SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA - VICEPRESIDENZA DI AGRARIA

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SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA - VICEPRESIDENZA DI AGRARIA Regolamento per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti iscritti ai Corsi di Studio della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria - Vicepresidenza di Agraria dell Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato in conformità alle disposizioni previste dal "Nuovo Regolamento Generale d Ateneo per lo svolgimento dei tirocini" emanato con DR n. 1655/2014 del 12.11.2014 e pubblicato nel BU n. 218 del 17.11.2014 Premessa Il presente Regolamento della Vicepresidenza di Agraria per lo svolgimento dei tirocini curriculari ( research project per il CdS di Ortofrutticoltura Internazionale) è definito in conformità al Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini, all Ordinamento e al Regolamento didattico vigente e ad essi rimanda per i contenuti generali e specifici adottati dalla Vicepresidenza. Il tirocinio curriculare ed il research project sono promossi per consentire l'acquisizione di competenze professionalizzanti attraverso l'esecuzione di attività pratiche, per completare la formazione teorico-pratica dello studente e per orientare e favorire le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il tirocinio curriculare ed il research project costituiscono un periodo di formazione che non si configura come un rapporto di lavoro e non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale: ne sono impedimento le normative sul lavoro, le esigenze in materia assicurativa e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante. Art. 1 - Definizione del tirocinio curriculare e del research project Il tirocinio curriculare ed il research project sono attività formative previste nei piani didattici e possono essere svolti in strutture universitarie o esterne all Ateneo, in Italia e/o all estero, e sono promossi dalla Vicepresidenza di Agraria in conformità a quanto previsto dall'ordinamento e dal Regolamento didattico del Corso di Studio a cui lo studente è iscritto, sulla base di un programma che ne espliciti i contenuti formativi (obiettivi e principali attività) ed i contenuti organizzativi (periodo, tempi di accesso). I tirocini ed i research project devono essere completati nell arco di 12 mesi. Il presente Regolamento disciplina i tirocini dei corsi di laurea triennali e magistrali. Art. 2 - Definizione del tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea Il tirocinio per tesi di laurea magistrale o per prova finale di laurea richiede la partecipazione dello studente ad attività pratico-formative presso il soggetto ospitante, necessarie a predisporre l elaborato finale o tesi di laurea, sulla base di un progetto concordato con il relatore della tesi. Le norme che disciplinano questo tirocinio non si applicano ad altre attività svolte per la realizzazione della tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea che comportano una presenza occasionale e non continuativa presso soggetti diversi dall Ateneo. Il tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea deve essere completato nell arco di 12 mesi. Art. 3 - Ammissione al tirocinio curriculare e al tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea Ai sensi del presente Regolamento, d ora in avanti per tirocinio sono da intendersi il tirocinio curriculare, il research project, ed il tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale. Il tirocinio può essere svolto a partire dall anno di corso in cui è previsto nel piano didattico del Corso di Studio dello studente. Nei Corsi di Studio in cui il tirocinio non è obbligatorio, lo studente che intende svolgerlo deve prima inserirlo nel proprio piano di studi, secondo tempi e modalità stabiliti dalla Vicepresidenza di Agraria. Salvo diverse disposizioni normative nazionali o europee, il tirocinio ha di norma una durata nominale pari a 25 ore per ogni CFU attribuito a questo tipo di attività nel Regolamento didattico del Corso di Studio. La durata effettiva può variare, scostandosi al massimo del 20% in più rispetto alla durata nominale, a fronte di motivata richiesta da parte del tirocinante e del soggetto ospitante. Il tirocinio non può essere svolto presso una struttura in cui il responsabile 1

