COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Provincia di Viterbo * * * REGOLAMENTO

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COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Provincia di Viterbo * * * REGOLAMENTO PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE OTTIMALE DEI PUNTI VENDITA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE Decreto Legislativo n.170 del 24-4-2001 Legge Regionale n.4 del 2005 * * * APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2005 RIPUBLICATO in data 27.01.2006

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE OTTIMALE DEI PUNTI-VENDITA ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE INDICE 1 - Introduzione. I piani. 2 - Autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica 3 - Subingresso 4 - APPROVAZIONE DEI PIANI 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA E DOMANDE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE 6 - CASI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE 7 - IL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 8 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE 9 - EDICOLE IN ATTIVITA A DICEMBRE 2005 10- NUMERO OTTIMALE DI RIVENDITE ANNO 2005 11- DISTANZE E RICOLLOCAZIONE SEDI 12- PRIORITA TRA DOMANDE CONCORRENTI 13- OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE 14- NORME EDILIZIE 15- CONSULTAZIONI PREVISTE PER IL PIANO 16- Quadro legislativo di riferimento ROMA, 30 novembre 2005

PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE OTTIMALE DEI PUNTI VENDITA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE Decreto Legislativo n.170 del 24-4-2001 Legge Regionale n.4 del 2005 1 INTRODUZIONE 1.1 PREMESSA I Comuni del Lazio devono attenersi, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le rivendite di giornali quotidiani e riviste periodiche alle disposizioni ad essi attribuite. A questo riguardo i comuni devono predisporre appositi PIANI DI LOCALIZZAZIONE dei punti vendita di giornali e riviste, come previsto già dalle precedenti normative e come riproposto dal Decreto Legislativo 24-4-2001, n.170; i piani sono riconducibili per la normativa generale, al dlgs 114/1998, e sono stati definitivamente regolamentati dalla legge regionale n.4 del 14 gennaio 2005. Le finalità che si intendono perseguire con questi piani settoriali, sono le seguenti: a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione a stampa, anche attraverso l'aumento, ove necessario, dei punti di vendita; b) funzionale articolazione territoriale della rete di vendita; c) facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita; d) contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite. 1-2 DEFINIZIONI Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Ai fini delle vigenti disposizioni di legge (Decreto Legislativo 24-4- 2001, n.170 e legge regionale n.4 del 14 gennaio 2005), si intende per: a) punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; sono considerati punti esclusivi anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati promiscui, in quanto erano caratterizzati dalla vendita di quotidiani e riviste con altre merci, nonché quelli che attivati con la legge 416/1981 per la vendita dei soli quotidiani e periodici, abbiano esteso o estendano la loro attività anche al settore merceologico non alimentare, in conformità al dlgs n.114/1998. b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, come definiti dall'articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 18 novembre 1999, n.33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche; e) le librerie con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Per gli esercizi che, a seguito dell'invio della comunicazione ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica), hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto editoriale durante la fase di sperimentazione, per un periodo non inferiore ai sei mesi, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto per la stessa tipologia di prodotto editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione. L'autorizzazione per i punti vendita esclusivi e non esclusivi può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. 1-3 PIANI COMUNALI 1. I comuni del Lazio adottano i piani, previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. I comuni inviano copia dei piani adottati all'assessorato regionale competente in materia di attività produttive. 3. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 9 della legge regionale n.4 del 14 gennaio 2005, i piani definiscono la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi ed i relativi ambiti di localizzazione stabilendo i criteri per l'autorizzazione di nuovi punti vendita, il trasferimento di quelli esistenti e l'ottimizzazione dei punti vendita esclusivi già esistenti ed operanti. 4. In sede di definizione dei piani i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi e non esclusivi non inferiore a mille. 5. Nel caso di suddivisione del territorio comunale in zone il parametro di cui al comma 4 è riferito alla singola zona, tenendo conto del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territori comunali confinanti. 6. Qualora nel territorio comunale o nella singola zona non vi sia

