PRIVACY E CONTROLLI Una storia infinita

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D.lgs 196/03 Privacy PRIVACY E CONTROLLI Una storia infinita Studio Legale Zallone Avv. Gianmario Elli Viale Premuda,7 Milano Tel 02 29013583 Copyright 2016 Data Privacy 1

IL TEMA ART 4 STATUTO DEI LAVORATORI CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI 2

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULL ART 4 NON RIGUARDA IL CONTROLLO UOMO SU UOMO regolato da art 2086, 2087,2104 cc DISCIPLINA IL CONTROLLO MACCHINA SU UOMO Diretto (es. Videosorveglianza) Indiretto (es. PC) CONROLLO A DISTANZA Di luogo Di tempo Privacy 3

I TERMINI DEL PROBLEMA IL NUOVO Art. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI -Post Jobs Act LA NORMATIVA DA CONSIDERARE I PRINCIPI DA RISPETTARE 4

I TERMINI DEL PROBLEMA : I CONTROLLI INDIRETTI. IN PRINCIPIO ERANO I COMPUTER 1. LE TRACCE DEL SISTEMA: I LOG I computer registrano qualsiasi evento macchina e, di conseguenza, mantengono traccia di tutti quegli eventi che sono collegati alla attività dei singoli operatori. 2. I LOG SONO UN DATO PERSONALE Ciascun operatore è identificabile in quanto, attraverso le procedure di accesso, ognuno si fa riconoscere dalla macchina attraverso un identificativo ed una password collegate in maniera univoca ad ogni singolo lavoratore. 3. LA POTENZIALE VERIFICA DELL ATTIVITA SVOLTA Il computer permette la verifica esatta dell attività svolta: quando un operatore ha aperto una sessione di lavoro, a quali archivi informatici ha avuto accesso, le risorse che ha impiegato, etc: il computer controlla l attività del lavoratore informatico. Registrando e rendendo in seguito accessibili le tracce del lavoratore, ne segue ogni mossa, lo pedina e lo controlla a sua insaputa. Avv. Gianmario Elli Copyright 2016 5

I TERMINI DEL PROBLEMA EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI I BADGES cioè le tessere magnetiche utilizzate per: accedere ad aree riservate, aprire porte, ritirare posta depositata in cassette, pagare i pasti in mensa, etc. consentono al datore di lavoro di conoscere gli spostamenti in azienda di un dipendente, seguendolo praticamente in ogni momento della sua giornata. I NUOVI CENTRALINI TELEFONICI permettono per ogni telefonata di: registrare numero chiamante, numero chiamato, data, ora e durata della conversazione, rendendo potenzialmente noto a chi aveva telefonato il lavoratore e quando, quanto tempo era durata la conversazione, ecc. Avv. Gianmario Elli Copyright 2016 6

LE NUOVE FRONTIERE DEL CONTROLLO SUI LUOGHI DI LAVORO INTERNET I log degli accessi permettono di seguire il percorso del dipendente durante la navigazione su Internet POSTA ELETTRONICA I log di P.E. permettono di verificare quantità e contenuti di posta elettronica RFID Radio Frequency identification Devices TABLET SMARTPHONE GPS.. Privacy Confrontando l insieme di tutti questi dati, il datore potrebbe seguire passo passo il lavoratore, mettendo in essere un controllo capillare, ossessivo, continuo e, per l appunto, a distanza. Avv. Gianmario Elli Copyright 2016 7

I DIRITTI CONTRAPPOSTI POTERI DEL DATORE DI LAVORO E RESPONSABILITA PER ATTI DEI DIPENDENTI (Codice Civile: art 2086,2087,2094,2104, 2015, 2106, 1228) Poteri gerarchici, di indirizzo, verifica fedeltà, sanzioniatori Responsabile degli atti dei suoi dipendenti,commessi nello svolgimento delle loro mansioni. Art. 1228 c.c. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell adempimento dell obbligazione si avvale dell opera di terzi,risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro Privacy Copiatura illecita di SW Copiatura di SW coperto da Copyleft (GPL) Copiatura di files musicali o filmati Piggy back di virus Atti illeciti: molestia siti pedopornografici, truffe, etc. I DIRITTI DEL LAVORATORE Costituzione ( artt. 2,41): assicura libertà, dignità e esplicazione della personalità nel luogo di lavoro Costituzione ( art 15 ) e Codice Penale (art. 646): segretezza della corrispondenza Statuto dei Lavoratori: divieto controllo a distanza Codice privacy: aspettativa di privacy anche sul luogo di lavoro Avv. Gianmario Elli Copyright 2016 8

OBIETTIVO POTERI LEGITTIMI IMPRESA DIRITTI LAVORATORE PUNTO DI EQUILIBRIO 9

L EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA Ante Jobs Act CASSAZIONE. 3.4.2002 n. 4746 Ai fini dell operatività del divieto di cui all art. 4 SdL è necessario che il controllo riguardi l attività lavorativa, mentre devono ritenersi fuori dell ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotta illecita del lavoratore c.d. controlli difensivi Avv. Gianmario Elli Copyright 2016 10

Ante J.A. Post Jobs Act 1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. 1.Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale installati previo accordo rappresentanza sindacale 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto del Codice privacy. 11

Origine della modifica Adeguamento alla tecnologia Distinzione tra Strumenti di controllo -es: videosorveglianza Strumenti di lavoro (+registrazione accessi) -es: Pc, Tablet In entrambi i casi Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini del rapporto di lavoro Purchè sia fornita informazione e rispettato il Codice Privacy 12

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO (1/2) 18 giugno 2015- Jobs Act: chiarimenti sui c.d controlli a distanza del lavoratore DISTINZIONE TRA STRUMENTI DI CONTROLLO E STRUMENTI DI LAVORO STRUMENTI DI CONTROLLO: Come già la norma originaria dello Statuto, anche la nuova disposizione prevede che gli strumenti di controllo a distanza, dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori, possono essere installati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale; ed esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero che NON SONO STRUMENTI DI CONTROLLOLa modifica all'articolo 4 dello Statuto chiarisce Non possono essere considerati "strumenti di controllo a distanza" gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione lavorativa" (una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), come pc, tablet e cellulari. 13

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO (2/2) 18 giugno 2015- Jobs Act: chiarimenti sui c.d controlli a distanza del lavoratore COSA SI DEVE INTENDERE PER STRUMENTO DI LAVORO CONDIZIONE E CONSEGUENZE. L'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione ciò significa che, nel momento in cui tale strumento viene modificato (ad esempio, con l'aggiunta di appositi software di localizzazione o filtraggio) per controllare il lavoratore, si fuoriesce dall'ambito della disposizione in tal caso, infatti, da strumento che "serve" al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare divengono strumenti che servono al datore per controllarne la prestazione. Con la conseguenza che queste "modifiche" possono avvenire solo alle condizioni la ricorrenza di particolari esigenze, l'accordo sindacale o l'autorizzazione della dir territoriale/ Ministero del lavoro. 14

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO (3/3) 18 giugno 2015- Jobs Act: chiarimenti sui c.d controlli a distanza del lavoratore IN CONCLUSIONE La norma non "liberalizza i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti, Anzi, Il nuovo articolo 4, peraltro, rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato la posizione del lavoratore, imponendo: che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità d'uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con l'accordo sindacale o l'autorizzazione della DTL o del Ministero); e, per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell'esistenza e delle modalità d'uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari. I controlli devono avvenire in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 1/3/ 2007 sull'utilizzo della posta elettronica e di internet. 15

CODICE DELLA PRIVACY: D.Lgs 196/03 Fonte primaria MA ANCHE PROVVEDIMENTI DEL GARANTE E-mail e internet sul luogo di lavoro (1/3/2007) Geolocalizzazione (9/3/2005) Uso della Biometria per controllo ingressi (23/11/2006); Uso Biometria ( 12 /11/ 2014); Privacy nel rapporto di lavoro (23/11/2006). Amministratori di sistema ( 27/11/2008) Videosorveglianza (8/4/2010) 16

LICEITA TRASPARENZA PERTINENZA NON ECCEDENZA NECESSITA CONSERVAZIONE PROPORZIONALITA Avv. Gianmario Elli Copyright 2016 17

CONSIDERAZIONE ASPETTATIVA DI PRIVACY DEL LAVORATORE PRINCIPI GUIDA TRASPARENZA PREVENZIONE vs CONTROLLO NECESSITA, PERTINENZA, NON ECCEDENZA 18

Principio di TRASPARENZA PRESUPPOSTO: ASPETTATIVA DI PRIVACY DEL DIPENDENTE OBBLIGO DI INFORMATIVA AI DIPENDENTI Chiarezza e consapevolezza No monitoraggi occulti : Nulla a sua insaputa Necessità di integrazione:controlli anche su base individuale E, IN AGGIUNTA PRIVACY POLICY Regole di utilizzo degli strumenti di lavoro Informazione sulla possibilità di controlli 19

Principio di NECESSITA E PERTINENZA NO CONTROLLI SISTEMATICI/CONTINUATIVI CONTROLLI SOLO PER GIUSTIFICATI MOTIVI- SUPPORTATI DA INDICI VERIFICHE PERTINENTI ALLO SCOPO verifiche del tempo e non del contenuto* del sito (black/list) e non delle pagine visitate no dati sensibili * salvo casi limitatissimi 20

Principio di NON ECCEDENZA GRADUALITA DEGLI INTERVENTI STEP BY STEP ATTIVITA DI PREVENZIONE CONTROLLI GENERALIZZATI AVVISI GENERALIZZATI CONTROLLO SETTORE AVVISO AL SETTORE CONTROLLO INDIVIDUO 21

PROVVEDIMENTO GARANTE 13 luglio 2016 Dipendenti vs Università di Chieti e Pescara Oggetto Violazione privacy per trattamento dati mediante posta elettronica e altri strumenti di lavoro Decisione Strumenti di lavoro modificati, senza accordo sindacale Dati trattati in violazione di legge, non utilizzabili 22

Studio Legale Zallone Avv. Gianmario Elli Viale Premuda,7 Milano Tel 02 29013583 23