Allegato 7 al Bando di gara Schema di contratto

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Allegato 7 al Bando di gara Schema di contratto COMUNE DI TARCENTO PROVINCIA DI UDINE REPUBBLICA ITALIANA N. /2015 di Repertorio Atto pubblico amministrativo OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE. L anno duemila++++ addì del mese di in Tarcento nella Residenza Municipale, avanti a me +++++ Segretario Comunale e Ufficiale Rogante del Comune di Tarcento a ciò per legge, sono personalmente comparsi i signori: 1. +++ nato a +++ il +++, Responsabile di posizione organizzativa dell area amministrativa del Comune di Tarcento con sede in Tarcento, Piazza Roma, 7, che interviene nel presente atto in nome, conto ed interesse esclusivi dell ente che rappresenta Codice Fiscale 00408250306 Partita I.V.A. 00538110305, a sensi dell art. 107 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 2. ++++ nato a+++ il residente in +++ Via+++ n. +++, codice fiscale ++++, il quale interviene nel presente atto in qualità di +++ della ++++ con sede in +++, Via +++, n. +++, partita iva +++++, numero di codice fiscale e di iscrizione alla Camera di Commercio di ++++. Comparenti della cui identità personale identità, qualifica e poteri io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto col quale: P R E M E S S O - che con deliberazione del Consiglio comunale di Tarcento 15.7.2014, n. 27, esecutiva a sensi di legge, è stata disposta la valorizzazione del Centro Europeo Luciano Ceschia di Tarcento confermata con deliberazione della Giunta comunale 13.1.2015, n. 1; - che con determinazione del +++ n. +++ è stato indetto pubblico procedimento per l affidamento in locazione dell immobile destinato all attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar/ristorante) oggetto del presente contratto; - che con determinazione del ++++, n. +++ è stato individuato il conduttore dell immobile; SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. ART. 2 OGGETTO, DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO. Il Comune di Tarcento (in seguito denominato locatore ) ASSEGNA IN LOCAZIONE a +++++ (in seguito denominato conduttore ): CHE ACCETTA la locazione del seguente locale di proprietà comunale sito in Tarcento, Via Julia, presso il Centro Europeo Luciano Ceschia : - immobile denominato Corpo C : NCEU di Tarcento, foglio 18, p.lla 345, sub 14, categoria D/8, rendita euro 1.982,00, piano S1-T-1. Al predetto immobile fanno capo le seguenti quote sulle aree esterne: 142,43/1000mi sulle aree esterne; 2026,29/14226,55 per consumi utenze elettriche delle aree comuni esterne. 1

