EQUIVALENZA ORE CFU, ANNO ACCADEMICO 2017/2018

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EQUIVALENZA ORE CFU, ANNO ACCADEMICO 2017/2018 Un credito formativo universitario è da considerarsi equivalente a: a) da 7 a 8* ore di lezione o in modalità blended e-learning; 12 ore di lezione per le lauree magistrali in area Medica (dalla coorte 14-15); 10 ore di lezione per il corso di Laurea in Odontoiatria. b) da 8 a 12 ore per le esercitazioni, per i laboratori (salvo quanto previsto al punto c), per le attività sul campo e di supporto al tirocinio. c) da 8 a 16 ore per i laboratori seminariali solo per il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione R. Massa. Le ore di studio individuale mediamente richieste allo studente sono equivalenti, per ogni CFU, al complemento a 25 rispetto al numero di ore erogate frontalmente. Quindi, all adozione di un maggior numero di ore frontali per un insegnamento o corso di studio, deve corrispondere una simmetrica riduzione del carico di studio individuale richiesto allo studente. *La scelta se erogare 7 o 8 ore per CFU si applica ai CdS, non agli insegnamenti: una volta scelto un valore di riferimento, tutti gli insegnamenti del CdS devono usare quel valore (salvo eccezioni motivate e approvate dagli Organi di governo). I Dipartimenti, o le Scuole ove sussistano, possono scegliere per ogni CdS se adottare l equivalenza a 7 o a 8 ore di lezione per CFU solo se il loro DID erogato è inferiore ai limiti previsti dal DID della struttura (senza quota premiale). Se non lo è, è obbligatorio mantenere l equivalenza a 7 ore per CFU. 1

LINEE GUIDA PER I COMPITI DIDATTICI 2017/18: Art. 1. Definizioni 1. Sono attività didattiche curriculari: lezioni, esercitazioni, laboratori (anche se erogate in blended-elearning) e attività di campo (campus abroad), in quantità tale da essere associate ad almeno 1 CFU. Ciascuna attività è considerata comprensiva della relativa prova di verifica, ove prevista, senza che questo incrementi il monte ore dell attività. Tutte queste attività sono considerate frontali ai fini dell art. 1 comma 16 legge 4 novembre 2005 n. 230. 2. Sono attività didattiche non curriculari o integrative tutte le lezioni, esercitazioni e laboratori erogate in quantità tale da non raggiungere la piena erogazione di almeno 1 CFU, le attività seminariali, gli stage interni, l attività di tutorato agli studenti, la supervisione di tirocini esterni, e ogni altra attività funzionale al regolare svolgimento della missione didattica dell Ateneo e non associata a CFU. Queste attività non sono considerate frontali ai fini dell art. 1 comma 16 legge 4 novembre 2005 n. 230. 3. Sono attività didattiche onerose tutte le attività didattiche associate ad un esborso aggiuntivo da parte dell Ateneo (ivi incluse tutte le sue sottostrutture: Dipartimenti, Scuole, Centri) rispetto a quanto pagato per gli stipendi dei docenti. Sono a titolo di esempio attività onerose: le attività curriculari assegnate ai ricercatori di ruolo, le attività con retribuzione aggiuntiva assegnate ai professori oltre il loro carico didattico istituzionale, ogni forma di docenza a contratto assegnata con qualsiasi modalità a docenti esterni o interni all Ateneo. 4. Ove non ulteriormente specificato, con la parola docente, professore, ricercatore si intendono docenti (professori 2

o ricercatori), professori o ricercatori strutturati nell Ateneo, e con la parola Ateneo si intende l Università di Milano- Bicocca. Art. 2 Richieste di consenso e rinuncia alle attività. 1. Richiede esplicito e autografo consenso del docente solo e solamente l assegnazione di: a. attività didattiche curriculari ai ricercatori di ruolo; b. attività didattiche curriculari a professori, o a ricercatori a tempo determinato, che abbiano già raggiunto il loro massimo di assegnazione di incarichi istituzionali come specificato dall art. 3; il consenso è richiesto per la sola frazione di attività curriculari che eccede tale massimo. 2. Il docente può inoltrare motivata rinuncia per attività didattiche già attribuitegli, prima dell inizio della loro erogazione, se e solo se tali assegnazioni richiedevano il suo consenso. Art. 3. Attribuzione degli incarichi. Il Dipartimento, sentiti i pareri dei CCD o dei coordinatori e su proposta della Scuola, ove costituita, dopo monitoraggio della didattica frontale da coprire e prestando attenzione al soddisfacimento dei requisiti minimi di accreditamento ex DM 1059/13, ne incarica il suo personale docente nel rispetto del seguente ordine di priorità: 1. PROFESSORI 3

a. Impegno dei professori sulla didattica curriculare. i. Il Dipartimento affida ad ogni professore di prima e seconda fascia da un minimo di 100 a un massimo di 120 ore (tempo pieno) e da un minimo di 80 a un massimo di 90 ore (tempo definito) di lezioni tra gli insegnamenti afferenti al SSD di appartenenza del docente (o comunque per i quali il professore abbia competenze adeguate) nei CdL e CdLM. In particolare, il Dipartimento ha l obbligo di affidare le lezioni a un docente cercando di avvicinarsi il più possibile al limite massimo dei range indicati, qualora ciò sia possibile senza spezzare un attività didattica unitaria per contenuto in coperture o moduli multipli affidati a più docenti. ii. In deroga a quanto indicato al punto (i), anche qualora rimangano ore di lezione da attribuire entro il SSD, il Dipartimento può attribuire un numero di ore di lezione inferiore a 100 (professori a tempo pieno) o a 80 (professori a tempo definito) ad un professore, purché provveda a completare il compito didattico istituzionale di quel professore attribuendogli un numero di ore di esercitazione o di laboratorio o di didattica sul campo afferenti al SSD di appartenenza del docente (o comunque per i quali il professore abbia competenze adeguate) sufficiente a portare il carico complessivo del professore ad almeno 120 ore (tempo pieno) o 90 ore (tempo definito). iii. Ai fini del carico didattico curriculare del professore sono conteggiate come se fossero ore di lezione in CdL o CdLM: 1. fino a un massimo del 30% delle ore di lezione erogate dal professore entro una scuola di specializzazione di area medica; 2. fino a 5 ore per ogni credito di tirocinio caricato nell offerta formativa entro Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale per ogni professore di area clinica che abbia obblighi di assistenza ospedaliera; 4

3. le attività didattiche relative al TFA solo se erogate a titolo gratuito; 4. le ore di lezione erogate presso enti convenzionati con la Bicocca (fino al massimo indicato nelle convenzione, e purché tale possibilità sia esplicitamente indicata nella convenzione). b. Compenso aggiuntivo. Qualora l impegno didattico curriculare di un professore, per la sola parte costituita da lezioni, ecceda, con il suo consenso (art. 2), il massimo di 120 ore (tempo pieno) o 90 ore (tempo definito) di una quota non superiore a 40 ore nel caso sia soddisfatto il requisito di cui in (c), o di 10 ore nel caso non sia soddisfatto il requisito di cui in (c), potrà essere corrisposto un compenso aggiuntivo calcolato in base al monte ore di lezione eccedente le 120 o 90 (fino ai massimi di 40 o 10 ore sopra indicati). Se si rendono necessari questi superamenti dei limiti massimi, si fa raccomandazione che il Dipartimento abbia particolare cura a non superare per la didattica complessiva dei suoi afferenti il parametro DID del DM 47 e DM 1059 così come calcolato a livello dipartimentale (se dipartimento esterno a scuole) o della scuola di riferimento (se dipartimento afferente a una scuola). c. Soglie minime per consentire il ricorso a didattica curriculare onerosa. i Dipartimenti potranno coprire attività didattiche curriculari con forme onerose (per esempio, attribuendole a ricercatori di ruolo o coprendole tramite contratti a docenti esterni) entro un SSD solo se tutti i professori del Dipartimento afferenti a quel SSD abbiano soddisfatto la soglia minima di 100 (tempo pieno) o 80 (tempo definito) ore di lezione indicate al punto a(i), o in alternativa la soglia minima di 120 (tempo pieno) o 90 (tempo definito) ore di lezione, esercitazione o laboratori o di didattica sul campo indicata al punto a(ii). Le soglie da raggiungere 5

