COMUNE DI CASALE SUL SILE PROVINCIA DI TREVISO Ord. n. 42 IL RESPONSABILE DI AREA SETTORE VIGILANZA Vista l ordinanza sindacale n. 41 del 22.06.2004; Visti gli artt. 22 e 27 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 16.01.1998; CONSTATATA l insostenibile situazione igienica determinatasi in diverse aree verdi pubbliche a causa degli escrementi dei cani; CONSIDERATO che la presenza di cani di grossa taglia nei luoghi pubblici senza opportuna custodia può rappresentare un pericolo per la incolumità delle persone più deboli; RITENUTO di dover tutelare il decoro e l igiene pubblica, nonche la pubblica incolumità, in funzione altresì del notevole afflusso di bambini nei parchi ed aree verdi comunali ed anche quelle private ad uso pubblico; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 febbraio 1954 n. 320; VISTA la L.R. 60/93; VISTO l art. 38 comma 2 della Legge 09.06.1990 n. 142; VISTO l art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241; VISTO il D.Lgvo 18.08.2000 n. 267 art. 107; VISTA l ordinanza con tingibile ed urgente del Ministro della Salute del 09.09.2003;
VISTA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 10 del 29.12.2003; ORDINA 1) Ogni persona che conduce cani presso aree pubbliche o private ad uso pubblico, parchi pubblici comunali, altre aree verdi pubbliche o private soggette ad uso pubblico è tenuto ad evitare che essi insudicino il suolo. In ogni caso deve avere cura che ciò avvenga in modo e luogo che non ne derivi disagio per i cittadini e pericolo per la loro salute. In tali aree la persona che conduce il cane deve provvedere immediatamente alla pulizia ed all asportazione degli escrementi dell animale. A tal fine il conduttore dovrà comunque portare con se quanto necessario per la pulizia e l asportazione degli escrementi dell animale ed idoneo all esecuzione delle operazioni di cui sopra. L obbligo di cui sopra non si applica per i cani guida che accompagnano persone non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida; 2) Senza pregiudizio dell azione penale per la contravvenzione prevista dall art. 672 del C.P., nelle aree pubbliche o private di uso pubblico, parchi pubblici comunali, altre aree verdi pubbliche o private soggette ad uso pubblico del Comune di Casale sul Sile i detentori di cani di cui all art. 1 dell Ordinanza del Ministero della salute del 9 settembre 2003, possono far circolare loro animali solo se condotti a mezzo di guinzaglio che ne consenta il controllo, così come previsto dall art. 27 del Regolamento di Polizia Urbana. I cani di grossa taglia (oltre i cm 35 al garrese) ed indicati nella suddetta ordinanza del Ministero, qualora circolino nei luoghi innanzi indicati dovranno altresì essere muniti di museruola avente forma e consistenza tale da impedire all animale di mordere. Questi ultimi dovranno inoltre essere condotti da persona maggiorenne atta a dominarli. Il divieto di circolazione per i cani di grossa taglia se non muniti di museruola non si applica nei seguenti casi; - per i cani appartenenti alle forze di Polizia; - per i cani guida che accompagnano persone non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida; 3) E vietato condurre cani nei luoghi destinati all esercizio del culto, cimiteri, nelle scuole e negli edifici pubblici, ove tale divieto sia previsto da apposito avviso; 4) Anche fuori dei casi previsti dall art. 659 del C.P. è vietato tenere nei centri abitati cani che disturbino con insistenti latrati la quiete pubblica negli orari
normalmente destinati al riposo delle persone indicati nel Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare dopo le 23.00; 5) Ogni proprietario di cani ha l obbligo di iscrivere all anagrafe canina istituita presso i Servizi Veterinari dell Azienda ULSS il proprio animale entro i tre mesi di vita, o entro trenta giorni dal momento del ritrovamento, se randagio. Il detentore ha l obbligo di denunciare al settore Veterinario competente l avvenuta cessione, scomparsa o morte dell animale entro quindici giorni dall avvenimento, Inoltre entro novanta giorni dall iscrizione all anagrafe canina i cani devono essere muniti di idoneo sistema di identificazione riconosciuto dalla Regione Vento (microchip) al fine di poter risalire conseguentemente al legittimo proprietario. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall art. 5 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempie a quanto previsto dalla presente ordinanza e punito secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81 con l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo edittale di Euro 25,00 (venticinque) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) ai sensi e per gli effetti dell art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato del controllo sull osservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza ed all applicazione delle sanzioni conseguenti. Si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. del Veneto (L. 1034 /71). La presente ordinanza, viene trasmessa agli Uffici competenti, per i provvedimenti conseguenti ed affissa all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Dalla Residenza Municipale li, 23.06.2004 - - Il Responsabile di Area ZORZI Maurizio