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19.8.2005, n. 192, del decreto legge 4.6.2013, n. 63, convertito in legge 3.8.2013, n. 90, nonché del decreto legge 23.12.2013, n. 145 convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9, il locatore, come in atto rappresentato, consegna il prescritto attestato di prestazione energetica redatto dall ing. Rosanna Chini di Gradisca d Isonzo di data 9 settembre 2014 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che il fabbricato oggetto della locazione rientra nella classe energetica G e il conduttore, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto le relative informazioni e documentazione. La durata della presente locazione è stabilita in anni sei decorrenti dal +++++ al +++. Ai sensi dell art. 28 della legge n. 392 del 1978, alla scadenza, la locazione potrà essere rinnovata tacitamente per un uguale periodo ed alle condizioni pattuite nel presente contratto, salva la facoltà del locatore di intimare disdetta nelle ipotesi previste dell articolo 29 della legge n. 392 del 1978, in quanto applicabili. ART. 3 DESTINAZIONE DELLA LOCAZIONE AVVIO DELL ATTIVITA - ATTREZZATURE PRESENTI DI PROPRIETA COMUNALE. La locazione è destinata alla somministrazione di alimenti e bevande ed è subordinata alla presentazione al Comune della SCIA. L attività deve essere avviata entro e non oltre il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di decorrenza del presente contratto di locazione e precisamente entro il giorno +++++. Il mancato avvio entro il termine predetto comporta la decadenza dell aggiudicazione. Il conduttore dovrà comunque corrispondere al Comune il canone di locazione dalla data di decorrenza del contratto. Nel caso di mancato avvio dell attività nel termine predetto, il Comune, dichiarata la decadenza dell aggiudicazione, tratterrà a titolo di penale il deposito cauzionale. L attività di somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere ceduta o trasferita salvo i casi di successione nel contratto di cui al successivo articolo 8. Qualsiasi mutamento della destinazione dell unità immobiliare è vietato a sensi dell articolo 80 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto. A tal fine il locatore potrà dichiarare di avvalersi della presente clausola ai sensi dell articolo 1456 del codice civile in qualsiasi momento da quando ha avuto conoscenza del suddetto mutamento di destinazione. L immobile è parzialmente ammobiliato con beni mobili di proprietà comunale descritti nell inventario che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante, anche se non allegata, al presente atto. Il conduttore lo accetta nello stato di fatto in cui lo stesso si trova. I beni mobili di proprietà comunale vengono consegnati ed accettati dall aggiudicatario nello stato di fatto in cui si trovano. Gli stessi, salvo il normale deterioramento dovuto all uso, dovranno essere restituiti al locatore al termine del periodo di locazione. In caso di danni ai predetti beni mobili, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale prestato e, nel caso l importo medesimo non sia sufficiente a coprire i danni, il conduttore dovrà provvedere entro i termini fissati dal Comune al completo risarcimento; 2

Il canone di locazione non comprende il valore degli arredi, dei mobili e delle attrezzature di proprietà comunale presenti nell immobile, Il loro eventuale collaudo/verifica tecnica, riparazione o sostituzione degli stessi è posta a completo carico del conduttore senza che questi possa richiedere rimborsi o risarcimenti al Comune. Gli arredi e le attrezzature eventualmente sostituite da conduttore rimangono di proprietà dello stesso. Qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse necessaria la sostituzione delle attrezzature predette, prima della loro sostituzione il conduttore deve darne informazione scritta all Ufficio Tecnico del Comune di Tarcento. Al conduttore è concesso l uso ed il godimento delle aree scoperte di pertinenza del fabbricato medesimo. ART. 4 CANONE DI LOCAZIONE, SPESE PER SERVIZI COMUNI. Il canone di locazione è determinato in Euro +++++ (+++++++) mensili pari a euro +++++ annuali ed euro ++++++ per l intera durata del contratto. A partire dal secondo anno di locazione, il canone sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT secondo l indice di aumento del costo della vita per famiglie operai ed impiegati (FOI) nella misura del 75%. Il canone di locazione è dovuto dal conduttore dalla data di decorrenza del contratto indipendentemente dall avvio immediato dell attività la quale deve comunque essere operativa entro il termine di cui al precedente articolo 2. Il pagamento del canone o di quant altro dovuto anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall articolo 55 della legge n. 392 del 1978. Il mancato pagamento del canone nei termini predetti ovvero degli oneri accessori di cui al presente contratto, quando l importo non pagato superi quelle di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto a sensi dell articolo 1456 del codice civile. Annualmente il conduttore è tenuto a corrispondere tutte le spese a suo carico per servizi di pertinenza del bene locato e di quelle attinenti i servizi comuni anticipate dal locatore nonché al risarcimento di danni provocati dal conduttore. A tal fine il conduttore corrisponderà annualmente un anticipo delle predette spese secondo le indicazioni del locatore. Il corrispettivo dovuto dal conduttore per canone di locazione deve essere pagato mensilmente entro il giorno 15 del mese di riferimento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente presso la Tesoreria Comunale. In caso di ritardato pagamento tutto il corrispettivo è gravato da una penalità del 5 per cento. Il locatore ha l onere di comunicare al conduttore eventuali variazioni del proprio conto corrente bancario. In difetto, il conduttore avrà diritto di adempiere all obbligazione di pagamento presso l ufficio economato del Comune. ART. 5 CONSEGNA, MANUTENZIONE E RESTITUZIONE DELL IMMOBILE RESPONSABILITA PER DANNI. Il conduttore dichiara di aver attentamente visitato l immobile all atto di partecipazione al procedimento di aggiudicazione e di averlo trovato adatto all attività per il quale lo stesso è destinato. Il conduttore solleva il locatore da ogni responsabilità e in particolare da quella prevista dagli articoli 1578 (vizi della cosa locata) e 1581 del codice 3

