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ACCORDO Piano Industriale 2016-2019 Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito Il giorno 23 Dicembre 2016, in Siena, tra la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito l Azienda ) anche in qualità di Capogruppo, MPS Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.A., MPS Leasing & Factoring S.p.A. e Widiba S.p.A. e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN Premesso che: le Parti sono impegnate con grande senso di responsabilità e nel rispetto dei reciproci ruoli alla ricerca delle soluzioni più idonee che, tenendo nella massima considerazione i Lavoratori, le professionalità ed ancor prima le persone, consentano la messa a terra dei progetti di Piano Industriale nell interesse comune e collettivo di riportare la Banca ed il Gruppo MPS ad una situazione di stabilità e ad un idoneo posizionamento nel sistema bancario italiano; per l attuazione dei singoli progetti di Piano Industriale le Parti si pongono l obiettivo di salvaguardare e porre in essere tutte quelle misure atte a ridurre il più possibile le ricadute sui lavoratori. In tal senso per i processi di riduzione degli organici le Parti mantengono l impegno convenuto nell accordo 24.12.15, circa la volontà di individuare nel Fondo di Solidarietà di Settore lo strumento atto a ridurre per quanto possibile le tensioni occupazionali e, a fronte della manovra oggetto della presente procedura, vengono favorite la volontarietà e la maggiore prossimità al diritto pensionistico, quali prioritari criteri di scelta per l uscita delle risorse; si conviene inoltre che per i progetti di riassetto organizzativo verranno utilizzati, compatibilmente con le esigenze di servizio, criteri di salvaguardia delle competenze e di valorizzazione delle professionalità possedute, in coerenza con quanto stabilito nella contrattazione di II livello e nei Protocolli dalla stessa derivanti; con il presente Accordo, viene confermato il pieno riconoscimento del ruolo svolto dal Sindacato quale reale fattore di cambiamento e sviluppo aziendale. Le Parti ribadiscono che il confronto ed il coinvolgimento attivo delle OO.SS., sia a livello centrale che periferico, rappresenti la miglior strategia per salvaguardare un clima aziendale di positiva collaborazione. Le Parti inoltre convengono che la costante ricerca di soluzioni condivise, attraverso metodologie di volta in volta individuate, è finalizzata ad evitare la nascita di incomprensioni che potrebbero nuocere all interesse complessivo. Resta tuttavia inteso che in caso di divergenze, ritenute da una delle Parti non in linea con i principi ispiratori sopra individuati, saranno 1

realizzati momenti di verifica e confronto a conferma del rinnovato reciproco impegno per il mantenimento delle migliori relazioni sindacali centrali e periferiche; con riferimento alle progettualità previste nel Piano Industriale 2016-2019, relativamente alle cessioni di attività, le Parti confermano, nel rispetto del vigente quadro normativo, il ricorso alla volontarietà dell eventuale cessione del rapporto di lavoro. tenuto conto dell evoluzione dello scenario di riferimento le Parti sospendono i termini procedurali contrattualmente previsti per la trattazione delle altre progettualità di cui alla lettera di avvio del 22.11.16; le Parti convengono quanto di seguito Con il presente Accordo le Parti esauriscono il confronto, ai sensi degli artt. 20 e 21 del vigente CCNL di settore, sul tema della riduzione degli organici avviato con comunicazione del 22 novembre 2016 e sviluppato nel corso degli incontri di novembre e dicembre del c.a. In particolare, le Parti in ordine alle ricadute sul personale rivenienti dal progetto in esame hanno definito quanto di seguito. In linea con gli obiettivi di Piano, il Gruppo ha dichiarato, per l anno 2016, l obiettivo di recupero di efficienza, sotto il profilo degli organici, pari a n. 600 risorse, da gestire con soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi con il minor impatto sociale possibile. A tal fine, è intenzione delle Aziende del Gruppo gestire le predette eccedenze facendo prioritario ricorso a soluzioni volontarie; la riduzione di organici dichiarata dovrà comunque realizzarsi con certezza di risultato. In particolare: i dipendenti della Banca MPS, MPS Capital Services Banca per le Imprese, MPS Leasing & Factoring e Widiba appartenenti alle categoria delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e, a fronte della manovra oggetto del presente Accordo, dei Dirigenti con una retribuzione non superiore a quella prevista per un QD4 con anzianità e carriera contrattuale massime, che maturino il diritto ai trattamenti pensionistici AGO successivamente al 1.5.2017 ed entro il 1.5.2022 potranno cessare dal servizio a partire dal 1.5.2017 per accedere al Fondo di Solidarietà di Settore. L accesso al Fondo di Solidarietà per la maturazione di pensione anticipata è consentito anche ai titolari di assegno di invalidità, qualora l erogazione dello stesso venga interrotta entro la data stabilita per la cessazione dal servizio e ferma restando la prevista accettazione della domanda di adesione da parte dell INPS. La domanda di adesione al Fondo di Solidarietà dovrà essere presentata a partire orientativamente dal 15.1.2017 e non oltre il 31.1.2017, con le modalità che verranno comunicate dalla Banca in tempo utile. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono finanziate nel rispetto del vigente quadro normativo (disposizioni legislative e Regolamento del Fondo di Solidarietà) e prevedono la corresponsione dell assegno straordinario oltre alla contribuzione correlata. 2

Nell ipotesi in cui le prestazioni straordinarie del Fondo venissero quantificate in misura inferiore ad 2.000,00 (duemila) mensili (considerati al netto della imposizione fiscale), al lavoratore sarà riconosciuto a titolo di incentivo all esodo, sotto forma di erogazione mensile lorda, un importo da quantificarsi nella misura necessaria a garantire in cumulo con le ridette prestazioni straordinarie del Fondo un trattamento netto pari all 80 % della retribuzione ordinaria netta dell ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno. Per i lavoratori rientranti in tale fattispecie, il cumulo tra le prestazioni straordinarie del Fondo e l integrazione corrisposta dalla Banca non potrà in ogni caso superare 2.000,00 netti mensili. Non verranno inoltre riconosciute somme corrispondenti ad un importo mensile netto inferiore ad 10,00. Le Parti, comunque, tenuto conto dei vigenti interventi legislativi in merito ai Fondi di Solidarietà Bilaterali contenute nella Legge di Bilancio per il 2017 legge n. 232/2016 di recente approvazione, si impegnano ad effettuare un incontro in merito all applicazione delle previsioni ivi contenute. In caso di adesione volontaria con erogazione dell assegno in forma rateale, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso, verranno mantenute le coperture assistenziali (Rimborso Spese Mediche) e le agevolazioni creditizie, condizioni e servizi tempo per tempo vigenti, che la Banca avrebbe riconosciuto in costanza di rapporto di lavoro. Le coperture suddette cesseranno con l uscita dell iscritto dal Fondo; successivamente verranno applicate le previsioni aziendali tempo per tempo vigenti per il personale in quiescenza. Il personale iscritto alla previdenza complementare aziendale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà potrà in ogni caso esercitare le prerogative derivanti dall applicazione dell art. 14 D.lgs. 252/2005 in materia di permanenza nella forma pensionistica di appartenenza, secondo comunque le modalità previste nei rispettivi statuti e/o regolamenti o accordi, ed il riscatto totale o parziale della posizione maturata. Il personale iscritto alla previdenza integrativa a prestazione definita che accederà al Fondo di Solidarietà godrà comunque dell integrazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di base ed il periodo intercorrente tra il momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro e quello di maturazione dei predetti requisiti è considerato utile ai fini del calcolo della pensione integrativa. In analogia a quanto previsto per i dipendenti in servizio e secondo le norme aziendali che regolano la fattispecie, potranno essere assunti per chiamata diretta il coniuge o l orfano del dipendente deceduto in costanza di trattamento straordinario del Fondo di Solidarietà, in possesso dei requisiti per l assunzione. I dipendenti che alla data del presente accordo, risultino ancora soci della Cassa di Mutua Assistenza potranno continuare a mantenere la carica di socio beneficiando dei relativi servizi. I dipendenti di Banca MPS, MPS Capital Services Banca per le Imprese, MPS Leasing & Factoring e Widiba appartenenti alle categoria delle Aree Professionali, dei Quadri Direttivi e dei Dirigenti, che entro il 1.5.2017 abbiano maturato o maturino i requisiti di legge previsti per aver diritto ai trattamenti pensionistici AGO, potranno rassegnare entro il 31.1.2017 irrevocabili dimissioni dal servizio con effetto dal 30.4.2017 (ultimo giorno di servizio). 3

