nell articolo 46 del cds dove si dice che si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, purchè non superino determinati limiti indicati nel regolamento di esecuzione. È possibile richiedere ad un passeggero di sottoporsi alla prova alcoolemica? No in quanto la norma è rivolta solamente a chi guida un veicolo E se il conducente si sta esercitando alla guida con persona al suo fianco in funzione di istruttore? In questo caso è possibile sottoporre qualora ne ricorrano le condizioni a prova alcolemica entrambi: il conducente in quanto guida un veicolo

2 il passeggero anteriore in quanto come istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Nel caso di superamento dei limiti alcoolemici però: se è il conducente a superare i limiti, questi risponderà del reato previsto dall articolo 186 cds. se è il passeggero a superarli, quest ultimo non risponderà di alcun reato, ma il conducente sarà sanzionabile in via amministrativa come se si stesse esercitando senza avere al fianco istruttore in quanto accompagnato da persona non idonea a tale funzione (in pratica sanzione amministrativa e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi) Se si resta coinvolti in un incidente stradale? Indipendentemente dall eventuale responsabilità nell evento, se il conducente si rivolge per le cure ad una struttura sanitaria, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge (come previsto dall articolo 186/5). Se non si rivolge a struttura sanitaria per le cure, può comunque essere sottoposto a prova alcoolemica come stabilito dal comma 4 dell articolo 186 cds Riepilogando, quando gli organi di polizia stradale possono invitare una persona a sottoporsi a prova alcoolemica? In tre casi: 1. quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo; 2. in ogni caso d incidente; quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando. Dove può essere effettuata la prova alcoolemica? Quella con gli strumenti anche portatili propedeutica a quella ufficiale ovunque e pertanto anche su strada, purchè nel rispetto delle riservatezza personale e senza pregiudizio per l integrità fisica. Quella con gli strumenti e procedure previsti dal regolamento (in pratica con l etilometro), anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando. Presso le strutture sanitarie in caso di incidente stradale se la persona è stata sottoposta a cure mediche Quali le conseguenze per chi conduce veicoli qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)? ammenda da euro 500 a euro 2000 (ammessa pertanto oblazione) sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi Come previsto dall articolo 223 cds, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida.

3 Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia Per la violazione è prevista la DECURTAZIONE DI PUNTI 10. Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio Trattandosi di violazione che comporta la sospensione o revoca della patente, non è applicabile il disposto dell articolo 126 bis comma 1 bis sulla decurtazione massima di quindici punti nel caso di più violazioni accertate contemporaneamente. Con l ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 Non è esclusa la possibilità di accertamento di reato per guida in stato di ebbrezza con accertamento sintomatico (cioè con la descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono). In questo caso però Nel caso di accertamento sintomatico la pena sarà però quella della (omissis) fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 186 Cod. Strad., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue (omissis). Cassazione penale Sezione Quarta Penale Sentenza n. 19486 del 11 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008 Se il veicolo utilizzato è un ciclomotore oppure un motoveicolo, è prevista la confisca per effetto dell'articolo 213 comma 2-sexies del vigente cds. (omissis) È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne (omissis) con conseguente necessità di sequestro amministrativo. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che - con SENTENZA N. 345 anno 2007 - con riferimento all'articolo 213 cds ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere reato, specificando che appare applicabile anche nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza. 1 Se il veicolo condotto è un ciclomotore è possibile il ritiro della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida, come precisato con circolare Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/2/2007 n. 6 prot.m/2413/5 2 Quali le conseguenze per chi conduce veicoli qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)? l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi (non è pertanto ammessa oblazione

4 sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno Come previsto dall articolo 223 cds, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia Per la violazione è prevista la DECURTAZIONE DI PUNTI 10. Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio Trattandosi di violazione che comporta la sospensione o revoca della patente, non è applicabile il disposto dell articolo 126 bis comma 1 bis sulla decurtazione massima di quindici punti nel caso di più violazioni accertate contemporaneamente. Con l ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 Non è esclusa la possibilità di accertamento di reato per guida in stato di ebbrezza con accertamento sintomatico (cioè con la descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono). In questo caso però Nel caso di accertamento sintomatico la pena sarà però quella della (omissis) fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 186 Cod. Strad., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue (omissis). Cassazione penale Sezione Quarta Penale Sentenza n. 19486 del 11 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008 Se il veicolo utilizzato è un ciclomotore oppure un motoveicolo, è prevista la confisca per effetto dell'articolo 213 comma 2-sexies del vigente cds. (omissis) È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne (omissis) con conseguente necessità di sequestro amministrativo. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che - con SENTENZA N. 345 anno 2007 - con riferimento all'articolo 213 cds ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere reato, specificando che appare applicabile anche nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza. 3 Se il veicolo condotto è un ciclomotore è possibile il ritiro della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida, come precisato con circolare Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/2/2007 n. 6 prot.m/2413/5 4