civile (vizi sopravvenuti), rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di riduzioni e risarcimenti per danni a cose o a persone conseguenti a vizi, salvo quanto disposto dall articolo 1579 del codice civile. Per tutta la durata della locazione il conduttore ha l obbligo di mantenere l immobile locato, i mobili di proprietà comunale nello stessi presenti e le relative pertinenze nelle condizioni atte all uso convenuto e, pertanto, è tenuto ad eseguire tutte le opere di manutenzione necessarie alla buona conservazione dei beni e le opere la cui omissione possa arrecare danni a persone e cose, salvo che rientrino delle obbligazioni del locatore. Sono a carico del conduttore le spese di manutenzione di cui al presente contratto così come elencate nel documento di riparto che forma parte integrante anche se non allegata al presente contratto. Sono a carico del conduttore le spese per la manutenzione ordinaria dell immobile locato. Sono a carico del conduttore le spese per danni causati dal medesimo all immobile locato, ai beni mobili e alle parti comuni. Nei casi predetti, il conduttore provvederà direttamente all esecuzione delle manutenzioni e ripristini predetti facendosi carico dei relativi costi, previa comunicazione all ufficio tecnico comunale. Quest ultimo verificherà la correttezza degli interventi. La manutenzione straordinaria è a carico del locatore. In caso di mancata esecuzione e comprovata urgenza, il locatore potrà provvedere ad eseguire direttamente le opere di manutenzione ordinaria ponendo a carico del conduttore le relative spese. Il conduttore esonera il locatore da ogni responsabilità civile o penale per tutti i danni, diretti ed indiretti, che potessero provenire per fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Il locatore è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità civile o penale per danni arrecati al conduttore per difetto di manutenzione nel caso che lo stesso conduttore abbia omesso di segnalare al locatore la necessità delle riparazioni. Il conduttore è tenuto a risarcire le maggiori spese sostenute per la omessa segnalazione al locatore di danni, rotture, difetti o da altri fatti dannosi o pericolosi di cui il conduttore era a conoscenza. Ove il conduttore abbandoni i locali per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva disdetta o comunicazione, il conduttore è autorizzato, previa diffida inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto, a riprendere in pieno possesso dei locali che si intendono definitivamente e senza eccezione alcuna abbandonati nonché a disporre nella maniera più opportuna dell eventuale mobilio e delle altre cose presenti nell alloggio. In tale evenienza il conduttore dovrà risarcire le spese di accesso, trasloco e di deposito, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Il conduttore è obbligato a riconsegnare l immobile e i mobili nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti, compresa la tinteggiatura, salvo il deterioramento conseguente all uso normale ed alla vetustà. All atto della riconsegna verrà redatto apposito verbale. Al conduttore è vietato eseguire qualunque lavoro o miglioria o addizione o innovazione o modifica sia dei locali, dei beni mobili che delle relative pertinenze in assenza di specifica autorizzazione del locatore. In deroga agli 4

