COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA. Provincia di Caltanissetta

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COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA Provincia di Caltanissetta REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI (Approvato con deliberazione consiliare n.46 del 29/10/2013)

INDICE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 AUTORIZZAZIONI PER TRASFERTE E MISSIONI E ATTESTAZIONI PRESENZE PRESSO LA SEDE DELL ENTE ART. 3 MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZABILI ART. 4 SPESE DI VIAGGIO ART. 5 SPESE DI SOGGIORNO ART. 6 RICHIESTA DI RIMBORSO ART. 7 NORMA FINALE ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di rimborso per: a) le spese di viaggio effettivamente sostenute dai componenti degli organi di governo del Comune, che risiedono fuori dal capoluogo del comune per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi esecutivi ed assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, ai sensi dell art. 84, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000; b) le spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute dagli amministratori per recarsi fuori dal capoluogo del comune, per compiere missioni per conto e nell'interesse dell ente, ai sensi dell art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; c) le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale dipendente per le trasferte effettuate nell ambito dello svolgimento dell attività lavorativa. 2. Per amministratori si intendono: il sindaco, gli assessori, il presidente del consiglio comunale, i consiglieri comunali. 3. Per "residenza" si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 4. Per capoluogo si intende l intero territorio del comune di Santa Caterina Villarmosa. 5. Per sede degli uffici si intende la sede degli uffici del comune anche dislocati in sedi diverse da quella centrale. 6. Per trasferta si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore dipendente verso un'altra località rispetto a quella in cui egli è chiamato contrattualmente ad eseguire la propria prestazione lavorativa. 7. Si considera trasferta lo spostamento temporaneo del lavoratore dipendente per la partecipazione ad ognuna delle sedute dell organo esecutivo o assembleare di ente di diritto privato in controllo pubblico presso il quale sia stato nominato in rappresentanza dell Ente. 8. Non è considerata trasferta il servizio che il dipendente, per le caratteristiche proprie della sua attività lavorativa, è tenuto a prestare ordinariamente all esterno della sede comunale. Articolo 2 Autorizzazioni per trasferte e missioni e attestazioni presenze presso la sede dell Ente 1. Tutte le missioni e le trasferte devono essere preventivamente autorizzate utilizzando la modulistica predisposta dal servizio Affari Generali, con l indicazione del luogo, durata, motivo e mezzo di trasporto impiegato. 2. L autorizzazione per le trasferte del personale dipendente compete al responsabile del servizio di appartenenza. I responsabili di servizio devono dare preventiva comunicazione scritta della loro trasferta al segretario comunale o, in sua assenza, al sindaco. 3. L autorizzazione per le missioni degli assessori entro il territorio nazionale compete al sindaco, oltre il territorio nazionale compete al sindaco sentita la giunta. 4. L autorizzazione per le missioni dei consiglieri comunali, sia entro che oltre i confini nazionali, compete al presidente del consiglio. 5. L autorizzazione per le missioni dei consiglieri, eccezionalmente delegati a rappresentare il sindaco, compete al sindaco.

6. La necessaria presenza presso la sede degli uffici dei componenti della giunta e del consiglio comunale, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi ed assembleari, nonché necessaria per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, di cui al comma 1, lettera a) dell art. 1, è attestata dal segretario comunale. 7. Le spese relative alle presenze di cui al comma 6 sono rimborsabili nel limite massimo di un tragitto di andata e ritorno al giorno. 8. Per necessaria presenza si intende la presenza prevista da apposite norme statutarie e regolamentari del Comune o conseguente ad un obbligo giuridico, escludendo la rimborsabilità dei costi di viaggio legati alla presenza dell amministratore negli uffici comunali, discrezionale, in giornata diversa da quella della seduta dell organo di appartenenza in quanto tali costi sono coperti dall indennità percepita per la carica. 9. L autorizzazione per le trasferte del personale dipendente deve essere concessa compatibilmente con le disponibilità finanziarie assegnate a tal fine a ciascun servizio, previa intesa in sede di conferenza dei responsabili di servizio. L autorizzazione per le missioni degli amministratori deve essere concessa compatibilmente con le disponibilità finanziarie assegnate a tal fine al servizio Affari Generali. Articolo 3 Mezzi di trasporto utilizzabili 1. I dipendenti e gli amministratori devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto pubblico oppure i mezzi di trasporto dell amministrazione comunale, se disponibili. 2. E anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione. 3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti delle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione (alberghi o uffici). 4. Gli amministratori, i dipendenti ed i responsabili di servizio sono preventivamente autorizzati con provvedimento scritto motivato, rispettivamente dal sindaco, dal responsabile del servizio di appartenenza e dal segretario comunale, all utilizzo del mezzo di trasporto proprio nei seguenti casi: - quando non può farsi utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli stessi comporti un eccessivo dispendio di tempo; - quando l orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l espletamento delle incombenze connesse al mandato o alla missione; - quando manchi il mezzo pubblico di collegamento; - quando l uso del mezzo proprio di trasporto risulti economicamente più conveniente, consentendo un più rapido rientro in servizio o risparmi nel pernottamento. 5. Gli Assessori e i Consiglieri comunali, nel formulare le richieste di cui all articolo 2, intese ad ottenere l autorizzazione all utilizzo del mezzo proprio, debbono rilasciare preventivamente una dichiarazione con la quale sollevano il Comune di Santa Caterina Villarmosa da qualsiasi responsabilità. In mancanza di tale dichiarazione, l uso del mezzo proprio non si intende autorizzato e il relativo costo non può essere rimborsato. 6. Qualora si utilizzi il mezzo proprio, si applicano per eventuali sinistri le coperture assicurative specificamente indicate nelle polizze stipulate dall Ente, di cui all art. 43, comma 1, del CCNL del 14/9/2000 per i dipendenti, ed ai sensi dell art. 86 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 per gli amministratori. Articolo 4 Spese di viaggio