legale, il socio o il dirigente responsabile abbia legami di parentela o affinità entro il 2 grado con lo studente richiedente. Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda di tirocinio Lo studente è tenuto a inoltrare la domanda di ammissione al tirocinio alla Commissione Tirocini, secondo le modalità presenti nel sito web dei singoli Corsi di Studio. Per i Corsi di Studio afferenti alla sede di Bologna la domanda può essere presentata, tramite l applicativo on-line in caso di tirocinio in Azienda e con altre modalità in caso di tirocinio interno all Ateneo entro le seguenti date: 15 gennaio, 15 marzo, 15 maggio, 15 luglio, 15 settembre, 15 novembre. Per i Corsi di Studio afferenti alla sede di Cesena la domanda può essere presentata, tramite l applicativo on-line in caso di tirocinio in Azienda e con altre modalità in caso di tirocinio interno all Ateneo, entro il 10 di ogni mese. La domanda di ammissione al tirocinio viene valutata dalla Commissione Tirocini in tempo utile per consentire l inizio delle attività a far tempo dal primo giorno non festivo del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La domanda deve riportare: - il programma di tirocinio e i relativi obiettivi formativi; - la denominazione e la sede o le sedi preferenziali (fino ad un massimo di tre) della/e struttura/e ospitante/i; - il nominativo e l assenso del tutor accademico, individuato dallo studente nell ambito dei Professori o Ricercatori strutturati in uno dei Corsi di Studio della Vicepresidenza di Agraria oppure, sulla base di adeguata motivazione, anche nell ambito di altri Corsi di Studio dell Ateneo; - il nominativo e l assenso del tutor/referente per la struttura ospitante, dalla stessa individuato in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il tirocinante nell apprendimento per tutta la durata del tirocinio; - la data di inizio dello svolgimento del tirocinio. Nel solo caso del tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea la domanda può essere presentata in qualsiasi momento per la sede di Bologna ed entro il 10 di ogni mese per la sede di Cesena, su modulistica disponibile presso l ufficio competente. In questo caso il tutor accademico è il relatore della tesi e può essere anche un docente a contratto, in deroga a quanto previsto dall art. 5.5 del Nuovo Regolamento Generale d Ateneo per lo svolgimento dei tirocini pubblicato nel BU n. 218 del 17.11.2014, in coerenza con i compiti ad esso assegnati dal Regolamento Didattico di Ateneo. Art. 5 - Commissione Tirocini Sede di Bologna. La Commissione Tirocini è formata da un minimo 9 componenti, almeno 8 dei quali docenti-ricercatori nominati su indicazione della Vicepresidenza di Agraria, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio, e almeno 1 rappresentante degli studenti nominato tra quelli presenti nei Consigli di Corso di Laurea, di Dipartimento e di Scuola. La Commissione Tirocini è presieduta dal Vicepresidente di Agraria o suo delegato e viene ratificata dal Consiglio della Scuola. Nei casi di necessità e di indifferibile urgenza il Presidente della Commissione Tirocini o il suo delegato può svolgere compiti di competenza della Commissione, sottoponendoli alla Commissione per opportuna conoscenza nella prima seduta utile. Sede di Cesena. Le Commissioni Tirocini sono nominate dai rispettivi Consigli di Corso di Studi e ratificate dal Consiglio della Scuola e sono composte da un Presidente di Commissione e minimo 4 componenti tra docenti e ricercatori indicati dai rispettivi Consigli di Corso di Studi. La Commissione Tirocini ha i seguenti compiti: - esprimere parere in merito all idoneità delle strutture che richiedono di stipulare una convenzione per ospitare tirocini o per promuovere tirocini presso l Università di Bologna; - proporre nuove strutture idonee ad accogliere tirocinanti; - approvare i programmi di tirocinio e di research project, tenendo conto, ove possibile, delle istanze degli studenti stessi; 2

- favorire e proporre interventi per garantire diversi tipi di sostegno necessari ad ogni studente per svolgere con profitto l esperienza di tirocinio; - verificare e approvare la proposta di assegnazione del tutor accademico; - validare il tirocinio svolto, acquisita la valutazione del tutor, del tirocinante e del referente della struttura ospitante nonché la documentazione relativa alla corretta registrazione delle presenze (nel caso di tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea la relazione finale può essere sostituita dalla tesi stessa e non essere presentata); - svolgere attività istruttoria relativa al riconoscimento di attività extrauniversitarie come tirocinio secondo quanto disposto dai regolamenti dei singoli Corsi di Studio; - esprimere parere sul rinnovo o sulla risoluzione anticipata delle convenzioni qualora nel corso del rapporto convenzionale vengano riscontrate da parte della struttura ospitante inidoneità o situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dai progetti di tirocinio attivati; - inviare i verbali delle proprie riunioni alla Segreteria Studenti di Sede; - predisporre annualmente una relazione sull andamento e valutazione dei tirocini da sottoporre alla Commissione Paritetica di Scuola. Il Presidente