Quali le conseguenze per chi conduce veicoli qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)? ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno (non è pertanto consentita oblazione) sanzione amministrativa accessoria della sospensione patente di guida da uno a due anni se la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell articolo 240, secondo comma del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Trattasi di un sequestro effettuato ai sensi dell art. 321 cpp che non può MAI essere effettuato da un agente di PG (si rimanda alla tabella più avanti) il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera Come previsto dall articolo 223 cds, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio L articolo 186 comma 2 lettera c) prevede che il veicolo possa essere affidato esclusivamente al TRASGRESSORE. Ne consegue che, non essendo al momento dell accertamento del reato idoneo alla custodia (alcool terza fascia), il veicolo sarà SEMPRE affidato a depositeria per eventuale SUCCESSIVA variazione custodia. Trattandosi di sequestro PENALE, la variazione di custodia può essere concessa/disposta solo dall autorità giudiziaria, restando pertanto esclusa la possibilità di cambio custodia su iniziativa da parte di agenti/ufficiali di PG Per la violazione è prevista la DECURTAZIONE DI PUNTI 10. Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio Trattandosi di violazione che comporta la sospensione o revoca della patente, non è applicabile il disposto dell articolo 126 bis comma 1 bis sulla decurtazione massima di quindici punti nel caso di più violazioni accertate contemporaneamente. Con l ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Ai sensi dell articolo 186/9, avendo accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2- bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona 5

6 estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 Non è esclusa la possibilità di accertamento di reato per guida in stato di ebbrezza con accertamento sintomatico (cioè con la descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono). In questo caso però Nel caso di accertamento sintomatico la pena sarà però quella della (omissis) fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 186 Cod. Strad., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue (omissis). Cassazione penale Sezione Quarta Penale Sentenza n. 19486 del 11 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008 Se il veicolo utilizzato è un ciclomotore oppure un motoveicolo, è prevista la confisca per effetto dell'articolo 213 comma 2-sexies del vigente cds. (omissis) È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne (omissis) con conseguente necessità di sequestro amministrativo. Sulla questione è intervenuta la Corte Costituzionale che - con SENTENZA N. 345 anno 2007 - con riferimento all'articolo 213 cds ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere reato, specificando che appare applicabile anche nella fattispecie della guida in stato di ebbrezza. 5 In questa ipotesi è necessario distinguere: se il veicolo NON è di proprietà del trasgressore, si procederà con il sequestro per la confisca ex articolo 213 cds (agente PG), se il veicolo E di proprietà del trasgressore, si procederà invece con il sequestro ex articolo 321 cpp (ufficiale PG) Se il veicolo condotto è un ciclomotore è possibile il ritiro della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida, come precisato con circolare Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 20/2/2007 n. 6 prot.m/2413/5 6 Rifiuto di sottoporsi alla prova con etilometro od altri strumenti stabiliti dal regolamento. Quali le conseguenze? Quella del rifiuto di sottoporsi alla prova alcolemica (così come quella del rifiuto alla prova stupefacenti) è una storia che parte da lontano. Fino ad alcuni anni fa la competenza penale era del Giudice di Pace, poi è passata al Giudice Monocratico del Tribunale e poi depenalizzata col decreto legge 117 dell estate 2007. Col decreto legge 92 del maggio scorso il comportamento di chi si rifiuta di sottoporsi alle prove previste dagli articoli 186 e/o 187 tornava fattispecie penale sanzionata, nel caso dell articolo 186 dal comma 7, mentre nel caso dell articolo 187 dal comma 8 che, per quanto concerne le sanzioni rimandava all articolo 186 comma 7. E evidente che, con la formulazione di maggio 2008 degli articoli 186 e 187 chi consapevole di essere in stato di forte ebbrezza oppure sotto l effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope aveva convenienza a rifiutare la prova per non rischiare la confisca del veicolo A luglio 2008 la svolta! Con le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge (LEGGE 24 luglio 2008, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 173 del 25-7-2008 ) si prevede la confisca con conseguente applicazione del sequestro ex articolo 321 cpp anche per il rifiuto 7 di sottoporti alle prove previste dall articolo 186 cds (ad esclusione del caso in cui il veicolo non sia di proprietà del conducente 8 ). Anche nell ipotesi di rifiuto, qualora ricorrano i sintomi, non è esclusa la possibilità di accertamento di reato per guida in stato di ebbrezza con accertamento sintomatico (cioè con la descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono). In questo caso però Nel caso di accertamento sintomatico la pena sarà però quella della (omissis) fattispecie meno grave, quella di cui al secondo comma lett. a) dell'art. 186 Cod. Strad., imponendosi per le ipotesi più gravi l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcol nel sangue (omissis). Cassazione penale Sezione Quarta Penale Sentenza n. 19486 del 11 aprile 2008 - depositata il 15 maggio 2008. In pratica nell ipotesi di rifiuto con accertamento sintomatico, il trasgressore risponderà delle violazioni previste e sanzionate dall articolo 186/7 (rifiuto) sanzionato dal comma 2 lettera C e dal comma 2 lettera A (per il sintomatico)

