TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI Sezione Esecuzioni Immobiliari. AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI post l. 119/16 III ESPERIMENTO

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Studio Legale Avv. Riccardo Guidarelli Via G. Boccaccio, 31, int. 4, palazzina B2, 1 piano 00013 Fonte Nuova (Rm) Loc. Tor Lupara Tel. 06.90024881 pec: riccardo.guidarelli@pecavvocatitivoli.it e-mail: riccardo.guidarelli1@gmail.com TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI Sezione Esecuzioni Immobiliari Procedura Esecutiva R.G.E. n 563/2011 Giudice dell Esecuzione: Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini Custode Giudiziario e Professionista Delegato: Avv. Riccardo Guidarelli AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI post l. 119/16 III ESPERIMENTO L avv. Riccardo Guidarelli iscritto al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Tivoli, VISTA - l ordinanza di delega ex art. 591bis c.p.c. emessa in data 19/05/2015 in ordine alla procedura esecutiva immobiliare promossa da Unicredit Management Bank S.p.A. ed iscritta al n 563/2011 di Ruolo Generale Esecuzioni - la successiva ordinanza integrativa - alla luce del d.l. 83/2015 convertito in l. n 132/2015 - emessa in data 29/10/2015 dal Giudice dell Esecuzione del Tribunale di Tivoli, D.ssa Clelia Testa Piccolomini - la successiva ordinanza integrativa - alla luce del d.l. 3.5.2016 n. 59 convertito in l. n 119/2016 -emessa in data 26/10/2016 dal Giudice dell Esecuzione del Tribunale di Tivoli, D.ssa Clelia Testa Piccolomini AVVISA CHE

presso il proprio studio in Fonte Nuova (Rm), Loc. Tor Lupara, Via Giovanni Boccaccio, 31, int. 4, palazzina B2, 1 piano il giorno 01 febbraio 2017, alle ore 17.00, dinanzi a sé avrà luogo la VENDITA SENZA INCANTO dei seguenti beni in lotto unico: piena proprietà di villino a schiera sito nel Comune di Formello (RM), località Le Rughe, viale delle Rughe n. 274 (catastalmente n. 158), distinto con la lettera B, interno 2, posto su quattro piani (seminterrato, terra, primo e secondo), con annessa corte esclusiva e box auto di 30 mq. L'immobile è così composto: al piano seminterrato da ingresso, bagno, cantina, camera, sala hobby, autorimessa, locale tecnico, portico e corte esterna; al piano terra da soggiorno con cucina, portico e terrazzo; al piano primo due camere, due bagni e balcone; al piano secondo da un unico ambiente con finestra. Il tutto è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Formello come segue: Foglio 10, particella 429: sub. 501 (ex sub. 1); categoria A/2, classe 5, vani 10, R.C. Euro 2.324,06 Viale delle Rughe n. 158, piano S1, T, 1 e 2 (l'alloggio di civile abitazione). sub. 2, categoria C/6, classe 9, mq 30, R.C. Euro 30,99 (il box auto) al prezzo base d asta di Euro 337.500.00 (trecentotrentasettemilacinquecento/00), con offerta minima di. 254.000,00 (duecentocinquantaquattromila/00), pari alla misura del prezzo base ridotto del 25%. Sono ammissibili offerte in misura pari o superiore all'offerta minima ma inferiori al prezzo base, in tal caso, qualora il creditore faccia istanza di assegnazione al prezzo base questa prevarrà su offerte inferiori al prezzo base anche eventualmente all'esito di gara. In caso di gara ex art. 573 cpc eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori ad 15.000,00 (quindicimila/00) rispetto all offerta più alta presentata. L immobile è attualmente libero. DETERMINA le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita. DISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, all indirizzo sopra indicato, dalle ore 09,30 alle ore 12,30 del giorno precedente la vendita. Le offerte debbono essere contenute in duplice busta chiusa. Sulla prima busta deve essere indicato il nome e il cognome di chi presenta l offerta (che può anche essere persona diversa dall offerente) e la data della vendita; nessuna altra indicazione deve essere apposta su questa busta esterna. All interno di tale busta deve essere inserita una seconda busta (anch essa sigillata) contenente l offerta che - oltre agli elementi di seguito indicati - recherà l indicazione del numero della procedura e del bene con riferimento al lotto per cui viene fatta l offerta. 2. CONTENUTO DELL'OFFERTA: L'offerta d acquisto, a pena di inefficacia, deve contenere: 1. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l immobile (non sarà possibile intestare l immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l offerta). L offerente dovrà anche presentarsi all udienza fissata per la vendita. Se l offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l offerente è minorenne, l offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l offerente è persona giuridica, l offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà dare giustificazione dei propri poteri di firma mediante documentazione da inserire nella busta contenente l offerta; 2. i dati identificativi del bene per il quale l offerta è proposta; 3. l indicazione del prezzo offerto che, a pena di inammissibilità, non può essere inferiore all offerta minima indicata nel presente avviso (corrispondente almeno al prezzo base ridotto di un quarto); 4. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere a superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione;

