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Parere n. 7/2015 (presentato in virtù degli articoli 287, paragrafo 4, secondo comma e 322, paragrafo 2, del TFUE) sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 Luxembourg Tel. (+352) 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

2 INDICE Paragrafi Introduzione 1-4 Osservazioni di carattere generale 5 Osservazioni specifiche 6-23 Anticipo di dodicesimi mensili delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL 6-8 Razionalizzazione delle rettifiche annuali delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL 9-11 Estensione dei termini per la comunicazione dei dati RNL nel quarto anno successivo a un esercizio determinato 12-14 Modifiche agli interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente 15-17 Possibilità di dispensare gli Stati membri dalla responsabilità finanziaria in caso di differita contabilizzazione o differita notifica dell obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali 18-20 Innalzamento della soglia per la comunicazione degli importi irrecuperabili 21-23 Conclusione 24

3 LA CORTE DEI CONTI DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), in particolare l articolo 287, paragrafo 4, secondo comma e l articolo 322, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione 1, vista la richiesta di un parere sulla proposta di cui sopra, presentata dal Consiglio e pervenuta alla Corte il 22 settembre 2015, visti i pareri precedentemente adottati dalla Corte dei conti europea sul sistema delle risorse proprie delle Comunità europee 2, HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE: INTRODUZIONE 1. In data 14 settembre 2015, la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 3 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. 2. Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 entrerà in vigore ed abrogherà il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 4 alla stessa data in cui entrerà in vigore 1 2 3 4 COM(2015) 447 final del 14 settembre 2015. Pareri n. 7/2014 (GU C 459 del 19.12.2014, pag. 1), n. 2/2012 (GU C 112 del 18.4.2012, pag. 1), n. 2/2008 (GU C 192 del 29.7.2008, pag. 1), n. 2/2006 (GU C 203 del 25.8.2006, pag. 50), n. 4/2005 (GU C 167 del 7.7.2005, pag. 1 e n. 7/2003 (GU C 318 del 30.12.2003, pag. 1). Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39). Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014 (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 14).

4 la decisione 2014/335/UE, Euratom 5, dopo essere stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali 6. Pertanto, le modifiche proposte non si riferiscono alle vigenti disposizioni né incidono su queste ultime. 3. Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 stabilisce le norme in materia di messa a disposizione delle risorse proprie (comprese quelle relative alla tempistica di messa a disposizione, alle rettifiche, agli interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente e agli importi irrecuperabili), nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria della Commissione. Prescrive inoltre altre modalità pratiche relative alla conservazione dei documenti giustificativi da parte degli Stati membri, alla cooperazione amministrativa in materia di informazioni fornite dagli Stati membri e norme sui conti che gli Stati membri devono tenere per le risorse proprie. 4. Le più importanti modifiche proposte dalla Commissione sono le seguenti: - anticipo di dodicesimi mensili delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL; - razionalizzazione delle rettifiche annuali delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL; - estensione dei termini per la comunicazione dei dati RNL nel quarto anno successivo a un esercizio determinato; - modifiche agli interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente; - possibilità di dispensare gli Stati membri dalla responsabilità finanziaria in caso di differita contabilizzazione o differita notifica dell obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali; - innalzamento della soglia per la comunicazione degli importi irrecuperabili. 5 6 Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105). La decisione 2014/335/UE, Euratom ed il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 saranno applicati retroattivamente a partire dal 1 gennaio 2014.

