LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA



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LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 15-03-1984 REGIONE CAMPANIA <<Nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta>>. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 20 del 2 aprile 1984 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Attività ricettiva E' attività ricettiva diretta alla produzione dei servizi per l'ospitalità. Le aziende organizzate per l' esercizio dell' attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all' aria aperta e con la presente legge si classificano nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato prontuario di classificazione. ARTICOLO 2 Aziende ricettive alberghiere Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.

Sono considerate aziende ricettive alberghiere e vengono assoggettate alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti e le residenze turistico - alberghiere. Sono alberghi le aziende ricettive aventi le caratteristiche di cui al I comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti minimi di cui all'art. 4 della presente legge e quelli indicati nella tabella A) dell' allegato. Possono assumere la denominazione di << Motel >> gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l' assistenza delle autovetture e/ o delle imbarcazioni. I << Motel >>, qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa per box o parcheggio con tanti posti macchina e/ o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorati del 10% nonchè servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar. Possono assumere la denominazione di << Villaggio - albergo >> le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. Sono << Residenze turistico - alberghiere >> le aziende alberghiere che offrono alloggio in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B) dell' allegato. ARTICOLO 3 Aziende ricettive all'aria aperta Le aziende ricettive all' aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende ricettive all'aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri servizi accessori. Sono considerati aziende ricettive all'aria aperta e vengono assoggettati alla relativa disciplina i villaggi turistici ed i campeggi. Sono villaggi turistici le aziende ricettive all'aria aperta organizzate per il soggiorno e la sosta dei turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, in tende, roulottes ed altri

manufatti realizzati in materiali leggeri non vincolati permanentemente al suolo (semplicemente appoggiati o ancorati al suolo). Sono campeggi le aziende ricettive all'aria aperta attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende e di altri mezzi autonomi di pernottamento purchè trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale. I villaggi turistici ed i campeggi devono possedere i requisiti indicati nelle tabelle C) e D). Nei campeggi è consentita la presenza di tende o roulottes installate a cura della gestione, quali mezzi sussidiari di pernottamento, purchè in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purchè in misura non superiore al 15% del numero complessivo delle piazzole autorizzate. ARTICOLO 4 Classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta Le aziende ricettiva alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella. Ai fini della classifica << gli alberghi >> devono comunque possedere i seguenti requisiti: a) almeno sette camere destinate alla ricettività; b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto; c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; d) un locale ad uso comune. Gli alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva << Lusso >> mediante autorizzazione del Comune, quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale stabiliti mediante legge regionale. Alle residenze turistiche alberghiere non può essere attribuita la classificazione con contrassegno inferiore a due stelle. Alle aziende ricettive all' aria aperta la classificazione è effettuata con l' attribuzione di una, due, tre, quattro stelle. L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere la indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e dei letti, al numero dei posti tenda, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all'ubicazione. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno o all' interno di ciascuna azienda ricettiva alberghiera ed all' aria aperta, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1 gennaio. Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende riclassificate ai sensi dell' art. 9 la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso. Le operazioni di classifica delle Aziende ricettive alberghiere ed all' aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio. ARTICOLO 5 Vengono classificate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con le altre attività extra turistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico. ARTICOLO 6 I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva << A >> (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo invernale o sono autorizzati dal Comune ad esercitare la propria attività per l' intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente articolo può essere consentita per un periodo di tre mesi all' anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonchè segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico.

ARTICOLO 7 Assegnazione della classifica Per le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati. Per le nuove aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva entro 90 giorni dall'inizio dell'attività dell' esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune. ARTICOLO 8 Dipendenze Le dipendenze delle aziende ricettive alberghiere devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti. ARTICOLO 9 Revisione di classifica Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva alberghiera ed all' aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell' azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti. In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia all'ente a ciò preposto, nel cui territorio è sita l' azienda ricettiva alberghiera ed all'aria, per