articoli 1592 e 1593 del codice civile, per le predette migliorie o innovazioni nulla è dovuto al conduttore da parte del locatore. L esecuzione di opere non autorizzate può comportare la risoluzione del contratto di locazione, la rimozione di quanto abusivamente costruito, il ripristino dell originario stato dei luoghi oltre al risarcimento dei danni. Il conduttore acconsente che il locatore esegua opere di ristrutturazione, riparazione, di miglioria nei locali oggetto della locazione. Ove, in assenza del conduttore, si rendessero necessarie delle riparazioni che non potessero essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell immobile o l incolumità di terzi, il locatore è autorizzato ad accedere ai locali ed a provvedere alle operazioni necessarie. Il conduttore si obbliga a garantire l accesso ai locali da parte del locatore quando ciò sia necessario per accertare o riparare danni, per motivi igienici, per consentire la verifica circa lo stato di manutenzione dei locali o per altri motivi riguardanti la gestione dei locali. Le spese relative ad interventi di piccola manutenzione su parti comuni di cui al presente articolo vanno suddivise fra tutti i conduttori dello Centro Europeo Luciano Ceschia secondo criteri di ripartizione determinati dal locatore e che il conduttore accetta fin d ora. Qualora detti interventi siano conseguenti a danni prodotti da uno o più conduttori gli stessi dovranno provvedere direttamente a loro spese; in difetto verrà loro addebitata ogni spesa sopportata dal locatore per l effettuazione d ufficio dei lavori stessi. ART. 6 CESSAZIONE DEL RAPPORTO. Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal contratto dandone comunicazione all altra a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Il contratto si risolve di diritto in seguito all emanazione di atti di revoca, annullamento o decadenza dell assegnazione da parte dei competenti organi del Comune di Tarcento, nei casi previsti dalla legge e, per quanto compatibili, da quelli di cui all articolo 10 del regolamento comunale per l assegnazione e la gestione degli alloggi (sublocazione a terzi e uso per scopi illeciti). ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il conduttore ha costituito deposito cauzionale di euro +++++ come da bolletta n. ++++ del ++++++ del Tesoriere Comunale, produttivo di interessi legali secondo quanto disposto dalla legge n. 392 del 1978. Detto deposito rimane vincolato sino alla cessazione del rapporto locativo e verrà restituito in sede di risoluzione dello stesso. Lo stesso produce gli interessi legali di cui all articolo 9 della legge n. 392 del 1978. Detto deposito, inoltre, potrà essere aggiornato a seguito dell autorizzazione del locatore all esecuzione di interventi di miglioria eseguiti dal conduttore e di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal locatore. Qualora, a insindacabile giudizio del locatore, il conduttore non restituisca i locali nelle condizioni stabilite dal presente contratto, il suddetto deposito verrà direttamente utilizzato per il pagamento delle spese di ripristino, salvo diritto di risarcimento di ulteriori spese. Al termine della locazione il locatore restituirà il deposito cauzionale al conduttore previa verifica da parte degli uffici comunali dell assenza di 5

danni arrecati all alloggio e accertamento del pagamento di tutti i canoni di locazione. In caso di danni o morosità nei pagamenti dovuti, il debito per la restituzione della cauzione a carico del locatore può essere compensato nelle forme di legge con l eventuale credito vantato dallo stesso verso il conduttore a qualsiasi titolo, anche per canoni non pagati. Il conduttore, per le maggiori somme eventualmente dovute, è costituito in mora alla scadenza pattuita per il pagamento e dal ricevimento della diffida ad adempiere ART. 8 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO. In caso di modificazione della ragione sociale e/o denominazione del conduttore del presente contratto, questi succederà nel contratto stesso unicamente se l attuale conduttore risulti titolare o legale rappresentante del nuovo soggetto sulla scorta di atti aventi data certa, con diritto a continuarne l attività. Per quanto applicabili, al presente contratto vengono richiamate le disposizioni di cui all articolo 37 della legge n. 392 del 1978. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere pattuita per iscritto. ART. 9 - SPESE, FORO, DOMICILIO CONTRATTUALI, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del conduttore. A tutti gli effetti del presente contratto le parti convengono espressamente che il Foro competente a decidere ogni vertenza è quello di Udine. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali assegnatigli e, ove egli più non li occupi, presso l ufficio di segreteria del Comune di Tarcento. Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione a sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ART. 10 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. Si chiede la registrazione del presente contratto con applicazione della relativa imposta di registro sull intero periodo contrattuale in applicazione dell articolo 21, commi 18 e seguenti, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. L imposta di registro è ripartita a metà tra il locatore e il conduttore. Le medesime modalità di liquidazione sono applicate ai rinnovi del presente contratto. ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso richiamo alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti. Si conviene che le disposizioni del presente contratto poste sulla scorta ed in conformità alla normativa vigente in materia sono soggette ad automatico adeguamento all evolversi della normativa stessa senza necessità di stipula di nuovi atti. Sono vietate la cessione del presente contratto e la sublocazione. Nei predetti casi il contratto di intende risolto con incameramento da parte del locatore del deposito cauzionale, salvo ulteriori risarcimenti. ART. 12 - ALLEGATI. 6