nessun punto vendita e risulti residente un numero di famiglie inferiore a mille, è comunque consentita l'apertura di un punto vendita esclusivo o non esclusivo. 7. Nell'ipotesi in cui dalla pianificazione effettuata ai sensi del comma 4 risulti un numero residuo di famiglie uguale o superiore a settecento, è consentita la previsione di un ulteriore punto vendita esclusivo o non esclusivo. 8. I piani, inoltre: a) individuano le zone turistiche del territorio comunale nelle quali, per effetto di una maggiore presenza stagionale dell'utenza, i comuni possono rilasciare autorizzazioni temporanee, sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi, per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno, nel rispetto del parametro di cui al comma 4, ridotto del 20 per cento; b) definiscono le condizioni ed i criteri per la vendita di quotidiani e periodici nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g); c) stabiliscono, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per nuovi punti vendita e dell'eventuale trasferimento di quelli esistenti, criteri atti a garantire la superficie più idonea allo svolgimento dell'attività. I piani sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita; b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione; c) facilità di accesso dell'utenza ai punti vendita della rete distributiva comunale.

1.4 Indirizzi per la predisposizione dei piani 1. Per favorire una razionale evoluzione della rete e per assicurare la migliore produttività del servizio, in funzione della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, per la predisposizione dei piani, in particolare: a) suddividono il territorio comunale in zone omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri. La zonizzazione deve, comunque, tener conto dei centri storici, delle periferie, delle semi-periferie, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria, delle aree rurali e montane; b) rilevano le caratteristiche di ciascuna zona individuata, con particolare riguardo a: 1) strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari; 2) assetto viario e delle comunicazioni; 3) flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti; c) individuano, per l'ultimo biennio e per ciascuna zona, la situazione relativa ai seguenti indicatori: 1) numero e densità dei punti vendita esistenti, esclusivi e non esclusivi, anche in rapporto alla superficie territoriale e alla popolazione fluttuante; 2) localizzazione dei punti vendita esistenti, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni avvenute nel biennio;

3) andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori. 1.5 Validità del piano 1. Il piano ha durata quadriennale. 2. Il comune, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica. 2 - Autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica 1. I comuni determinano nei piani i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica. 2. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al comune territorialmente competente. 3. Il richiedente deve: a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997, n.59); b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri; c) non essere iscritto ad albi professionali. 4. Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) ubicazione dell'esercizio su suolo pubblico o privato; b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato ovvero avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi; c) titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 3 per i punti vendita non esclusivi. 5. In caso di domande concorrenti, i comuni individuano criteri di priorità in modo da assicurare comunque la preferenza: a) ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio, nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione; b) ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti vendita esclusivi e domande per l'esercizio di punti vendita non esclusivi. 6. A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 3 - Subingresso 1. Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e/o periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta la voltura dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune l'effettivo passaggio dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale n.4 del 14 gennaio 2005. 4 - APPROVAZIONE DEI PIANI I piani sono adottati dai Comuni ed approvati, sentite le organizzazioni

regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonchè delle altre categorie che ne facciano parte. I piani adottati sono depositati presso la segreteria comunale entro otto giorni dalla adozione e devono essere tenuti a disposizione del pubblico per trenta giorni. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso all'albo comunale. Chiunque ne abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine suddetto, i comuni approvano comunque i piani adottati, decidendo sulle osservazioni, se presentate. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA E DOMANDE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE L'attività di vendita é soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del comune, anche a carattere stagionale, con le debite eccezioni (art.3 del dlgs 170/2001). Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione é rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'art.6 del dlgs 170/2001 e dell art.8 della legge regionale n.4 del 14 gennaio 2005. Per le autorizzazioni a carattere stagionale, occorre indicare il periodo di attivazione dell'esercizio. Per esercitare l'attività di vendita in posti fissi di quotidiani e periodici, occorre presentare domanda in carta legale per ottenere l'autorizzazione al Comune. Il richiedente deve possedere i requisiti generali per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5, comma 2 del dlgs 114/1998. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n.416 e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n.67. Con tale abrogazione

