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4. (Omissis) (V) 5. Nei disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4 saranno stabilite: (VI) a) la denominazione di origine del vino; b) la delimitazione della zona di produzione delle uve. Nella zona di produzione saranno compresi i territori che già in essa furono ammessi con decreti del Ministro per l agricoltura e le foreste, in esecuzione della L. 10 luglio 1930, n. 1164; c) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell ambiente, vitigni, pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, produzione massima di uva per ettaro consentita, modalità di preparazione anche per i vini speciali, pratiche correttive anche con uve, mosti o vini di altre zone di produzione eventualmente necessarie e limiti di dette correzioni); d) la resa massima dell uva in mosto o in vino; e) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino, nonché la gradazione alcolica minima naturale; f) modalità, condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di produzione con l osservanza degli usi tradizionali della zona stessa sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi e spumanti, anche al di fuori della zona di produzione da cui proviene il prodotto. Il disciplinare di produzione potrà prescrivere; (VII) 1) un graduale aumento del rapporto uva-mosto-vino di cui alla lettera d) al fine di raggiungere migliori livelli quantitativi; 2) disposizioni circa la capacità, i tipi di recipienti e le relative caratteristiche di confezione per la vendita del vino al dettaglio, nonché atte a garantire le indicazioni relative all annata di produzione; 3) disposizioni circa le modalità di uso di indicazioni aggiuntive alla denominazione di origine oltre quelle stabilite dall art. 16, lettera a) del presente decreto; 4) la prova di degustazione, nella fase di imbottigliamento, limitatamente ai vini a denominazione di origine «controllata» e «garantita», stabilendone le modalità; 5) l uso della specificazione aggiuntiva «classico» alla denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» del prodotto della zona di origine più antica, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori. Tale specificazione, per quanto riguarda la denominazione di origine «Chianti», sarà concessa, in via esclusiva, al prodotto della zona del «Chianti classico», delimitata con il decreto interministeriale 31 luglio 1932. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per l industria e commercio, per le finanze e per il commercio con l estero può essere consentito, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri, che i vini, compresi quelli speciali, siano confezionati in modo diverso da quello previsto dai relativi disciplinari di produzione ed altresì che le gradazioni minime di detti vini speciali siano differenti da quelle previste nei disciplinari medesimi. V Articolo abrogato dall art. 5, comma 3 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348. VI Cfr. art. 10 L. 10 febbraio 1992, n. 164. VII Cfr. art. 5 L. 10 febbraio 1992, n. 164.

Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali,leali, costanti ed utili a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato le denominazioni sul mercato. 6. (Omissis) (VIII) 7. I vini con denominazione di origine «controllata e garantita» devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, recanti le indicazioni di cui all art. 16 del presente decreto e muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Il contrassegno, oltre all emblema dello Stato, porterà la dicitura «Ministero dell agricoltura e delle foreste» denominazione di origine controllata e garantita, completata con la denominazione. Esso sarà fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell industria, del commercio e dell artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonché le modalità per la fabbricazione, l uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sarà stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitore dei vini spumanti. (IX) Il provento della vendita dei contrassegni affluirà al bilancio dello Stato. (X) 8. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento di cui al precedente art. 4, le denominazioni di origine «controllate» o «controllate e garantite» non potranno essere usate se non in conformità di quanto stabilito nei decreti medesimi. A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento. Nel silenzio di essi, il divieto di cui al precedente comma non si estende all impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere (come nomi di fattorie, di tenute, di comuni, di frazioni). Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini del presente decreto, l uso di denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, a condizione che i caratteri usati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come denominazione di origine VIII Articolo abrogato dall art.5, comma 3 D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348. IX Comma così sostituito dall art. unico L. 6 marzo 1980, n. 62. X Cfr. art. 23 L. 10 febbraio 1992, n. 164.

semplice. Il riconoscimento di una denominazione di origine «controllata e garantita» esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa sia come denominazione di origine «controllata» che come denominazione di origine semplice. (XI) 9. L uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una denominazione di origine «semplice», «controllata» o «controllata e garantita», costituisce dichiarazione di conformità del vino alla denominazione usata. CAPO II ALBO DEI VIGNETI DENUNCIA E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE 10. Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura. L iscrizione nell albo avviene, per il tramite del Comune, su denunzia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell Ispettorato provinciale dell agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il Consorzio di cui all art. 21 l Ispettorato provinciale dell agricoltura potrà avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti. La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall impianto delle viti. La denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione. (XII) Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del Comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione. Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio prodotti agrari, nonché i Consorzi di cui all art. 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l Ispettorato provinciale dell agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d ufficio, le variazioni da apportare nell albo dei vigneti. (XIII) 11. Il conduttore di un terreno vitato a coltura specializzata o promiscua, iscritto nell albo, che intenda vendere il proprio prodotto con la rispettiva denominazione di origine «controllata o «controllata e garantita» è tenuto a denunciare alla competente Camera di commercio, per il tramite del Comune, entro dieci giorni dalla fine della vendemmia, la quantità di uva prodotta e, nel caso che l abbia venduta, il nominativo e l indirizzo dell acquirente, nonché il vigneto da cui proviene il prodotto. La Camera di commercio, per il tramite del Comune, rilascia al conduttore ricevuta frazionabile per il quantitativo denunciato. XI Cfr. art. 24 L. 10 febbraio 1992, n. 164. XII Comma così sostituito dall art. 2 L. 11 maggio 1966, n. 302. XIII Vedi artt. 1-7 D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506.

Nella ricevuta devono essere riportate le segmenti indicazioni: a) quantità di uva e corrispondente denominazione d origine; b) ubicazione dei terreni vitati da cui l uva proviene e luogo di destinazione; c) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, dell acquirente e del destinatario; d) data di presentazione della denuncia. Coloro i quali sono soggetti all obbligo della denuncia di produzione e delle giacenze di vino ai sensi del D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315, devono indicare, nella denuncia medesima e distintamente dagli altri prodotti, i quantitativi di vino a denominazione di origine «controllata» e «controllata e garantita», specificando, per ciascuno di detti vini, la corrispondente denominazione, il quantitativo d uva impiegato, nonché gli estremi della denuncia di produzione delle uve e della relativa ricevuta cui detto quantitativo si riferisce. (XIV) 12. Il conduttore che abbia ceduto o ceda a terzi l uva denunciata o il mosto e il vino ottenutone, deve trasferire all acquirente, previa annotazione apposta nello spazio all uopo riservato, la ricevuta della denuncia di produzione o sue frazioni, da allegare a cura dell acquirente nell apposito registro di magazzino di carico e scarico prescritto dal successivo articolo. 13. Gli industriali o i commercianti di vini con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» sono tenuti ad impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui, nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte od acquistate da terzi allegando le ricevute delle denunce della produzione, delle relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle fatture emesse. I rivenditori al minuto non sono obbligati a tenero il registro di carico e scarico, purché non confezionino i vini di cui al precedente comma in bottiglie o in altri recipienti; essi però devono conservare per tre anni le fatture d acquisto del vino. Coloro che producono vini spumanti e liquorosi a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» devono altresì tenere: a) un registro di produzione per i prodotti da essi preparati; b) un registro delle materie prime da essi introdotte nei propri stabilimenti in vista della lavorazione, e scaricate man mano ed in misura del loro impiego e della presa in carico nel registro dei prodotti ottenuti. 14. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l industria e commercio e per le finanze, saranno emanate le norme da osservarsi: a) per la tenuta dell albo dei terreni vitati di cui all art. 10 con le relative formalità per le denunce di iscrizione e di variazione; b) per la denuncia di produzione ed il rilascio della ricevuta prevista dall art. 11; c) per la tenuta dei registri di cui all articolo precedente. 15. Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nel successivo art. 16 i viticoltori singoli o associati, gli industriali ed i commercianti all ingrosso di vini, debbono indicare, a caratteri chiari ed indelebili, sui recipienti dei vini XIV Vedi art. 8 D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506.

posti in commercio con denominazione d origine «controllata» o «controllata e garantita», o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, nonché sulle fatture e sui documenti di trasporto il proprio nominativo, o ragione sociale e la sede, nonché l indirizzo dello stabilimento di confezionamento, qualora esso non coincida con quello della sede. Da tali obblighi e esentato chi pone in commercio prodotto confezionato da altri in recipienti sigillati. 16. Sulle bottiglie o sugli altri recipienti, di capacità non superiore a cinque litri, contenenti vini posti in commercio con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», o sulle etichette apposte sui medesimi, debbono risultare a caratteri chiari ed indelebili, le seguenti indicazioni: a) la denominazione d origine sotto la quale il vino è posto in vendita, seguita immediatamente, al di sotto, dalla dicitura «denominazione di origine controllata» o «denominazione di origine controllata e garantita»; b) la quantità del prodotto effettivamente contenuta nel recipiente così espressa: «contenuto netto litri...» ; c) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o, nel caso che l imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell imbottigliatore; d) «vino imbottigliato dal produttore all origine» o «vino imbottigliato nella zona di produzione», ovvero altre indicazioni equipollenti, a seconda che l imbottigliamento del prodotto sia effettuato dal produttore o da terzi, entro o fuori della zona di produzione. L imbottigliatore e responsabile della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nell etichetta o apposte sui recipienti. CAPO III ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI (XV) (XVI) ORIGINA 17. È istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l industria e commercio saranno stabilite le norme sull organizzazione e sul funzionamento del Comitato. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l industria e commercio, è composto: da due funzionari del Ministero dell agricoltura e delle foreste; da un funzionario del Ministero dell industria e commercio; da un funzionario del Ministero del commercio con l estero; da un funzionario dell istituto nazionale per il commercio con l estero; da due membri scelti fra sei designati dall Accademia della vite e del vino; da due esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia; XV Vedi D.P.R. 22 novembre 1965, n. 1675 XVI Sostituito, ai sensi dell art. 17 L. 10 febbraio 1992, n. 164, dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

da due membri scelti fra quattro designati dall Associazione enotecnici italiani e dall Ordine nazionale assaggiatori vino; da tre membri, di cui uno dell Italia settentrionale, uno dell Italia centrale e uno dell Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori; da tre membri, di cui uno dell Italia settentrionale, uno dell Italia centrale, e uno dell Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti; da tre membri, di cui uno dell Italia settentrionale, uno dell Italia centrale e uno dell Italia meridionale, scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei coloni e mezzadri; da due membri delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici; da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli; da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli; da un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli; da un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali, scelto fra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali; da un membro scelto fra due designati dalle organizzazioni dei mediatori e rappresentanti di vini; da un membro scelto fra una terna designata dall Unione nazionale consumatori. Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro per l agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l industria e commercio. 18. Il Comitato nazionale: a) esprime il proprio parere ai sensi dei precedenti artt. 4 e 6, formulando e proponendo al Ministero dell agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a denominazione d origine «controllata» o «controllata e garantita»; b) promuove di propria iniziativa - qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati o dalle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura - i decreti di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» e «controllata e garantita», sentito il parere del Comitato regionale della agricoltura; c) collabora con i competenti organi statali e regionali e altri enti ed organismi pubblici in ogni altra materia inerente alla disciplina delle denominazioni di origine dei vini. (XVII) d) promuove o assume iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui al presente decreto e contribuisce ad un opportuno coordinamento, secondo indirizzi informati all interesse generale, di iniziative dello stesso genere e nella stessa materia assunte dalle Regioni, da altri enti, organismi ed istituzioni (XVII) e) interviene in Italia e all estero - e particolarmente nell ambito della CEE - a tutela delle denominazioni d origine dei vini italiani nei modi consentiti dalle XVII Lettera così sostituita dall art. 1 L. 6 giugno 1975, n.207.

leggi e dai trattati internazionali anche in collaborazione con altri enti ed organismi pubblici. A tal fine può avvalersi sia della collaborazione dei consorzi volontari di cui all art. 21 del presente decreto sia degli organi incaricati della vigilanza e della repressione delle frodi; (XVII) f) svolge tutti gli incarichi che dalle competenti autorità vengano ad esso affidati nel campo delle sue attività istituzionali, per l attuazione del presente decreto; g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente art. 10, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente art. 11, presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione d origine; (XVIII) h) promuove e coordina in collaborazione con le Regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione d origine; (XVIII) i) avanza proposte sull applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione d origine. (XVIII) Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministero dell agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione. 19. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale può esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici. Il Comitato nazionale può chiedere il parere delle Camere di commercio, territorialmente competenti, in merito alle proposte dei disciplinari di produzione dei vini a «denominazione controllata» o «controllata e garantita». 20. Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro quindici giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell agricoltura e delle foreste, dell industria e commercio e del commercio con l estero. CAPO IV DEI CONSORZI VOLONTARI (XIX) 21. Il Ministro per l agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l industria e commercio e previo parere del Comitato previsto dall art. 17, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, può affidare ai Consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione d origine «controllata» o «controllata e garantita», l incarico di vigilare sull osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché dei disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali e l incarico di distribuire ai consorziati i contrassegni di Stato previsti dal precedente art. 7. La XVIII Lettera aggiunta dall art. 2 L. 6 giugno 1975, n.207. XIX Vedi D.M. e Capo VII L. 10 febbraio 1992, n. 164.

