N. 01421/2012 REG.PROV.COLL. N. 01591/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2007, proposto da: Terzani Elisa, rappresentata e difesa dall'avv. Iacopo Di Passio, con domicilio eletto presso Iacopo Di Passio in Firenze, via delle Mantellate n. 8; contro Comune di Firenze, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Peruzzi, Alessandra Cappelletti, con domicilio eletto presso Sergio Peruzzi in Firenze, c/o Ufficio legale comunale; nei confronti di
Tavarone Tonia; per l'annullamento previa adozione dell'opportuna misura cautelare, della determinazione del direttore della direzione organizzazione n. 6305 del 9.7.2007, avente per oggetto: "selezione per la stabilizzazione di personale ai sensi dell'art. 1 della legge 296/2006 a n. 4 posti di agente polizia municipale- ammissione ed esclusione candidati"; - della graduatoria recante i nominativi dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione, pubblicata sulla rete civica www.comune.firenze.it; - del provvedimento (bando della selezione) del direttore della direzione organizzazione avente per oggetto "selezione pubblica a n. 4 posti nel profilo di agente polizia municipale per la stabilizzazione di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 558, della l. 27.12.2006 n. 296", pubblicato sulla rete civica www.comune.firenze.it in data 14.06.2007 ed avente scadenza 29.062007, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito alla ricorrente ed in particolare: - della graduatoria finale della selezione, pubblicata sulla rete civica www.comune.firenze.it;; - della determinazione dirigenziale n. 7156/2007 di approvazione della suddetta graduatoria; - del regolamento per la stabilizzazione di personale a tempo determinato nel comune di Firenze ai sensi dell'art. 1 comma 558, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (appendice al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi);
- delle deliberazioni g.c. n. 299 del 5.6.2007 e n. 334 del 12.6.2007 di approvazione del citato regolamento per la stabilizzazione; - delle determinazioni del direttore della direzione organizzazione n. 5455 del 14.6.2007 e n. 5493 del 14.6.2007 di indizione della selezione pubblica sopra citata; nonchè per quanto occorrer possa: - della nota prot. 8474 c.p. 02.01.13 del 6.8.2007 a firma del direttore della direzione organizzazione; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Riferisce la ricorrente di aver svolto, fino al 30 giugno 2007, mansioni di agente di Polizia municipale alle dipendenze del Comune di Firenze con contratto di lavoro a tempo determinato. In data 26 giugno 2007 la ricorrente partecipava alla procedura selettiva bandita dall Amministrazione intimata per il medesimo profilo professionale e riservata alla stabilizzazione del personale precario, secondo quanto stabilito dalla l. n. 296/2006.
Con la determinazione dirigenziale indicata in epigrafe la deducente veniva tuttavia esclusa dalla procedura, in quanto asseritamente priva di taluni dei requisiti richiesti dal bando. Avverso tale atto proponeva ricorso la sig.ra Terzani deducendo: - Violazione e falsa applicazione dell art. 1, co. 519 e 558 della l. n. 296/2006 e della direttiva ministeriale n. 7 del 30 aprile 2007. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Con ordinanza n. 971 del 31 ottobre 2007 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell atto impugnato. Nella sua memoria conclusiva il Comune ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice. La tesi merita condivisione. L art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 dopo aver affermato che Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, dispone al comma 4, che Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. In relazione alla fattispecie all esame la giurisprudenza ha interpretato costantemente le norme appena citate nel senso che va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia
concernente la procedura selettiva di stabilizzazione di lavoratori già assunti a tempo determinato, e ciò in quanto la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione senza espletamento di concorso pubblico e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l'amministrazione pubblica datoriale, così come stabilito dall art. 63, co. 1, citato (T.A.R. Lazio, sez. III, 13 marzo 2008, n. 2304; T.A.R. Lazio, Latina, 13 aprile 2005, n. 351; T.A.R. Liguria, sez. II, 22 aprile 2004). Anche questa Sezione chiamata ad esprimersi su questione identica ha più volte espresso un avviso, dal quale non si ravvisano motivi per discostarsi, secondo cui il meccanismo per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, presso gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, non implica da parte dell amministrazione procedente l effettuazione di alcun giudizio comparativo fra i candidati né, più in generale, l esercizio di poteri discrezionali, risolvendosi in una procedura selettiva priva di qual carattere della concorsualità in senso proprio, che rileva ai fini dell attribuzione delle relative controversie del giudice amministrativo ex art. 63 co. 4 d.lgs. n. 165/01 (T.A.R. Toscana, sez. II, 22 agosto 2008, n. 1886; id. sez. II, 16 luglio 2008, n. 1751; id. 23 gennaio 2009, n. 88). Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda da riproporsi, ex art. 11 cod. proc. amm., dinanzi al giudice competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della natura della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché riproposta, ex art. 11 cod. proc. amm., dinanzi al giudice competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati: Angela Radesi, Presidente Bernardo Massari, Consigliere, Estensore Ugo De Carlo, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/08/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)