5. ove la dichiarazione di offerta è presentata da più soggetti, l indicazione di quale fra questi ha, in via esclusiva, la facoltà di formulare offerte in aumento; 6. fotocopia del documento di identità dell offerente e del codice fiscale; se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (procura speciale, certificato camerale, ecc..); 7. l espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, dell ordinanza di delega e del presente avviso di vendita e di accettarne integralmente il contenuto; 8. marca da bollo da 16,00 da applicare sulla richiesta di partecipazione. 3. POSSIBILITÀ DI FORMULARE UNA UNICA OFFERTA PER PIÙ BENI Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti, dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto decurtato nella misura di un quarto. 4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE All offerta dovrà essere allegato esclusivamente un ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato al Tribunale di Tivoli con indicazione del numero della procedura, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto all acquisto. Ove l offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA Salvo quanto previsto dall art.571 c.p.c., l offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile e, pertanto, di essa si terrà conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell offerente. 6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA Le buste saranno aperte, alla presenza dei soli offerenti, nel giorno ed ora indicati nell avviso di vendita. Nell ipotesi di presentazione di UNICA OFFERTA VALIDA, questa sarà accolta: 1. se uguale o superiore al prezzo base indicato nell avviso di vendita (art.572, 2 comma, c.p.c.);

2. se inferiore al prezzo base indicato nell avviso di vendita (seppure ammissibile in quanto uguale o superiore all offerta minima) ma non siano state presentate domande di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 589 c.p.c. (art.572, 3 comma, c.p.c.) ed il professionista delegato ritenga che non vi siano SERIE possibilità di conseguire un prezzo superiore con nuova vendita in ragione della presentazione di altre offerte non ammissibili e/o comunque invalide (art.572, 3 comma, c.p.c.). Nell ipotesi di presentazione di PIU OFFERTE VALIDE, il professionista dovrà invitare gli offerenti alla gara ex art.573 c.p.c. sulla base dell offerta più alta. Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento - da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall offerta precedente - non potrà essere superiore al 4% del prezzo base, così come riportato analiticamente in cifre nella descrizione del lotto posto in vendita. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto se: 1. il prezzo offerto all esito della gara sia uguale o superiore al prezzo base; 2. se inferiore al prezzo base indicato nell avviso di vendita ma non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 589 c.p.c.; Qualora la gara non possa avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti e salvo che siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.588 e 589 c.p.c., il delegato disporrà la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l offerta per primo, con la precisazione che ai fini dell individuazione della migliore offerta si deve tener conto nell ordine dei seguenti elementi: dell entità del prezzo offerto, dell entità della cauzione prestata e del termine indicato per il pagamento (art.573, 3 comma, c.p.c.). All offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà immediatamente restituita. Qualsiasi creditore potrà fare istanza di assegnazione al prezzo base, ai sensi degli artt. 587 e 588 c.p.c., che prevarrà su offerte inferiori rispetto a tale importo, anche eventualmente all esito della gara. 7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO É esclusa ogni possibile forma di rateizzazione nel versamento del saldo prezzo.

L offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell offerta ovvero, in mancanza di indicazione del termine o laddove sia indicato un termine superiore, entro il termine di 120 giorni dall aggiudicazione (termine soggetto a sospensione feriale), consegnando al professionista delegato un assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Tivoli procedura esecutiva con indicazione del relativo numero. In caso di inadempimento, l aggiudicazione sarà revocata e le somme versate saranno acquisite a titolo di multa. Nello stesso termine, a pena di inefficacia e conseguente revoca dell aggiudicazione, l aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato un altro assegno circolare non trasferibile per il pagamento degli oneri tributari, i diritti, le competenze e le spese relative alla vendita. [B] DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI 1. L aggiudicatario può versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita. 2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), dopo che l'aggiudicatario avrà depositato presso lo studio del professionista delegato i due assegni circolari relativi al saldo prezzo di aggiudicazione ed alle spese di trasferimento nelle modalità sopra indicate, il professionista delegato verserà gli importi dovuti al creditore fondiario nei limiti della parte del suo credito coperta da ipoteca ai sensi dell art.2855 c.c., previa precisazione analitica di tale parte e dei relativi criteri di calcolo ad opera della banca mutuante, ai sensi dell art.41 del D. Lgs. n.385 del 1993. 3. Qualora l aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell ipotesi di cui al

punto precedente. L aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato l atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell esecuzione inserirà la seguente dizione: rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all iscrizione dell ipoteca di cui all allegata nota. In caso di revoca dell aggiudicazione, e sempre che l Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta (con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato), le somme erogate potranno essere restituite direttamente all Istituto di credito, senza aggravio di spese per la procedura. 4. Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento ( 500,00 oltre oneri professionali, per ogni singolo decreto) e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli ( 230,00 oltre oneri professionali, per ogni singola formalità cancellata o iscritta). L importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all esatto e tempestivo versamento da parte dell aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo; con espressa avvertenza che il mancato versamento - entro il termine di gg. 120 dall aggiudicazione - di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori), comporterà la decadenza dall aggiudicazione e la perdita della cauzione. 5. L immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che, se esistenti al momento della vendita, saranno cancellate a spese e cura della procedura. La liberazione dell immobile, ove occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo che l aggiudicatario lo esoneri.

Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le vigenti norme di legge. DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE 1. Il presente avviso è reso pubblico mediante i seguenti adempimenti: a) affissione dell avviso di vendita per almeno tre giorni consecutivi all albo del Tribunale di Tivoli; b) pubblicazione per estratto sul quotidiano IL MESSAGGERO (Nazionale, Metropoli e Casa), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte d acquisto, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo le seguenti informazioni: I) numero di ruolo della procedura; II) nome del Giudice dell esecuzione; III) nome del professionista delegato, nome del custode con indicazione dei recapiti telefonici; IV) diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.); V) tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.); VI) comune, se del caso quartiere, ed indirizzo ove è situato l immobile; VII) caratteristiche (vani, piano, interno, ecc.); VIII) condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi); IX) ammontare del prezzo base; X) rilancio massimo nell ipotesi in cui si debba procedere a gara tra gli offerenti; XI) termine per la presentazione delle offerte; XII) data, luogo ed ora fissata per l apertura delle buste e per l eventuale gara tra gli offerenti;

XIII) espressa indicazione che maggiori informazioni sono reperibili presso la Cancelleria del Tribunale e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.tribunaletivoli.it, www.creditmanagementbank.eu, www.venditagiudiziale.euli; 3. Inserimento dell ordinanza, dell avviso di vendita, unitamente alla relazione di stima comprensiva di fotografie e planimetrie, sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.creditmanagementbank.eu, www.venditagiudiziale.eu almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto. Il professionista delegato RENDE NOTO 1. che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; 2. la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell anno in corso e dell anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni; 3. che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento; 4. che l immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura; 5. che, qualora l aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;

6. che l elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it e sul sito del Tribunale di Tivoli; 7. che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali; 8. che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale (o dal custode in epigrafe indicato) a chiunque vi abbia interesse; A V V E R T E a. che in base a quanto disposto dall art.624 bis c.p.c., il Giudice dell esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d acquisito; b. che, in base a quanto disposto dall art.161bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.; c. che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle pubblicazioni non provvedano al tempestivo versamento di quanto dovuto, le pubblicazioni non saranno effettuate e che se ciò accadrà per due volte l esecuzione sarà dichiarata improcedibile; d. Tutte le attività che a norma dell art. 571 e ss. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell Esecuzione, saranno effettuate presso lo studio del professionista delegato in Fonte Nuova (Rm), Loc. Tor Lupara, Via Giovanni Boccaccio, 31, int. 4, palazzina B2, 1 piano. Fonte Nuova (RM) lì, 11/10/2016 Il Professionista delegato (Avv. Riccardo Guidarelli)