PROVINCIA. DI VERONA Il 22 giugno 2011 N. dì Repertorio 40606 Comune di. Garda Atto privato - convenzione per la gestione associata delle funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore
PROVINCIA DI VERONA N... di repertorio 40606 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE la Provincia di Verona, codice fiscale 00654810233, in seguito per brevità anche "Provincia", nella persona di txa. Lu k(a OLL V E^R,, nato a P,4 LEQ_RO il 02-0&~q_6 - dirigente provinciale, domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia in Verona, il quale interviene ai sensi dell'art. 3 comma 2 della convenzione quadro per la gestione associata con la Provincia di servizi e funzioni, approvata con le deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 32 del 5 giugno 2002, n. 25 del 12 aprile 2006 e n. 59 del 15 settembre 2009; e il Comune di GARDA (VR), codice fiscale 00419930235, denominato nel proseguo del presente atto "Comune ", nella persona di BARBARA LO GALBO, nata a Bagheria (PA), il 17.04.1963, la quale interviene nella Sua qualità di Responsabile del Servizio Area Affari Generali; Premesso che: - tra la Provincia di Verona e il Comune di GARDA (VR) è stata stipulata in data 14.12.2009 lí Convenzione Quadro per la gestione associata con il Comune di Servizi e Funzioni; - il Comune ha chiesto di aderire al Modulo Servizi Sociali; - la Regione, per effetto dell'articolo 131 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, così come interpretato autenticamente dall'articolo 34 della Legge Regionale 17 gennaio 2002, ha attribuito alla Provincia la competenza relativa agli interventi sociali in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore; - la Provincia ritiene opportuno svolgere detta funzione in forma associata con i Comuni, per fare sì che, nello spirito della sussidiarietà verticale, gli interventi sociali siano gestiti direttamente dall'ente maggiormente vicino alla Comunità amministrata, considerando, peraltro, che l'ente Comune è da sempre chiamato a svolgere dette funzioni; - è in vigore il Regolamento Provinciale per l'erogazione degli interventi sociali in favore di nuclei con figli minori riconosciuti da un solo genitore, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 97 del 16 dicembre 2010, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, il cui testo è consultabile all'albo Pretorio della Provincia, accessibile anche dall'apposita sezione del portale internet dell'ente; r- CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Articolo 1 (Premessa) 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto.
Articolo 2 (Oggetto e finalità della Convenzione) 1. Oggetto della convenzione è la gestione in forma associata delle funzioni relative agli interventi sociali in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, di cui all'articolo 131 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, così come interpretato autenticamente dall'articolo 34 della Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento Provinciale per l'erogazione degli interventi sociali in favore dei nuclei con figli minori riconosciuti da un solo genitore. Articolo 3 (Obblighi del Comune) 1. Il Comune si impegna a svolgere i seguenti adempimenti, nel rispetto del Regolamento Provinciale per l'erogazione degli interventi sociali in favore dei nuclei con figli minori riconosciuti da un solo genitore: a) il ricevimento delle domande di intervento scritte, datate e sottoscritte dal genitore, tutore o legale rappresentante del minore, corredate da: 1) attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 2) copia del documento di identità di chi sottoscrive la domanda; b) l'accertamento del Comune di residenza e dello status di figlio minore riconosciuto da un solo genitore, in base a istruttoria scritta; c) la redazione, per ogni caso seguito, di un progetto scritto, datato, motivato e sottoscritto che indichi: 1) il bisogno preminente per il quale si interviene; 2) l'obiettivo prioritario che si intende raggiungere con l'intervento; 3) il tipo di intervento che si intende attivare, la sua durata (data di inizio e data di fine) e la sua entità; 4) i risultati che si intendono conseguire nel breve e medio/lungo termine. d) l'erogazione degli interventi. 2. Il progetto di cui al comma 1, lettera c), deve essere preventivo (non è ammessa l'erogazione di interventi riferiti ad un periodo già trascorso) e deve favorire la progressiva autonomia socioeconomica del nucleo cui appartiene il minore, in modo tale da ridurre progressivamente l'entità del bisogno e la frequenza degli interventi. 1 Articolo 4 (Obblighi della Provincia) J 1. La Provincia si impegna a rimborsare al Comune la spesa sostenuta per gli interventi appartenenti alle seguenti categorie: - interventi di sostegno esclusivamente finanziario: massimo 160,00 mensili a minore, entualmente ridotti all'importo inferiore effettivamente erogato dall'ente; - prestazioni di servizio che non si limitino alla sola erogazione di sussidi economici, come ad esempio il sostegno all'inserimento del minore in Servizi Socio-Educativi di appoggio alla famiglia: massimo 200,00 mensili a minore, eventualmente ridotti all'importo della minore spesa effettivamente sostenuta dall'ente; C - inserimento dei minori in strutture protette in appoggio alla famiglia, in presenza di un progetto motivato, straordinario e temporaneo che giustifichi l'inserimento in suddette strutture con specificato il periodo effettivo di rientro in famiglia: il 50% della retta mensile, pagata dal Comune, per ogni caso assistito, fino ad un massimo di 500,00 mensili a minore.
2. Le tre categorie di intervento (A, B, C) sono alternative, nel senso che per uno stesso minore e per uno stesso periodo non è ammesso il rimborso di interventi di tipo diverso. 3. La Provincia provvede al rimborso della spesa sostenuta, nei seguenti limiti: ISEE del nucleo familiare Importo rimborsabile dalla Provincia per l'intervento A Importo rimborsabile dalla Provincia per gli interventi B e C da zero a 6.000,00 100% dell'importo indicato al comma 1 100% dell'importo indicato al comma 1 da 6.000,00 a 10.000,00 80% dell'importo indicato al comma 1 da 10.000,00 a 14.000,00 50% dell'importo indicato al comma 1 oltre 14.000,00 zero zero 4. Nel caso in cui il genitore che ha riconosciuto il minore risulti, nello stato di famiglia, convivente con uno o più componenti della famiglia d'origine, è sua facoltà presentare e avvalersi di un'attestazione I.S.E.E. determinata sulla base del nucleo familiare depurato dei componenti della sua famiglia d'origine. Nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi di tale facoltà, deve dichiararlo espressamente nella domanda di intervento. Articolo 5 (Modalità di rimborso degli interventi) 1. Se sono soddisfatte le condizioni indicate agli articoli 3 e 4, la Provincia provvede rimborsando annualmente e a consuntivo l'onere economico effettivamente sostenuto dal Comune per gli interventi erogati nell'anno solare precedente, nei limiti sopra indicati. A tale scopo, entro il 20 gennaio di ciascun anno, ciascun Comune presenta ai Servizi Sociali Provinciali un rendiconto degli interventi compiuti e della spesa sostenuta nell'anno solare precedente. 2. Il rendiconto annuale deve essere presentato su apposito modello fornito dalla Provincia. Tale modello deve essere restituito opportunamente compilato anche nel caso in cui il Comune non abbia erogato interventi nel corso dell'anno. Articolo 6 (Durata della convenzione e procedura per il rinnovo) 1. La presente convenzione ha una durata di tre anni. J 2. Alla scadenza potrà essere rinnovata, a condizione che al momento del rinnovo della convenzione attuativa sia vigente una convenzione quadro. 3. In caso di stipulazione nel corso del triennio (2012-2014 o successivi), la convenzione scadrà comunque al termine del triennio, e quindi il 31 dicembre 2014, oppure il 31 dicembre 2017 e così via. 4. La prima stipulazione e i successivi rinnovi devono rispettare la seguente procedura: a) lo schema di convenzione attuativa dev'essere approvato, nel presente testo, dal Comune; b) devono esserne stampati due originali; c) i due originali devono essere sottoscritti in ogni pagina e in modo leggibile dal Responsabile del competente servizio comunale;
d) i due originali devono poi essere trasmessi alla Provincia, U.O. Servizi Sociali, Via delle Franceschine, 10, 37122 Verona; e) in seguito gli originali vengono controfirmati dal competente Dirigente della Provincia, e repertoriati; f) viene infine trasmesso al Comune un originale completo del numero di repertorio. Articolo 7 (Forme di consultazione e controlli) 1. Per la consultazione circa la gestione associata del servizio, referente della Provincia è il Responsabile dei Servizi Sociali ; il referente del Comune di GARDA (VR) è il Responsabile del Servizio Area Affari Generali, Sig.ra BARBARA LO GALBO; 2. Per accertare la veridicità delle informazioni contenute nelle domande di intervento, nei loro allegati, e nei rendiconti annuali presentati dai Comuni ai fini del rimborso, la Provincia di Verona effettua controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti o dal Comune. 3. La Provincia può richiedere sia ai Comuni, sia ai beneficiari degli interventi, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Articolo 8 (Spese di bollo e di registrazione) 1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 2. Il presente atto è esente da registrazione, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il Comune di Garda (VR): IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AFFARI GENERALI (Barbara Lo Galbo) La Provincia di Verona : Un)0"-(
L'anno duemilaundici, il giorno (22) ventidue del mese di giugno, il sottoscritto vicesegretario generale avv. Giancarlo Biancardi, ha iscritto la presente scrittura privata al numero 40606 del Repertorio dei contratti della Provincia. Il /$ segretario generale iancarlo _Biancardi