l'adozione del provvedimento di classifica. ARTICOLO 10 Denominazione di azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione del Comune. La denominazione di una azienda ricettiva non può essere assunta da altre aventi sedi nello stesso territorio comunale nè, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell' azienda stessa cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Civile vigenti in materia. ARTICOLO 11 Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione da parte dell'ente preposto Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni ai sensi dell' art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed art. 19 comma I lettera C) legge regionale n. 54 del 28 maggio 1980. Tali funzioni vengono esercitate dai Comuni sentito l'ente turistico competente per territorio. Per l'assegnazione di una determinata classifica i titolari della licenza di esercizio delle aziende ricettive alberghiere devono, entro il mese di giugno dell' anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi: alle << prestazioni di servizi >>, alle << dotazioni, impianti ed attrezzature >>, nonchè alla << ubicazione ed aspetti >>. Coloro che richiedono la classificazione a cinque stelle possono anche richiedere l' aggiunta della denominazione << Lusso >>. Stessa denuncia deve essere presentata in casi di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda ricettiva. Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla presentazione

della denuncia dei requisiti dell' azienda. Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l' attribuzione di classifica. Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione. Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nel Foglio Annunzi Legali della Provincia. ARTICOLO 12 I Comuni autorizzano l'assunzione della denominazione << lusso >> agli alberghi classificati in cinque stelle previo favorevole della Giunta regionale. ARTICOLO 13 Classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell' art. 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dell' art. 19, I comma, lettera a) della LR n. 54 del 29 maggio 1980. I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presente i requisiti di strutture e di servizi indicati nella presente legge sentito l'ente turistico competente per territorio. ARTICOLO 14 Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione di elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente,

quelli delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati ricorsi. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive. Per le aziende ricettive alberghiere le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi. La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'ente Nazionale Italiano per il turismo per la pubblicazione dell'annuario degli alberghi d'italia. ARTICOLO 15 Attribuzione di migliore classificazione Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti. Il Comune accertata l'idoneità delle modificazioni apportate e sentito l'ente turistico competente per territorio, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell' esercizio. ARTICOLO 16 Provvidenze per agevolare la migliore classificazione Il titolare dell' azienda ricettiva o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste dalle leggi regionali di incentivazione turistica, può produrre domanda al Presidente della Giunta regionale, tramite il Comune competente per territorio corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del preventivo di spesa. Di tali domande di finanziamento debitamente istruite, previo accertamento dell'idoneità

e utilità delle opere progettate, viene tenuto conto nella formulazione dei piani di riparto dei fondi destinati allo sviluppo della ricettività alberghiera. ARTICOLO 17 Sanzioni per mancata denuncia Al titolare dell' azienda ricettiva che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui all'art. 9 della presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida. La licenza può nuovamente essere concessa previa classificazione dell' azienda ricettiva allorchè siano stati adempiuti gli obblighi relativi. ARTICOLO 18 Comportamento ostativo del titolare dell'azienda ricettiva Il titolare dell' azienda ricettiva il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. Il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'azienda ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo. ARTICOLO 19 Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca alla propria azienda ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo una classificazione, una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzaturanon conforme a quelle esistente, soggiace alla sanzione

amministrativa da lire 500.000 a L. 3.000.000, indipendentemente dalla applicazione di eventuali sanzioni penali. La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella). In relazione a tali inadempienze il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni. I proventi delle sanzioni previste dall' art. 18 e dal presente articolo sono devoluti al Comune. ARTICOLO 20 Esercizio delle funzioni di vigilanza Ferme restando la competenza dell'autorità di PS e quelle delle Autorità Sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull' osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai Comuni. ARTICOLO 21 Limite di applicazione Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme attualmente vigenti. ARTICOLO 22 Disposizioni transitorie e finali La nuova classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta è operante dal 1º gennaio 1985. Fino al 30 giugno 1984 si applicano le norme del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni per le aziende ricettive alberghiere, mentre per le aziende ricettive all' aria aperta si applicano le norme della legge 31 marzo 1958 n. 326 e del DPR 20 giugno 1961, n. 869.