convoca periodicamente la Commissione Tirocini, nei tempi utili a garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di tirocinio. La Commissione Tirocini può riunirsi sia con modalità in presenza sia secondo modalità a distanza. La Commissione Tirocini si avvale dell ufficio competente per le attività istruttorie e ad esso fornisce - sulla base di delibera del Corso di Studio - informazioni, indicazioni e linee guida necessarie: - alla corretta e tempestiva gestione dei tirocini stessi; - all approvazione delle nuove richieste di convenzionamento per lo svolgimento dei tirocini e delle offerte di tirocinio curriculare e di tirocinio formativo e di orientamento inserite sull applicativo tirocini di Ateneo; - al riconoscimento di attività extrauniversitarie come tirocinio curriculare, secondo quanto disposto dai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio e dalle Linee Guida di Ateneo. Art. 6 - Modalità di svolgimento del tirocinio Lo studente al quale è stato approvato un programma di tirocinio deve essere in possesso del documento diario per registrare le presenze, messo a disposizione dall ufficio competente, prima dell inizio del tirocinio. Lo studente ha l obbligo di annotare sul documento diario le ore e le attività svolte presso il soggetto ospitante, entro il limite di 40 ore settimanali (massimo 8 ore giornaliere). Il documento diario è comprensivo dei dati relativi al tirocinante, al tutor accademico, al soggetto ospitante, al referente per il soggetto ospitante e alla data di inizio di svolgimento del tirocinio, secondo quanto approvato dalla Commissione Tirocini. Durante lo svolgimento del tirocinio, il documento diario è conservato presso il soggetto ospitante. Al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, al termine del tirocinio il documento diario deve essere controfirmato e timbrato dal Responsabile o dal Tutor/Referente per la struttura ospitante (o Loro Delegato). I contenuti formativi ed i contenuti organizzativi possono essere modificati nel corso della realizzazione del tirocinio a fronte di richiesta scritta e motivata da parte del tirocinante, in accordo con la struttura ospitante, nel rispetto degli obiettivi formativi già approvati e secondo le modalità previste dall ufficio competente. È possibile sospendere o interrompere il tirocinio, sulla base di richiesta motivata e documentata da parte del tirocinante nel caso di assenza per malattia, infortunio o altro documentato e valido impedimento. In caso di sospensione, la Commissione Tirocini - sentiti lo studente, il tutor accademico e il tutor/referente per la struttura ospitante - può stabilire la ripresa del tirocinio per permettere il completamento del programma approvato, da completarsi in ogni caso entro i 12 mesi a far tempo dalla data di inizio tirocinio, salvo cause di forza maggiore ritenute valide dalla Commissione Tirocini, oppure considerare il tirocinio concluso con esito negativo e invitare lo studente a presentare un diverso programma di tirocinio. Il tutor accademico deve: 3

- collaborare alla stesura del programma di tirocinio validando personalmente la domanda, mantenere i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti; - garantire attività di tutoraggio in presenza o a distanza a sostegno degli apprendimenti e della creazione di nessi significativi tra la formazione accademica e l esperienza vissuta in situazione; - esprimere una valutazione del tirocinio a conclusione dello stesso. Art. 7 - Valutazione del tirocinio Al termine del tirocinio, la Commissione Tirocini valuta l esperienza svolta per permettere l'acquisizione dei crediti formativi universitari stabiliti dal Regolamento di Corso di Studio e l aggiornamento della carriera dello studente. A tal fine la Commissione, ristretta alla sola componente dei docenti e ricercatori, valuta il tirocinio svolto per l'acquisizione dei crediti formativi stabiliti dal Regolamento di Corso di Studio. La valutazione potrà essere delegata ad apposita Commissione presieduta dal Presidente della Commissione Tirocini e formata da due docenti e ricercatori individuati all interno della Commissione Tirocini. Saranno oggetto di valutazione la frequenza nonché il parere del tutor accademico e possibilmente quello del referente della struttura ospitante, la relazione predisposta dallo studente sull esperienza di tirocinio realizzata e la discussione della stessa in sede di verbalizzazione. Per garantire il monitoraggio periodico delle attività di tirocinio è obbligo del tirocinante e del soggetto ospitante compilare il questionario di valutazione dell esperienza di tirocinio predisposto a livello d Ateneo. Dopo la validazione del tirocinio, la documentazione attestante l esperienza svolta sarà conservata secondo le indicazioni fornite dalle Sedi Didattiche. Art. 