COMUNE DI BADIA POLESINE

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COMUNE DI BADIA POLESINE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA DELL ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO (Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13.11.2008)

SOMMARIO ART. 1 FINALITA... 3 ART. 2 DEFINIZIONE... 3 ART. 3 UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI... 3 ART. 4 PULIZIA DI FOSSI E SCOLI... 4 ART. 5 DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI... 5 ART. 6 COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA... 5 ART. 7 TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA... 6 ART. 8 URBANIZZAZIONE DI AREE... 7 ART. 9 SANZIONI... 8 ART. 10 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO... 9 ART. 11 ENTRATA IN VIGORE... 10 NORME DI RIFERIMENTO... 10 ALLEGATO 1... 11 Pagina 2 di 11

ART. 1 FINALITA Scopo delle norme contenute nel presente regolamento è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del P.R.R.A. della Regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica. ART. 2 DEFINIZIONE Ai fini dell applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni: Per fossi e canali si intendono tutti i corsi d acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti sul nel Territorio del Comune di, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque. Per sponda di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso). Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante. Fossi di utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica competente e successivamente censiti dall Ufficio Tecnico Comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dall Organo Comunale competente e recepiti dal Consorzio di Bonifica stesso.- ART. 3 UBICAZIONE DI SIEPI, ALBERATURE ED ESSENZE VEGETALI ARBUSTIVE, OBBLIGHI E DIVIETI Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private. Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il Codice Civile, il Regolamento Pagina 3 di 11

del Consorzio di Bonifica competente territorialmente e il regolamento Comunale di Polizia Rurale). E vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere. Tutte le essenze arboree che all entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") ART. 4 PULIZIA DI FOSSI E SCOLI E fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue. I fossi e canali presenti lungo le strade private, all interno delle proprietà o in confine tra proprietà private, dovranno essere spurgati, all occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile. Il Comune riterrà, comunque obbligato in solido, il proprietario e l utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc) I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati. Per i fossi lungo le strade Comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di utilità pubblica, il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi lungo le strade pubbliche d intesa con i proprietari frontisti. Stipulerà apposita convenzione Pagina 4 di 11

ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. La quota relativa ai privati verrà ripartita in proporzione alla porzione di fronte occupato. Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell interessato nelle forme previste dalle vigenti norme. A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà al termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra. Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell ambito del Territorio Comunale a quelli segnalati dall Amministrazione Comunale di come più urgenti. ART. 5 DISTANZE DI LAVORAZIONI AGRICOLE DAI FOSSI Nell esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale tale da evitare l ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.- ART. 6 COMPITI DEI PROPRIETARI O DETENTORI DEL FONDO FRONTISTA. I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di Pagina 5 di 11

compensazione. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi: a) estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all anno e nel periodo di più intensa vegetazione, con l avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo fosso; b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie; c) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa; d) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento); e) eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione.- ART. 7 TOMBINATURA IN ZONA AGRICOLA Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate. Possono però essere concesse per l accesso ai fondi o abitazioni per un numero massimo in funzione dell estensione del fondo o dell indirizzo produttivo dell impresa e, di norma, per una lunghezza massima di mt. 10,00. In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 18,00 (diciotto) metri di condotta e comunque almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 10,00 e 18,00 mt. L esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro interno non inferiore a cm 60 o di adeguate dimensioni secondo l area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell Ente proprietario della strada e del Consorzio competente. Sono ammesse tombinature anche in tubazione in P.V.C. conchè la stessa sia del tipo SN4 ( ex 303 extra ) ed il suo estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con cls armato di rete elettrosaldata 10mm a maglie 20 x 20 o 20 x 25. Le dimensioni della tubazione in pvc dovranno essere calcolate con Pagina 6 di 11

riferimento alla sezione teorica del fosso capiente il bacino scolante, previo nullaosta dell Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.- ART. 8 URBANIZZAZIONE DI AREE Al fine di limitare l impermeabilizzazione del suolo e la conseguente riduzione degli invasi viene prescritto che per ogni ha di area urbanizzata dovranno essere ricavati, a cura e spese degli urbanizzanti, volumi di invaso pari ad almeno 280/ m3/ha. Per superfici inferiori all ettaro saranno realizzati volumi di invaso con volumetria che rispetti il rapporto di cui al precedente comma. I volumi di invaso potranno essere ottenuti o sovradimensionando le condotte per acque meteoriche e/o realizzando nuove ossature e zone a temporanea sommersione nelle aree destinate a verde, in tale caso le aree a verde dovranno essere previste ad una quota inferiore di almeno cm. 50 (cinquanta) dalla quota stradale e collegate con caditoie in numero di una ogni 100 (cento) mq. di superficie, in modo da fungere, in caso di emergenza, da zona a temporanea sommersione. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la moderazione delle portate, nella sezione terminale della rete di acque bianche o miste, prima dello scarico in altri collettori o nel sistema di depurazione esistente, si dovrà posizionare u manufatto di controllo in grado di scaricare, ordinariamente, una portata massima di 10/l/s/ha. Il manufatto di controllo (vedi allegato 1 al presente Regolamento) sarà posizionato nella sezione terminale del sistema di acque bianche/miste dell area urbanizzata. Esso sarà costituito da un pozzetto di dimensioni tali da poter ospitare uno stramazzo in parete sottile, dotato di luce di fondo ed eventuale griglia (è preferibile che le griglie siano installate a monte delle immissione delle condotte). Lo sfioratore avrà una quota tale da sfruttare al massimo la capacità di invaso delle condotte opportunamente dimensionate e dell intero sistema di acque bianche/miste (il sistema è costituito da condotte, vasche, aree a temporanea sommersione e fossatura), senza pregiudicare la sicurezza idraulica dell area servita e tale da permettere l invaso, di almeno 180 m3/ha sotto la quota della soglia stramazzante. La luce di fondo sarà dimensionata in modo da smaltire la portata massima di 10/l/s/ha di area servita (in ogni caso avrà dimensioni minime pari a 0,01 mq.). Pagina 7 di 11

Al fine dell incremento d invaso è ammesso prevedere, previo accordi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, risezionamenti ed allargamenti di canali consorziali con onere a carico di chi urbanizza. I piani interrato dei fabbricati non devono essere collegati direttamente alla linea, ma le acque, siano esse bianche o nere, dovranno essere preventivamente sollevate con apposite pompe, e successivamente convogliate, secondo le caratteristiche, nelle apposite condutture. I giardini e parchi privati dovranno essere previsti ad una quota inferiore alla pavimentazione interna del fabbricato di almeno 20 (venti) cm. ART. 9 SANZIONI Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti, quali: Uffici Comunali Ambiente e Tecnico, Arpav Provinciale, A.S.L. Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari, Consorzio di Bonifica competente, Società fornitrici dei servizi idrici, Genio Civile, Corpo Forestale, e altro Ente Pubblico competente per territorio. Particolarmente significativo appare il ruolo del Ministero delle Politiche Agricole relativamente al Codice di Buona Pratica Agricola recependo la Direttiva CEE n. 676 del 1991 Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Le violazioni del presente regolamento sono punite con sanzioni amministrative da. 25,00 sino ad. 500,00 ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (come disposto dalla L. 16/01/2003 n. 3), qualora non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge. Per violazioni ricadenti in procedure penali, il Sindaco dovrà attivare tutte le procedure secondo le norme vigenti. Per l accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme delle legge 24.11.1981, n, 689 nonché l art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n, 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali. In relazione a ciò, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a 50,00 (doppio del minimo edittale) per ciascuna norma violata, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione dell illecito senza pregiudizio Pagina 8 di 11

per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito. In caso di recidiva l importo determinato sarà raddoppiato. Con ordinanza ingiunzione il Comune di, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell opera e dell interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazione. Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dal Dlgs 267/2000 e dal Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione, può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l esecuzione d ufficio. Le spese per l esecuzione d Ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall Ufficio Tecnico Comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell ordinanza. ART. 10 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenende e relative alle finalità del regolamento. Immediatamente dopo l entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione al sito Internet del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici. Il presente regolamento, dopo l entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a: Corpo Forestale dello Stato; Provincia di Rovigo Protezione Civile e Difesa del Suolo; Arpav Rovigo; ULSS 18; Polizia Provinciale ; Polizia Locale; Stazione Carabinieri; Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco; Consorzio Valli Grandi e Medio Veronese; Ufficio Tecnico del Comune (Protezione Civile, LL.PP., Urbanistica); Pagina 9 di 11

Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature); Genio Civile di Rovigo; Associazione Polesana Coltivatori Diretti; Associazione Agricoltori; Confederazione Italiana Agricoltori; ART. 11 ENTRATA IN VIGORE Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione. Gli interventi strutturali obbligatori di cui all art. 3 comma 4, art. 6 comma 1, devono essere attuati, se occorrenti, entro 1 anno dall entrata in vigore del presente Regolamento. R.D. del 25 Luglio 1904, n. 523; NORME DI RIFERIMENTO Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione; Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/06/92; Regolamento di Polizia Rurale; Art. 20 Regolamento Comunale di Igiene e Sanità; Decreto Legge 12.10.2000, n. 279; Codice Civile ( art. 892 e seguenti ); Art. 632 del codice penale; Dlgs 18/08/2000, n. 267; Legge 24.11.1981, n, 689; Pagina 10 di 11

ALLEGATO 1 SCHEMA MANUFATTO DI CONTROLLO DELLO SCARICO Pagina 11 di 11