CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAUSI, MISIANI

Documenti analoghi
Circolare informativa 12/2015. ( a cura di Sara Razzi)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (LA RUSSA)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n. 875 PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MONTI)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

Come nella nuda proprietà e a differenza dei mutui fondiari, la concessione di un PIV non è correlata ad alcun parametro patrimoniale.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PRODI) (PECORARO SCANIO)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

Bozza riservata Copyright AbiServizi SpA Come funziona. Prestito Ipotecario Vitalizio. Lo speciale finanziamento per chi ha più di 60 anni

NEWS IL REGOLAMENTO DEL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO. Il prestito ipotecario vitalizio ha. smobilizzare il valore della proprietà

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Come monetizzare la propria casa: dalla rendita vitalizia alla nuda proprietà

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata MORANI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. l 11 giugno 2014 (v. stampato Senato n. 1533)

Risposta n Con l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

N A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE FEDRIGA, CAPARINI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SENATO DELLA REPUBBLICA

L estinzione anticipata del mutuo bancario. Un punto della situazione sulla disciplina applicabile

LA RIFORMA DEL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO (LEGGE 2 APRILE 2015, N. 44 (1) ).

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

31 dicembre 2010 articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Servizio di documentazione tributaria

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Consultiva per gli Atti Normativi. Adunanza di Sezione del 8 ottobre 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Approvato dal Senato della Repubblica

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

D. Lgs. del 12 aprile 2001, n. 168

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

DECRETI PRESIDENZIALI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Ministero dello Sviluppo Economico

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 giugno 2011 (v. stampato Camera n. 4434)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Servizio di documentazione tributaria

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

Servizio di documentazione tributaria

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n APPROVATA DALLA 12 a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

CIRCOLARE N. 752 DEL 14 SETTEMBRE Oggetto: CdM approvato in via definitiva il Correttivo al D.Lgs. 141/2010.

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

Vigente al: IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

RISOLUZIONE N. 61/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - n / Uffici dell'amministrazione finanziaria - Direzione Regionale della Toscana

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

D. Lgs. del 30 luglio 1999, n Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1430)

Gazzetta Ufficiale N. 240 del 12 Ottobre 2002

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1752-A PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAUSI, MISIANI Modifica all articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario Presentata il 30 ottobre 2013 (Relatore: PETRINI) NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 3 luglio 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1752-A PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il testo della proposta di legge n. 1752 Causi, recante «Modifica all articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell esame in sede referente; considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» e «ordinamento civile», di cui al secondo comma, lettere e) e l), dell articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato; rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, esprime PARERE FAVOREVOLE PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) La V Commissione, esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 1752, recante «Modifica all articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario»; preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui il comma 12-ter dell articolo unico che stabilisce che, ai fini dell applicazione al prestito vitalizio ipotecario delle agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito a medio o lungo termine di cui agli articoli 15 e seguenti del d.p.r. n. 601 del 1973, non rileva la data del rimborso del medesimo prestito non appare suscettibile di determinare sostanziali effetti negativi in termini di gettito, esprime PARERE FAVOREVOLE

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1752-A PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) PARERE FAVOREVOLE PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL UNIONE EUROPEA) PARERE FAVOREVOLE

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1752-A TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DELLA TESTO COMMISSIONE ART. 1. ART. 1. 1. Il comma 12 dell articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dai seguenti: «12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 65 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora venga trasferita, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull immobile. 12-bis. È fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385. 12-ter. Il prestito vitalizio ipotecario è soggetto alla disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, indipendentemente dalla data di rimborso del finanziamento. 1. Identico: «12. Identico. 12-bis. Identico. 12-ter. Ai fini dell applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1752-A 12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1 o settembre 1993, n. 385. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell immobile. In alternativa, l erede può provvedere alla vendita dell immobile, in accordo con il finanziatore, purché la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell acquirente dell immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell acquisto. 12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio decreto, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento. 12-quater. Identico. 12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione dell Associazione bancaria italiana e delle associazioni dei consumatori, con proprio decreto, un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell immobile tali da giustificare la richiesta di rimborso inte-

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1752-A 12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data». grale del finanziamento e con il quale garantire trasparenza e certezza dell importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta. 12-sexies. Identico».

PAGINA BIANCA

1,00 *17PDL0023000* *17PDL0023000*