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto la Certificazione di conformità degli impianti del 9.9.2014 (Sub A). Formano invece parte integrante del presente atto anche se non allegati i seguenti documenti: 1. Verbale di consegna dei locali; 2. Tabella degli oneri accessori/criteri riparto spese; 3. Planimetrie dei locali; 4. Inventario dei beni mobili di proprietà comunale presenti nei locali; 5. Certificazioni di regolarità degli impianti. Detti documenti vengono consegnati seduta stante al conduttore che ne dichiara ricevuta ed accettazione. Il presente contratto occupa ++++ facciate intere e parte della ++++ di ++++ fogli, ed è stato compilato da persona di mia fiducia integralmente sotto la mia direzione e responsabilità. Lo stesso è letto da me ufficiale rogante ai comparenti che, esonerandomi dalla lettura degli allegati, approvandolo con me lo sottoscrivono. IL LOCATORE IL CONDUTTORE L UFFICIALE ROGANTE Ai sensi dell articolo 1341 del Codice civile, il conduttore dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: a) articolo 2 (Oggetto, durata e rinnovo del contratto) b) articolo 3 (Destinazione della locazione; avvio dell attività; attrezzature presenti di proprietà comunale); c) articolo 5 (Consegna, manutenzione e restituzione dell immobile, responsabilità per danni); d) articolo 6 (Cessazione del rapporto). IL LOCATORE IL CONDUTTORE 7

Parte integrante non allegata al contratto di locazione TABELLA ONERI ACCESSORI/CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE (articoli 1576 e 1609 del c.c. e art. 9 della legge 27 agosto 1978, n. 392) O N E R E CONDUTTORE LOCATORE ASCENSORE Adeguamento alle disposizioni di legge Consumi di energia elettrica per forza motrice e illuminazione Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti Ispezioni e collaudo Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni Tasse annuali per rinnovo licenza di esercizio AUTOCLAVE Forza motrice Imposte e tasse di impianto Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari ( pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.) Ispezioni, collaudi e lettura contatori Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua Adeguamento degli impianti a leggi eregolamenti Installazione e sostituzione degli impianti Lettura dei contatori Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di fognatura, gas, acqua, luce: dai relativi contatori Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di fognatura, gas, acqua, luce: fino ai relativi contatori Pulitura canne fumarie Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale 8

IMPIANTO ANTINCENDIO Acquisti degli estintori Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti Manutenzione ordinaria Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi IMPIANTO TELEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato PARTI COMUNI Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, Installazione e sostituzione di vetri, serrature delle parti comuni causa di un conduttore non individuato Installazione e sostituzione di vetri, serrature delle parti comuni per normale usura Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati Manutenzione ordinaria della rete di fognatura compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni Manutenzione ordinaria di tetti e dei lastrici solari Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione straordinaria della rete di fognatura Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico Sostituzioni di marmi, corrimano, ringhiere PARTI INTERNE DELL'IMMOBILE LOCATO Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo dell'impianto citofonico e videocitofonico Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento Rifacimento di chiavi e serrature Sostituzione di vetri Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti Tinteggiatura di pareti Verniciatura di opere in legno e metallo PULIZIA Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori per rifiuti Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati comuni Materiale per le pulizie Pulizia delle scale e parti comuni: a cura dei conduttori con turni da loro determinati 9

Sacchi per la raccolta dei rifiuti Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva SGOMBERO NEVE Spese per il servizio compresi i materiali d'uso Per le voci non comprese si rinvia alle norme di legge vigenti 10