sono opportunamente ridotte per i professori destinatari di riduzione delle soglie minime ai sensi del punto (d). Fanno eccezione a questo principio le attività didattiche frontali erogate entro i settori INF/01, ING-INF/01, ING/INF/05 e MED/09 a causa dell insolita ampiezza di diverse materie e specialità previste all interno di tali settori. In questi settori, il mancato raggiungimento delle soglie minime di didattica curriculare da parte di uno o alcuni professori del SSD non impedisce di ricorrere a copertura tramite didattica frontale curriculare onerosa (il Dipartimento ha comunque l obbligo di avvalersi il meno possibile di questa forma di eccezionalità). Fanno inoltre eccezione a questo principio fino a 10 ore di didattica frontale curriculare che possono essere incentivate a professori di un SSD, anche se non tutti i professori di quel SSD raggiungono il minimo richiesto di ore di didattica frontale curriculare. d. Riduzione delle soglie massime e delle soglie minime delle ore per alcuni professori con particolari incarichi I. Per i professori che fanno parte delle commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, e che abbiano richiesto la parziale esenzione dall ordinaria attività didattica, saranno seguite le indicazioni del MIUR. II. Per i professori che rivestono il ruolo di Direttore di Dipartimento e di Pro-Rettore Vicario con proposta del Consiglio di Dipartimento si può applicare una riduzione del 30% alla soglia minima di cui al punto a (da 100 fino ad un minimo di 70 ore per il punto (i), o da 120 fino a un minimo di 84 ore per il punto (ii)). III. Per i professori a tempo pieno che abbiano una delle seguenti cariche gestionali che non comportano integrazione dello stipendio: 6

a. Presidente di Scuola, b. Presidente di Consiglio di Coordinamento Didattico e Coordinatore di Corso di Studio, c. Prorettore (con l eccezione del Prorettore Vicario) o delegato del Rettore; d. Coordinatore di corso di Dottorato dell ultimo ciclo attivo o Presidente di Scuola di Dottorato e. per tutti i Professori a tempo pieno dell area di Medicina e Chirurgia che prestino il proprio servizio nelle strutture del SSN convenzionate, la soglia massima e la soglia minima indicate al punto a possono essere entrambe ridotte del 20% (cioè, rispettivamente 96 ore e 80 ore). In caso di eccezionalità si può chiedere al Rettore, dietro approvazione del Dipartimento, uno sconto maggiore, ma in questo caso non si può riconoscere alcun compenso aggiuntivo legato al superamento della soglia massima. IV. I professori o ricercatori TD che si impegnano a sviluppare il progetto e i materiali per l erogazione di un nuovo insegnamento in modalità blended e-learning erogabile per la prima volta nell a.a. 17/18 (cioè, mai erogato prima nell Ateneo), nel rispetto del Regolamento e-learning di ateneo, in accordo con le linee guida sviluppate dalla commissione E- learning, e soggetto alla valutazione finale di adeguatezza da parte della medesima commissione, possono usufruire di uno sconto sul minimo e sul massimo del 20%. Qualora i materiali sviluppati non superino la valutazione di adeguatezza precedente l erogazione del corso, il corso sarà erogato in modalità tradizionale e lo sconto didattico sarà annullato tramite l assegnazione di ulteriori compiti. e. Impegno congruo. Se e solamente se non siano disponibili ore di didattica curriculare in numero sufficiente per consentire a un professore di un SSD di raggiungere i minimi indicati, quel professore dovrà raggiungere la quota minima di almeno 100 ore 7

se a tempo pieno, 80 se a tempo definito conteggiando: le ore a lui/lei attribuiti, con delibera del Dipartimento o della Scuola, nell ambito dei corsi di dottorato anche consorziati; le ore nell ambito delle scuole di specializzazione dell Ateneo anche aggregate (nella misura in cui non già conteggiate per il soddisfacimento dell impegno di cui al punto a); tutte le altre ore di attività non curriculari attribuitegli, purché con delibera dipartimentale che specifichi l attività e il suo monte ore. Si precisa che se un professore di un SSD raggiunge il minimo di 100 o 80 ore avvalendosi di questa modalità, per quel SSD non è considerato soddisfatto il criterio indicato al punto c: quel Dipartimento non potrà avvalersi di alcuna attività didattica onerosa entro il SSD di appartenenza del professore. 2. RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (RTD). a. Attribuite le ore di lezione a tutti i professori di prima e seconda fascia, qualora residuino ore di lezione da coprire entro un SSD, il Dipartimento attribuisce da un minimo di 42 ore fino a un massimo di 64 ore di lezione ai RTD entro il loro SSD. Il superamento della soglia delle 64 ore è ammesso solo con il consenso scritto del ricercatore e con l approvazione degli organi di governo (e in ogni caso non può comportare una remunerazione aggiuntiva). b. Attribuite le ore di lezione a tutti i RTD, qualora un RTD resti al di sotto della soglia minima di 42 ore indicata nel punto (a), il Dipartimento attribuirà a quel RTD corsi o moduli curriculari di esercitazione o laboratorio, congruenti al suo SSD, fino al raggiungimento di un carico complessivo compreso tra le 42 e le 64 ore. Il superamento della soglia delle 64 è ammesso solo con il consenso scritto del ricercatore e approvazione degli organi di governo. 8