7 E obbligatorio sottoporre preventivamente la persona a prova veloce su strada? No. Si tratta di una possibilità per rendere più snello il lavoro degli organi di polizia stradale che possono così effettuare più controlli E obbligatorio sottoporre la persona a prova con etilometro? No. In quanto l accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza può essere effettuato anche con descrizione dei sintomi da parte degli operatori di polizia stradale che procedono E prevista la sospensione della patente qualora il reato sia accertato alla guida di bicicletta? La sospensione della patente di guida è prevista solamente se necessaria per condurre il veicolo alla guida del quale è stato trovato il responsabile dell infrazione di guida in stato di ebbrezza e pertanto non può essere sospesa (e quindi ritirata) al conducente di veicolo per la guida del quale non necessita patente Per lo stesso principio non è prevista la decurtazione di punti E possibile disporre comunque la revisione della patente di guida della quale si è titolare. Questo perché il legislatore si è preoccupato di tutelare la sicurezza della circolazione prevedendo che può essere disposta la revisione della patente anche nei casi in cui la condotta di guida che ha ingenerato i dubbi si sia verificata conducendo un veicolo per il quale il titolo abilitativi alla guida non sia necessario.questo in quanto è sufficiente che il comportamento irregolare di guida dia adito ad incertezza logica in ordine all idoneità del conducente, nel senso che sussista la possibilità logica che siano venuti meno i requisiti psicofisici o l idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente. Ne consegue che, mentre nei confronti di chi conduca in stato di ebbrezza da bevande alcoliche un veicolo per la guida del quale non è prevista patente alcuna, non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che presuppone un abuso dell autorizzazione amministrativa,, può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti di coloro che, pur conducendo un veicolo per il quale non è richiesto titolo autorizzatorio alla guida, sono titolari di patente di guida. Persona coinvolta in incidente stradale: possibile il rifiuto al prelievo e/o utilizzo del sangue? La Corte di Cassazione ha precisato che, mentre non è possibile obbligare un soggetto a farsi prelevare il sangue, è legittimo l'accertamento dello stato di ebbrezza eseguito tramite l'esame del sangue prelevato per finalità medico diagnostiche a seguito di sinistro 9. L affidamento del veicolo a seguito di accertamento reato articolo 186, fra requisiti, confisca amministrativa e confisca penale: come agire? Le modifiche apportate nell estate 2008, se da un lato non presentano particolari difficoltà interpretative dal punto di vista dell accertamento del reato (sia essa l ebbrezza nelle sue tre fasce oppure il rifiuto di sottoporti alle prove), si prestano però a rischi di errori applicativi da parte degli operatori di polizia al momento di decidere (in base a quanto stabilito dalla legge) la destinazione del veicolo che, a seconda dei casi e/o della tipologia può essere consegnato a persona idonea, affidato a depositeria, sottoposto a sequestro amministrativo ex articolo 213 cds, sottoposto a sequestro penale ex articolo 321 cpp. A complicare le cose poi il fatto che in alcuni casi è sufficiente la qualifica di agente, mentre in altri è invece necessaria la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Nell'intento di facilitare l'attività degli operatori su strada, è stata redatta questa tabella che, pur trattando solamente della guida in stato di ebbrezza, è facilmente adattabile anche alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