non sono più applicabili il divieto alle persone diverse dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini entro il terzo grado di svolgere l'esercizio della rivendita fissa; il divieto di affidamento in gestione a terzi; il divieto di rilascio dell'autorizzazione a persone giuridiche; il divieto di rilascio a persone fisiche di più di una autorizzazione. La legge regionale 4 gennaio 1985, n.3 (Criteri per l'esercizio da parte dei comuni del Lazio delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici) e la legge regionale 22 maggio 1985, n. 78 (Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3 alle disposizioni dell'art. 6 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, in materia di rivendite di quotidiani e periodici) sono abrogate. 6- CASI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE 1. Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di attinenti pubblicazioni specializzate b) per la vendita ambulante di quotidiani di partiti, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse edite d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non immesse nel canale delle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte di editori, distributori, edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio diretto ai soli clienti; g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

7. IL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Il Comune di CIVITA CASTELLANA si estende nella provincia di Viterbo, su di una superficie di 83,28 chilometri quadrati ad una distanza di circa 50 chilometri dalla capitale e circa 35 dal capoluogo, con una densità di 190 residenti per chilometro quadrato. CIVITA CASTELLANA è la città più importante nell intera provincia di Viterbo, dopo il capoluogo naturalmente, ed è un centro di grande importanza industriale e commerciale, predominante nel settore della lavorazione della ceramica e dei suoi manufatti ed ha avuto anche il riconoscimento da parte della regione Lazio di città d arte e di centro a vocazione turistica. Ai confini di CIVITA CASTELLANA ci sono comuni che hanno spiccate caratteristiche turistiche, ricettive, industriali e residenziali come Corchiano, Faleria, Castel Sant Elia, Fabrica di Roma, Gallese e Magliano in Sabina; nell area di gravitazione comprensoriale ci sono altri importanti comuni, quali Sutri, Ronciglione, Caprarola, Soriano nel Cimino, ecc. di notevole importanza economica, turistica, storica e sociale. Gli incrementi demografici sono impercettibili, visto che il numero dei residenti resta abbastanza stazionario, essendosi attestato attorno ai 16.000 abitanti. La popolazione residente nel comune di Civita Castellana nel mese di luglio 2005 è risultata all anagrafe di 16.119 persone. Le presenze sono molte di più, incrementate dai lavoratori occasionalmente presenti, dagli extracomunitari e dai fluttuanti giornalieri (per studio, per lavoro e/o per diporto). Il Comune di CIVITA CASTELLANA presenta una sempre più spiccata predisposizione turistica oltrechè industriale e commerciale, potendo

disporre di un esteso ed attrezzato territorio, frequentato ed apprezzato dai numerosissimi villeggianti, che spesso possiedono anche una abitazione in loco. Persistono anche discrete tendenze ad esercitare ancora le attività primarie (agricoltura e zootecnia in primis), facilitati dall'ampio entroterra semirurale. Nel corso dell'anno nel territorio si organizzano convegni, mostre e fiere, spettacoli e feste di ogni tipo e genere, anche a carattere culturale; tutte queste manifestazioni provocano un elevato incremento del movimento turistico, specialmente nelle giornate festive e prefestive. All'interno del territorio comunale ci sono molte case non occupate da residenti e che servono per accogliere i cosiddetti fluttuanti (presenti, stagionali o turisti residenziali per l'estate o lavoratori extracomunitari di transito); la domanda di beni e servizi ne risente sostanzialmente nei mesi e nei periodi di maggior afflusso di tali persone. Per questi ed altri motivi occorre potenziare l offerta di beni e servizi, per una maggiore considerazione e qualificazione della componente turistica, al fine di ricavarne dei migliori rendimenti, sia in termini economici, occupazionali e anche d'immagine. 8. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE La legge regionale n.4 del 2005 stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni: i comuni favoriscono una equilibrata dislocazione sul territorio degli esercizi, assicurando che tutte le zone siano adeguatamente servite, in ogni periodo dell'anno, quanto meno di esercizi esclusivi per quelle aree dove risiedono almeno 1000 famiglie. Il territorio comunale di CIVITA CASTELLANA é idealmente suddivisibile in più zone di programma, differenziabili per caratteristiche urbanistiche e sociali, autonome per la domanda e l'offerta di beni di consumo e di servizi; con la proposta di base contenuta nel presente lavoro, si intende avviare una maggiore

coesione tra i vari centri urbani (quelli già esistenti e quelli in corso di formazione) e la rete specifica di vendita, per cui, con l'intento di eventuali più puntuali e future disaggregazioni di territorio, nel caso dovessero servire, si possono individuare al momento cinque zone di programma, con importanza demografica più o meno rilevante, che sono così contraddistinguibili: ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 CAPOLUOGO: centro storico CAPOLUOGO: zona urbana di espansione Frazione di BORGHETTO Frazione di SASSACCI Resto del territorio La zona del centro storico riveste particolare interesse commerciale e turistico ed è delimitata dal Ponte Clementino, da via Santi Giovanni e Marciano e dall Ospedale Andosilla. Le altre zone sono immediatamente idenficabili dallo studio delle carte catastali, allegate al PRG. Quindi per questa pianificazione e per tener conto del consolidamento dell'attuale specifica rete di vendita, si ritiene logico suddividere il territorio in cinque zone di programma, anche considerando che questa ripartizione vincola meglio i trasferimenti di sede degli esercizi in attività, per garantire un servizio costante per una fruibilità più consolidata da parte degli abitanti di ogni quartiere e degli stessi visitatori fluttuanti, sempre più numerosi ed esigenti, specialmente per le località storiche. 9-EDICOLE IN ATTIVITA A DICEMBRE 2005 Nel mese di dicembre 2005, nell'intero territorio comunale di CIVITA

CASTELLANA, risultano in attività 9 rivendite annuali di giornali e riviste, tutte con caratteristiche di edicola esclusiva, rientranti nei canoni del Decreto Legislativo n.170 del 24-4-2001 e della recente legge regionale n.4 del 14-1-2005. Nel territorio ci sono anche 2 rivendite non esclusive, derivate dalla sperimentazione: una in un bar e l altra in un supermercato. Esiste anche una ulteriore rivendita, ancora da formalizzare, posizionata presso un bar della frazione di Borghetto. In pratica c'è una rivendita esclusiva ogni 1700 abitanti residenti, per un complesso di 6204 famiglie, registrate all anagrafe nel mese di luglio 2005, senza tener conto dei numerosissimi fluttuanti e dei presenti occasionali. Numero di esercizi per la vendita di giornali e riviste in attività a CIVITA CASTELLANA nel 2005, distinti per tipologia TIPOLOGIA DELL ESERCIZIO ANNUALE STAGIONALE TOTALE ESCLUSIVO 9 0 9 NON ESCLUSIVO 3 0 3 TOTALE 12 0 12 Via ROMA PIAZZA MATTEOTTI esclusiva esclusiva

CORSO B.BUOZZI CORSO B.BUOZZI VIA DELLA REPUBBLICA VIA FALISCA PIAZZA LIBERAZIONE VIA AMENDOLA VIA FLAMINIA (fraz.sassacci) esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva esclusiva Ci sono anche le tre seguenti rivendite non esclusive, che completano la rete commerciale specifica: VIA DELLA STAZIONE (Fraz.Borghetto) VIA DELLA STAZIONE (Fraz.Borghetto) VIA RIO MAGGIORE non esclusiva non esclusiva non esclusiva Tre rivendite esclusive nel centro storico (zona 1), cinque rivendite esclusive ed una non esclusiva nel centro urbano (zona 2), due rivendite non esclusive a Borghetto ed una a Sassacci. 10-NUMERO OTTIMALE DI RIVENDITE DAL 2005 L'intero comune di CIVITA CASTELLANA può sembrare ben servito, per questo tipo di localizzazione di rivendite di giornali e riviste, sia in termini di abitanti per rivendita, sia per distribuzione nel territorio. Da questo servizio restano comunque esclusi gli abitanti di alcune quartieri di minore rilevanza demografica, che stanno sorgendo nelle periferie, a ridosso delle frazioni e nel resto del territorio e tutto l agglomerato urbano che sorge come espansione del capoluogo e che

