Metodo comune di sicurezza per la determinazione e la valutazione dei rischi Thierry BREYNE, Dragan JOVICIC Agenzia ferroviaria europea Servizio di sicurezza Settore della valutazione della sicurezza Indirizzo: 120 Rue Marc LEFRANCQ - BP 20392 - FR 59307 Valenciennes Cedex Francia E-mail: Thierry.BREYNE@era.europa.eu, Dragan.JOVICIC@era.europa.eu Unità sicurezza Sunto: al fine di promuovere l armonizzazione delle prestazioni in materia di sicurezza ferroviaria e della regolamentazione ferroviaria in tutta Europa, nell aprile 2004 i legislatori comunitari hanno approvato la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie. Tale direttiva assegna all Agenzia ferroviaria europea, tra gli altri, il compito di definire un metodo comune di sicurezza (Common Safety Method, CSM) per la determinazione e la valutazione dei rischi. L obiettivo del presente documento è sintetizzare ed evidenziare le principali caratteristiche di un atto normativo ad essa associato, vale a dire il regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione relativo all adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi pubblicato il 29 aprile 2009 nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Parole chiave: metodo comune di sicurezza (CSM), determinazione e valutazione dei rischi, riconoscimento reciproco Introduzione Fino agli inizi del 2000 gli Stati membri della Comunità europea hanno definito le proprie normative in materia di sicurezza ferroviaria e le norme per i propri sistemi ferroviari, spesso sulla base di concetti tecnici e operativi nazionali. Ne è conseguita progressivamente un eterogeneità di principi, metodi e culture della sicurezza, che ha reso difficile l eliminazione degli ostacoli e l istituzione di operazioni internazionali di trasporto ferroviario. Nel contempo, l integrazione economica e la rapida crescita degli scambi commerciali hanno gradualmente trasformato le esigenze del trasporto ferroviario dell Unione europea, facendo della costruzione di una rete ferroviaria sicura e integrata, senza frontiere nazionali, una delle massime priorità dell UE. In questo contesto, è necessaria una solida regolamentazione europea per quanto riguarda i requisiti tecnici e di sicurezza, che sono indissolubilmente legati. L Agenzia ferroviaria europea è stata istituita allo scopo di contribuire a creare uno spazio ferroviario integrato affrontando il tema della sicurezza ferroviaria (1) e dell interoperabilità (2) secondo modalità europee. Il suo compito principale è elaborare specifiche tecniche comuni (STI) economicamente vantaggiose, come ad esempio la soluzione di segnalamento ERTMS unica nel suo genere, e approcci armonizzati alla sicurezza, in stretta collaborazione con gli operatori del settore ferroviario, le autorità nazionali e altre parti interessate, nonché con le istituzioni europee. Tutte le attività dell Agenzia sono intese a facilitare la crescita e lo sviluppo del traffico di merci e passeggeri attraverso l armonizzazione delle procedure di sicurezza e di quelle tecniche nonché la riduzione dei ritardi dovuti all incompatibilità dei sistemi nazionali. Approccio armonizzato per la valutazione dei rischi CSM per la valutazione dei rischi Scopo: il metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi ha lo scopo di contribuire all obiettivo generale dell UE. Facilita l accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario e consente il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione dei rischi, attraverso l armonizzazione di quanto segue: (a) i procedimenti di gestione dei rischi utilizzati per valutare i livelli di sicurezza e la conformità ai requisiti di sicurezza; (a) gli scambi delle informazioni riguardanti la sicurezza tra i vari operatori del settore ferroviario al fine di gestire la sicurezza nei vari punti di interazione presenti nel settore; (b) le prove risultanti dal procedimento di gestione dei rischi. Requisito per un approccio armonizzato: l articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza prevede esplicitamente l elaborazione di un approccio armonizzato per la valutazione dei rischi. È richiesta inoltre implicitamente l applicazione del CSM per la valutazione dei rischi attraverso: (a) l articolo 9 e l allegato III della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza che definiscono il requisito per le procedure e i metodi che le imprese ferroviarie e i gestori dell infrastruttura devono elaborare nell ambito del ( 1 ) Cfr. disposizioni della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie. (2) Cfr. disposizioni della direttiva 2008/57/CE relativa all interoperabilità del sistema ferroviario. Pagina 1 di 5