8 IPOTESI TIPO VEICOLO AFFIDAMENTO POSSIBILE? RIFERIMENTI ED ISTRUZIONI QUALIFICA NECESSARIA CICLOMOTORE MOTOCICLO MAI SEQUESTRO Arti. 213 cds PREVISTA CONFISCA Primi 30 gg obbligatoriamente in depositeria poi eventuale cambio custodia AGENTE ALCOL SINTOMATICO Articolo 186 comma 2 lettera A MOTOVEICOLO diverso dal MOTOCICLO ALTRO VEICOLO Anche NON a motore SE REPERITA PERSONA IDONEA SE REPERITA PERSONA IDONEA SEQUESTRO Arti. 213 cds PREVISTA CONFISCA Il veicolo può essere affidato all avente titolo purchè idoneo alla custodia e sobrio NON è necessario sia il trasgressore NESSUN PROVVEDIMENT O SUL VEICOLO Articolo 186/ 2 quinquies Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall interessato o fino alla più vicina autorimesa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamento a carico del trasgressore. AGENTE AGENTE

9 ALCOL PRIMA FASCIA Articolo 186 comma 2 lettera A CICLOMOTORE MOTOCICLO MOTOVEICOLO diverso dal MOTOCICLO ALTRO VEICOLO Anche NON a motore MAI SE REPERITA PERSONA IDONEA SE REPERITA PERSONA IDONEA SEQUESTRO Arti. 213 cds PREVISTA CONFISCA NESSUN PROVVEDIMENTO SUL VEICOLO Primi 30 gg obbligatoriamente in depositeria poi eventuale cambio custodia Il veicolo può essere affidato all avente titolo purchè idoneo alla custodia e sobrio NON è necessario sia il trasgressore Articolo 186/ 2 quinquies Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall interessato o fino alla più vicina autorimesa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamento a carico del trasgressore. AGENTE PG

10 ALCOL SECONDA FASCIA Articolo 186 comma 2 lettera B CICLOMOTORE MOTOCICLO MOTOVEICOLO diverso dal MOTOCICLO ALTRO VEICOLO Anche NON a motore MAI SE REPERITA PERSONA IDONEA SE REPERITA PERSONA IDONEA SEQUESTRO Arti. 213 cds PREVISTA CONFISCA NESSUN PROVVEDIMENTO SUL VEICOLO Primi 30 gg obbligatoriamente in depositeria poi eventuale cambio custodia Il veicolo può essere affidato all avente titolo purchè idoneo alla custodia e sobrio NON è necessario sia il trasgressore Articolo 186/ 2 quinquies Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall interessato o fino alla più vicina autorimesa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamento a carico del trasgressore. AGENTE PG

11 ALCOL TERZA FASCIA Articolo 186 comma 2 lettera C CICLOMOTORE MOTOCICLO MOTOVEICOLO diverso dal MOTOCICLO MOTOVEICOLO diverso dal MOTOCICLO MAI CONFISCA PENALE Articolo 321 cpp L articolo 186 comma 2 lettera c) prevede che il veicolo possa essere affidato esclusivamente al TRASGRESSORE. Ne consegue che, non essendo al momento dell accertamento del reato idoneo alla custodia (alcool terza fascia), il veicolo sarà SEMPRE affidato a depositeria per eventuale SUCCESSIVA variazione custodia. Trattandosi di sequestro PENALE, la variazione di custodia può essere concessa/disposta solo dall autorità giudiziaria, restando pertanto esclusa la possibilità di cambio custodia su iniziativa da parte di agenti/ufficiali di PG UFFICIALE PG

12 ALCOL RIFIUTO QUALSIASI MOTIVAZIONE (rifiuto seguito sospetto, rifiuto dopo positivo pre/test, rifiuto a segutio coinvolgimento in sinistro stradale, rifiuto struttura ospedaliera seguito cure conseguenti incidente stradale) Articolo 186 comma 7 sanzionato da articolo 186 comma 2 lettera C CICLOMOTORE MOTOCICLO MOTOVEICOLO diverso dal MOTOCICLO MOTOVEICOLO diverso dal MOTOCICLO MAI CONFISCA PENALE Articolo 321 cpp L articolo 186 comma 2 lettera c) prevede che il veicolo possa essere affidato esclusivamente al TRASGRESSORE. Ne consegue che, non essendo al momento dell accertamento del reato idoneo alla custodia (alcool terza fascia), il veicolo sarà SEMPRE affidato a depositeria per eventuale SUCCESSIVA variazione custodia. Trattandosi di sequestro PENALE, la variazione di custodia può essere concessa/disposta solo dall autorità giudiziaria, restando pertanto esclusa la possibilità di cambio custodia su iniziativa da parte di agenti/ufficiali di PG UFFICIALE PG