In sede di prima applicazione della presente legge, le aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta in attività, aspiranti all'attribuzione di una stella, sono collocate a tale livello di classificazione anche se difettino di taluni requisiti obbligati per il medesimo livello di classificazione, purchè i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo di 30 punti nel caso di aziende alberghiere e di 40 punti nel caso di aziende ricettive all'aria aperta e a condizione che si dotino dei requisiti obbligati entro il 31 dicembre 1985. ARTICOLO 23 Il primo quinquennio di validità della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e delle residenze turistiche alberghiere e delle aziende ricettive all'aria aperta scade alla data del 31 dicembre 1987. Gli alberghi che non possiedono i requisiti di almeno sette camere destinate alla ricettività e di un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera mantengono fino al 31 dicembre 1985 la classifica loro attribuita a condizione che entro il 31 dicembre 1984 presentino al Comune un progetto di adeguamento e che realizzino tale progetto entro il 31 dicembre 1985. Trascorsi inutilmente detti termini la classifica viene revocata e, conseguentemente, viene revocata la licenza di esercizio. ARTICOLO 24 Ai fini dell' applicazione dell' imposta di soggiorno è prevista la seguente equiparazione di categoria: - alberghi di lusso - alberghi con 5 stelle e 5 stelle << L >>; - alberghi di I categoria - alberghi con 4 stelle e res. tur. alberghiere con 4 stelle; - alberghi di II categoria e pensioni di I categoria - alberghi con 3 stelle e res. tur. Alberghiere con 3 stelle, campeggi e villaggi turistici con 4 stelle; - alberghi di III categoria e pensioni di II categoria; - alberghi con 2 stelle, res. tur. Alberghiere con 2 stelle, campeggi e villaggi turistici con 3 stelle; - alberghi di IV categoria e pensioni di III categoria - alberghi con 1 stella, campeggi, villaggi

turistici con 1 stella; - locande - campeggi e villaggi turistici con 1 stella. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 15 marzo 1984

ALLEGATO 1 ALLEGATO CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE Elementi per una nuova normativa PRONTUARIO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI Il presente allegato è composto da: - quadro di classificazione degli esercizi ricettivi; - tabella A - Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi, con relativi punteggi; - riepilogo dei requisiti obbligati degli alberghi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione; - tabella B - Requisiti (obbligati e fungibili) delle residenze turistico - alberghiere, con i relativi punteggi; - riepilogo dei requisiti obbligati delle residenze turistico - alberghiere, con elenchi separati per ogni livello di classificazione; - tabella C - Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici, con i relativi punteggi; - riepilogo dei requisiti obbligati dei villaggi turistici, con elenchi separati per ogni livello di classificazione; - tabella D - Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi; - riepilogo dei requisiti obbligati dei campeggi, con elenchi separati per ogni livello di classificazione. QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione. Per l'assegnazione ad un determinato livello l'esercizio ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel presente Quadro, al cui totale abbiano concorso tutti i requisiti obbligati previsti per quel livello. Livello di classificazione: * 1 stella, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 30, alberghi residenziali non previsto, villaggi turistici 40, campeggi 40; // livello di classificazione ** 2 stelle, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 80, alberghi residenziali non previsto, villaggi turistici 52, campeggi 50; //

livello di classificazione: *** 3 stelle, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 128, alberghi residenziali 45, villaggi turistici 80, campeggi 75; // livello di classificazione **** 4 stelle, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 187, alberghi residenziali 65, villatti turistici 120, campeggi 107; // livello di classificazione ***** 5 stelle, punteggio minimo da conseguire: per alberghi 240, alberghi residenziali 130, per villaggi turistici e campeggi non previsto. Per la valutazione dei singoli requisiti e per l' individuazione dei requisiti << obbligati >> si fa riferimento alle allegate tabelle A (alberghi), B (residenze turistico - alberghiere), C (villaggi turistici) e D (campeggi). Quando le << voci >> relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra corrispondente sottovoce di grado superiore. I risultati dei calcoli previsti dalle tabelle A - B - C e D sono, ove occorra, arrotondati alle unità superiore. Per i villaggi albergo e, in genere, per le strutture alberghiere a prevalente sviluppo orizzontale, gli obblighi di cui alle voci 2.04, 2.09 e 2.10, delle relative tabelle sussistono in quanto e per quanto utili e compatibili, salva l' attribuzione del relativo punteggio nella misura corrispondente al livello di classificazione ottenibile con l'insieme degli altri requisiti.