1. I dipendenti e gli amministratori hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese, debitamente documentate, per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea, per un importo non superiore al costo del biglietto in 2a classe o, se si tratta di viaggio aereo, in economy. 2. In caso di uso del mezzo dell amministrazione comunale o di uso del mezzo proprio al dipendente/amministratore spetta il rimborso della spesa per il pagamento del pedaggio autostradale, purché documentato. 3. In caso di uso del mezzo proprio al dipendente/amministratore spetta il rimborso della spesa che lo stesso avrebbe sostenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico. Nel caso in cui gli ordini di missione riguardano più soggetti il rimborso sarà effettuato nei confronti di colui che avrà messo a disposizione il mezzo proprio, in misura pari al minor costo tra il rimborso che sarebbe spettato a tutti i trasportati in caso di utilizzo del mezzo pubblico e il 1/5 del costo di un litro di benzina per un percorso. Sarà cura del Settore di appartenenza individuare le tariffe di trasporto pubblico applicabili al caso concreto e calcolare le distanze chilometriche. Articolo 5 Spese di soggiorno 1. Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la consumazione di pasti. 2. Gli amministratori di questo comune hanno facoltà, in missione, di pernottare in alberghi di categoria fino a 4 stelle o corrispondente. Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per persone ospiti. 3. Le spese di soggiorno sostenute dall amministratore sono liquidate dal responsabile del Settore Affari Generali entro 30 giorni dalla richiesta dell amministratore, corredata della relativa documentazione, entro il limite massimo stabilito dall art. 3 del Decreto interministeriale del Ministro dell Interno e del Ministro dell economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ovvero: - 184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento; - 160,00 per missioni fuori sede che non superino diciotto ore e che prevedono un pernottamento; - 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore; - 28,00 per missioni di durata inferiore a sei ore in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza. 4. Ai dipendenti e ai responsabili di servizio compete per la trasferta il rimborso delle spese debitamente documentate (in modo che risultino data, luogo e tipo di bene di consumo pagato) e giustificate del pasto ed eventuale pernottamento, così come disciplinato dall art. 41 comma 5 CCNL per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali: - la spesa per 1 (uno) pasto è fissata nei limiti previsti dalla vigente normativa contrattuale quando la missione è di durata di almeno 8 ore; - la spesa di 2 (due) pasti è fissata nei limiti della vigente normativa contrattuale quando la trasferta è di durata superiore a dodici ore; - la spesa di pernottamento dell albergo verrà rimborsata nei limiti della vigente normativa contrattuale quando la missione è di durata superiore a dodici ore. 5. Qualora la disciplina contrattuale di cui al comma precedente non sia applicabile, si applicano le regole stabilite per gli amministratori locali nei primi tre commi del presente articolo. Articolo 6 Richiesta di rimborso 1. Gli amministratori e i dipendenti devono rimettere al responsabile del Settore Affari Istituzionali o al responsabile del Settore di appartenenza la richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e di

soggiorno entro trenta giorni dal compimento della missione o entro il mese successivo per i trasferimenti dovuti ai percorsi dal luogo di residenza alla sede comunale. 2. A corredo della richiesta di liquidazione, predisposta mediante autodichiarazione, deve essere prodotta la documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute. 3. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l uso del mezzo nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell Ente. 4. Per le missioni gli amministratori non possono ottenere alcun anticipo in denaro. Articolo 7 Norma finale 1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra norma interna vigente. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge in vigore. Articolo 8 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore per effetto dell ulteriore pubblicazione all Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni., decorrente dalla data della conseguita esecutività della relativa deliberazione di approvazione.