Comune di Garlasco Provincia di Pavia Area Territorio Ufficio SUAP REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE

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Comune di Garlasco Provincia di Pavia Area Territorio Ufficio SUAP REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE Approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 26.11.2003 Modificato con deliberazione di C.C. n. 20 del 29/03/2007 1

INDICE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Art. 3 CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L ESERCIZIO DELL AUTORIZZAZIONE Art. 4 Presentazione della domanda Art. 5 Art. 6 Trasferimento di esercizio e subingresso Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Sospensione dell attività CAPO III REQUISITI IGIENICO SANITARI Art. 11 Requisiti igienico sanitari dei locali Art. 12 Arredamento attrezzature e dotazione degli esercizi Art. 13 Controllo sanitario del personale Art. 14 Uso dei guanti per trattamenti speciali CAPO IV NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Art. 15 Art. 16 Art. 17 Orari e tariffe Art. 18 Indicazioni obbligatorie Art. 19 Revoche e decadenze Art. 20 Sanzioni Art. 21 Abusivismo Art. 22Richiamo normativa vigente Art. 23 Entrata in vigore del regolamento 2

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l attività di acconciatore di cui alla Legge n. 174/2005, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitale o in altra qualsiasi forma di cui all art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in apposito locale, in conformità a quanto stabilito dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla Legge n. 174 del 17/08/2005. Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani,o a domicilio degli stessi anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, deve sottostare alle leggi e alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo. Non è consentito lo svolgimento dell attività di cui al presente regolamento, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO ART. 3 ATTIVITA PLURIME CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA ART. 4 DENUNCIA D INIZIO ATTIVITA L esercizio dell attvità è soggetto ad una comunicazione di inizio attività, che deve essere presentata al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell impresa; b) l attività professionale che il richiedente intende esercitare; c) la precisa ubicazione del locale d esercizio; d) planimetria dei locali su scala 1:100, con allegata dichiarazione che gli stessi sono conformi alle norme urbanistiche; e) l'indicazione se l attività viene esercitata presso l abitazione del titolare; f) certificato della Commissione provinciale per l artigianato attestante la qualifica professionale; g) certificato dell autorità sanitaria che attesti l idoneità igienica dei locali; h) atto costitutivo della società; d) copia del contratto d affitto dei locali o altro atto che dimostri la disponibilità dei locali; e) autorizzazione sanitaria rilasciata dall ASL competente; f) atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90. Occorre inoltre presentare, non appena ottenuta, la certificazione di iscrizione all Albo delle imprese artigiane. ART. 5 ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ART. 6 TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO E SUBINGRESSO Coloro che intendono trasferire la sede dell attività in un altra località del territorio comunale o subentrare ad un attività esistente, dovranno presentare apposita comunicazione, recante in allegato: a) planimetria dei locali dove si intende esercitare l attività; 3

b) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci o del Direttore nel caso di società non artigiana; c) copia dell atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale. d) copia del contratto d affitto dei locali o altro atto che dimostri la disponibilità dei locali. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all autorizzazione richiesta. ART. 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTO O DI SUBINGRESSO ART. 8 COMMISSIONE COMUNALE ART. 9 DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - RICORSO ART. 10 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' Gli acconciatori possono sospendere momentaneamente la loro attività, dichiarando i motivi della temporanea cessazione, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione, conservandone la titolarità. Il Funzionario può prorogare il periodo di sospensione dell attività per fondati motivi. CAPO III REQUISITI IGIENICO - SANITARI ART. 11 REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI L accertamento dei requisiti igienico sanitari viene eseguito dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, che vi provvede con sopralluogo rilasciando un parere circa l idoneità dei locali, delle attrezzature, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia. ART. 12 ARREDAMENTO ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI Tutti gli esercizi relativi all attività prevista dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonchè di una cassetta, per la raccolta giornaliera delle immondizie. Il mobilio e l arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all importanza dell esercizio stesso e al numero dei lavoratori, nonchè di una cassetta pronto soccorso. Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. ART. 13 CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE In esecuzione della deliberazione di C.C. n. 59 del 27.09.2002 viene abrogato l obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria. ART. 14 USO DEI GUANTI PER TRATTAMENTI SPECIALI E fatto obbligo dell uso dei guanti al personale che utilizza cosmetici od altro materiale a potenziale rischio tossico e/o allergizzante. CAPO IV NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO ART. 15 NUMERO DEGLI ESERCIZI IN RELAZIONE AGLI ABITANTI 4

ART. 16 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI - DISTANZA ART. 17 ORARI E TARIFFE Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria. Non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale. E fatto obbligo al titolare dell autorizzazione di esporre l orario in maniera ben visibile dall esterno del negozio. E concessa la prosecuzione dell attività a porte chiuse per l ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario. Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche. ART. 18 INDICAZIONI OBBLIGATORIE I titoli attestanti le qualificazioni del personale addetto devono essere esposte all interno dell esercizio. ART. 19 REVOCHE E DECADENZE Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere sospese per violazione delle disposizioni vigenti in materia. Qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in sede di inizio attività può essere disposta la sospensione dell attività. La sospensione dell attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell autorizzazione. ART. 20 SANZIONI Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e sanzionate a norma della legge 24/11/1981 n. 689. Art. 21 - ABUSIVISMO Il Sindaco ordina in via immediata la cessazione delle attività quando questa sia esercitata in difformità a quanto indicato nel presente regolamento. Decorsi 10 giorni dall ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l esecuzione forzata a spese dell interessato e la trasmissione degli atti all Autorità Giudiziaria. Nel caso di esercizio abusivo dell attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente. ART. 22 RICHIAMO NORMATIVA VIGENTE Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative delle Leggi n. 161 del 14/02/1963 n. 161, e successive modifiche ed integrazioni, n. 174 del 17/08/2005 e dei regolamenti vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica.. ART. 23 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento entra in vigore nei termini e ai sensi dell art. 124 del D.Lgs. n. 267/00, e abroga il precedente regolamento e ogni altra disposizione in materia. 5