13 MODULISTICA: esempio - Il rifiuto di sottoporsi alle prove COMANDO OGGETTO: Verbale di sequestro preventivo, redatto ai sensi dell articolo 321, comma 3-bis c.p.p., del veicolo targato di proprietà di nato a ( ) il e residente a ( ) in via n., condotto da nato a ( ) il e residente a ( ) in via n. per il reato di cui all articolo del Codice della Strada. L anno, il giorno del mese di, alle ore il sottoscritto Ufficiale di Polizia Giudiziaria appartenente al Comando di dà atto di procedere al SEQUESTRO PREVENTIVO, ai sensi dell articolo 321, comma 3-bis c.p.p., del veicolo targato condotto da, meglio in oggetto generalizzato, per il reato di cui all articolo del Codice della Strada commesso alle ore del al km/cv di via località territorio del comune di ( ), Si applica la procedura del sequestro preventivo in in quanto: (barrare l ipotesi che ricorre) pericolo che la libera disponibilità del mezzo pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati prevista confisca per violazione art. 186/2 lettera C prevista confisca per violazione art. 186/7 sanzionato da art. 186/ 2 lettera C prevista confisca per violazione articolo 187/1 sanzionato da art. 186/2 lettera C prevista confisca per violazione articolo 187/8 8 sanzionato da art. 186/7 cds altro (1) All esecuzione del sequestro è presente/non è presente l avvocato del Foro di quale difensore di fiducia nominato dall indagato.-------- Il veicolo oggetto del sequestro viene affidato in custodia a presso in località ed assicurato con apposita segnalazione di sequestro penale.------------------------------------------------ Il custode viene avvertito dell obbligo di conservazione del veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato e delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione, il bene che gli è stato affidato in custodia.-------------------------------- Il custode deve consentire che gli organi di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l osservanza degli obblighi di custodia di cui agli artt. 334 e 335 del Codice Penale.-------------------------------------------------------- Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti alle ore.---------- IL CONDUCENTE IL CUSTODE I VERBALIZZANTI (1) = Descrivere il motivo per il quale si procede al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell articolo 321 c.p.p.

14 Rifiuto sottoporsi accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche 186 comma 2, 4 e 7 INTESTAZIONE DELL UFFICIO Verbale di elezione di domicilio, nomina del difensore, ricevuta della patente di guida e consegna del veicolo Anno giorno mese ora Al km della strada località Comune di Provincia di I sottoscritti Nel corso di servizio di è stato accertato quanto segue PERSONA SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI Cognome e nome Nato/a a ( ) il Residente a ( ) in Patente categ. nr. rilasciata il Prefettura MCTC Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, nell immediatezza del controllo del veicolo, condotto dal sopra nominato il quale ha violato l articolo 186 comma 2, 4 e 7 in quanto: Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche in base ai seguenti elementi: ; noi sottoscritti Ufficiali/Agenti di PG diamo atto che lo stesso dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in via telefono e di nominare [ ] difensore di fiducia [ ] difensore d ufficio (rich. Call Center nr. ): Avv.to del Foro di con studio in via telefono Si dà atto che la persona sottoposta alle indagini è stata invitata a dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni a norma dell'art.161 C.P.P. con avviso che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e che in caso di mancanza, di insufficienza, di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore. Diamo atto altresì che [ ] si è proceduto [ ] non si è proceduto al ritiro della patente di guida di cui il nominato in oggetto risulta essere titolare per il successivo inoltro alla Prefettura di ai fini dell applicazione della sanzione accessoria di cui all art. 186. Per quanto concerne il veicolo si da atto che: Non essendo di proprietà del trasgressore è stato affidato in custodia al Sig. nato a in data e residente in via titolare di patente di cat. nr. la cui idoneità alla guida è stata verificata, che si impegna a condurre il veicolo in nome e per conto del conducente al medesimo conducente previa nuova verifica dei requisiti psico-fisici alle ore del che potrà condurlo fino a in custodia all impresa con deposito in via secondo le indicazioni fornite dallo stesso trasgressore con oneri e spese relative interamente a suo carico. Essendo di proprietà del conducente con atto a parte si è provveduto a sequestro ex articolo 321 cpp essendo prevista la confisca penale ai sensi articolo 186 comma 7 cds Diamo atto, infine, che il conducente è stato reso edotto della circostanza che per la violazione è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida e che è possibile inoltrare opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida al Giudice di Pace di entro 30 gg dalla data di notifica dello stesso. IL TRASGRESSORE IL CUSTODE GLI ACCERTATORI

15 Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche 186 comma 2, 4 e 7 INTESTAZIONE DELL UFFICIO Prot., OGGETTO:, nato a, il,, residente a, Via, identificato con patente di guida categoria numero, rilasciata dalla Prefettura di, il, FATTI CONTESTATI: Articolo 186/2 4 e 7 sanzionato da articolo 186/2 cds Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche PREFETTURA DIREZIONE TRASPORTI TERRESTRI Si trasmette per quanto di competenza l allegata patente di guida precisando che: L infrazione è stata accertata con le modalità indicate nell allegata relazione di servizio Come disposto dal dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, con circolare del 2 dicembre 2004, non è stato elevato il verbale di infrazione trattandosi di reato, ma solo compilato un verbale di ritiro patente Si precisa che, per quanto concerne il veicolo: Essendo di proprietà di persona diversa rispetto al conducente, è stato affidato in custodia a Essendo di proprietà del conducente è stato sottoposto a sequestro penale ex articolo 321 cpp essendo prevista confisca ai sensi articolo 186 comma 7 cds ALLEGATI: patente di guida (per la Prefettura) Verbale di elezione di domicilio, nomina del difensore, ricevuta della patente di guida e consegna del veicolo Relazione di servizio Il Comandante

16 Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche 186 comma 2, 4 e 7 INTESTAZIONE DELL UFFICIO Prot., OGGETTO:, nato a, il,, residente a, Via, identificato con patente di guida categoria numero, rilasciata dalla Prefettura di, il, FATTI CONTESTATI: Articolo 186/2 4 e 7 sanzionato da articolo 186/2 cds Rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro nonostante ricorresse sospetto di assunzione di sostanze alcoliche PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di Si trasmette per quanto di competenza la presente informativa precisando che: L infrazione è stata accertata con le modalità indicate nell allegata relazione di servizio Come disposto dal dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, con circolare del 2 dicembre 2004, non è stato elevato il verbale di infrazione trattandosi di reato, ma solo compilato un verbale di ritiro patente Si precisa che, per quanto concerne il veicolo: Essendo di proprietà di persona diversa rispetto al conducente, è stato affidato in custodia a Essendo di proprietà del conducente è stato sottoposto a sequestro penale ex articolo 321 cpp essendo prevista confisca ai sensi articolo 186 comma 7 cds ALLEGATI: relazione di servizio Verbale di elezione di domicilio, nomina del difensore, ricevuta della patente di guida e consegna del veicolo Originali documentazione rilasciata dalla struttura ospedaliera attestante il rifiuto Relazione sinistro stradale Verbale sequestro veicolo ex articolo 321 cpp qualora ne ricorra l ipotesi Il Comandante

17 Circolari di interesse tratte da www.egaf.it 1. Art. 186 Codice della strada. Applicabilità dele sanzioni concernenti la patente di guida nei confronti dei cittadini stranieri 2. Revisione della patente ex artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada. 3. Ulteriori disposizioni per l applicazione della disciplina della patente a punti. 4. Articoli 186 e 187 del Codice della Strada come modificati dalla Legge 1.8.2003, n. 214. 5. Applicazione artt. 186 e 187 Codice della Strada. Riduzione periodo validità patente. 6. Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Guida di ciclomotori in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. 7. Decreto Legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della Strada. Prime disposizioni operative per garantirne applicazione. 8. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92. Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni operative. 9. Modifiche al Codice della Strada. 10. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Codice della strada. Artt. 223 e 224. Sospensione provvisoria della patente di guida. Ordinanze nn. 167, 168, 169, 170 della Corte Costituzionale. 11. Guida in stato di ebbrezza. Questione di legittimità costituzionale dell art. 186, comma 4, C.d.S.. 12. Art. 128 del D.L.vo 285/92. Revisione della patente di guida. MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE Ufficio studi e Ufficio del contenzioso Prot. M/2413/5 Roma, 4 settembre 2003 OGGETTO: Art. 186 Codice della strada. Applicabilità delle sanzioni concernenti la patente di guida nei confronti dei cittadini stranieri. Le misure, non strettamente sanzionatorie, previste dal Codice della strada in materia di limitazione della disponibilità e dell utilizzo dei documenti di guida, si applichino anche nei confronti dei cittadini stranieri non residenti in Italia. Senza un espressa previsione di legge che ne limiti il campo di applicazione, infatti, l art. 186, comma 8, C.d.s. deve ritenersi applicabile a qualsiasi trasgressore e quindi anche al cittadino straniero. Ciò in quanto gli adempimenti prescritti dalla norma possono essere considerati quali ulteriori conseguenze, diverse dalla sanzione accessoria vera e propria, riconducibili all accertamento della violazione. In altri termini, la violazione dell art. 186 C.d.s. (guida sotto l influenza dell alcool), modificato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, comporta l applicazione della pena principale e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, unitamente all invito di sottoporsi a visita medica ai sensi dell art. 119, comma 4, C.d.s.. L esigenza di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità delle persone è stata pure avvertita dalla convenzione sulla circolazione stradale, firmata a Vienna l 8 novembre 1968 e ratificata dalla legge 5 luglio 1995, n. 308. L art. 42 del citato atto internazionale, riconosce, infatti, la possibilità di ritirare e di sospendere la patente straniera, che può essere restituita solo quando il trasgressore lasci il territorio nazionale. L allontanamento del cittadino straniero, pertanto, non fa venir meno l efficacia delle prescrizioni impartite dall autorità amministrativa, per cui al suo eventuale rientro nel territorio nazionale non potrà condurre veicoli senza aver ottemperato agli adempimenti previsti dall art. 186, comma 8, C.d.s.. IL DIRETTORE DELL UFFICIO Ubaldi