ha ormai caratteristiche non trascurabili, specialmente dopo la realizzazione del comparto D, all altezza di via Tasso-via Petrarca, in previsione della nuova lottizzazione. L'Amministrazione Comunale intende dotare ogni quartiere del Comune delle adeguate possibilità autorizzatorie, affinchè i cittadini dispongano dei necessari servizi, senza dover percorrere distanze eccessive per comprare i giornali, nel caso specifico, oppure a rinunciarvi o comprarli in altri comuni. La legge regionale n.4 del 14 gennaio 2005 stabilisce all articolo 10 - comma 4 - che i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi e non esclusivi non inferiore a mille. In questa fattispecie la rete di giornalai di CIVITA CASTELLANA è ampiamente satura (il rapporto è di un edicola esclusiva ogni 700 famiglie), anche se si considera il forte flusso di persone che giornalmente convergono nella zona industriale e commerciale. Ma lo stesso articolo della legge, al comma 6 così recita: Qualora nel territorio comunale o nella singola zona non vi sia nessun punto vendita e risulti residente un numero di famiglie inferiore a mille, è comunque consentita l apertura di un punto vendita esclusivo o non esclusivo. Per questi ed altri motivi, con questo piano di localizzazione ottimale, si programma una sola rivendita esclusiva (o non esclusiva nel caso che in risposta all emanazione del bando di assegnazione dell autorizzazione non vi dovessero essere richieste ad hoc), per l ottimizzazione della rete commerciale della zona 2 nel capoluogo. La previsione comporta l inserimento di un punto vendita nella zona di espansione, da realizzare nel comparto D, all altezza di via Tasso-via Petrarca, in previsione della nuova lottizzazione, che potrà annoverare centinaia di residenti, in un quartiere nuovo in cui non esiste alcun punto vendita di giornali, nelle zone a servizio riservate agli abitanti stessi. Pertanto tale punto vendita potrà considerarsi operativo a far data dal completamento edilizio del comparto. Questa nuova rivendita dovrà essere riservata, per un anno dal completamento edilizio del comparto ed assegnata, mediante

procedura concorsuale, applicando i seguenti criteri di priorità: 1) trasferimento da centro storico; 2) trasferimento da altra zona; 3) assegnazione di nuova concessione. Il punto vendita che, eventualmente, si trasferisce dal centro storico non sarà reintegrato. Tenuto conto delle capacità estensive del servizio, con riferimento al concentramento di utenze già esistenti e ai nuovi insediamenti abitativi in corso di completamento, si ritiene opportuno prevedere altri due punti vendita non esclusivi, così collocati: - Ospedale San Giovanni Andosilla Decollato; - Comparto C1. Pertanto la presente pianificazione comporta: 1. ottimizzazione della rete di vendita esistente; 2. La possibilità di una rivendita esclusiva da concedere prioritariamente per trasferimento dalla zona satura del centro storico, con individuazione nell'espansione del capoluogo, comparto D, all'altezza di via Tasso - Via Petrarca, previa pubblicazione di apposito bando concorsuale; 3. La istituzione di n. 2 nuovi punti vendita non esclusivi, come sopra individuati. 11- DISTANZE E RICOLLOCAZIONE SEDI L'ottimizzazione della rete di vendita è quella indicata al paragrafo precedente. In caso di comprovata e documentata necessità, su richiesta degli interessati, il Comune si riserva il diritto di prendere in considerazione eventuali richieste di ricollocazione al fine di ottimizzare la rete di vendita esistente. Tale ricollocazione può essere consentita soltanto nell ambito della stessa zona di piano individuata

