CIRCOLARE A seguito dell approvazione in data 10 gennaio u.s. delle nuove modifiche regolamentari da parte dei Ministeri vigilanti entrate in vigore dal 1.1.2006, per i periodi assicurativi successivi al 31.12.2005 è stato introdotto, come già anticipato, il principio della frazionabilità in mesi della contribuzione dovuta dagli iscritti, secondo il vecchio regime, su base annuale e quindi dovuta indipendentemente dalla durata dell effettiva iscrizione. Per effetto dell introdotta modifica invece la contribuzione è corrisposta in relazione ai mesi di iscrizione. Ai fini della valutazione dell anzianità contributiva conta pertanto l intero anno solare d iscrizione, non risultando più valido l attingimento al mese di gennaio come nella vecchia normativa. Per quel che riguarda il calcolo del trattamento, le mensilità maturate nell anno in corso andranno ad aggiungersi alle annualità contributive complete quale moltiplicatore della media dei redditi calcolata ai sensi dell art. 2 del regolamento di previdenza. A questo riguardo si evidenziano per ciascuna tipologia di trattamento alcuni esempi che, seppure non esaustivi, hanno lo scopo di individuare le ipotesi più ricorrenti, come da prospetto allegato. Pensione di vecchiaia A) Raggiungimento dell età pensionabile e della trentesima annualità contributiva nel 2006: la decorrenza si determina con riferimento al completamento della trentesima annualità (31.12.2006) e quindi con effetto dal 1.1.2007. La medesima decorrenza viene riconosciuta ove l iscritto abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età in anni precedenti, ma matura la trentesima annualità contributiva (effettiva iscrizione per 12/12) al 31.12.2006. Il trattamento verrà calcolato tenendo conto della dichiarazione 2006. B) Raggiungimento dell età pensionabile nel 2006 con anzianità contributiva maggiore di trent anni: la decorrenza, ancorata al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sarà fissata al primo giorno del mese successivo. Nel calcolo verrà inserita la dichiarazione 2006 e la media risultante sarà moltiplicata per il numero di annualità complete (comprese quelle eccedenti le trenta) e di tanti dodicesimi dell anno quante sono le mensilità maturate nell anno in corso). Ad esempio: 65 anni compiuti il 18.3.2006 con 32 anni di anzianità contributiva al 31.12.2005 = decorrenza 1.4.2006; media dei redditi x 387 mesi (32 anni compiuti = 384 mesi + 3 mesi 2006). Pensione contributiva Vale quanto già esposto per la pensione di vecchiaia circa il completamento dell ultima annualità utile al pensionamento (dieci anni = 120 mesi o cinque anni = 60 mesi se il pensionando ha già 55 anni) ed analogamente il relativo calcolo verrà effettuato per le annualità eccedenti il minimo sulla base della contribuzione versata in relazione ai mesi maturati. Pensione di anzianità Per tale trattamento è utile rammentare che la cancellazione dall albo è presupposto necessario per l accesso al trattamento e per fissarne la decorrenza, ove la domanda sia prodotta prima della cancellazione. A) Raggiungimento dell età pensionabile (anni 58) e dell anzianità contributiva minima (anni 35) nel 2006 (e cioè con effettiva iscrizione per 12/12): la decorrenza si ancora al 1