18 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 321/04 Roma, 24 marzo 2004 OGGETTO: Revisione della patente ex artt. 126 bis e 128 del Codice della Strada. Come è noto l articolo 7 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9, attraverso l inserimento dell articolo 126 bis nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha introdotto nel codice della strada, a decorrere dal 30 giugno c.a., la c.d. patente a punti, ossia l attribuzione alla patente di guida di un punteggio che subisce decurtazioni a seguito della violazione di alcune norme di comportamento e determina, al suo esaurimento, l obbligo a carico del titolare della patente stessa di sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica (pena la sospensione a tempo indeterminato della patente stessa). Il citato articolo 126 bis disciplina compiutamente l iter procedimentale finalizzato alla annotazione nell Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di ogni variazione del punteggio ed alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita totale del punteggio stesso. Codesti Uffici dispongono quindi, su comunicazione della citata Anagrafe, la revisione tecnica della patente nel caso di esaurimento del punteggio e sospendono poi a tempo indeterminato la patente di guida dei conducenti che non si sottopongano agli esami di idoneità tecnica nel termine stabilito (30 gg. dalla notifica del provvedimento). Entrambi tali provvedimenti (revisione e sospensione a tempo indeterminato) non sono suscettibili di impugnativa in sede gerarchica. II) Ciò premesso in ordine alla revisione tecnica ex articolo 126 bis ed avuto riguardo alla perdurante vigenza della revisione della patente disciplinata dall articolo 128 si ritiene opportuno richiamare l attenzione di codesti Uffici sul diverso presupposto e sulla diversa natura degli atti di cui trattasi. Il primo trova origine, salvo fattispecie particolari, in reiterate infrazioni alle norme del codice della strada e non comporta alcuna valutazione discrezionale: il legislatore stesso ha già preso in considerazione le singole infrazioni alle norme di comportamento e ne ha graduato la gravità ai fini della revisione tecnica, che deve essere disposta allorché il conducente ha perduto l intero punteggio sopra accennato. Il secondo invece trova il suo fondamento nei dubbi - sulla permanenza dei prescritti requisiti di idoneità - determinati da un comportamento gravemente irregolare, sintomatico di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale ovvero di imperizia nella guida, ed è espressione di una valutazione discrezionale, da effettuarsi caso per caso. E evidente peraltro che non sempre le infrazioni alle norme di comportamento assumono la valenza sintomatica di cui sopra; e quindi l applicazione dell art. 128 richiede - come peraltro condiviso dal Ministero dell interno - la presenza di peculiari ulteriori elementi, che, adeguatamente esternati, giustifichino con chiarezza l insorgenza dei dubbi di cui sopra ed i motivi per cui nel caso specifico si renda necessario prescindere dalla perdita dell intero punteggio di cui al 126 bis e disporre l immediato invito a revisione. A tal fine potranno essere di ausilio, particolarmente significativo, eventuali considerazioni formulate in proposito dagli organi di polizia che hanno rilevato i comportamenti irregolari. Resta poi ferma la facoltà di utilizzare la norma di cui all articolo 128 con riguardo ai dubbi che possono insorgere da altre circostanze, non connesse con la violazione delle norme di comportamento (ad es. dall accertato mancato esercizio dell attività di guida per un lungo periodo di tempo). III) Dalla verifica dei requisiti di idoneità tecnica, disposta ai sensi dell art. 128, discende comunque la (ri)attribuzione dell intero punteggio iniziale (20 punti) al conducente riconosciuto idoneo e le infrazioni commesse precedentemente a detta verifica, in qualsiasi momento comunicate al Dipartimento per i trasporti terrestri (Anagrafe degli abilitati alla guida), non determinano alcuna decurtazione di punti. Infatti appare logico ritenere, in generale, che ogni qualvolta un conducente, per qualsiasi motivo (anche, ad esempio, a seguito di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di revisione disposto prima dell entrata in vigore delle nuove norme), sia sottoposto a revisione tecnica con esito positivo, il punteggio riacquistato non possa subire riduzioni per violazioni poste in essere prima della effettuata revisione. IV) La portata dell art. 128, relativamente ai dubbi circa la permanenza dei requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente di guida - dubbi che, se adeguatamente motivati, consentono di esigere la