COMUNE DI CASALE SUL SILE PROVINCIA DI TREVISO Ord. n. 42 IL RESPONSABILE DI AREA SETTORE VIGILANZA Vista l ordinanza sindacale n. 41 del 22.06.2004; Visti gli artt. 22 e 27 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 16.01.1998; CONSTATATA l insostenibile situazione igienica determinatasi in diverse aree verdi pubbliche a causa degli escrementi dei cani; CONSIDERATO che la presenza di cani di grossa taglia nei luoghi pubblici senza opportuna custodia può rappresentare un pericolo per la incolumità delle persone più deboli; RITENUTO di dover tutelare il decoro e l igiene pubblica, nonche la pubblica incolumità, in funzione altresì del notevole afflusso di bambini nei parchi ed aree verdi comunali ed anche quelle private ad uso pubblico; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 8 febbraio 1954 n. 320; VISTA la L.R. 60/93; VISTO l art. 38 comma 2 della Legge 09.06.1990 n. 142; VISTO l art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241; VISTO il D.Lgvo 18.08.2000 n. 267 art. 107; VISTA l ordinanza con tingibile ed urgente del Ministro della Salute del 09.09.2003;
VISTA la propria competenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 10 del 29.12.2003; ORDINA 1) Ogni persona che conduce cani presso aree pubbliche o private ad uso pubblico, parchi pubblici comunali, altre aree verdi pubbliche o private soggette ad uso pubblico è tenuto ad evitare che essi insudicino il suolo. In ogni caso deve avere cura che ciò avvenga in modo e luogo che non ne derivi disagio per i cittadini e pericolo per la loro salute. In tali aree la persona che conduce il cane deve provvedere immediatamente alla pulizia ed all asportazione degli escrementi dell animale. A tal fine il conduttore dovrà comunque portare con se quanto necessario per la pulizia e l asportazione degli escrementi dell animale ed idoneo all esecuzione delle operazioni di cui sopra. L obbligo di cui sopra non si applica per i cani guida che accompagnano persone non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida; 2) Senza pregiudizio dell azione penale per la contravvenzione prevista dall art. 672 del C.P., nelle aree pubbliche o private di uso pubblico, parchi pubblici comunali, altre aree verdi pubbliche o private soggette ad uso pubblico del Comune di Casale sul Sile i detentori di cani di cui all art. 1 dell Ordinanza del Ministero della salute del 9 settembre 2003, possono far circolare loro animali solo se condotti a mezzo di guinzaglio che ne consenta il controllo, così come previsto dall art. 27 del Regolamento di Polizia Urbana. I cani di grossa taglia (oltre i cm 35 al garrese) ed indicati nella suddetta ordinanza del Ministero, qualora circolino nei luoghi innanzi indicati dovranno altresì essere muniti di museruola avente forma e consistenza tale da impedire all animale di mordere. Questi ultimi dovranno inoltre essere condotti da persona maggiorenne atta a dominarli. Il divieto di circolazione per i cani di grossa taglia se non muniti di museruola non si applica nei seguenti casi; - per i cani appartenenti alle forze di Polizia; - per i cani guida che accompagnano persone non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida; 3) E vietato condurre cani nei luoghi destinati all esercizio del culto, cimiteri, nelle scuole e negli edifici pubblici, ove tale divieto sia previsto da apposito avviso; 4) Anche fuori dei casi previsti dall art. 659 del C.P. è vietato tenere nei centri abitati cani che disturbino con insistenti latrati la quiete pubblica negli orari
normalmente destinati al riposo delle persone indicati nel Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare dopo le 23.00; 5) Ogni proprietario di cani ha l obbligo di iscrivere all anagrafe canina istituita presso i Servizi Veterinari dell Azienda ULSS il proprio animale entro i tre mesi di vita, o entro trenta giorni dal momento del ritrovamento, se randagio. Il detentore ha l obbligo di denunciare al settore Veterinario competente l avvenuta cessione, scomparsa o morte dell animale entro quindici giorni dall avvenimento, Inoltre entro novanta giorni dall iscrizione all anagrafe canina i cani devono essere muniti di idoneo sistema di identificazione riconosciuto dalla Regione Vento (microchip) al fine di poter risalire conseguentemente al legittimo proprietario. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall art. 5 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempie a quanto previsto dalla presente ordinanza e punito secondo le modalità e procedure previste dalla L. 689/81 con l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo edittale di Euro 25,00 (venticinque) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) ai sensi e per gli effetti dell art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato del controllo sull osservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza ed all applicazione delle sanzioni conseguenti. Si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. del Veneto (L. 1034 /71). La presente ordinanza, viene trasmessa agli Uffici competenti, per i provvedimenti conseguenti ed affissa all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Dalla Residenza Municipale li, 23.06.2004 - - Il Responsabile di Area ZORZI Maurizio