Statuto dell Organismo di Vigilanza del Modello di Organizzazione e Gestione ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231

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Statuto dell Organismo di Vigilanza del Modello di Organizzazione e Gestione ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231

ANTHEA S.R.L. Statuto dell Organismo di Vigilanza del Modello di Organizzazione e di Gestione ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 Natura del documento: Edizione definitiva Approvazione: Consiglio d Amministrazione 02 agosto 2012 Revisione: 1.4 Rimini, 2 agosto 2012 1

Sommario Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE... 3 Articolo 3 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI... 4 Articolo 4 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE... 4 Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA... 5 Articolo 6 - FUNZIONI E POTERI... 6 Articolo 7- ESTENSIONE AMBITO DI ATTIVITA DELL ORGANISMO DI VIGILANZA... 8 Articolo 8 - MODIFICHE DEL STATUTO... 8 2

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 1.1. È istituito presso ANTHEA S.R.L. (di seguito Società ) un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo ) in ordine al funzionamento, all efficacia e all osservanza del Modello di organizzazione e gestione (di seguito il Modello ) adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche Decreto ), dal titolo Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. 1.2. Il presente statuto è predisposto dalla Società al fine di disciplinare il funzionamento dell Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti. 1.3. Nell esercizio delle sue funzioni, l Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. 1.4. A garanzia del principio di terzietà, l Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione. Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE 2.1. L Organismo è un organo collegiale composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente scelto a maggioranza dall Organismo medesimo. I membri dell Organismo possono essere supportati da consulenti esterni per la cura di attività, richieste dal Modello per la funzione di Organismo di Vigilanza, che necessitano di specializzazioni non presenti all interno della Società. 2.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell Organismo mediante delibera consigliare. 2.3. I membri dell Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti negli ambiti gestionali necessari a svolgere efficacemente l attività assegnata, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza, autonomia e di continuità d azione previsti dal D. Lgs. 231/2001. 2.4. I membri dell Organismo possono essere nominati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società. I membri dell Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. 3

2.5. L Organismo avrà a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'organismo stesso, della quale l'organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni. Articolo 3 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI 3.1. La durata in carica dei componenti l Organismo è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione, organo sociale cui è imputata la responsabilità di adottare il Modello. 3.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società può revocare in ogni momento i membri dell Organismo. 3.3. La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell arco di dodici mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di cui al precedente articolo 2.3, comporta la decadenza automatica del membro dell Organismo dall ufficio. 3.4. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell Organismo, quest ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. E fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell Organismo. 3.5. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell Organismo. Articolo 4 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE 4.1. L Organismo si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un membro. E fatto, in ogni caso, obbligo all Organismo di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i consulenti esterni incaricati di fornire il supporto indicato al precedente punto 2.1. Possono inoltre essere invitati ad intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti della Società e/o collaboratori esterni dotati di competenze e/o che rivestano responsabilità inerenti gli argomenti all ordine del giorno, al fine di favorire un esame più efficace degli argomenti stessi. 4.2. La riunione dell Organismo è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l ordine del giorno, inviato a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. 4

4.3. Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell Organismo. 4.4. Le riunioni dell Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e sono presiedute dal Presidente, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario. 4.5. Ciascun membro dell Organismo ha diritto ad un voto. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata del Presidente dell Organismo stesso. Le delibere dell Organismo sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell Organismo presenti. 4.6. Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. 4.7. E fatto obbligo a ciascun membro dell Organismo di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l oggetto della delibera. 4.8. In caso di inosservanza dell obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell Organismo che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Articolo 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 5.1. I componenti dell Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione. 5.2. I componenti dell Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Codice Etico e/o del Modello. Inoltre, i componenti dell'organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all art. 6 del D.Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell Organismo, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. 5.3. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). 5.4. L inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell Organismo. 5

Articolo 6 - FUNZIONI E POTERI 6.1. L Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull osservanza del Modello organizzativo adottato dalla società, secondo quanto stabilito dall art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, e segnatamente per l espletamento dei seguenti compiti: vigilare sull effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all interno dell azienda corrispondano a quanto disposto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto; verificare l efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati; aggiornare il Modello al fine di adeguarli ai mutamenti normativi ed alle modifiche delle attività e/o della struttura aziendale. 6.2. Su di un piano più operativo è affidato all Organismo il compito di: verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all Organismo devono essere segnalate da parte del management e da parte di tutti i collaboratori, le eventuali situazioni che possono esporre l azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente scritte; effettuare periodicamente verifiche volte all accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure, i controlli previsti all interno del modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, anche utilizzando professionisti esterni; verificare l adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto; coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per: uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato; tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio; i diversi aspetti attinenti l attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.); garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente; 6

raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del modello; aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse; promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine. 6.3. La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell esigenza di recepimento, verifica ed attuazione dei modelli organizzativi richiesti dall art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Ma anche, e necessariamente, rispetto all esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione: 1. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di: sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento; indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività; segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all interno delle singole funzioni. 2. qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione dei modelli di comportamento ed organizzativi emerga la necessità di adeguamento degli stessi, che pertanto risultino integralmente e correttamente attuati, ma si rivelino non idonei allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal decreto, sarà proprio l Organismo a doversi attivare per garantire l aggiornamento. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l esigenza di adeguamento. 6.4. A tal fine, l Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. 6.5. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza l Organismo di Vigilanza si avvarrà della collaborazione di tutti le figure interne con compiti di controllo. 7

Articolo 7- ESTENSIONE AMBITO DI ATTIVITA DELL ORGANISMO DI VIGILANZA 7.1. L ambito operativo dell Organismo di Vigilanza, così come i poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti e quant altro disposto dal presente Statuto, si intende riferito anche al Codice Etico ed ad ogni altro elemento indicato - nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo adottato - come parte integrante del Modello stesso. Articolo 8 - MODIFICHE DEL STATUTO 8.1. Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione. 8