completamento della trentacinquesima annualità (31.12.2006) e quindi al 1.1.2007. La medesima decorrenza viene riconosciuta ove l iscritto abbia compiuto l età pensionabile negli anni precedenti ovvero maturi il requisito massimo di anzianità contributiva - prescindendosi quindi dall età anagrafica - pari a quaranta annualità. Il trattamento verrà calcolato tenendo conto della dichiarazione 2006. Rimane ferma l applicazione della disciplina delle finestre di uscita ex lege 449/97, come meglio specificato nel prosieguo, per cui occorre avere riguardo come sempre al momento della cancellazione dall albo. B) Raggiungimento dell età pensionabile nel 2006 con anzianità contributiva maggiore di trentacinque anni: la decorrenza, ancorata alla presentazione della domanda - che deve essere presentata ove sia stata già compiuta l età pensionabile - sarà fissata al primo giorno del mese successivo e comunque dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dall albo se non richiesta contestualmente. Nel calcolo verrà inserita la dichiarazione 2006 e la media risultante sarà moltiplicata per il numero di annualità complete (comprese quelle eccedenti le trentacinque) e di tanti dodicesimi dell anno quante sono le mensilità maturate nell anno in corso. Ad esempio: domanda presentata il 18.3.2006 con 36 anni di anzianità contributiva al 31.12.2005 = decorrenza 1.4.2006; media dei redditi x 435 mesi ( 36 anni compiuti = 432 mesi + 3 mesi 2006). In questo caso la domanda di cancellazione dall albo dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di pensione. Se presentata successivamente, sia la decorrenza del trattamento, che il calcolo dovranno tenere conto degli ulteriori mesi di iscrizione all albo. Riguardo all applicazione dei coefficienti di riduzione ancorati all età anagrafica e all anzianità contributiva vale il principio che sono riferiti all anno interamente compiuto. Nell ipotesi immediatamente precedente relativa alla sussistenza di un anzianità contributiva maggiore dei trentacinque anni i coefficienti di riduzione da applicare sono quelli riferiti all ultima annualità completata (nel caso specifico riferita ai 36 anni), fatta salva anche l applicazione della riduzione relativa all età anagrafica. Riguardo all applicazione del comma 8 dell art.3 ( raggiungimento del limite di volume di affari) la disciplina resta invariata ai fini del riconoscimento del diritto nel senso che il suddetto limite deve essere riferito all anno completo. Quanto invece alla disciplina delle finestre di uscita di cui alla normativa 449/97, ogni qualvolta la stessa debba essere applicata con riferimento alla trentacinquesima annualità, l accesso sarà disposto con decorrenza 1 luglio dell anno successivo, dovendosi, secondo il nuovo regime introdotto, completare l annualità con l anno solare. In tali ipotesi sarà comunque opportuno valutare con attenzione il momento della cancellazione dall albo. Nelle ipotesi in cui invece l accesso sia legato al compimento dell età anagrafica minima (58 anni) si continuerà ad applicare la disciplina recata dalla legge 449/97, effettuando il calcolo come descritto sopra per le ulteriori mensilità maturate nel corso dell anno. Pensione indiretta Anche per tale tipologia è necessario che al momento dell evento sia raggiunta l anzianità contributiva minima, per cui ove l iscritto deceda nel corso del 2006 (ad esempio ad aprile) dopo aver maturato fino al 31.12.2005 solo nove annualità non può essere riconosciuto il diritto a pensione indiretta non sussistendo il requisito dell anzianità contributiva minima pari a 120 mensilità. Se invece l evento si verifica nel 2006 con un anzianità contributiva maggiore delle dieci annualità previste, la decorrenza sarà 2
