il Sindaco COMUNE DI CALTAGIRONE COPIA Registro Generale n. 173 ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL Ufficio: PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA

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COPIA Registro Generale n. 173 ORDINANZA SINDACALE N. 38 DEL 04-05-2011 Ufficio: PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA Oggetto: Ordinanza Antincendio L'anno duemilaundici addì quattro del mese di maggio, il Sindaco COMUNE DI CALTAGIRONE Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, nelle aree boscate e zone limitrofe, nei depositi di materiali esplodenti ed infiammabili, in dipendenza di accensioni o esplosioni; VISTE le Prescrizioni di Massima della Polizia Forestale per la Provincia di Catania; VISTO l art. 59 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l art. 40 della Legge 6 Aprile 1996 n. 16 pubblicata nella G.U.R.S. n. 17 dell 11 Aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Legge Nazionale 21 novembre 2000 n.353; Visto il Decreto del Presidente della Regione del 04.06.2008, relativo alle direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura; Viste le direttive della Prefettura di Catania finalizzate alla predisposizione degli strumenti operativi necessari per fronteggiare il rischio incendi. Visto il regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura approvato con Pag. 1

Delibera del Consiglio Comunale, n. 40 del 04.06.2010; ORDINA 1. Tutti i proprietari o conduttori di terreni e campi, compresi le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, sono obbligati ad attuare entro il 05 giugno la pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, o di realizzare all interno del proprio lotto una fascia priva di qualunque materiale combustibile, di almeno 20 metri di larghezza prospiciente la viabilità, i lotti confinanti ed adiacenti le reti viarie di trasporto, al fine di evitare la propagazione di incendi. 2. I proprietari e i conduttori di edifici adibiti a qualunque uso (residenziale, agricolo, industriale, turistico ricettivo ecc.), adiacenti o prossimi ad ambienti vegetali naturali, a canneti, a terreni adibiti a seminativo o incolti, devono costantemente attuare ogni misura utile ad impedire la propagazione di un eventuale incendio all edificio o sue pertinenze. A tal fine devono essere eliminate le sterpaglie e la vegetazione secca intorno i fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a 10 metri. In particolare dovranno essere allontanate e messe in sicurezza eventuali fonti di combustibile (carburanti, gas, plastiche, legname, carbone, resine, autovetture, ecc.) e dovrà essere eliminato qualunque materiale erbaceo o arbustivo secco, che possa costituire pericolo per l immobile e i suoi eventuali occupanti in caso di incendio. 3. Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati. 4. Dal 01 giugno al 15 giugno e dal 01 agosto al 30 settembre, è ammesso l abbruciamento del materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni, purché avvenga lontano dalla vegetazione circostante e dalle strutture ed infrastrutture presenti. In ogni caso l uso del fuoco deve avvenire con cautela dalla ore 06.00 alle ore 10.00, ad esclusione delle giornate calde e ventose. Della zona e dell orario di abbruciamento, con l indicazione precisa sul luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle modalità dell esecuzione dello stesso, delle cautele che si intendono adottare nonché dei nominativi dei responsabili delle operazioni, dovrà darsi di volta in volta preventiva comunicazione, al Distaccamento Forestale competente per territorio (Caltagirone) che deve rilasciare apposita autorizzazione. Copia della stessa dovrà essere inviata agli Uffici Comunali di Protezione Civile e Polizia Municipale. Inoltre è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato. Di quanto sopra detto al presente articolo l Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità ed oneri anche nei confronti di terzi. Dal 15 giugno al 31 luglio è fatto divieto assoluto di accendere fuochi, bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie e compiere ogni altra operazione che possa creare Pag. 2

pericolo immediato di incendio. 5. Ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana i proprietari e\o coloro che hanno la disponibilità dei fondi incolti o dei lotti comprese le aree non edificate fronteggianti vie e piazze aperte al pubblico passaggio, ricadenti nel territorio Comunale, devono provvedere alla pulizia ed a mantenerli costantemente sgomberi da rifiuti, al fine di garantire la sicurezza del territorio dal punto di vista degli incendi e per mitigare rischi di natura igienico -sanitaria. 6. Ai proprietari ed agli altri soggetti inottemperanti alle direttive di cui agli art. 1,2,4,5, della presente ordinanza sarà applicata una sanzione di Euro 50.00 (doppio del minimo della somma all uopo prevista),, ai sensi dell art 7 bis del Decreto L.g.s 18 agosto 2000 n. 267. La presente Ordinanza si applica anche ai proprietari, conduttori amministratori e/o gestori di insediamenti turistici e residenziali/condominiali. Gli eventuali inadempienti saranno inoltre segnalati alla Prefettura di Catania e alla locale Autorità Giudiziaria. 7. In caso di incendio la violazione della presente ordinanza sarà altresì punita con una sanzione da Euro 51,00 ad Euro 258,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, ai sensi del Decreto Presidenziale n. 297 del 04.06.2008 art. 11. Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l inosservanza della presente Ordinanza ai sensi dell artt. 449 e 650 del C.P. 8. Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza e provvedere all applicazione della relativa sanzione in caso di accertamento diretto di inadempienza e/o di rapporto redatto dai Vigili del Fuoco. 9. Nelle aie e nei pressi di depositi di foraggi il terreno circostante dovrà essere sgombro di restoppie o erbe secche e nei pressi è rigorosamente proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo. 10. Durante la stagione estiva ed autunnale è proibita l accensione delle restoppie entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case rurali, siepi, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile. 11. E assolutamente proibito in ogni tempo il lancio di razzi, aerostati nonché l accensione di fuochi di artificio nei boschi, ovvero entro il raggio di 500 metri dalla loro periferia, nonché dal perimetro di costruzioni destinate a fabbriche o depositi di materie esplodenti ed infiammabili. 12. Durante la stagione estiva ed autunnale è proibito fumare nei boschi fuori dagli spazi e dalle vie a fondo battuto. 13. E vietato buttare mozziconi di sigarette durante la percorrenza di strade, etc., dagli autoveicoli o altri mezzi veicolari. Pag. 3

14. I proprietari o conduttori dei motori a scoppio od a combustione destinati ad azionare trebbie, mietitrebbie, etc., hanno l obbligo di tenere applicato all estremità del tubo di scappamento apposito dispositivo parafaville. 15. Chiunque abbia notizie di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l obbligo di darne immediato avviso al Comando Forestale, ai Vigili del Fuoco, al Comando dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Sindaco. Eguale obbligo incombe ai Comandi sopracitati per le segnalazioni reciproche. 16. Alle attività di prevenzioni incendi potranno concorrere le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, coordinate dall Ufficio Comunale di Protezione Civile. 17. Ai sensi dell art. 40 della Legge Regionale 16/96 si applicano, per quanto compatibili gli artt. 17 bis e il 59 del TULPS. 18. La presente ordinanza è immediatamente eseguibile. Il Corpo di Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza. Dal Palazzo Municipale,.. L ASSESSORE Franco Pace Prof. Francesco Pignataro Letto e sottoscritto a norma di legge. F.to Prof. Francesco Pignataro ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Pag. 4

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2011 al 20-05-2011. Lì 05-05-2011 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to PALMA NADIA Copia conforme all originale. Lì IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SCIUTO MASSIMO Pag. 5