vigilanza può essere esercitata da parte di ciascun Consorzio solo nei confronti degli appartenenti al Consorzio stesso. L incarico della vigilanza può essere conferito soltanto a Consorzi i quali: a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 30 per cento dei produttori della zona e non meno del 30 per cento della produzione quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti o liquorosi; b) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 20 per cento dei produttori della zona e non meno del 20 per cento della produzione e della superficie complessiva dei vigneti - iscritti nell albo di cui all art. 10 - riguardante la corrispondente denominazione di origine, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a); c) siano retti da statuti che consentano senza discriminazioni l ammissione nel Consorzio di viticoltori, singoli o associati, industriali o commercianti interessati; d) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni di vigilanza. Ai funzionari dei Consorzi volontari, incaricati della vigilanza, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del R D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare uso della denominazione per la cui tutela i Consorzi medesimi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni, in base all ordinamento vigente. 22. L incarico di vigilanza, di cui al precedente articolo, può essere affidato ad un Consorzio anche per più vini, se questi siano compresi in una medesima denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita». I Consorzi cui è affidato l incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell agricoltura e delle foreste. Qualsiasi modificazione dello statuto dei Consorzi incaricati deve essere approvata dal Ministro per l agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l industria e commercio. 23. La richiesta per ottenere l incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita», preventivamente pubblicata sul Foglio annunzi legali della Provincia a cura e spese del Consorzio interessato, deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio stesso, al Ministero dell agricoltura e delle foreste, corredata dai seguenti documenti: 1) elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura comprovanti l esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente art 21; 2) copia autentica dell atto costituito e dello statuto del Consorzio; 3) relazione sull organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l espletamento dei compiti di vigilanza. Tre copie della domanda e dei documenti sopra indicati devono essere inviate al Ministero dell agricoltura e delle foreste ed una copia deve essere inviata al Ministero dell industria e del commercio.

24. I Consigli di amministrazione dei Consorzi, ai quali sia stato affidato l incarico previsto dall art. 21, possono essere sciolti, con decreto del Ministro per l agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l industria e commercio, quando, richiamati all osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli o quando l insufficienza dell azione dei Consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l assolvimento dell incarico. Con lo stesso decreto, la gestione straordinaria del Consorzio ad un commissario governativo il quale provvede entro tre mesi, a convocare l assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza non siano svolte imparzialmente, può essere disposta, con decreto del Ministro per l agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l industria e commercio, la revoca dell incarico. La revoca può essere altresì disposta quando il numero degli aderenti al Consorzio si riduca al disotto dei limiti stabiliti dal terzo comma dell art. 21. CAPO V DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA (XX) 25. Gli agenti, ivi compresi quelli dei Consorzi di cui all art. 21 del presente decreto, incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, possono entrare liberamente nei locali in cui si producono o si conservano mosti o vini di cui al presente decreto anche per verificare le denunce della produzione di cui all art. 11 e la regolarità dei registri prescritti dall art. 13 o per prelevare campioni di mosti o di vini. Le verifiche non possono essere impedite da parte dei detentori, i quali sono tenuti inoltre a dichiarare ai suddetti agenti le quantità di mosto o vino esistenti nei fusti, nelle botti e nei vasi vinari. Agli effetti del controllo e delle rilevazioni, sui predetti recipienti deve essere segnata - in caratteri indelebili che abbiano almeno 10 centimetri di altezza - la rispettiva capacità, con una tolleranza massima del 4 per cento sulla quantità di prodotto che può essere contenuto in ciascun recipiente. 26. Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui al presente decreto, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali e agenti incaricati. Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali e agenti sopra indicati in numero di almeno cinque per ogni controllo, di cui due saranno consegnati al produttore o commerciante. Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, la esecuzione delle analisi ed ogni altra attività necessaria per l esercizio della vigilanza per la esecuzione del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con R.D.L. 1 luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni. XX Relativamente alle sanzioni, vedi Capo X L. 10 febbraio 1992, n. 164.

27. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine semplice, vini che non hanno i requisiti richiesti dall art. 3 del presente decreto per t uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 30.000 a lire 150.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. 28. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine «controllata o «controllata e garantita» vini che non hanno i requisiti richiesti per l uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 60.000 a lire 300.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto. Qualora si tratti di infrazioni relative a lievi differenze nelle gradazioni o alle disposizioni sulla etichettatura, non si applica la reclusione e la multa è ridotta ad un quarto. 29. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui al precedente art. 7, o introduce nel territorio dello Stato, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 30.000 a lire 600.000. 30. Le disposizioni di cui agli art. 27 e 28 si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine semplice oppure «controllata» o «controllata e garantita» in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione. 31. Chiunque usa le denominazioni di origine «controllata» o Controllata e garantita per vini che non hanno i requisiti richiesti per l uso di tali denominazioni, premettendo le parole «tipo», «gusto», «uso», «sistema» e simili o impiega maggiorativi diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l acquirente, è punito con la reclusione sino a due mesi e con la multa sino a lire 600.000. Le stesse pene si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al comma precedente sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari. 32. Chiunque adotta le denominazioni di origine «controllate» o «controllate e garantite» come «ragione» sociale o come «ditta» e ne fa uso, e punito con l ammenda da lire 60.000 a lire 600.000. La disposizione di cui al comma precedente si applicherà dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine. Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l industria e commercio, sentito il Comitato nazionale, di consentire il proseguimento dell utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichette preventivamente approvate.

33. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al secondo o al quarto comma dell art. 10, è punito con l ammenda da tre 15.000 a lire 90.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui l omessa si riferisce, fino ad un massimo di lire 300.000. 34. Chiunque, essendo tenuto alla denuncia prevista dal primo o dal quarto comma dell art. 11, denunci un quantitativo di uva o di vino maggiore di quello effettivamente prodotto è punito con l ammenda da lire 6.000 a lire 30.000 per ogni quintale o frazione di quintale denunciato in eccedenza. 35. Chiunque scrive o fa scrivere falsa indicazione nei registri prescritti dall art. 13 è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 600.000. 36. Chiunque viola le disposizioni di cui agli art. 15 e 16 del presente decreto è punito con l ammenda da lire 30.000 a lire 600.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato. 37. Chiunque impedisce l espletamento delle verifiche di cui all art. 25 del presente decreto o, essendovi tenuto, si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui al secondo comma dello stesso articolo o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la multa da lire 60.000 a lire 900.000. 38. La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente decreto importa la pubblicazione della sentenza su due giornali tra i più diffusi della regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, possono essere disposte la confisca del prodotto e la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina o magazzino di deposito. 39. Trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione di ciascun vino, e vietato nel commercio, nella propaganda e nella pubblicità del vino stesso: a) qualificare «classico» il vino a cui tale qualifica non sia stata riconosciuta dai decreti ministeriali di attuazione della L. 10 luglio 1930, n. 1164, o dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all art. 4 del presente decreto; b) impiegare nella denominazione di un vino e del rispettivo territorio qualifiche o termini come «disciplinato», o «regolamentato», o «controllato» o «garantito», o «delimitato» e simili, se non per il prodotto cui dette qualifiche spettino in forza del presente decreto o dei relativi disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo e punita con la multa da lire 30.000 a lire 150.000 per ogni quintale o frazione di quintale del prodotto detenuto o venduto. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI 40. Le norme del presente decreto si applicano anche ai mosti. 41. Le norme del presente decreto si applicano ai vini «Moscato Passito di Pantelleria» e «Marsala» ove non contrastino con quelle contenute nella L. 4

novembre 1950, n 1068, nella L. 4 novembre 1950, n. 1069 (XXI) regolamento di esecuzione, con D.P.R. 20 ottobre 1961, n. 1644. e relativo 42. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto. XXI Abrogata dall art. 8 L. 28 novembre 1984, n 851.