c. Attribuiti gli incarichi didattici curriculari ai ricercatori TD, qualora un ricercatore TD resti al di sotto del minimo di 42 ore, il Dipartimento può attribuire a quel ricercatore documentate attività didattiche non curriculari fino a portare il suo carico complessivo entro il range 42-64 ore. 3. RICERCATORI DI RUOLO a. Espletate le attribuzioni di cui ai punti 1 e 2, qualora alcune attività didattiche curriculari restino non coperte e qualora sia rispettato il requisito al comma 1 punto (c), il Dipartimento deve richiedere ai ricercatori di ruolo il consenso scritto per l affidamento di attività didattiche curriculari, congruenti al loro SSD, fino a un massimo di 100 ore, non più di 64 delle quali di lezione. Per queste attività è riconosciuto al ricercatore un compenso ai sensi dell art. 6 c. 4 L.240/2010. Qualora le ore affidate costituiscano un intero insegnamento o modulo di insegnamento, al ricercatore sarà attribuito il titolo di professore aggregato per l a.a. 2017/18. b. Qualora, svolto il punto (a) di cui sopra, un ricercatore di ruolo abbia assegnate meno di 42 ore di didattica curriculare, il Dipartimento, sentito il ricercatore, può assegnargli/le ore di attività didattica non curriculare documentate, indicativamente tra un minimo di 42 e un massimo di 100 (e comunque nel rispetto del massimo complessivo di 350 ore di attività didattica). 4. RICORSO A DOCENTI ESTERNI A TITOLO ONEROSO 9

Se e solo se dopo aver espletato i punti 1, 2 e 3 si verificano congiuntamente tutte le seguenti condizioni: allora: 1) alcune attività didattiche curriculari restano non coperte dal personale docente del Dipartimento; 2) entro un SSD, è rispettato il requisito al comma 1 punto (c); 3) entro quel medesimo SSD, sono state attribuite almeno 42 ore di didattica curriculare a tutti i ricercatori di ruolo che hanno dato il loro consenso e a tutti i RTD; il Dipartimento può richiedere all Ateneo la copertura onerosa delle attività rimaste scoperte entro quel SSD tramite docenti esterni reclutati tramite bando, affidamento diretto, o qualsiasi altra modalità prevista dalla normativa vigente. Art. 4. Strutture responsabili 1. I compiti didattici istituzionali o con compensi aggiuntivi di ogni docente del dipartimento vengono deliberati dai Consigli di Dipartimento di riferimento del docente, sentito il parere o su proposta del CCD o del Coordinatore del Corso di Studi di riferimento, e acquisito il parere obbligatorio anche di merito della Scuola se costituita. 2. Gli affidamenti/contratti a bando per la copertura di insegnamenti vacanti vengono deliberati dai Consigli di Dipartimento. Il bando è emesso dal Rettore. 3. L attribuzione degli affidamenti/contratti viene deliberata, a seguito di valutazione comparativa, dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio della Scuola ove costituita. 10

4. Ogni struttura di riferimento (Dipartimento se non afferente a Scuola; Scuola ove costituita) è tenuta a stimare le ore complessive di didattica curriculare erogate dal personale afferente alla struttura (in caso di Scuola, del personale afferente ai dipartimenti che afferiscono alla Scuola), e di cui si prevede la copertura per bando. La struttura ha cura che le ore complessive restino al di sotto del parametro DID (DM 47/13) calcolato per la struttura stessa. Si ricorda di porre particolare attenzione al mantenimento delle ore coperte da docenti esterni al di sotto del 30% delle ore complessivamente erogate. 5. Clausola di sostenibilità a. nell a.a. 2017 2018 nessuna struttura potrà prevedere per l erogazione didattica, a preventivo, una spesa maggiore rispetto a quanto speso a consuntivo nell a.a. 2016/17, fatte salve le spese che si rendono necessarie per l attivazione delle nuove annualità di Marine Sciences, Data Science, Applied Experimental Psychological Sciences, International Medical School, nonché le spese che si rendono necessarie per la revisione della LM in Analisi dei Processi Sociali e per la complementare revisione della L in Sociologia. b. Fermo restando quanto indicato al punto (a), nell a.a. 2017-2018 solo le strutture il cui monte ore complessivamente erogato sia inferiore al DID nominale della struttura potranno programmare l erogazione di nuove attività didattiche curriculari. Le strutture che invece erogano più ore rispetto al DID nominale non possono aumentarne il numero oltre quanto già erogato, a consuntivo, nel 2016-17, fatta eccezione per le ore che si rendono necessarie per l attivazione di nuove annualità di Marine Sciences, Data Science, Applied Experimental Psychological Sciences, International Medical School, le ore che si rendono necessarie per la revisione della LM in Analisi dei Processi Sociali e per la complementare revisione della L in Sociologia, e fino a 100 ore di laboratorio e/o esercitazione per il Dipartimento di Psicologia. 11