proprio sistema di gestione della sicurezza (Safety Management System, SMS) per il controllo della sicurezza del sistema ferroviario durante il suo funzionamento. Una delle procedure dell SMS [cfr. allegato III, punto 2, lettera d)] prevede esplicitamente che l SMS dei gestori dell infrastruttura e delle imprese ferroviarie contenga procedure e metodi per la gestione delle modifiche. L applicazione del CSM per la valutazione dei rischi consentirà ai gestori dell infrastruttura e alle imprese ferroviarie di controllare i rischi derivanti da modifiche del sistema ferroviario; (b) l articolo 15 della direttiva 2008/57/CE relativa all interoperabilità che individua, tra l altro, la necessità di un integrazione dei sottosistemi strutturali in condizioni di sicurezza prima di autorizzarne la messa in servizio. L applicazione del CSM per la valutazione dei rischi consentirà inoltre di controllare i rischi derivanti dall integrazione di un sottosistema nel sistema ferroviario. Strategia per l elaborazione del CSM: la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza riconosce che i livelli di sicurezza del sistema ferroviario comunitario sono generalmente alti, in particolare rispetto a quelli del trasporto su strada. Per garantire il mantenimento di tali livelli di sicurezza e per migliorarli, se e quando necessario e ragionevolmente praticabile, era importante: (a) basare lo sviluppo del CSM sui metodi esistenti negli Stati membri per consentire di continuare a conseguire elevati livelli di sicurezza; (b) definire e concordare una procedura armonizzata per la valutazione dei rischi basata sui metodi esistenti e sulle norme EN. Chi deve applicarlo? Il CSM per la valutazione dei rischi deve essere applicato dalla persona incaricata di mettere in atto la modifica da valutare. Tale persona, definita il proponente, può essere uno dei seguenti soggetti: (a) l impresa ferroviaria e il gestore dell infrastruttura cui spetta mettere in atto le misure di controllo dei rischi ai sensi dell articolo 4 della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza; (b) l amministrazione aggiudicatrice e il fabbricante quando invitano un organismo notificato ad applicare la procedura CE di verifica ai sensi dell articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE relativa all interoperabilità; (c) il richiedente l autorizzazione per la messa in servizio di veicoli. Se necessario, il proponente deve garantire, attraverso intese contrattuali, che i fornitori e i prestatori di servizi, nonché i loro subfornitori e subappaltatori, partecipino al procedimento di gestione dei rischi descritto nel CSM. Quando deve essere applicato? Il CSM per la valutazione dei rischi si applica a ogni modifica del sistema ferroviario in uno Stato membro, secondo quanto indicato al punto 2, lettera d) (3), dell allegato III, della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza, considerata rilevante. Se in uno Stato membro non esiste alcuna norma nazionale notificata per la determinazione della rilevanza delle modifiche, il proponente determina la rilevanza della modifica, avvalendosi di consulenza tecnica, sulla base dei criteri di cui all articolo 4 del regolamento relativo al metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi: conseguenza del guasto, innovazioni applicate per attuare la modifica, complessità, monitoraggio e reversibilità della modifica. Se la modifica non è rilevante, il CSM non deve essere applicato; tuttavia la decisione deve essere documentata per consentire all autorità nazionale preposta alla sicurezza di verificarla durante le ispezioni. Per le modifiche non rilevanti, la consulenza tecnica deve sempre verificare se, una volta sommate, tutte le modifiche non rilevanti dall ultima applicazione del CSM diventano una modifica rilevante. Procedimento armonizzato del CSM: per consentire il reciproco riconoscimento dei risultati e garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza esistenti nel sistema ferroviario comunitario, il CSM armonizza il procedimento di valutazione dei rischi, specificando soltanto quali requisiti devono essere soddisfatti senza specificare in quale (3 Allegato III, punto 2, lettera d): il sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie/dei gestori dell infrastruttura devono contenere procedure e metodi da applicare nella valutazione del rischio e nell attuazione delle misure di controllo del rischio ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di esercizio o l impiego di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l infrastruttura o per le operazioni. La modifica può essere quindi di carattere tecnico, operativo o organizzativo. Pagina 2 di 5
modo farlo. Come illustrato nella Figura 1, tale procedimento armonizzato è un tipico procedimento iterativo di gestione dei rischi articolato nelle tre fasi principali di seguito indicate: (a) l individuazione sistematica degli eventi pericolosi, sulla base della definizione del sistema da valutare, delle corrispondenti misure di sicurezza e dei requisiti di sicurezza derivanti; (b) l analisi e la determinazione dei rischi; (c) la dimostrazione della conformità del sistema ai requisiti di sicurezza individuati. Oltre a queste fasi tradizionali, nel procedimento del metodo comune di sicurezza sono state specificate quelle di seguito riportate, principalmente per consentire il reciproco riconoscimento dei risultati delle valutazioni dei rischi: (a) la documentazione della gestione degli eventi pericolosi utilizzando i registri degli eventi pericolosi per controllare lo scambio dei requisiti di sicurezza tra i vari operatori coinvolti nella modifica rilevante (punti di interazione), nonché per gestire lo stato degli eventi pericolosi sotto la responsabilità del proponente; (b) una valutazione indipendente condotta da un organismo di valutazione riguardo alla corretta applicazione dell intero