19 verifica presso le competenti Commissioni mediche - subisce una limitazione per effetto non delle norme sulla patente a punti, bensì della modifica all articolo 186 del codice introdotta con l articolo 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, che attribuisce al Prefetto la competenza in materia. V) In esito poi a specifico quesito di un Ufficio Provinciale, si ritiene che la mancanza di un espressa previsione normativa unitamente alle particolari garanzie poste a favore del conducente dalle nuove norme, ed in particolare dal comma 2 dell art. 126 bis, impediscano di estendere alle revisioni disposte ex art. 128 la disposizione che introduce la sospensione della patente a tempo indeterminato per coloro che non ottemperino alla revisione tecnica conseguente alla perdita dell intero punteggio. VI) Da ultimo, con riferimento alle direttive impartite con la nota n. 3410/03 del 3.6.2003 circa l osservanza, per quanto concerne i provvedimenti ex art. 128, delle disposizioni in materia di comunicazione dell avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss., della legge n. 241/1990, si coglie l occasione per sottolineare che le eventuali argomentazioni difensive, svolte dagli interessati oralmente o a mezzo di memorie scritte, possono giustificare la richiesta di chiarimenti agli organi di polizia soltanto ove siano evidenziati profili oggettivamente rilevanti ed effettivamente suscettibili di accertamento presso i predetti organi. Quando invece, come accade frequentemente anche in sede di ricorso gerarchico, sono prospettate ricostruzioni dei fatti e delle loro modalità di svolgimento basate su mere valutazioni del conducente oppure sono invocate circostanze prive di obiettivi riscontri, la richiesta di cui sopra è cenno si tradurrebbe in un inutile appesantimento procedimentale a tutto danno dell efficienza e dell economicità dell azione amministrativa. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dott. ing. Amedeo Fumero

20 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Prot. n. 300/A/1/33792/109/16/1 Roma, 14 settembre 2004 OGGETTO: Ulteriori disposizioni per l applicazione della disciplina della patente a punti. Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 con la quale venivano fornite le prime indicazioni operative per garantire il corretto funzionamento della nuova procedura della patente a punti di cui all art. 126 bis C.d.S.. In questo primo periodo di applicazione della nuova procedura, che ha mostrato complessivamente apprezzabili risultati dal punto di vista della concreta riduzione degli incidenti stradali, si sono manifestate alcune problematiche e sono stati formulati molti quesiti ai quali, con la presente circolare, si intende dare risposta allo scopo di garantire una corretta ed uniforme applicazione della procedura della patente a punti. 1. Patente a punti per conducenti titolari di patenti rilasciate da Stato estero Sciogliendo la riserva formulata al punto 8 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che è stata attivata una sezione speciale dell Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida destinata a contenere le generalità dei conducenti stranieri che hanno commesso nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di punti. Le conseguenze dell annotazione delle violazioni commesse da conducenti stranieri sono descritte nell art. 6 ter della legge 214/2003 e riguardano coloro che nel loro Paese di origine non siano sottoposti ad un regime simile alla patente a punti. Con le procedure di trasmissione stabilite dall art. 126-bis C.d.S., gli organi di polizia stradale possono, dunque, procedere ad alimentare la banca dati con le informazioni relative ai conducenti titolari di patenti straniere ai quali siano state applicate sanzioni che prevedono penalizzazioni sulla patente. In attesa della redazione di un elenco degli Stati che prevedono nel loro ordinamento un meccanismo analogo a quello della patente a punti, codesti Uffici invieranno la segnalazione all Anagrafe nazionale per tutte le violazioni commesse da conducenti titolari di patenti rilasciate in Stati diversi dall Italia. 2. Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente identificato successivamente (11) Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2, dell art. 126-bis, C.d.S., come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell accertamento dell illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell accertamento. In tale ultima eventualità, in questa prima fase applicativa della nuova procedura, sono sorti dubbi in ordine alla corretta prassi da seguire da parte degli uffici di polizia. Sull argomento, acquisito il conforme parere dell Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza di questo Dipartimento e dell Ufficio Affari Legislativi e Coordinamento Studi ed Analisi del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si precisa quanto segue. Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale. Qualora, invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la quale comunica le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta da quest ultimo nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come l effettivo trasgressore.