Page 1 of 6 N. 05694/2010 REG.SEN. N. 01610/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 e 74 c.p.a., nel giudizio introdotto con il ricorso 1610/10, proposto da Maurizio Striolo e Roberta Zambon, rappresentati e difesi dagli avv. ti Dal Pra', Farina e Furlan, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 25 c.p.a.; contro il Comune di Rosolina (Rovigo), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L. Migliorini, con domicilio eletto in Venezia Mestre, via G. Pepe 6, presso lo studio dell avv. M. Cappelletto; per l'annullamento: a) del provvedimento comunale 19 luglio 2010, n. 2010/01424, d archiviazione della pratica edilizia di cui alla d.i.a. n. 10/2010, presentata dagli odierni ricorrenti in data 27 gennaio 2010;
Page 2 of 6 b) in parte qua, della deliberazione 23 giugno 2010, n. 40, del consiglio comunale di Rosolina. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosolina; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell udienza camerale del giorno 6 ottobre 2010 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti l avv. Farina per i ricorrenti e Maturi, in sostituzione di Migliorini, per il Comune intimato; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Nel gennaio 2010 Roberta Zambon e Maurizio Striolo presentarono al Comune di Rosolina una denuncia d inizio attività (d.i.a.) per l ampliamento di un fabbricato residenziale, in asserita applicazione del combinato disposto dell art. 2, I e V comma, della l.r. 14/09, per il quale è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale (I comma), percentuale elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati. 2. Il Comune, al termine di un articolato procedimento, assunse la
Page 3 of 6 determinazione negativa 19 luglio 2010, con la quale respinse la domanda. Nella motivazione si osserva, anzitutto, come l art. 9, VIII comma, della l.r. 14/09 prescriva che sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente, mentre l art. 873 c.c., dopo aver stabilito che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, soggiunge che nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. In base al combinato disposto di queste disposizioni, sarebbe allora evidente che la norma statale è integrata con la norma di piano del Comune di Rosolina, segnatamente, nella fattispecie, con quella che prescrive, per le costruzioni su lotto di superficie maggiore a m² 950, una distanza minima dal confine di m. 6.00: mentre, con l ampliamento richiesto, l edificio sarebbe venuto ad insistere ad una distanza dal confine inferiore a quella indicata. Da ciò la decisione negativa assunta dal Comune, il cui consiglio comunale aveva, poco tempo prima, assunto la deliberazione 23 giugno 2010, n. 40, nella quale, tra l altro, aveva dato atto che la norma statale in materia di distanze tra i confini e tra gli edifici è integrata dalle previsioni in materia del vigente P.R.G. del Comune di Rosolina e comunque fatti salvi i diritti dei terzi nel rispetto del codice civile. 3.1. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il ricorso in
Page 4 of 6 esame, rubricato nella violazione degli artt. 2 e 9 della l.r. 14/09, nonché dell art. 873 c.c., e ancora, nell eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione, nonché nello sviamento di potere. 3.2. Anzitutto, secondo i ricorrenti, l art. 873 si riferisce alle distanze tra costruzioni e non alla distanza delle costruzioni dai confini, come nel caso. Inoltre, il citato art. 2, I comma, l.r. 14/09, consente espressamente l ampliamento in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, e dunque anche alle norme comunali sulle distanze. 4.1. Il ricorso è fondato, con specifico riguardo al secondo profilo. Ad avviso di questo giudice, infatti,l art. 873, nella seconda parte, in cui stabilisce che nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore, determina la natura parzialmente dispositiva della previsione contenuta nella prima parte, ma non comporta, atteso il suo tenore letterale, un rinvio formale ai regolamenti locali, i quali non completano dunque la norma di legge e non ne acquistano comunque la forza. 4.3. Inoltre, anche se non si volesse accedere senz altro a tale impostazione, bisogna osservare che tra i regolamenti locali, i quali concorrono a disciplinare la materia delle distanze, devono essere incluse tutte le disposizioni conferenti non statali e, dunque, anche quelle di fonte regionale (conf. Cass. 10 maggio 2004, n. 8848).
Page 5 of 6 Di tali regolamenti locali, pertanto, fanno parte anche le norme, di cui alla l.r. 14/09, le quali consentono gli ampliamenti in deroga a tutti i regolamenti comunali, e dunque anche a quelli sulle distanze: che poi tali norme di legge regionale, sempre intese come regolamenti locali, prevalgano sul regolamenti comunali non sembra dubbio, atteso il grado superiore di quelle. 4.4. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione adottata dal Comune di Rosolina tenda a comprimere l efficacia di una disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio, dove la potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i quali non pare tuttavia rientrare il disposto di cui all art. 873 c.c.: sicché non vi è ragione di ritenere che specifiche previsioni, contenute in un regolamento comunale in materia edilizia, possano limitare la forza espansiva della disciplina di cui alla l.r. 14/09. 5.1. Il provvedimento che ha archiviato la d.i.a. presentata dai ricorrenti va dunque annullato, e, con esso, la disposizione, prima ricordata, di cui alla deliberazione consiliare 40/10. 5.2. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate, attesa l indubbia novità della questione proposta e sono liquidate per il resto come da dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, lo accoglie e, per l effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.
Page 6 of 6 Compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà e condanna il Comune di Rosolina al pagamento del residuo, che liquida in 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. ed alla rifusione del contributo unificato, come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 6 ottobre 2010 con l'intervento dei signori magistrati: Angelo De Zotti, Presidente Italo Franco, Consigliere Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 21/10/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO