2 pilastro, LAINF Assicurazione infortuni

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Transcript:

2 pilastro, LAINF Assicurazione infortuni Nell ambito del secondo pilastro, l assicurazione infortuni professionale serve a mantenere il tenore di vita abituale.

1. Contesto In Svizzera la previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità si articola su tre pilastri. Previdenza in Svizzera Il primo pilastro punta a garantire il minimo esistenziale durante la vecchiaia e in caso di decesso e invalidità. Il secondo pilastro, unitamente al primo, consente agli assicurati di mantenere pressapoco inalterato il tenore di vita abituale. Il terzo pilastro completa i primi due e mira a coprire esigenze individuali più ampie. Previdenza statale AVS AI 1 pilastro Previdenza professionale LPP LAINF 2 pilastro Previdenza privata vincolata libera 3 pilastro Vecchiaia, decesso e invalidità 2. Persone assicurate Assicurazione obbligatoria La legge prevede l obbligo assicurativo per tutti i lavoratori compresi i lavoratori a domicilio, i tirocinanti, gli apprendisti e i volontari, nonché i familiari dei titolari d azienda che ricevono un compenso in denaro e/o versano i contributi AVS. Chi svolge un attività lavorativa a titolo secondario è soggetto all assicurazione obbligatoria se versa i contributi AVS. Nelle aziende agricole, sono equiparate agli agricoltori autonomi e quindi esonerate dall obbligo assicurativo le seguenti persone: la moglie del dirigente d azienda, gli ascendenti e i discendenti di quest ultimo e relative mogli, nonché i generi e le nuore che verosimilmente rileveranno l azienda. Assicurazione facoltativa I lavoratori autonomi e i loro familiari possono assicurarsi a titolo facoltativo. 2

Un utile panoramica sull assicurazione infortuni professionale. 3. Inizio e fine dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni Inizio La copertura assicurativa ha inizio il giorno in cui, come da contratto, il lavoratore comincia o avrebbe dovuto cominciare a lavorare e, in ogni caso, dal momento in cui si avvia verso il posto di lavoro. Fine La copertura assicurativa termina allo scadere del 30 giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Sulla base di un accordo speciale, l assicurazione per infortuni non professionali può essere protratta per al massimo 180 giorni civili (assicurazione per accordo). Tale accordo deve essere stipulato prima del termine della copertura assicurativa. 4. Eventi assicurati La LAINF assicura i seguenti eventi per tutti gli assicurati: infortuni professionali infortuni non professionali malattie professionali 5. Salario assicurato Il guadagno assicurato è quello considerato ai fini AVS, entro i tetti massimi per anno o giorno previsti dalla legge. Si considera guadagno assicurato la retribuzione AVS percepita prima dell infortunio (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge). 6. Finanziamento Il datore di lavoro si assume il pagamento dei premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. I premi dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore, fatti salvi eventuali accordi derogatori a favore di quest ultimo. I premi sono fissati in per mille del guadagno assicurato e dipendono dal tipo di azienda (classi e gradi di rischio). Il datore di lavoro è tenuto al pagamento della totalità dei premi. Egli deduce dal salario la quota dovuta dal lavoratore. Il calcolo dei premi avviene sulla base del salario assicurato. Gli infortuni e le malattie professionali vengono assicurati per tutti i lavoratori, mentre gli infortuni non professionali vengono assicurati soltanto per i lavoratori che svolgano presso il datore di lavoro un attività di almeno otto ore settimanali. Per le persone che lavorano per meno di 8 ore settimanali, l assicurazione copre eventuali infortuni che si verifichino sul tragitto verso il lavoro. 3

7. Adeguamento delle prestazioni all evoluzione dei prezzi Di norma, ogni due anni le rendite vengono adeguate al carovita in base all indice nazionale dei prezzi al consumo. Nell ambito dell assicurazione facoltativa l adeguamento all evoluzione dei prezzi avviene in misura limitata. 8. Prestazioni assicurate Prestazioni sanitarie: Cure ambulatoriali Rimborso delle spese sostenute per medico, dentista, chiropratico, terapie, cure, medicinali, ecc. (l assicurato può scegliere liberamente il medico). Ospedale Rimborso delle spese per il trattamento, il vitto e il ricovero in camera comune. Le spese derivanti da cure sanitarie eseguite per necessità all estero sono rimborsate fino a un importo massimo pari al doppio delle spese che sarebbero risultate se il trattamento fosse stato eseguito in Svizzera. Rimborso spese: Cure a domicilio Rimborso delle spese sostenute per cure a domicilio necessarie, a condizione che queste siano prestate da personale autorizzato (infermieri, personale qualificato con opportuna formazione, ecc.). Mezzi ausiliari Fornitura di mezzi ausiliari quali protesi, busti, scarpe speciali, carrozzelle, ecc. Danni a cose Vengono risarciti i danni causati da infortunio agli oggetti che sostituiscono una parte del corpo o una sua funzione (ad esempio danni a protesi). Il diritto al risarcimento di occhiali, apparecchi acustici e protesi dentarie sussiste soltanto se la lesione corporale richiede cure. Spese di viaggio, trasporto, salvataggio e trasporto della salma Rimborso delle spese necessarie di viaggio, trasporto, salvataggio e trasporto della salma. Il rimborso all estero non può superare il 20% della retribuzione massima LAINF. Spese funerarie Rimborso delle spese funerarie fino a max sette volte l importo di indennità giornaliera massima assicurata. 4

Prestazioni in denaro Prestazioni per incapacità di guadagno: Indennità giornaliera Le persone in condizioni di totale o parziale inabilità al lavoro hanno diritto a un indennità giornaliera commisurata al grado di incapacità. L indennità giornaliera massima è pari all 80% del guadagno assicurato Termine d attesa: 2 giorni Rendita d invalidità Le persone la cui capacità di guadagno è prevedibilmente limitata in modo permanente o per un periodo prolungato hanno diritto a una rendita d invalidità commisurata al grado di incapacità di guadagno. La rendita d invalidità massima è pari all 80% del guadagno assicurato (insieme alle prestazioni AI o AVS non può superare il 90% del guadagno assicurato). Rendita vitalizia Assegno per grandi invalidi L assicurato ha diritto all assegno per grandi invalidi se, a causa dell invalidità, necessita in via permanente dell aiuto di terzi o di assistenza individuale per compiere le normali attività quotidiane. Prestazioni per i superstiti: Rendita per vedove Le donne con uno o più figli o che abbiano compiuto i 45 anni di età percepiscono una rendita vedovile. 40% del guadagno assicurato Rendita vitalizia Le donne divorziate percepiscono una rendita vedovile se il coniuge era tenuto a versare i contributi di mantenimento. Indennità unica per vedove Se non vengono soddisfatte le condizioni per la corresponsione della rendita, le vedove hanno diritto a un indennità unica. Rendita per vedovi Gli uomini con uno o più figli aventi diritto alla rendita percepiscono una rendita per vedovi. 40% del guadagno assicurato Rendita vitalizia Gli uomini divorziati percepiscono una rendita per vedovi se la moglie era tenuta a versare i contributi di mantenimento. Rendita per orfani di padre o di madre Alla morte di uno dei genitori, i figli fino ai 18 anni d età (massimo 25 se ancora in fase di formazione) maturano il diritto a una rendita per orfani semplice. 15% del guadagno assicurato Versamento al coniuge superstite Rendita per orfani di entrambi i genitori In caso di morte di entrambi i genitori, i figli fino ai 18 anni d età (massimo 25 se ancora in fase di formazione) maturano il diritto a una rendita per orfani doppia. 25% del guadagno assicurato Versamento al rappresentante legale In caso di più superstiti la rendita massima ammonta complessivamente al 70% del guadagno assicurato. Qualora si superi tale soglia, le singole rendite vengono proporzionalmente ridotte. Se i superstiti hanno diritto a prestazioni AVS o AI, la rendita complessiva massima ammonta al 90% del guadagno assicurato. Prestazioni complementari: Indennità per menomazione dell integrità L assicurato ha diritto a un unica prestazione in soluzione unica se in seguito a un infortunio accusa una menomazione importante e durevole dell integrità fisica o mentale. Il Consiglio federale ha redatto un elenco che specifica gli importi di tali indennità (ad es. perdita di un piede 30%, sordità totale 85% del guadagno assicurato massimo). L indennità massima non può superare il salario assicurato (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge). 5

9. Riduzione e rifiuto di prestazioni La LAINF può ridurre o negare prestazioni qualora le persone assicurate abbiano subito un infortunio per propria colpa, a seguito di pericoli straordinari o di atti temerari. Le prestazioni possono inoltre essere ridotte se il danno alla salute è solo in parte conseguenza di un infortunio (concorso di diverse cause di sinistri). 10. Assicuratori L applicazione della LAINF viene gestita da diversi istituti di assicurazione. I principali assicuratori sono la Suva (Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni) e gli assicuratori privati contro gli infortuni. Anche casse pubbliche contro gli infortuni e casse malattia riconosciute sono autorizzate a offrire assicurazioni LAINF. La legge stabilisce quali aziende hanno l obbligo di assicurarsi presso la Suva e quali possono optare per la libera scelta di un altro assi curatore. A titolo di esempio, sono assicurati presso la Suva i lavoratori delle seguenti aziende: aziende industriali aziende forestali aziende di comunicazione e trasporto aziende per la produzione di bevande aziende di distribuzione d elettricità, gas e acqua, nonché quelle di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque aziende di lavoro interinale, ecc. A titolo di esempio, sono assicurati presso assicuratori privati i lavoratori delle seguenti aziende: società del terziario come banche e assicurazioni farmacie, boutique, drogherie rivendite di biciclette centri fitness pensioni hotel piscine coperte, piscine all aperto, ecc. Nota: per informazioni dettagliate in merito ai limiti previsti dalla legge consultare l opuscolo «Sicurezza sociale in Svizzera», aggiornato annualmente. 6

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