1 - Prestazione di servizi ALLEGATO 2 (Titolo dedotto) Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi con relativi punteggi. (Le note relative al presente allegato sono comprese negli articoli da 168 a 176) 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni 1.011 assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente per servizio (5) punti 12 1.012 assicurati 16/ 24 ore con almeno un dipendente (4) punti 6 1.013 assicurati 12/ 24 ore da un addetto (1) (2) (3) punti 1 1.02 Servizio custodia valori 1.021 in cassaforte dell' albergo punti 1 1.022 in cassaforte dell' albergo e con disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30% delle camere punti 2 1.03 Servizio di notte 1.031 portiere di notte (4) (5) punti 10 1.032 addetto disponibile, a chiamata (1) (2) (3) punti 1 1.04 Trasporto interno dei bagagli 1.041 a cura del personale (3) (4) (5) punti 6 1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela punti 3 1.05 Servizio di automobile 1.051 vettura o minibus riservato unicamenteal trasporto clienti e bagagli, gratuito punti 5 1.052 idem come sopra - a pagamento punti 3 1.06 Servizio di 1a colazione

1.061 in sala apposita (5) punti 3 1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi (2) (3) (4) punti 2 1.063 per servizio reso anche nelle camere (5) aggiungere punti 5 1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto 1.071 assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto (4) (5) punti 3 1.072 assicurato 12/ 24 ore (2) (3) punti 2 1.08 Servizio di bar nei locali comuni 1.081 assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto (5) punti 3 1.082 assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto punti 2 1.083 assicurato per periodi inferiori alle 12/ 24 ore punti 1 1.09 Servizio di bar nelle camere 1.091 100% delle camere con minibar o con servizio assicurato 24/ 24 ore a cura del personale addetto (5) punti 10 1.092 assicurato 16/ 24 ore a cura del personale addetto punti 7 1.093 assicurato 12/ 24 ore a cura del personale addetto punti 5 1.094 distributori automatici ai piani (almeno 1 per piano) punti 2 1.10 Divise per il personale (4) (5) punti 6 1.11 Lingue estere correntemente parlate 1.111 dal gestore o direttore: - 3 lingue punti 3-2 lingue (4) (5) punti 2-1 lingua (3) punti 1 1.112 dai capi servizio: - 4 o più lingue punti 4-3 lingue punti 3-2 lingue (4) (5) punti 2-1 lingua punti 1 1.12 Servizio di centralino telefonico

1.121 assicurato da addetto 24/ 24 ore punti 8 1.122 assicurato da addetto 16/ 24 ore punti 6 1.123 assicurato da addetto 12/ 24 ore (3) (4) (5) punti 4 1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell'addetto (5) aggiungere punti 2 1.125 per conoscenza di almeno una lingua estera da parte dell' addetto, aggiungere punti 1 1.13 Cambio biancheria 1.131 lenzuola e federe: - tutti i giorni (4) (5) punti 8 - almeno 3 volte alla settimana (3) punti 4 - almeno 2 volte alla settimana (2) punti 2 - almeno 1 volta alla settimana (1) punti 1 1.132 asciugamani nelle camere: - tutti i giorni (3) (4) (5) punti 6-3 volte alla settimana (2) punti 3-2 volte alla settimana (1) punti 1 1.14 Accessori dei locali - bagno privati (6): - saponetta (3) (4) (5) - sali da bagno (5) - asciugat. da b. di almeno 100x50 cm. (2) (3) (4) (5) - asciugamano di lino o di spugna (2) (3) (4) (5) - riserva di carta igienica (2) (3) (4) (5) - sacchetti igienici (2) (3) (4) (5) - sgabello (2) (3) (4) (5) - cestino rifiuti (2) (3) (4) (5) - per ogni tipo di accessorio punti 1 1.15 Accessori nelle camere: - necessario per cucito - documentazione sull' albergo - necessario per scrivere

- per ogni accessorio punti 1 1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti 1.161 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle h. 9 punti 8 1.162 resa entro le 24 h. (4) (5) punti 4 1.17 Pulizia calzature (4) (5) 1.171 a cura del personale punti 4 1.172 macchine automatiche ad uso gratuito punti 2 1.18 Pulizia nelle camere 1.181 una volta al giorno, con riassetto pom. (4) (5) punti 2 1.182 una volta al giorno (1) (2) (3) punti 1 2 - Dotazioni, impianti e attrezzature 2.02 Numero dei locali - bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere dell' albergo (7) 2.021 il 100% (5) punti 30 2.022 almeno il 90% (4) punti 25 2.023 almeno il 70% (3) punti 20 2.024 almeno il 40% (2) punti 10 2.025 almeno il 25% punti 5 2.026 almeno il 5% punti 1 2.03 Dotazione ulteriore dei locali - bagno privati 2.031 2º lavabo in almeno il 75% delle camere punti 10 2.032 2º lavabo in almeno il 50% delle camere punti 6 2.04 Numero dei locali - bagno comuni (completi) (6) 2.041 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3) punti 4 2.042 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per

