L attività di facchinaggio Area Studi Giuridici Settore Anagrafico La redazione del documento è stata curata da: Massimiliano Palombi in collaborazione con Paolo Carducci e Luisa Petetta
1. FINALITÀ DELLA NORMATIVA 3 2. DEFINIZIONE DI FACCHINAGGIO 3 3. REQUISITI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ FACCHINAGGIO 4 3.1 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA 4 3.2 REQUISITI DI ONORABILITA 4 4. FASCE DI CLASSIFICAZIONE 5 5. AMBITO DI COMPETENZA DEL REGISTRO IMPRESE 6 6. PROCEDURE 6 7. RIFERIMENTI NORMATIVI 7 L attività di facchinaggio Camera di Commercio di Macerata 2
1. FINALITÀ DELLA NORMATIVA L attività di facchinaggio è stata regolamentata dal legislatore con Decreto Interministeriale (Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) del 30 giugno 2003 n. 221. Il decreto è stato emanato in applicazione di quanto previsto dall art. 17 della Legge 5 marzo 2001 n. 57 con l obiettivo di elevare il grado di moralità e di affidabilità degli operatori del settore precludendone l accesso ai soggetti non in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria. A seguito delle modifiche apportate dall art. 10 comma 3 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 dal 2 febbraio 2007 è venuto meno l obbligo del possesso di requisiti tecnico professionali. 2. DEFINIZIONE DI FACCHINAGGIO Rientrano nel campo di applicazione della normativa le attività di facchinaggio elencate nella seguente tabella svolte anche con l ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti. Le attività della tabella rientrano nel campo di applicazione della normativa solo se sono svolte per conto di terzi. ATTIVITA PRINCIPALI (sempre soggette alla normativa se svolte per conto di terzi) Portabagagli Facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari Facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e la consegna dei carri) Facchini doganali Facchini generici Accompagnatori di bestiame Facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali. Le attività elencate di seguito rientrano nel campo di applicazione della normativa solamente se sono preliminari e complementari a quelle principali mentre sono escluse se vengono esercitate autonomamente e indipendentemente dal facchinaggio. ATTIVITA PRELIMINARI E COMPLEMENTARI (non soggette se svolte autonomamente) Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa in consegna e recapito in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili. L attività di facchinaggio Camera di Commercio di Macerata 3
La normativa non si applica alle imprese esercenti le attività di spedizione, di trasloco, di logistica e di trasporto espresso che svolgono operazioni di facchinaggio solo in via strumentale all attività primaria. (Ad esempio l autotrasportatore che provvede al carico e scarico del mezzo non è soggetto alla normativa). La normativa non si applica ai pesatori pubblici la cui attività è disciplinata dall art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 3. REQUISITI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ FACCHINAGGIO Per lo svolgimento dell attività sono previste due tipologie di requisiti requisiti di capacità economico-finanziaria requisiti di onorabilità 3.1 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA 1) Comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario. La dichiarazione, da produrre in originale, deve attestare l affidabilità dell impresa nell adempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie e non deve avere una data antecedente ai tre mesi rispetto alla presentazione. Per le imprese di nuova costituzione la documentazione deve essere prodotta alla fine dell esercizio successivo al primo anno di attività (ad es. per l impresa che inizia l attività di facchinaggio il 20 luglio 2007 il primo anno di attività scade il 31 dicembre 2007 e l esercizio successivo è quello che termina il 31 dicembre 2008. Quindi entro il 30 gennaio 2009 deve essere presentata la dichiarazione allegandola ai modelli del Registro imprese (I2 o S5). 2) Inesistenza di notizie sui protesti a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle s.n.c., dei soci accomandatari delle s.a.s. e degli amministratori di società di capitali e cooperative. 3) Regolare iscrizione all INPS e all INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari del titolare e i soci prestatori d opera. 3.2 REQUISITI DI ONORABILITA L impresa possiede i requisiti di onorabilità se a suo carico non grava nessuno dei motivi ostativi di seguito riportati. sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore tre anni (salvo riabilitazione); procedimento penale in corso nel quale sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore tre anni (salvo riabilitazione); pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina (salvo riabilitazione); sentenza di condanna alla pena accessoria dell interdizione dall esercizio di una professione o di un arte (salvo riabilitazione); sentenza di condanna alla pena accessoria dell interdizione dagli uffici direttivi delle imprese (salvo riabilitazione); applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle seguenti leggi e delle relative modificazioni: L attività di facchinaggio Camera di Commercio di Macerata 4
L. 27 dicembre 1956, n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità L. 31 maggio 1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia L. 13 settembre 1982, n. 646 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia ; procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; contravvenzioni accertate per violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142. pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. L assenza di motivi ostativi deve essere verificata con riferimento a : titolare dell impresa eventuale institore dell impresa o di un ramo di essa eventuale direttore dell impresa o di un ramo di essa tutti i soci tutti i soci accomandatari tutti gli amministratori per le imprese individuali per le società in nome collettivo per le società accomandita semplice e accomandita per azioni altre società incluse le cooperative 4. FASCE DI CLASSIFICAZIONE Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell IVA, realizzato in media nell ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono inserite. Le fasce di classificazione sono: a) inferiore a 2,5 milioni di euro; b) da 2,5 a 10 milioni di euro; c) superiore a 10 milioni di euro. Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella prima fascia. Quelle attive da almeno due anni accedono alla fascia di classificazione sulla base della media del volume d affari, al netto dell IVA, del periodo di svolgimento dell attività. La richiesta di accesso alla fascia avviene mediante presentazione dell elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La richiesta di accesso alla fascia superiore è facoltativa. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza è comunicata entro trenta giorni dal verificarsi. L attività di facchinaggio Camera di Commercio di Macerata 5
5. AMBITO DI COMPETENZA DEL REGISTRO IMPRESE Ai sensi dell art. 10 comma 3 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 tutte le imprese presentano la denuncia di inizio attività all Ufficio del Registro delle imprese. 6. PROCEDURE In considerazione di quanto previsto dall art. 38 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 si ritiene di non modificare la procedura attualmente vigente basata sulla denuncia di inizio attività. L imprenditore che ritiene di possedere i requisiti può quindi iniziare l attività presentando la denuncia all Ufficio del Registro delle imprese utilizzando il modello idoneo (I1 I2 S5) al quale andrà allegata la modulistica specifica per l attività di facchinaggio reperibile sul sito della Camera di commercio di Macerata. L attività di facchinaggio Camera di Commercio di Macerata 6
7. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 5 marzo 2001, n. 57 art. 17 Decreto Interministeriale (Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) del 30 giugno 2003 n. 221 Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 art. 10 Circolare Ministero Attività Produttive del 12 settembre 2003 n. 556867 Circolare Ministero Attività Produttive del 30 dicembre 2003 n. 3570 Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 8 marzo 2004 Circolare Ministero Attività Produttive del 9 marzo 2004 n. 548552 Circolare Ministero Attività Produttive del 13 dicembre 2005 n. 0011188 Circolare Ministero Sviluppo Economico del 29 febbraio 2008 n. 1832 L attività di facchinaggio Camera di Commercio di Macerata 7