Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno dell Iraq

Documenti analoghi
Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Repubblica delle Filippine

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Turchia

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Irlanda

Accordo provvisorio sulle aviolinee tra la Svizzera e la Cecoslovacchia 2

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Svezia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Pakistan

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Danimarca

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e Israele

Conchiuso il 9 dicembre 1946 Approvato dall Assemblea federale il 26 aprile Entrato in vigore il 9 dicembre 1946

Accordo provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e i Paesi Bassi

Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Svizzera e il Congo-Brazzaville 2 concernente i trasporti aerei regolari

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno d Afganistan concernente i servizi aerei

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Giappone. Traduzione 1. (Stato 5 febbraio 2014)

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudan concernente i trasporti aerei tra i loro territori rispettivi ed oltre

Accordo tra la Svizzera e la Tunisia concernente i trasporti aerei 2

Accordo concernente i servizi aerei tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Panama

Accordo

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell Ecuador concernente i trasporti aerei regolari

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord

Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Costa d Avorio 2 concernente i trasporti aerei

Concluso il 13 marzo 1989 Approvato dall Assemblea federale il 6 ottobre Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 febbraio 1993

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e l Italia

Accordo multilaterale concernente i diritti commerciali per i trasporti aerei non regolari in Europa

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan concernente il traffico aereo di linea

Accordo fra la Confederazione Svizzera e il Koweit 2 concernente i trasporti aerei regolari

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato di Oman concernente il traffico aereo di linea

Accordo del 31 ottobre 1960 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione Birmana concernente i trasporti aerei 1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare d Ungheria concernente i trasporti aerei regolari 2.

Accordo del 20 febbraio 1975 tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

Conchiuso a Colombo il 19 maggio 1966 Approvato dall Assemblea federale il 9 marzo Entrato in vigore il 1 o giugno 1967

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell Unione di Myanmar 2 concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Svizzera e la Repubblica delle Seychelles concernente il traffico aereo di linea

SENATO DELLA REPUBBLICA

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Araba d Egitto concernente il traffico aereo di linea

Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Capo Verde concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar concernente il traffico aereo di linea

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia concernente il traffico aereo di linea

tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica d Indonesia concernente il traffico aereo di linea

Accordo multilaterale concernente i certificati di navigabilità degli aeromobili importati. Traduzione 1

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Accordo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell Iran concernente i trasporti aerei

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea concernente i trasporti aerei regolari

Accordo

Traduzione 1. (Stato 19 febbraio 2012)

Convenzione

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cuba concernente il traffico aereo di linea Art.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno del Marocco concernente i trasporti aerei regolari.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Hascemita di Giordania concernente il traffico aereo

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait concernente i trasporti aerei

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Camerun concernente i trasporti aerei

Concluso il 30 giugno 1995 Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 maggio a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso b) merci;

Accordo Provvisorio concernente le aviolinee tra la Svizzera e la Grecia

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e lo Stato di Eritrea concernente il traffico aereo di linea

Convenzione

Accordo. Traduzione 1

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente il traffico aereo di linea fra i rispettivi territori e oltre

Traduzione 1. (Stato 21 luglio 2016)

Accordo aereo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile concernente il traffico aereo di linea

Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e la Norvegia

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Ceca concernente il traffico aereo

Accordo. Traduzione 1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia concernente il traffico aereo di linea

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 403

Traduzione 1. (Stato 12 febbraio 2010)

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Canada concernente i trasporti aerei

Accordo concernente i trasporti aerei tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Libano

SENATO DELLA REPUBBLICA

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka concernente il traffico aereo di linea

I. Trasporti di persone. Traduzione 1 Accordo

Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee

Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria concernente il traffico aereo di linea

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente il traffico aereo di linea

Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati. Titolo 1. Traduzione. (Stato 1 maggio 1987)

Accordo tra la Svizzera e l Italia sulla compensazione finanziaria in materia d assicurazione-disoccupazione dei frontalieri

Accordo. Testo originale

Accordo concernente il traffico aereo di linea tra la Confederazione Svizzera e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista

CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958

Conchiuso il 30 maggio 1974 Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 ottobre 1974

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d Albania concernente il traffico aereo di linea

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo australiano concernente il traffico aereo

Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico concernente il traffico aereo di linea

Transcript:

Traduzione 1 Accordo concernente i servizi aerei tra la Svizzera e il Regno dell Iraq 0.748.127.194.32 Conchiuso il 31 marzo 1952 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre 1952 2 Entrato in vigore il 30 giugno 1956 Il Consiglio federale svizzero e il Governo iracheno, considerando: che le possibilità dell aviazione commerciale, come mezzo di trasporto, sono considerevolmente aumentate; che è opportuno organizzare in modo sicuro e ordinato le comunicazioni aeree regolari ed estendere per quanto possibile la cooperazione internazionale in questo campo; che è per conseguenza necessario conchiudere tra la Svizzera e il Regno dell Iraq un accordo che disciplini i trasporti aerei con l apertura di servizi regolari, hanno a tale scopo designato i loro plenipotenziari i quali debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 a. Le Parti contraenti s accordano l un l altra, in tempo di pace, i diritti specificati nell allegato per l apertura dei servizi aerei internazionali regolari definiti nell allegato stesso, che fanno scalo sui loro rispettivi territori o li sorvolano. b. Ciascuna Parte contraente designa una o più imprese di trasporti aerei per l esercizio dei servizi convenuti, dei quali stabilisce la data di apertura. Art. 2 a. Con riserva dell articolo 8 del presente accordo, l autorizzazione d esercizio necessaria deve essere rilasciata alle imprese designate da ciascuna Parte contraente. b. Tuttavia, prima di essere autorizzate ad aprire i servizi convenuti, le imprese designate possono essere richieste di provare, davanti all autorità aeronautica competente a rilasciare l autorizzazione d esercizio, che adempiono le condizioni prescritte RU 1956 865; FF 1952 II 185 ediz. franc. 1952 III 181 ediz. ted. 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 Art. 1 del DF del 16 dic. 1952 (RU 1953 1275) 1

0.748.127.194.32 Aviazione dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati da questa autorità a tutte le imprese di trasporti aerei degli altri Stati. Art. 3 a. Le imprese designate fruiranno, sia nella Svizzera sia nell Iraq, di possibilità eguali ed eque per l esercizio dei servizi convenuti. b. La capacità di trasporto offerta dalle imprese designate sarà adeguata alla richiesta di traffico. c. Le imprese designate terranno conto per i tragitti comuni dei loro reciproci interessi allo scopo di non pregiudicare indebitamente i loro servizi rispettivi. d. I servizi convenuti perseguiranno essenzialmente lo scopo di offrire una capacità di trasporto che corrisponda alla richiesta di traffico tra il paese al quale appartiene l impresa designata e i paesi ai quali il traffico è destinato. e. Il diritto di imbarcare e quello di sbarcare sul territorio di una Parte contraente, negli scali indicati nelle tavole qui appresso, del traffico internazionale a destinazione di terzi paesi riconosciuti dalle due Parti contraenti o proveniente da essi saranno esercitati conformemente alle norme generali di un ordinato sviluppo, alle quali hanno sottoscritto i Governi svizzero e iracheno e in modo che la capacità sia adeguata: 1. alla richiesta di traffico tra il paese di provenienza e quelli di destinazione; 2. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti; 3. alla richiesta di traffico delle regioni sorvolate, tenuto conto delle aviolinee locali e regionali. Art. 4 Le tariffe saranno fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto della economia dell esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche di ciascun servizio, come la rapidità e la comodità. Sarà tenuto parimente conto delle raccomandazioni dell Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In mancanza di siffatte raccomandazioni, le imprese designate consulteranno le imprese di trasporti aerei di terzi Stati che prestano servizio sulle stesse tratte. Gli accordi intervenuti saranno sottoposti all approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti contraenti. Se le imprese designate non hanno potuto accordarsi tra di loro, le suddette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, sarà fatto capo alla procedura prevista nell articolo 9 del presente accordo. Art. 5 a. Per l uso degli aeroporti ed altre facilitazioni concesse da una Parte contraente, le imprese designate dall altra Parte non devono pagare tasse superiori a quelle pagate dagli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali del genere. b. I carburanti, i lubrificanti e le parti di ricambio introdotti o presi a bordo sul territorio di una Parte contraente dalle imprese designate dall altra Parte contraente o 2

Servizi aerei Accordo con Iraq 0.748.127.194.32 per conto di tali imprese e destinati unicamente all uso degli aeromobili di queste imprese goderanno del trattamento nazionale per quanto concerne i dazi, le spese d ispezione e le altre tasse o imposte applicabili alle imprese di trasporti aerei che partecipano al traffico internazionale; resta tuttavia convenuto che nessuna Parte contraente è tenuta a concedere alle imprese designate dall altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello che quest ultima Parte contraente concederebbe in un caso analogo. c. Gli aeromobili che le imprese designate da una Parte contraente usano sui servizi convenuti, come pure i carburanti, i lubrificanti, le parti di ricambio, il normale equipaggiamento e le provviste di bordo che restano negli aeromobili saranno sul territorio dell altra Parte contraente esenti da dazio, da spese d ispezione o altre tasse e imposte nazionali, anche se sono usati o consumati durante il sorvolo di detto territorio. Art. 6 I certificati di navigabilità, i brevetti d idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte contraente e ancora valevoli saranno riconosciuti dall altra Parte contraente per l esercizio dei servizi convenuti. Ciascuna Parte contraente si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere per la circolazione al disopra del suo territorio i brevetti d idoneità e le licenze rilasciati ai suoi cittadini da un terzo Stato. Art. 7 a. Le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente e concernenti l entrata o l uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale o i voli di questi aeromobili al disopra di detto territorio si applicheranno alle imprese designate dell altra Parte contraente. b. Le leggi e i regolamenti che disciplinano sul territorio di una Parte contraente l entrata, la permanenza e l uscita di passeggeri, equipaggi, invii postali o merci, come quelli concernenti le modalità, l immigrazione, i passaporti, le formalità doganali e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, invii postali o merci trasportati dagli aeromobili delle imprese designate dall altra Parte contraente, quando questi aeromobili si trovano su detto territorio. c. I passeggeri che transitano attraverso il territorio di una Parte contraente saranno sottoposti a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto saranno esenti da dazi, spese d ispezione e tasse del genere. Art. 8 Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare un autorizzazione d esercizio a un impresa designata dall altra Parte contraente, qualora non abbia la prova che una parte importante della proprietà e il controllo effettivo di quest impresa sono nelle mani di cittadini di una o dell altra Parte contraente o quando l impresa non si conforma alle leggi e ai regolamenti di cui all articolo 7 o non adempie gli obblighi derivanti dal presente accordo. 3

0.748.127.194.32 Aviazione Art. 9 a. Le Parti contraenti convengono di sottoporre ad arbitrato le contestazioni concernenti l interpretazione e l applicazione del presente accordo o del suo allegato che non fossero regolate mediante trattative dirette. b. Le contestazioni saranno portate davanti a qualsiasi tribunale competente che fosse costituito in seno all Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale istituita dalla Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 3 oppure, in mancanza di siffatto tribunale, davanti al Consiglio dell organizzazione. c. Tuttavia le Parti contraenti possono, di comune accordo, regolare le contestazioni portandole sia davanti a un tribunale arbitrale sia davanti ad un altra persona od organizzazione. d. Le Parti contraenti s impegnano a conformarsi alla sentenza pronunciata. Art. 10 Il presente accordo e tutti i contratti che a esso si riferiscono saranno registrati presso l Organizzazione della navigazione aerea civile internazionale istituita dalla Convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. 4 Art. 11 a. Il presente accordo sarà ratificato dalle due Parti contraenti e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Baghdad. L accordo entrerà in vigore alla data di detto scambio. b. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tempo in tempo per accertarsi che le norme definite nel presente accordo siano applicate in modo soddisfacente. Esse terranno conto, in particolare, delle statistiche del traffico dei servizi convenuti, che s impegnano a scambiarsi regolarmente. c. Il presente accordo e il suo allegato dovranno essere messi in concordanza con qualsiasi convenzione di carattere multilaterale che dovesse vincolare più tardi le Parti contraenti. d. Modificazioni dell allegato potranno essere convenute tra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti. e. Ciascuna Parte contraente può porre fine al presente accordo mediante notificazione fatta un anno prima all altra Parte contraente. 3 RS 0.748.0 4 RS 0.748.0 4

Servizi aerei Accordo con Iraq 0.748.127.194.32 In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Baghdad, il quinto giorno del mese di Rajab 1371 dell Egira, corrispondente al trentunesimo giorno del mese di marzo 1952 dell Era cristiana, in doppio esemplare, nelle lingue araba e francese, l una e l altra facendo parimente fede. Per il Consiglio federale svizzero: (firm.) F. Kappeler Per il Governo iracheno: (firm.) S. Al Wadi 5

0.748.127.194.32 Aviazione Allegato 5 Le imprese designate da ciascuna Parte contraente fruiscono, sul territorio dell altra Parte contraente, del diritto di transito e del diritto di scalo per scopi non commerciali, con facoltà di valersi degli aeroporti e delle altre agevolezze previste per il traffico internazionale; esse fruiranno inoltre, negli scali indicati dalle tavole qui appresso, del diritto d imbarcare e sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni previste nell accordo e nel capoverso seguente. L estensione del diritto di traffico delle imprese designate da una Parte contraente tra il territorio dell altra Parte e di Stati terzi sarà convenuta mediante scambio di lettere tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e potrà essere riconsiderata secondo i bisogni. Tavola I Linee servite dalle imprese designate dalla Svizzera: 1. Scali in Svizzera Monaco Praga Vienna Budapest Belgrado Bucarest Sofia Atene Istanbul Ankara Nicosia Beirut Damasco Amman Baghdad o Basra, e oltre nelle due direzioni. 2. Scali in Svizzera Monaco Praga Vienna Roma Tripoli Bengasi Atene Nicosia Cairo Beirut Damasco Amman Baghdad o Basra, e oltre nelle due direzioni. Tavola II Linee servite dalle imprese designate dall Iraq: 1. Scali nell Iraq Amman Damasco Beirut Nicosia Ankara Istanbul Atene Sofia Bucarest Belgrado Budapest Vienna Praga Monaco Zurigo o Ginevra, e oltre nelle due direzioni. 2. Scali nell Iraq Amman Damasco Beirut Cairo Nicosia Atene Bengasi Tripoli Roma Vienna Praga Monaco Zurigo o Ginevra, e oltre nelle due direzioni. Le imprese designate hanno facoltà d omettere, sulle linee summenzionate, tutti o taluni scali in tutti o in taluni voli. 5 Nuovo tenore giusta il prot. del 16 marzo 1962 (RU 1962 417) 6