piano (2) punti 3 2.043 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo (1) punti 1 2.05 Servizi igienici comuni aggiuntivi 2.051 per ogni bagno in più punti 2 2.052 per ogni gabinetto, con lavabo punti 1 2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni (1) (2) (3) (4) (5) punti 1 2.07 Riscaldamento (7) 2.071 in tutto l' esercizio (3) (4) (5) punti 5 2.072 nei locali comuni e in almeno il 50% delle camere punti 3 2.073 nei locali comuni (1) (2) punti 1 2.08 Aria condizionata (7) 2.081 in tutto l' esercizio e regolabile dal cliente nelle camere (5) punti 5 2.082 nei locali comuni e regolabile dal cliente in almeno il 50% delle camere punti 3 2.083 nei locali comuni punti 1 2.09 Ascensore di servizio o montacarichi (5) (8) punti 3 2.10 Ascensore per i clienti (9) 2.101 qualunque sia il numero dei piani (4) (5) punti 3 2.102 per gli alberghi con locali oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) (2) (3) punti 2 2.11 Sistemazione delle camere 2.111 letto, 1 sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio e comodino (1) (2) (3) (4) (5) punti 1 2.112 lampade o appliques da comod. (2) (3) (4) (5) punti 1 2.114 scrittoio di almeno 50x60 cm. punti 1

2.115 specchio con presa corrente (dotazione minima per camere senza bagno) (1) (2) (3) (4) punti 1 2.116 2º comodino (2) (3) (4) (5) punti 1 2.117 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5) punti 1 2.118 sgabello per bagagli (2) (3) (4) (5) punti 1 2.12 Poltrone nelle camere 2.121 una per letto punti 5 2.122 una per camera (4) (5) punti 3 2.13 Vano soggiorno annesso alla camera - in più del 3% delle camere punti 3 2.14 Televisione 2.141 a colori in tutte le camere punti 5 2.142 in bianco e nero in tutte le camere punti 4 2.143 in bianco e nero nel 50% delle camere punti 2 2.144 ad uso comune (2) (3) (4) (5) punti 1 2.15 Radio o filodiffusione nelle camere, con regolazione autonoma 2.151 nel 100% delle camere punti 4 2.152 in almeno il 50% delle camere punti 1 2.16 Chiamata del personale (1) (2) (3) (4) (5) 2.161 chiamata telefonica diretta punti 4 2.162 chiamata attraverso centralino e con campanello punti 3 2.163 chiamata attraverso centralino punti 2 2.164 chiamata con campanello punti 1 2.17 Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta 2.171 nel 100% (4) (5) punti 4 2.172 almeno nel 70% (3) punti 3 2.173 almeno nel 50% punti 2 2.174 almeno nel 25% punti 1

2.18 Telefono nelle camere, abilitato alla chiamata esterna diretta 2.181 100% punti 8 2.182 almeno il 70% punti 6 2.183 almeno il 50% punti 4 2.184 almeno il 25% punti 2 2.19 Linee telefoniche esterne 2.191 una linea telefonica con apparecchio per uso comune (1) (2) (3) (4) (5) punti 1 2.192 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee), aggiungere punti 1 2.20 Telex punti 8 2.21 Sale comuni 2.211 una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante) (1) punti 1 2.212 di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (2) punti 2 2.213 come 2.212, maggiorata del 10% (3) punti 3 2.214 come 2.212, maggiorata del 20% (4) punti 4 2.215 come 2.2128 maggiorata del 30% (5) punti 5 2.216 come 2.212, maggiorata del 40% punti 6 2.217 come 2.212, maggiorata del 50% punti 8 2.218 come 2.212, maggiorata dell' 80% punti 11 2.219 come 2.212, maggiorata del 100% o più punti 15 2.22 Sala ristorante 2.221 in locale apposito punti 5 2.222 in locale comune punti 2 2.223 se con cucina tipica, aggiungere punti 3 2.23 Tavernetta o tavola calda punti 3