e nel rispetto di una distanza minima di percorrenza pedonale di almeno metri lineari 200 da altri punti vendita esistenti. 12-PRIORITA TRA DOMANDE CONCORRENTI Le priorità da rispettare nei casi di domande concorrenti, verranno stabilite dall'amministrazione Comunale e pubblicizzate nell eventuale bando di concorso che potrà esser fatto per la concessione delle autorizzazioni disponibili. In caso di domande concorrenti, i criteri di priorità devono essere tali da assicurare comunque la preferenza: a) ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio, nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione; b) ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti vendita esclusivi e domande per l'esercizio di punti vendita non esclusivi. A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande. 13- OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE I chioschi per le rivendite di giornali e riviste devono essere autorizzati nel rispetto delle norme per l'occupazione di suolo pubblico (d.lgs 114-1998 e l.r. n.33 del 1999 e successive modifiche) e secondo le disposizioni urbanistiche per l'installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici (l.r. 2002, n.28). Il comune, nel rilascio della concessione di occupazione di area pubblica da destinare alle rivendite, al fine di meglio soddisfare la finalità di diffusione dei mezzi di informazione, deve garantire,

secondo le possibilità dell'ambiente individuato, la superficie più idonea, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo. 14- NORME EDILIZIE Le aperture di chioschi per le rivendite di giornali e riviste dovranno essere regolari sotto il profilo edilizio e saranno autorizzate secondo forme e modelli compatibili con le singole zone e conformi agli indirizzi dell'ufficio tecnico comunale. Qualora sia prevista l'installazione su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente acquisita la relativa autorizzazione all'occupazione. 15- CONSULTAZIONI PREVISTE PER IL PIANO Per la richiesta di pareri su questo PIANO, così come prevedono tutte le leggi citate nella premessa, è indispensabile attenersi alla nota del 18-21985 (prot.0686 - fascicolo 61104/AG) dell'assessorato dell'industria, Artigianato e Commercio della Regione Lazio ed interpellare di conseguenza, i seguenti sindacati di categoria ed operatori del settore: SINAGI-CGIL via Gregorio VII, n.350 00165 ROMA CISL giornalai via Capitan Bavastro 62 00154 ROMA Confcommercio-SNAG via Properzio 5-00193 ROMA UIL via Cavour 108 00189 ROMA FIEG via Sardegna n.139 00187 ROMA FENAGI - Confesercenti via Messina n.19 00198 ROMA ANADIS via Galla Placidia n.184 00159 ROMA e un RAPPRESENTANTE DEGLI EDICOLANTI LOCALI

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001, N.170 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n.108. LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 4. Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica Legge Regionale 30 luglio 2002 - N.28 Disposizioni urbanistiche per l'installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2005, n. 4. Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 1 (Oggetto) 1. Con la presente legge la Regione disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica e detta indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita. Art. 2 (Definizioni) l. Ai fini della presente legge si intende per: a) piano, il piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di giornali quotidiani e periodici; b) punti vendita esclusivi, quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; c) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici, nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 4. Art. 3 (Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi. 2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta, nel rispetto dei piani, al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 4. 3. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500 c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, come definiti dall'articolo 24, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 18 novembre 1999, n.33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche e) le librerie con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120 f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 4. Per gli esercizi che, a seguito dell'invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica), hanno effettivamente e concretamente venduto il prodotto editoriale durante la fase di sperimentazione, per un periodo non inferiore ai sei mesi, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto per la stessa tipologia di prodotto editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione. 5. L'autorizzazione per i punti vendita esclusivi e non esclusivi può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. Art. 4