5 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 5. Nei propri pareri n. 7/2014, n. 2/2012 e n. 2/2006, la Corte ha espresso preoccupazione circa la complessità e mancanza di trasparenza del sistema delle risorse proprie ai fini del finanziamento del bilancio dell UE. Le modifiche proposte non cambiamo nella sostanza il sistema attuale; riguardano unicamente elementi del processo di messa a disposizione degli importi richiesti. Alcune delle modifiche proposte potrebbero soddisfare le necessità della Commissione in termini di liquidità e gestione della tesoreria. La Corte osserva inoltre che alcune delle modifiche proposte riguardano punti già sollevati dalla Corte stessa in precedenti pareri, relazioni annuali e relazioni speciali. OSSERVAZIONI SPECIFICHE Anticipo di dodicesimi mensili delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL 6. Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, la Commissione può invitare gli Stati membri ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell esercizio di bilancio, l iscrizione di un dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo della risorsa propria basata sull IVA e della risorsa propria basata sull RNL. In pratica, ciò significa che la Commissione può anticipare l iscrizione di due dodicesimi nel primo trimestre. La Commissione deve informarne preventivamente gli Stati membri, al più tardi due settimane prima dell iscrizione richiesta. 7. La Commissione propone adesso di aumentare da due a tre dodicesimi l importo che può essere anticipato e di estendere il periodo in cui ciò è possibile dal primo trimestre al primo semestre dell esercizio. Il limite temporale di due settimane per la notifica agli Stati membri viene mantenuto. In pratica, la Commissione potrà anticipare fino a tre dodicesimi in qualunque momento nel corso dei primi sei mesi dell esercizio, previa notifica, almeno due settimane prima, agli Stati membri. 8. La Corte ritiene che la Commissione dovrebbe poter richiedere il denaro necessario a finanziare le domande di pagamento nei tempi stabiliti. Tuttavia, poiché tali domande potrebbero creare difficoltà di liquidità agli Stati membri, la Commissione dovrebbe ideare

6 un sistema per pianificare meglio il proprio fabbisogno di tesoreria ed estendere il periodo minimo di previa notifica per le richieste di dodicesimi aggiuntivi. Razionalizzazione delle rettifiche annuali delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL 9. A norma dell articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la rettifica 7 delle risorse proprie basate sull IVA e sull RNL viene effettuata ogni anno il primo giorno feriale del mese di dicembre. Tali rettifiche variano da un esercizio all altro e possono essere positive (pagamenti supplementari richiesti agli Stati membri) o negative (importi da rimborsare agli Stati membri). Tali rettifiche possono tradursi in importi estremamente elevati. Pertanto, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE, Euratom) n. 1377/2014, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 per consentire agli Stati membri, con effetto retroattivo al 30 novembre 2014, di mettere a disposizione gli importi risultanti dalle rettifiche fino al primo giorno feriale del mese di settembre dell anno successivo, se sussistono circostanze eccezionali. Nel proprio parere n. 7/2014, la Corte ha osservato che tale modifica potrebbe accrescere la complessità del sistema delle risorse proprie. 10. Secondo la proposta in esame, la Commissione calcolerebbe le rettifiche IVA e RNL comunicherebbe ufficialmente gli importi finali agli Stati membri nel gennaio dell anno n+1. Al contempo, la Commissione calcolerebbe la ridistribuzione dell importo totale delle rettifiche tra gli Stati membri in base alla quota rispettiva nell RNL dell insieme degli Stati membri nel bilancio dell anno n+1. 8 e 7 8 Ogni anno, gli Stati membri devono fornire aggiornamenti dei rispettivi dati sull IVA e sull RNL per gli anni ancora soggetti a modifiche (quattro anni) oppure devono risolvere i punti che fanno oggetto di una riserva. La Commissione utilizza queste informazioni per ricalcolare i contributi IVA e RNL degli Stati membri per gli anni precedenti. Sulla base dei dati IVA e RNL per l anno n-1 e per gli anni precedenti trasmessi dagli Stati membri alla Commissione nell anno n in applicazione dell articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9) e dell articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ( regolamento RNL ) (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

7 11. Secondo la proposta della Commissione, non è necessario un bilancio rettificativo; la Commissione allevierebbe l incidenza della corresponsione degli importi relativi alle rettifiche sul fabbisogno di tesoreria degli Stati membri 9. Ciò permetterebbe inoltre di avere più tempo tra la data della notifica (prima del 1 febbraio) ed il momento in cui gli Stati membri devono mettere a disposizione gli importi (1 giugno), riducendo così l incertezza di bilancio e di liquidità presso gli Stati membri. La Corte ritiene che detta proposta costituisca un passo avanti nella semplificazione del sistema delle risorse proprie. Estensione dei termini per la comunicazione dei dati RNL nel quarto anno successivo a un esercizio determinato 12. Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, le modifiche ai dati RNL possono essere prese in considerazione soltanto fino al 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato. 13. La Commissione propone di estendere tale termine ultimo al 30 novembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato. 14. Poiché i dati RNL sono forniti dagli Stati membri entro il 22 settembre 10, la Commissione potrebbe non avere sufficiente tempo a disposizione per valutarli prima che intervenga la prescrizione. La Corte, dunque, accoglie con soddisfazione la proposta estensione. Modifiche agli interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente 15. Il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 prevede un tasso di base (tasso di rifinanziamento principale applicato dalla BCE o dalle banche centrali nazionali degli Stati non appartenenti all area dell euro), maggiorato di 2 punti percentuali e di ulteriori 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo. Il tasso è applicabile all intero periodo del 9 10 L incidenza sul bilancio e sui conti della Commissione sarebbe nulla. Gli Stati membri dovrebbero unicamente corrispondere (o ricevere) gli importi calcolati tenendo conto della rispettiva quota dell RNL. Cfr. articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003.

