Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato sentenze che a

Documenti analoghi
contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

contro per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensiva,

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Valutazione affidabilità concorrente riservata amministrazione reati comportano negligenza o malafede

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2006

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2014, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

Transcript:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato sentenze che a Leggetevi l estratto (di una sentenza) e la documentazione integrale. 1 / 8

Documentazione disponibile >>> TAR Toscana, 19 aprile 2013, Sentenze N. 00645/2013 REG.PROV.COLL. N. 01030/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2012, integrato da motivi ( Omissis ) aggiunti, proposto dalla sign CONTRO 2 / 8

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca e C nei confronti di ( Omissis ) per l'annullamento - del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 128 del 26.9.2011, di nomina della Commissione giudicatr - del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 27 del 2.4.2012, di modifica e integrazione della Commiss - dei verbali della Commissione esaminatrice relativi all esito della valutazione delle prove scritte dei c - del decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 38 del 15.5.2012, di pubblicazione dei nominativi dei cand - dei verbali, in parte de qua, relativi alle operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commis - verbale n. 1 del 14.12.2011, nella parte in cui la traccia n. 1 è fuorviante; - verbale n. 4 del 15.12.2011, nella parte in cui le buste contenenti gli elaborati risultano essere state i - verbale n. 1 del 28.12.2011, nella parte in cui la Commissione delibera la possibilità di lettura individ 3 / 8

- tutti i verbali in cui la segretaria è stata assente e non sostituita da un segretario supplente ma da un - i verbali dal n. 2 del 28.12.11 al n. 34 dell'8.5.2012 (ed in particolare il verbale che si riferisce alla val nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente; e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell esclusione dalla procedura nonché (quanto ai motivi aggiunti depositati in giudizio in data 17/9/2012) per l'annullamento - del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 105 del 7.8.2012, di approvazione della graduatoria gene - della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ri - del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 109 del 22.8.2012, di rettifica della graduatoria di merito g - della graduatoria di merito ad esso allegata nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ri - dell elenco nominativo ad esso allegato contenente il nominativo della ricorrente tra quelli ammessi c - dell'avviso pubblicato in data 31.8.2012 con cui l'ufficio scolastico regionale pubblica l'elenco dei nom 4 / 8

nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto. previa declaratoria del diritto della ricorrente ad essere incluso nella graduatoria di merito del concorso per il reclutament con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell'esclusione dalla procedura ( Omissis ) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunc Condanna l amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in comples Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura regiona Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 6 e 20 marzo 2013, con l'intervento dei mag 5 / 8

Paolo Buonvino, Presidente Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore Pierpaolo Grauso, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/04/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Estratto N. 00645/2013 REG.PROV.COLL. - N. 01030/2012 REG.RIC. N. 00641/2013 REG.PROV.COLL. - N. 00872/2012 REG.RIC. 6 / 8

N. 00643/2013 REG.PROV.COLL. - N. 00926/2012 REG.RIC. Per prendere visione (PDF, 294 KB) >>> {phocadownload view=file id=765} N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non 7 / 8

8 / 8