N - PARTE CHIAMATA IN CAUSA -

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Il giorno 30/06/2015 all'udienza tenuta dal giudice monocratico del Tribunale di Matera, dott.ssa Laura Marrone, assistita dal Cancelliere d'udienza, alla presenza dell'avv., dell'avv. - - e dell'avv. in sostituzione dell 'avv. - - è chiamata la causa civile iscritta al n. - del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA ' e, con l'avv., elettivamente domiciliati in VIA -ATTORI- CONTRO COMUNE (C.F. (C.F. ), con l'avv., elettivamente domiciliato in - CONVENUTO- NONCHÉ (C.F., con l'avv. domiciliato in VIA, elettivamente N - PARTE CHIAMATA IN CAUSA - I

Oggetto: risarcimento danni Il Giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Con atto di citazione notificato il 18.5.2011 genitori esercenti la potestà sulla minore -quali hanno convenuto in giudizio il Comune -per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla minore a seguito di un sinistro la cui causazione sarebbe addebitabile al Comune convenuto. In particolare, hanno dedotto che "Alle ore 19,30 circa del 29/05/2010, la minore, era sulla bicicletta, nell'abitato di In tale circostanza, all'improvviso finiva con la ruota anteriore della bicicletta in un dislivello profondo circa 5 centimetri presente al cento della strada pubblica e cadeva rovinosamente." fratturandosi l'omero destro. Hanno rimarcato la responsabilità esclusiva del Comune essendo il dislivello in questione derivato dalla non adeguata manutenzione della strada da parte dell'ente convenuto. Il Comune convenuto, preliminarmente, ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la Compagnia di Assicurazione nel merito, ha contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda attorea. 2

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, l'assicurazione si è costituita in giudizio concludendo anch'essa per il rigetto della domanda attorea. La causa è stata istruita tramite produzione documentale nonché a mezzo di interrogatorio formale e di prova testimoniale; all'udienza odierna il giudice ha invitato a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, che viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. La domanda è infondata e deve essere rigettata. In base al contenuto testuale dell'atto di citazione confrontato con il contenuto delle memorie ex art 183 c.p.c. nonché con le note conclusionali di produzione attorea, non è chiaro se gli - abbiano promosso l'azione risarcitoria per far valere la responsabilità per imputabilità soggettiva del fatto illecito a colpa oppure quella oggettiva per danni da cose in custodia. In ogni caso, l'esito della delibazione giudiziale in merito alla domanda risarcitoria proposta - come si vedrà in prosieguo - non muta nelle conclusive statuizioni decisorie e conduce pur sempre al disconoscimento della fondatezza della pretesa attorea sia nel caso si ritenga che sugli istanti debba gravare il più rigoroso onere probatorio prescritto in tema di violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 cod. civ.) e sia nel caso si ammetta che si possa invece invocare il regime di favore della responsabilità presunta sancita dall'art. 2051 cod. civ.. La più recente giurisprudenza è andata ponendo in evidenza, su questo punto, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. La Corte di Cassazione ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o 3

prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato). Ma anche in una fattispecie nella quale trovava applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 e.e., con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, la Corte ha evidenziato che all'obbligo suddetto ''fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa"; sicché, quando "la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento" (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5 dicembre 2008, n. 28811 ). Ciò posto, le risultanze della prova costituenda offrono al giudicante i seguenti elementi valutativi: 1) il sinistro è avvenuto il 29.5.10 nelle immediate vicinanze della casa di abitazione della minore; 2) dalle deposizioni di -si evince che la minore "aveva da poco imparato ad andare in bicicletta"; 3) dalle deposizioni testimoniali si evince che la strada presentava numerosi ed evidenti dissesti ed era ricoperta d'acqua ("perché aveva appena piovuto" cfr. testimonianza del 27.5.14). Inoltre, la visione delle fotografie prodotte dagli attori mostra che il degrado della strada era comunque oggettivamente percepibile da un passante di media diligenza tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e dimensionali delle anomalie 4

nonché del fatto che gli stessi erano residenti nelle immediate vicinanze e che, quindi, dovevano ben conoscere i luoghi del sinistro. Ciò posto, accedendo ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione, un genitore (o, comunque, un adulto) che consente ad un bambino di svolgere un'attività ludica, quale andare in bicicletta, senza l'utilizzo di particolari cautele, deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare (Cassazione n. 11657/2014). L'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Peraltro, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass., sez.!il 13.7.2011, n. 15375; in senso conforme, più recentemente, Cass., sez. IIL 16.5.2013, n. 11956, Cass., sez. VI-IIL 18.6.2013, n. 15196, pagg. 4 e 5 della motivazione). Tanto più che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità del pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (Cass., sez. VI-III, ord. 26.4.2013, n. 10096): nella specie tale prova non è stata fornita dagli attori. Pertanto, l'evento lesivo non è stato cagionato direttamente dalla cosa ovvero da un agente dannoso in essa insorto: in realtà il dislivello presente sulla strada, che ha 5

svolto soltanto un ruolo di occasione nel processo produttivo del danno, può essere svilito a mero tramite dello stesso danno, in effetti provocato da una causa estranea (l'imprudenza e la disattenzione), dotata di autonoma idoneità causale. D'altra parte, se la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste quando ricorre il duplice presupposto dell'alterazione della cosa (che per le sue caratteristiche intrinseche determina la configurazione in concreto di un'insidia o trabocchetto) e dell'imprevedibilità e invisibilità della predetta alterazione ( così Cass., sez. III, 13.5.201 O, n. 11592), allora la stessa responsabilità non può che essere conseguentemente esclusa non solo perché l'alterazione del manto stradale era circostanza riscontrabile e facilmente evitabile, ma anche perché le caratteristiche dell'anomalia erano tali da escludere ogni suo carattere di imprevedibilità ed invisibilità (si ricordi che il sinistro si è verificato nelle immediate vicinanze della casa degli attori). Invero, la determinazione dell'evento dannoso può essere ricondotta ad un fattore estraneo al dinamismo connaturato della cosa, ossia all'esclusiva condotta colposa degli istanti, i quali non avrebbero dovuto consentire alla minore di utilizzare la bicicletta nelle circostanze di tempo e di luogo oggetto di causa (a seguito di piogge, su una strada notoriamente dissestata). L'efficienza causale del comportamento imprudente degli attori nel dinamismo eziologico del danno è particolarmente incidente - fino ad interrompere il nesso tra la cosa in custodia ed il danno ed escludere conseguentemente la responsabilità dell'amministrazione convenuta- in quanto la situazione di pericolo era suscettibile di essere prevista e scongiurata attraverso l'adozione della predetta agevole cautela comportamentale (cfr. in tema la già citata Cass., sez. III, 19.2.2008, n. 4279). 6

::: Sentenza n. 666/2015 pubbl. il 30/06/2015 In definitiva la condotta colposa di parte attrice è stata idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno e, pertanto, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri indicati dal d.m. 55 del 2014. PQM Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e -nei confronti del Comune - in persona del Sindaco p.t., nonché della, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda degli attori; 2) condanna gli attori al pagamento in favore del Comune - in persona del Sindaco p.t., delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 2.500,00 oltre ogni accessorio di legge; 3) condanna gli attori al pagamento in favore della m persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 2.500,00 oltre ogni accessorio di legge. II Giudice Laura Marrone 7