In aggiunta agli esuberi dichiarati, potranno presentare domanda: le lavoratrici in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini dell esercizio dell opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all art. 1, comma 9, L. 243/2004, così come modificato dalla legge 232 dell 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), che intendano anticipare la maturazione del requisito per accedere al pensionamento, potranno optare presentando domanda entro il 31.1.2017 per lo scioglimento del rapporto di lavoro, a far data dal 1.5.2017, per risoluzione consensuale (da perfezionarsi con conciliazione interna da ratificare presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro o la Commissione Paritetica di Conciliazione prevista dal vigente CCNL), con riconoscimento di una somma a titolo di incentivazione all esodo pari a n. 24 mensilità di retribuzione lorda, cui aggiungere eventuali ulteriori mensilità di retribuzione lorda fino ad un massimo di 3 corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di cessazione dal servizio e la data di acquisizione del diritto alla corresponsione dell assegno di pensione (nei casi in cui alla data di cessazione non sia completamente maturata la c.d. finestra di 12 mesi prevista dalle norme vigenti). Le opzioni di cui alla presente lettera potranno essere accolte nel limite di n. 60. Qualora pervenisse un numero superiore di richieste le stesse verranno valutate dando priorità a chi prima ha maturato o maturerà il diritto ad esercitare l opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all art. 1, comma 9, L. 243/2004. Le Parti avendo stabilito di ricorrere al criterio della volontarietà, con l intento di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sociali, prevedono un apposito momento di verifica (in data 3 febbraio 2017) nell ambito del quale verranno esaminate le domande pervenute e, qualora le adesioni volontarie dovessero risultare in numero superiore alle eccedenze dichiarate (n. 600), le Parti prenderanno le dovute determinazioni, tenendo in prioritaria considerazione la maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell AGO di appartenenza, ovvero alla maggiore età. Nel prendere in considerazione le domande pervenute ai fini delle determinazioni di cui al paragrafo che precede, valgono le anzianità contributive che si possono far valere ufficialmente alla data del 31.1.2017. Qualora nel corso della suddetta verifica le domande dovessero risultare inferiori agli esuberi dichiarati, le Parti si impegnano a confrontarsi per ricercare le opportune soluzioni. Per tutti i lavoratori destinatari delle previsioni di cui al presente accordo restano ferme le previsioni inerenti la fruizione in misura proporzionale del numero di giorni di ferie, ex-festività e banca delle ore spettanti nonché le previsioni relative alle ASO. Limitatamente ad un numero marginale di lavoratori ed al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche, le Aziende si riservano di posticipare la data di risoluzione del rapporto di lavoro fino al 1.7.2017. Con la sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo si esaurisce l iter procedurale contrattualmente previsto in materia di tensioni occupazionali, di cui agli artt. 20 e 21 vigente CCNL di settore, avviato con comunicazione del 22.11.16. Con le uscite di cui al presente accordo, a partire dal 1.5.2017 e comunque non oltre il 1.7.2017, quindi, si conclude la prima fase della gestione delle ricadute sul personale derivanti dal Piano industriale concernente in particolare la complessiva riduzione degli organici da realizzare in arco di Piano. 4

Qualora nel corso del periodo di valenza del Piano dovessero intervenire modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, saranno effettuati appositi incontri tra le Parti firmatarie del presente Accordo per seguire attentamente l evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al Fondo, impegnandosi a ricercare, nel contempo, possibili soluzioni condivise. A tal proposito, nei riguardi degli aderenti al Fondo di Solidarietà che, terminato il periodo di permanenza nello stesso dovessero rimanere temporaneamente privi, per effetto di nuovi interventi legislativi, sia di assegno straordinario che della pensione, l Azienda si impegna ad individuare per gli interessati agevolazioni creditizie, a condizioni analoghe a quelle previste per il personale in servizio, atte a coprire tale periodo nei limiti degli importi spettanti. Eventuali ulteriori interventi verranno inoltre previsti, a richiesta dell interessato, nei confronti del Personale che risolva il proprio rapporto di lavoro per accedere al Fondo di Solidarietà, laddove i tempi di autorizzazione da parte dell INPS all erogazione del predetto assegno superino i 3 mesi dalla data di cessazione dal servizio. Le Aziende si dichiarano inoltre disponibili a supportare i lavoratori per quanto riguarda la loro posizione individuale al fine di consentirne le migliori determinazioni. Siena, 23/12/2016. LE AZIENDE LE OO.SS. 5