8 ritardo (dalla data in cui l importo era dovuto alla data in cui è infine accreditato sui conti della Commissione). 16. La Commissione propone di aumentare la maggiorazione da 2 a 3,5 punti percentuali, mantenendo al contempo la maggiorazione mensile di 0,25 punti percentuali. Propone inoltre di limitare il totale delle maggiorazioni ad un massimo di 20 punti percentuali. 17. La Corte ritiene che dovrebbe trovarsi un equilibrio tra l incentivo per gli Stati membri a rispettare i loro obblighi di pagamento ed il principio di proporzionalità nell applicazione di interessi su importi messi a disposizione tardivamente. La Corte accoglie dunque favorevolmente la proposta di porre un limite massimo alla maggiorazione del tasso di interesse. Possibilità di dispensare gli Stati membri dalla responsabilità finanziaria in caso di differita contabilizzazione o differita notifica dell obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali 18. A norma dell articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, gli Stati membri sono dispensati dall obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati di risorse proprie tradizionali che risultano irrecuperabili per i) cause di forza maggiore o ii) altri motivi che non sono loro imputabili. 19. La Commissione propone di aggiungere qui un paragrafo, ai sensi del quale gli Stati membri sarebbero altresì dispensati dall obbligo di metterle a disposizione detti importi nelle situazioni in cui è necessario differire la contabilizzazione o la notifica dell obbligazione al fine di non pregiudicare indagini penali. Tale dispensa varrebbe unicamente qualora vengano rispettate tre condizioni 11. 11 Le tre condizioni sono le seguenti: a) le indagini penali sono giustificate dall esigenza di tutelare gli interessi finanziari dell Unione; b) le indagini penali sono svolte con diligenza; c) le obbligazioni e imposte nazionali non sono oggetto di un trattamento più favorevole rispetto ai diritti irrecuperabili.

9 20. A giudizio della Corte, l introduzione di questo paragrafo è in linea con un riferimento simile contenuto nel codice doganale dell Unione 12 e potrebbe consentire agli Stati membri di tutelare meglio gli interessi finanziari dell UE. Tuttavia, la definizione di reato penale (e dunque di indagini penali) non è armonizzata tra gli Stati membri. In aggiunta, la Corte ritiene che le condizioni proposte lasciano troppi margini interpretativi. Innalzamento della soglia per la comunicazione degli importi irrecuperabili 21. Ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione una relazione contenente informazioni sui casi di importi considerati irrecuperabili per diritti accertati superiori ai 50 000 euro 13. 22. Al fine di ridurre l onere amministrativo gravante sui propri servizi e a livello degli Stati membri, la Commissione propone che detta soglia venga innalzata fino a 100 000 euro. 23. La Corte accoglie con favore questa modifica e nota che la soglia era stata rivista da ultimo nel 2004 14. La Commissione ha calcolato la proposta soglia di 100 000 euro sulla base dei dati storici, al fine di ridurre l onere amministrativo senza compromettere indebitamente gli importi in gioco. La Corte osserva inoltre che i casi possono comunque essere valutati dalla Commissione nel corso delle ispezioni annuali presso gli Stati membri. 12 13 14 Cfr. articolo 102, paragrafo 3, e articolo 105, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1). Ciò fa riferimento agli importi stralciati dai conti delle risorse proprie tradizionali perché irrecuperabili. La Commissione analizza i casi e valuta se si applichino le condizioni previste dall articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 affinché gli Stati membri siano dispensati dall obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi in questione. Cfr. articolo 1, paragrafo 13, del regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1).

10 CONCLUSIONE 24. Le modifiche che si propone di apportare al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbero migliorare la situazione attuale con riferimento alle procedure di messa a disposizione degli importi delle risorse proprie. Il presente parere è stato adottato dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione dell 11 novembre 2015. Per la Corte dei conti europea Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Presidente