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Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2011, n. 13759 - Mancanza in cantiere dei mezzi di protezione atti ad e Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2011, n. 13759 - Mancanza in cantiere dei mezzi di protezione atti ad evitare la caduta di cose e persone dall'alto - Datore di Lavoro Responsabilità di un datore di lavoro, titolare di una ditta individuale, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonchè nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 16 : era accaduto che, effettuando i lavori di ristrutturazione del piano di copertura di un edificio posto ad un altezza compresa tra 15 e 20 metri circa, omettendo di adottare, seguendo lo sviluppo dei lavori, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o, comunque, precauzioni atte ad eliminare pericoli di caduta dall'alto di cose, cagionava ad un lavoratore, a seguito della caduta di un pannello ondulato di cartone catramato caduto dal suddetto piano di copertura, lesioni personali gravi consistite in "trauma cranico con ampia ferita lacera a scalpo del cuoio capelluto alla regione frontale, trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo del rachide lombo sacrale con frattura della S4" dalle quali derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. 1 / 7

Condannato ricorre in Cassazione - La Corte annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione (omessa) circa la applicabilità della non menzione e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Catania, altra sezione. La Corte, quanto alla responsabilità dell'imputato, afferma infatti che "è stata fornita adeguata ed esaustiva motivazione in ordine alla caduta del pannello dal tetto ove erano in corso i lavori di ristrutturazione, non essendovi stata contestazione sul punto da parte della difesa e risultando tratta dalla deposizione del teste A. della AUSL n. (Omissis) e dalla diffida dell'ing. M., la prova della mancanza nel cantiere di mezzi di protezione atti ad evitare la caduta di cose e persone dall'alto." REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 / 7

Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente Dott. FOTI Giacomo - Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) R. S., N. IL (OMESSO); avverso la sentenza n. 841/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 11/05/2010; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3 / 7

Fatto Con sentenza in data 11.5.2010 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 5.11.2007, rideterminava la pena inflitta a R. S. in euro 800,00 di multa. Il R. era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'articolo 590 c.p., comma 3, perchè, nella qualità di datore di lavoro e titolare dell'omonima ditta individuale, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonchè nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 16, effettuando i lavori di ristrutturazione del piano di copertura di un edificio posto ad un altezza compresa tra 15 e 20 metri circa, omettendo di adottare, seguendo lo sviluppo dei lavori, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o, comunque, precauzioni atte ad eliminare pericoli di caduta dall'alto di cose, cagionava a D'. P., a seguito della caduta di un pannello ondulato di cartone catramato caduto dal suddetto piano di copertura, lesioni personali gravi consistite in "trauma cranico con ampia ferita lacera a scalpo del cuoio capelluto alla regione frontale, trauma distorsivo del rachide cervicale e trauma contusivo del rachide lombo sacrale con frattura della S4" dalle quali derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (In (Omissis)). Avverso tale sentenza della Corte catanese ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di R. S., invocandone l'annullamento o la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, deducendo i seguenti motivi. 4 / 7

1. La violazione di legge in relazione al rigetto del primo motivo d'appello con cui si era contestato il rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace. 2.. Il vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale omesso di dichiarare la denunciata carenza di qualsiasi dato probatorio circa l'assunto accusatorio della caduta del pannello dal piano di copertura dell'edificio scolastico e omesso di valutare la prova documentale riguardante la reale esistenza di regolari ponteggi su tutti i quattro lati interni dell'edificio. 3. La violazione di legge circa l'illegittimamente omesso esame e relativa decisione in ordine alla subordinata richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna. Diritto Giova premettere che non sono ancora decorsi i termini prescrizionali previsti per il reato contestato, benchè pari a sette anni e sei mesi, essendo intervenute sospensioni per mesi 8 e giorni 20 che ne spostano l'ultimazione al (Omissis). 5 / 7

Non sono fondati i primi due motivi di ricorso. L'incompetenza per materia, quando come nel caso di specie, sia prospettata in alternativa a quella del Tribunale la competenza del Giudice di Pace, in virtù dell'articolo 23 c.p.p., comma 2, va necessariamente sollevata a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 491 c.p.p., comma 2, essendo certamente il Giudice di Pace, al pari della precedente figura del Pretore, "giudice inferiore" rispetto al Tribunale e alla Corte di Assise (v. articolo 6 c.p.p. laddove al Pretore è stato sostituito il Giudice di Pace): tanto non è avvenuto nel caso di specie, sicchè correttamente il Giudice a quo ha ritenuto il R. decaduto dalla possibilità di sollevare in appello la relativa eccezione ed è, quindi, del tutto pertinente il richiamo, contenuto in motivazione, alla sentenza della Sez. 3, n. 31484 del 12.6.2008, Rv. 240752, ed il conseguente rigetto della relativa censura. Del pari è stata fornita adeguata ed esaustiva motivazione in ordine alla caduta del pannello dal tetto ove erano in corso i lavori di ristrutturazione, non essendovi stata contestazione sul punto da parte della difesa e risultando tratta dalla deposizione del teste A. della AUSL n. (Omissis) e dalla diffida dell'ing. M., la prova della mancanza nel cantiere di mezzi di protezione atti ad evitare la caduta di cose e persone dall'alto. E' fondata, invece, l'ultima censura relativa all'omessa valutazione e concessione del beneficio della non menzione della condanna, benchè richiesto con l'atto d'appello. Sul punto non si rinviene alcuna motivazione e l'unico precedente penale che compare sul certificato penale in atti concerne la violazione della Legge n. 43 del 1949, articolo 5 (sull' IN. ), reato ormai abrogato, onde non potevano ritenersi nemmeno esclusi i presupposti per la concessione del richiesto beneficio di legge. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione circa l'applicabilità dell'impetrato beneficio della non menzione della condanna a termini di legge con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. 6 / 7

P.Q.M. Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione (omessa) circa la applicabilità della non menzione e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Catania, altra sezione. 7 / 7