(Esenzione dall'autorizzazione) 1. Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di attinenti pubblicazioni specializzate b) per la vendita ambulante di quotidiani di partiti, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse edite d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non immesse nel canale delle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte di editori, distributori, edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio diretto ai soli clienti; g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Art. 5 (Parità di trattamento) l. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. 2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani o periodici dagli stessi prescelta per la vendita. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche

alla stampa estera posta in vendita in Italia. Art. 6 (Modalità di vendita) l. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità: a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita; b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; c) i punti vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico. Art. 7 (Vendita di prodotti non editoriali nei punti vendita esclusivi) 1. I titolari dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita esclusivi possono vendere prodotti non alimentari e pastigliaggi confezionati. 2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 25 per cento, alla commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1. 3. La cessazione dell'attività di vendita di prodotti di cui al comma 1 comporta che l'attività di vendita dei prodotti

editoriali venga svolta sull'intera superficie di vendita. 4. L'attività di vendita di quotidiani e periodici non può essere ceduta separatamente dall'attività di commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali. 5. Per i punti di vendita esclusivi la cessazione dell'attività di vendita di prodotti editoriali comporta la contemporanea cessazione dell'attività di vendita dei prodotti diversi. Art. 8 (Obiettivi della pianificazione comunale) 1. I piani sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita; b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione; c) facilità di accesso dell'utenza ai punti vendita della rete distributiva comunale. Art. 9 (Indirizzi per la predisposizione dei piani) 1. Per favorire una razionale evoluzione della rete e per assicurare la migliore produttività del servizio, in funzione della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, per la predisposizione dei piani, in particolare:

a) suddividono il territorio comunale in zone omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri. La zonizzazione deve, comunque, tener conto dei centri storici, delle periferie, delle semi-periferie, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria, delle aree rurali e montane; b) rilevano le caratteristiche di ciascuna zona individuata, con particolare riguardo a: 1) strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari; 2) assetto viario e delle comunicazioni; 3) flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti; c) individuano, per l'ultimo biennio e per ciascuna zona, la situazione relativa ai seguenti indicatori: 1) numero e densità dei punti vendita esistenti, esclusivi e non esclusivi, anche in rapporto alla superficie territoriale e alla popolazione fluttuante; 2) localizzazione dei punti vendita esistenti, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni avvenute nel biennio; 3) andamento delle vendite, anche sulla base dei dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori. Art. 10 (Piani)

1. I comuni del Lazio adottano i piani, previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. I comuni inviano copia dei piani adottati all'assessorato regionale competente in materia di attività produttive. 3. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 9, i piani definiscono la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi ed i relativi ambiti di localizzazione stabilendo i criteri per l'autorizzazione di nuovi punti vendita, il trasferimento di quelli esistenti e l'ottimizzazione dei punti vendita esclusivi già esistenti ed operanti. 4. In sede di definizione dei piani i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi e non esclusivi non inferiore a mille. 5. Nel caso di suddivisione del territorio comunale in zone il parametro di cui al comma 4 è riferito alla singola zona, tenendo conto del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territori comunali confinanti. 6. Qualora nel territorio comunale o nella singola zona non vi sia nessun punto vendita e risulti residente un numero di famiglie inferiore a mille, è comunque consentita l'apertura di un punto vendita esclusivo o non esclusivo. 7. Nell'ipotesi in cui dalla pianificazione effettuata ai sensi del comma 4 risulti un numero residuo di famiglie uguale o superiore a settecento, è consentita la previsione di un ulteriore punto vendita esclusivo o non esclusivo. 8. I piani, inoltre:

a) individuano le zone turistiche del territorio comunale nelle quali, per effetto di una maggiore presenza stagionale dell'utenza, i comuni possono rilasciare autorizzazioni temporanee, sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi, per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno, nel rispetto del parametro di cui al comma 4, ridotto del 20 per cento; b) definiscono le condizioni ed i criteri per la vendita di quotidiani e periodici nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g); c) stabiliscono, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per nuovi punti vendita e dell'eventuale trasferimento di quelli esistenti, criteri atti a garantire la superficie più idonea allo svolgimento dell'attività. Art. 11 (Validità del piano) 1. Il piano ha durata quadriennale. 2. Il comune, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica. Art. 12 (Autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica) l. I comuni determinano nei piani i criteri e le modalità per ottenere l'autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e periodica. 2. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad

esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al comune territorialmente competente. 3. Il richiedente deve: a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della L. 15 marzo 1997, n.59); b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri; c) non essere iscritto ad albi professionali. 4. Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante, tra l'altro, le seguenti indicazioni: a) ubicazione dell'esercizio su suolo pubblico o privato; b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato ovvero avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi; c) titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 3, comma 3 per i punti vendita non esclusivi. 5. In caso di domande concorrenti, i comuni individuano criteri di priorità in modo da assicurare comunque la preferenza: a) ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio, nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione; b) ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti vendita esclusivi e domande per

l'esercizio di punti vendita non esclusivi. 6. A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Art. 13 (Subingresso) 1. Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e/o periodici per atto tra vivi od a causa di morte comporta la voltura dell'autorizzazione, sempre che sia provato al comune l'effettivo passaggio dell'esercizio ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 3. Art. 14 (Ferie e riposi) 1. Le chiusure dei punti vendita nei giorni domenicali e di riposo infrasettimanale e per ferie devono essere regolate in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale, mediante la predisposizione di turni, d'intesa con le organizzazioni di categoria. 2. Il calendario predisposto deve essere fornito a tutte le organizzazioni interessate. Art. 15 (Sanzioni) 1. I comuni applicano le sanzioni previste all'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998 per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nei piani. Art. 16 (Disposizioni transitorie) 1. I comuni adottano i piani di cui all' articolo 10 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione dei piani ai sensi della presente legge, ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla vendita della stampa quotidiana e periodica, continuano ad avere efficacia i piani già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. In assenza del piano, qualora nel territorio di un comune o in una frazione di comune non esistano punti vendita di quotidiani o periodici, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli previsti all'articolo 3, comma 3. 4. I punti vendita autorizzati alla vendita, congiuntamente ad altri prodotti, di quotidiani e periodici, in data anteriore all'entrata in vigore della 1. 108/1999, sono considerati come punti vendita esclusivi. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 10 non si applicano ai punti vendita esclusivi e non esclusivi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge Art. 17 (Abrogazioni) 1. La legge regionale 4 gennaio 1985, n.3 (Criteri per l'esercizio da parte dei comuni del Lazio delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici) e la legge regionale 22 maggio 1985, n. 78 (Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3 alle disposizioni dell'art. 6 della legge 10 gennaio 1985, n. l, in materia di rivendite di quotidiani e periodici) sono abrogate. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 14 gennaio 2005

INDICE ARTICOLI Oggetto 1 Definizioni 2 Sistema di vendita della stampa quotidiana e 3 periodica Esenzione dall'autorizzazione 4 Parità di trattamento 5 Modalità di vendita 6 Vendita di prodotti non editoriali nei punti 7 vendita esclusivi Obiettivi della pianificazione comunale 8 Indirizzi per la predisposizione dei piani 9 Piani 10 Validità del piano 11 Autorizzazione per la vendita della stampa 12 quotidiana e periodica Subingresso 13 Ferie e riposi 14 Sanzioni 15 Disposizioni transitorie 16 Abrogazioni 17

DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001, N.170 Riordino del sistema di diffusione d lla stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n.108. ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 1. il presente decreto detta principi per la disciplina da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica. 2. ai fini del presente decreto, si intende per: a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. ART.2 - DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA. 1. il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non

esclusivi. 2. Le attività di cui al comma 1 é soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione é rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'art.6. 3. possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500: c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie. d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 4. per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n.108, l'autorizzazione di cui al comma 2 é rilasciata di diritto. 5. i soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4), 5),

6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n.108. 6. il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi. ART.3 - ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE Non é necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati od associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per a vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; g) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita all interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. ART.4 - PARITÀ DI TRATTAMENTO 1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi