DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2003/376/CE) del 22 maggio 2003

Documenti analoghi
DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2003/458/CE) del 12 giugno 2003

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/91/UE)

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DECISIONI. L 138/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/445/UE) (4) È quindi opportuno modificare i modelli di certificati

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2003/467/CE)

DIRETTIVA 95/22/CE DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2003/839/CE) del 21 novembre

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Testo consolidato a cura del CEREV a partire dalla normativa scaricata dal sito

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 17/12/2009

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

CENTRO ITTICO VALDASTICO Veneto Agricoltura Forme Cerati n. 1 Valdastico (VI)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2004/454/CE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/199/UE)

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/734/UE)

LA VOCE DEL CAMPERISTA ASSOCIAZIONE CAMPERISTI PER IL TURISMO ITINERANTE PALERMO

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 166/2014 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

COMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionat

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1982 concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (82/894/CEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea (2004/52/CE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONI COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 luglio 2015 (OR. en)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Anagrafe delle aziende di acquacoltura: aspetti pratici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

MINISTERO DELLA SALUTE. ORDINANZA 21 settembre 2005 Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2013 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/43

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Decisione che può essere sviluppata con modalità diverse negli Stati membri. COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Che modifica

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1160/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

Documento scaricato da

(Testo rilevante ai fini del SEE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

DECISIONI COMMISSIONE

DECISIONI COMMISSIONE

COMMISSIONE. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/858/CE) (4) I paesi o parti di essi da cui gli Stati membri sono autorizzati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2001, n. 425.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 29 aprile 2004

1) all articolo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 708/2008 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

Transcript:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2003/376/CE) del 22 maggio 2003 che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/304/CE concernente i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura 1, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE 2, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Tramite la decisione 2002/304/CE 3, modificata da ultimo dalla decisione 2002/879/CE 4, la Commissione ha approvato programmi intesi ad ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne una o più delle malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN). (2) L'Italia ha presentato alla Commissione programmi addizionali concernenti la IHN e la VHS per ottenere lo statuto di zone riconosciute per i bacini idrografici. Tale programma definisce il limite geografico delle zone in questione, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori devono seguire, l'importanza delle malattie in questione e le misure di lotta da applicare nel caso in cui tali malattie vengano identificate. (3) L'esame dei programmi presentati dall'italia ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE. (4) Alcuni dei programmi approvati con la decisione 2002/304/CE sono stati ultimati e andrebbero pertanto soppressi dalla decisione 2002/304/CE. (5) È pertanto necessario modificare la decisione 2002/304/CE. 1 GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. 2 GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12. 3 GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37. 4 GU L 305 del 7.11.2002, pag. 59.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2002/304/CE è modificata come segue: 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione. 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2003. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione

ALLEGATO I ZONE IN CUI SI APPLICANO PROGRAMMI APPROVATI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LE MALATTIE DEI PESCI VHS E IHN 1. ZONE DELLA DANIMARCA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS Il bacino idrografico di FISKEBÆK Å Tutte le PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å LA DANIMARCA INSULARE 2. ZONE DELLA GERMANIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD Una zona situata nel bacino idrografico «WOLFEGGER AACH e ROHRSEE». Una zona situata nel bacino idrografico «OBERN NAGOLD». 3. ZONE DELLA SPAGNA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD LA COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA 4. ZONE DELLA FRANCIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD LE FORGES LA NIVE e LE NIVELLES L'ÉLORN 5. ZONE DELL'ITALIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD 5.1. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ZONA PROVINCIA DI BOLZANO La zona include tutti i bacini idrografici della Provincia di Bolzano La zona include la parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE ovvero i bacini idrografici del fiume Adige dalla sorgente, situata nella Provincia di Bolzano, fino al confine con la Provincia di Trento (NB: La rimanente parte inferiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra in un programma approvato della Provincia autonoma di Trento. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica)

5.2. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ZONA VAL DI SOLE E VAL DI NON Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Noce alla diga di S. Giustina ZONA VAL DELL'ADIGE parte inferiore I bacini idrografici del fiume Adige e le sue sorgenti situate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, dal confine con la provincia di Bolzano alla diga di Ala (centrale idroelettrica) (NB: La parte superiore della ZONA VAL DELL'ADIGE rientra nel programma approvato della provincia di Bolzano. Le parti superiore e inferiore di tale zona vanno considerate come un'unica unità epidemiologica) ZONA TORRENTE ARNÒ Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Arnò alle dighe a valle, presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Sarca ZONA VAL BANALE Il bacino idrografico del torrente Ambies fino alla diga di una stazione idroelettrica ZONA VARONE Il bacino idrografico che si estende dalla sorgente del torrente Magnone alla cascata ZONA ALTO E BASSO CHIESE Il bacino idrografico del fiume Chiese dalla sorgente alla diga di Condino, esclusi i bacini dei torrenti Adanà e Palvico. ZONA TORRENTE PALVICO Il bacino idrografico del torrente Palvico fino a una diga formata di calcestruzzo e pietre. 5.3. REGIONE VENETO ZONA TORRENTE ASTICO Il bacino idrografico del fiume Astico, dalle sorgenti (nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Vicenza, Regione Veneto) fino alla diga situata presso il ponte di Pedescala nella provincia di Vicenza. La parte a valle del fiume Astico, fra la diga situata presso il ponte di Pedescala e la diga Pria Maglio, è considerata come una zona tampone. 5.4. REGIONE UMBRIA ZONA FOSSO DE MONTERIVOSO: Il bacino idrografico del fiume Monterivoso dalle sorgenti alle dighe di Ferentillo 5.5. REGIONE LOMBARDIA ZONA VAL BREMBANA: Il bacino idrografico del fiume Brembo dalle sorgenti allo sbarramento nel comunedi Ponte S. Pietro 6.A. ZONE DELLA FINLANDIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO INTESO AD Tutte le zone continentali e costiere della Finlandia, ad eccezione della provincia di Åland e della zona soggetta a restrizioni in Pyhtää

6.B. ZONE DELLA FINLANDIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA APPROVATO - INCLUSE MISURE SPECIFICHE DI ERADAZIONE DELLA VHS - PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E L'intera PROVINCIA DI ÅLAND e la zona soggetta a restrizioni in PYHTÄÄ. ALLEGATO II AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO IN ITALIA IN CUI SI APPLICA UN PROGRAMMA INTESO AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE LA VHS E 1. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio 2. REGIONE VENETO Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Sile Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 Loc. S. Cristina di Quinto