procedimento del metodo comune di sicurezza. Criteri di accettazione dei rischi esistenti: sempre per garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza esistenti nel sistema ferroviario comunitario, il CSM per la valutazione dei rischi è basato sui metodi esistenti per il controllo degli eventi pericolosi individuati e dei rischi ad essi associati. Consente di usare in maniera intercambiabile (ossia senza specificare alcun ordine di priorità), durante la fase di analisi e di determinazione dei rischi, uno dei tre criteri di accettazione dei rischi di seguito precisati: (a) codici di buona pratica (STI, norme nazionali notificate, norme europee); (b) sistemi di riferimento simili; (c) stima accurata dei rischi e criteri armonizzati di accettazione dei rischi. Il legame tra l evento pericoloso e il criterio di accettazione dei rischi applicato per controllarlo devono essere inseriti nel registro degli eventi pericolosi per contribuire alla trasparenza del processo decisionale. Si tratta di un aspetto fondamentale per il riconoscimento reciproco dei risultati dell applicazione del CSM per la valutazione dei rischi. Va sottolineato che il livello di precisione dell individuazione dell evento pericoloso dipende dal criterio di accettazione dei rischi utilizzato dal proponente per controllare gli eventi pericolosi individuati. Entrata in vigore del regolamento della Commissione relativo al metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi Il regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione relativo a un metodo comune di determinazione e valutazione dei rischi è stato pubblicato il 29 aprile 2009 nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Tenuto conto della relativa novità di alcuni aspetti del procedimento formale del metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi, tale regolamento sarà attuato in maniera graduale. A tale scopo, non sarà applicabile fino al 19 luglio 2010. Da questa data dovrà essere applicato: (a) a tutte le modifiche tecniche rilevanti che riguardano i veicoli secondo quanto definito dall articolo 2, lettera c), della direttiva 2008/57/CE; (b) a tutte le modifiche rilevanti che riguardano i sottosistemi strutturali, se previsto dall articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE o da una STI. Il regolamento relativo al metodo comune di sicurezza resta volontario riguardo alle modifiche operative od organizzative fino al 1 luglio 2012, per consentire agli operatori interessati di disporre di tempo sufficiente, se necessario, per conoscere e applicare il nuovo metodo comune e per acquisire esperienza in materia. Altre informazioni Il testo completo del regolamento della Commissione relativo al metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi è reperibile sul sito EUR-Lex, dove la versione inglese del testo sarà disponibile anche in tutte le lingue Pagina 3 di 5
dell Unione europea, mediante il seguente collegamento: http://eurlex.europa.eu/johtml.do?uri=oj:l:2009:108:som:en:html. Guida all applicazione del CSM per la valutazione dei rischi: al fine di aiutare gli operatori del settore ferroviario ad applicare il metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi, l Agenzia ferroviaria europea ha pubblicato anche i due documenti informativi e non giuridicamente vincolanti di seguito specificati: (a) Guida all applicazione del regolamento della Commissione relativo al metodo comune di sicurezza per la valutazione dei rischi ; (b) Raccolta di esempi di valutazioni del rischio e di alcuni possibili strumenti a sostegno del regolamento sul metodo comune di sicurezza. Questi due documenti sono tradotti in tutte le lingue dell Unione europea i cui Stati membri gestiscono sistemi ferroviari. Saranno presto disponibili sul sito Internet dell Agenzia ferroviaria europea, attraverso il collegamento relativo alla sicurezza ferroviaria: http://www.era.europa.eu. Pagina 4 di 5
VALUTAZIONE INDIPENDENTE GESTIONE EVENTI PERICOLOSI Riesame della definizione del sistema in funzione dei requisiti di sicurezza individuati INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE EVENTI PERICOLOSI Unità sicurezza DEFINIZIONE PRELIMINARE DEL SISTEMA Modifica rilevante? DEFINIZIONE DEL SISTEMA (ambito, funzioni, punti di int., ecc.) VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVID. EVENTO PERICOLOSO (Cosa può accadere? Quando? Dove? Come? Ecc.) ANALISI DEI RISCHI CLASSIFICAZIONE EVENTO PERICOLOSO (Quanto è grave?) globalmente Selezione del criterio di accettazione dei rischi CODICI DI BUONA PRATICA Applicazione di codici di buona pratica SISTEMI DI RIFERIMENTO SIMILI Analisi somiglianza con sistemi di riferimento STIMA ACCURATA DEI RISCHI Individuazione degli scenari e delle corrispondenti misure di sicurezza Qualitativi Criteri di sicurezza? Quantitativi Stima della frequenza Stima della gravità Stima del rischio Criteri impliciti di accettazione dei rischi (RAC) (condizioni che codici e sist. di rif. devono soddisfare) Richiesti RAC quantitativi o qualitativi espliciti Richiesti criteri VALUTAZIONE DEI RISCHI Requisiti di sicurezza (ossia le misure di sicurezza da attuare) Dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza Figura 1: procedimento di gestione dei rischi e valutazione indipendente. Pagina 5 di 5