c. Ogni eventuale richiesta di eccezione ai comma (a) e (b) dovrà essere presentata per approvazione al Presidio di Qualità e al Senato Accademico. Ogni richiesta dovrà essere corredata da dettagliata descrizione e motivazione. Art. 5. Determinazione dei compensi per la didattica retribuita 1. I compensi per lo svolgimento di attività didattica onerosa secondo le previsioni del presente documento sono calcolati nel modo seguente: Lezioni: Compensi aggiuntivi per professori di ruolo oltre le 120 ore (fino a un massimo di 40 o 10 ore, si veda art. 3 comma 1 lettera d), per ricercatori di ruolo, e per lezioni affidate (in qualsiasi modo) a docenti esterni: 45,00 Euro/ora lordo percipiente Esercitazioni, laboratori, e attività di campo: Per i soli ricercatori di ruolo e per affidamenti a docenti esterni: 25,00 Euro/ora lordo percipiente 12

2. Per gli insegnamenti retribuiti il corrispettivo sarà liquidato in un unica soluzione successivamente alla compilazione online del registro delle lezioni, certificato dal Direttore del Dipartimento di riferimento del docente sentito il Presidente del corso di studi, in base alle ore di attività effettivamente svolte e per il massimo di ore indicate nella delibera di affidamento calcolato secondo il numero di crediti previsto dall attività didattica. 3. Nel proporre la copertura degli insegnamenti vacanti le strutture didattiche interessate dovranno indicare, nella relativa delibera, il numero delle ore di attività previste che andranno riportate sui relativi bandi. Quando applicabile, le strutture didattiche potranno utilizzare l istituto della rinnovabilità così come previsto dal Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell art. 23 della Legge 240/2010. 4. Per la pubblicazione e la gestione dei bandi si rimanda a quanto previsto dal Regolamento sopracitato. Art. 6. Linee guida per nulla osta per attività didattiche esterne all Ateneo Il nulla osta ai professori di I e II fascia e ricercatori di ruolo per l affidamento di insegnamenti esterni all Ateneo dovrà avvenire con le seguenti modalità: 1. L affidamento di insegnamenti presso altri atenei italiani non statali è possibile solo nei termini previsti dalla convenzione stipulata con l ateneo che ospita l insegnamento; 2. la concessione di nulla osta a professori e ricercatori di ruolo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per l assunzione di affidamenti di insegnamento presso altri Atenei dovrà essere subordinata al soddisfacimento delle esigenze delle strutture didattiche di riferimento dell Ateneo; 3. ai professori di I e II fascia che abbiano soddisfatto il compito didattico istituzionale, come sopra definito, il nulla osta può 13

essere concesso per lo svolgimento di affidamenti di non più di 70 ore complessive; 4. ai ricercatori TD che abbiano soddisfatto i compiti didattici istituzionali indicati all art. 3 comma 2 il nulla osta può essere concesso per lo svolgimento di affidamenti di non più di 70 ore complessive; 5. ai ricercatori di ruolo cui sia stato chiesto il consenso per lo svolgimento di attività curriculari, e che non abbiano dato tale consenso, non può essere concesso il nulla osta per attività didattiche esterne; ai ricercatori di ruolo che abbiano invece fornito il consenso per svolgere attività didattiche curriculari può essere concesso il nulla osta per lo svolgimento di non più di 60/70 ore complessive. 6. gli affidamenti riguardanti il corso di laurea in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria attivato in collaborazione con l Università degli Studi di Bergamo e l Accademia della Guardia di Finanza, sono da considerarsi affidamenti dell Ateneo trattandosi di corso di studio previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; il compenso di tali affidamenti potrà essere diverso da quello degli affidamenti interni e sarà concordato con l Accademia stessa, alla quale attiene l onere finanziario relativo. 14