8 - Tirocinio curriculare e tirocinio per tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea degli studenti incoming nell ambito degli accordi della mobilità studentesca internazionale Il tirocinio degli studenti incoming è attivato e gestito secondo le stesse regole previste per il tirocinio degli studenti residenti. Prima dell inizio delle attività pratiche, il tirocinio deve essere autorizzato dalla Commissione Tirocini individuata dal docente responsabile dello scambio e/o programma di mobilità al quale afferisce lo studente, fatti salvi programmi che prevedono specifiche e diverse modalità di gestione e approvazione. Art. 9 Tirocinio nell'ambito del programma Erasmus+ e all estero Lo studente che nell'ambito del programma Erasmus+ (Erasmus+ Mobilità per Studio o Erasmus+ Mobilità per tirocinio) intenda svolgere il tirocinio all'estero dovrà formalizzarne la richiesta nel learning agreement, soggetto all approvazione del Consiglio di Corso di studio competente ed al successivo riconoscimento da parte dell Organo competente. In caso di tirocinio all estero da svolgersi al di fuori del programma Erasmus+ i rapporti con i soggetti ospitanti che risiedono all estero sono disciplinati dalla normativa nazionale del Paese in cui ha sede il soggetto ospitante o da specifici programmi internazionali. Il rapporto con soggetti ospitanti all estero è regolato da apposite convenzioni conformi allo schema tipo di Ateneo. Per rispondere alle specifiche normative del paese in cui verrà svolto il tirocinio, possono essere stipulate convenzioni diverse, in linea con quanto indicato all art. 12 comma 2 del Regolamento di Ateneo. Gli uffici competenti di sede informano il delegato alla internazionalizzazione dei Dipartimenti di afferenza e la Scuola di appartenenza in merito all'attivazione di convenzioni di tirocinio all'estero sia presso Università che presso altri centri di ricerca o altri settori. L ufficio a cui è affidato il compito di coordinamento a livello d Ateneo in materia di tirocini collabora con le strutture competenti per le relazioni internazionali all attivazione di questo tipo di tirocini. Art. 10 - Equiparazione dell attività lavorativa, o a essa assimilabile, al tirocinio curriculare L'attività lavorativa che lo studente ha svolto presso un'azienda/ente/impresa, pubblica o privata, italiana o straniera, potrà essere ritenuta valida ai fini dell attestazione del tirocinio o del research project, ferma restando, per la convalida del medesimo, la necessità di un parere favorevole della Commissione Tirocini sulla congruità dell attività svolta, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento 4

di Corso di Studio. Non possono essere riconosciute esperienze lavorative svolte presso strutture in cui il responsabile legale, il socio o il dirigente responsabile abbia legami di parentela o affinità entro il 2 grado con lo studente richiedente. Art. 11 - Convenzioni e accordi I rapporti con i soggetti ospitanti esterni sedi di tirocinio sono regolati da convenzioni. La convenzione per l attivazione dei tirocini curriculari promossi dall Alma Mater Studiorum Università di Bologna deve essere conforme allo schema tipo approvato dagli OOAA. Possono essere concluse convenzioni diverse dallo schema tipo, proposte dal soggetto ospitante, nei casi previsti dal Regolamento generale d Ateneo per lo svolgimento dei tirocini. Le convenzioni devono essere firmate dal Presidente di Scuola o dal Vicepresidente di Vicepresidenza o, qualora da essi delegati, dal Presidente della Commissione Tirocini o dal Coordinatore di Corso di Studio. Qualora il tirocinio curriculare promosso dall Università di Bologna sia svolto presso strutture dell Università di Bologna, la struttura ospitante deve rilasciare alla Scuola interessata una dichiarazione scritta a firma del Responsabile della Struttura, così come previsto dal comma 8 dell art.12 del Nuovo Regolamento Generale d Ateneo per lo svolgimento dei tirocini", emanato con DR n. 1655/2014 del 12.11.2014 e pubblicato nel BU n. 218 del 17.11.2014. Art. 12 - Formazione e sicurezza L Università di Bologna garantisce adeguata formazione di base relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti che svolgono tirocini promossi dall Università di Bologna stessa. Il soggetto ospitante è tenuto ad informare e formare il/la tirocinante sui rischi specifici connessi allo svolgimento dell attività di tirocinio nelle proprie strutture. Le strutture dell Università di Bologna, sedi di tirocinio, sono tenute a garantire specifica formazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 13 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall Anno Accademico successivo alla data della sua approvazione da parte del Consiglio della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria. 5