ancorata al primo giorno del mese successivo ed il calcolo sarà effettuato come nelle ipotesi precedentemente considerate. Pensioni invalidità e inabilità Analogo discorso deve essere fatto per le pensioni di invalidità ed inabilità. E necessario che al momento della domanda sia maturato il requisito minimo di anzianità (dieci anni = 120 mensilità o 5 anni = pari a 60 mensilità) e quindi che l ultimo anno utile sia necessariamente completato. Relativamente alla modifica riguardante le modalità di inoltro della comunicazione reddituale la cui spedizione deve avvenire, secondo il nuovo regime, esclusivamente in via telematica ed alla frazionabilità della contribuzione si provvederà ad inviare nel prosieguo le necessarie indicazioni. 3
PENSIONE DI VECCHIAIA A) ETA' ANAGRAFICA: 65 ANNI NEL 2006 O NEGLI ANNI PRECEDENTI ANNI DI CONTRIBUZIONE RAGGIUNGIMENTO DELLA 30.MA ANNUALITA' NEL 2006 COMPLETAMENTO DELLA 30.MA ANNUALITA': 31/12/2006 01/01/2007 B) ETA' ANAGRAFICA: 65 ANNI NEL 2006 ANNI DI CONTRIBUZIONE SUPERIORI A 30 MESE SUCCESSIVO AL COMPIMENTO DEI 65 ANNI PENSIONE CONTRIBUTIVA A) ETA' ANAGRAFICA: 65 ANNI NEL 2006 O NEGLI ANNI PRECEDENTI RAGGIUNGIMENTO DELLA 5 O DELLA 10.MA ANNUALITA' ANNI DI CONTRIBUZIONE NEL 2006 COMPLETAMENTO DELLA QUINTA O DELLA 10.MA ANNUALITA': 31/12/2006 01/01/2007 L'ANNUALITA' 2006 VERRA' INTERAMENTE CONSIDERATA NEL CONTEGGIO DI PENSIONE B) ETA' ANAGRAFICA: 65 ANNI NEL 2006 O NEGLI ANNI PRECEDENTI ANNI DI CONTRIBUZIONE SUPERIORI A 5 O A 10 MESE SUCCESSIVO ALLA DOMANDA LA CONTRIBUZIONE 2006 VERRA' CONSIDERATA PARZIALMENTE NEL CONTEGGIO DI PENSIONE IN RAGIONE DEI MESI 4
PENSIONE DI ANZIANITA' A1) ETA' ANAGRAFICA: SENZA LIMITI ANNI DI CONTRIBUZIONE RAGGIUNGIMENTO DELLA 40.MA ANNUALITA' NEL 2006 COMPLETAMENTO DELLA 40.MA ANNUALITA': 31/12/2006 01/01/2007 CON CANCELLAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE A2) ETA' ANAGRAFICA: DA 58 A 64 ANNI ANNI DI CONTRIBUZIONE RAGGIUNGIMENTO DELLA 35.MA ANNUALITA' NEL 2006 COMPLETAMENTO DELLA 35.MA ANNUALITA': 31/12/2006 01/01/2007 CON CANCELLAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE FINESTRA: (RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DELLA 35.MA ANNUALITA') ESSENDO SLITTATO IL COMPLETAMENTO DELLA 35.MA ANNUALITA' AL 31/12/2006 CON LA CONSEGUENTE DELLA PENSIONE AL 1/1/2007, LA FINESTRA DI USCITA SI APRE A LUGLIO 2007. LA CANCELLAZIONE POTRA' ESSERE EFFETTUATA, QUINDI, ENTRO GIUGNO 2007 B) ETA' ANAGRAFICA: DA 58 A 64 ANNI ANNI DI CONTRIBUZIONE SUPERIORI A 35 MESE SUCCESSIVO ALLA DOMANDA CHE PUO' ESSERE PRESENTATA SOLO DOPO IL COMPIMENTO DELL'ETA' MINIMA PREVISTA FINESTRA: RAGGIUNGIMENTO DEL REQUISITO MINIMO DELL'ETA' ANAGRAFICA - 58 ANNI POICHE' SI APPLICA IL CALCOLO FRAZIONATO CON SUCCESSIVA ALLA DOMANDA LE FINESTRE DI ACCESSO SI APPLICANO COSI' COME PREVISTO DALLA LEGGE 449/97 APPLICAZIONE COEFFICIENTI DI RIDUZIONE SI APPLICANO I COEFFICIENTI RIFERITI ALL'ANNO INTERAMENTE COMPIUTO E NON ANCHE ALLE FRAZIONI DI ANNO APPLICAZIONE ART. 3 COMMA 8 SI APPLICANO I COEFFICIENTI RIFERITI ALL'ANNO INTERAMENTE COMPIUTO E NON ANCHE ALLE FRAZIONI DI ANNO 5
PENSIONE INDIRETTA A) ETA' ANAGRAFICA: NON RICHIESTA ANNI DI CONTRIBUZIONE RAGGIUNGIMENTO DELLA 10.MA ANNUALITA' NEL 2006 COMPLETAMENTO DELLA 10.MA ANNUALITA': QUALORA NEL 2006 NON SIA COMPLETATA SI PERDE IL DIRITTO MESE SUCCESSIVO AL DECESSO B) ETA' ANAGRAFICA: NON RICHIESTA ANNI DI CONTRIBUZIONE SUPERIORI A 10 MESE SUCCESSIVO AL DECESSO A) ETA' ANAGRAFICA: PENSIONI DI INVALIDITA' E INABILITA' ANNI DI CONTRIBUZIONE RAGGIUNGIMENTO DELLA QUINTA O DELLA 10.MA ANNUALITA' NEL 2006 COMPLETAMENTO DELLA 5 O DELLA 10.MA ANNUALITA': 31/12/2006 01/01/2007 B) ETA' ANAFRAFICA: NON RICHESTA ANNI DI CONTRIBUZIONE SUPERIORI A 10 MESE SUCCESSIVO ALLA DOMANDA 6