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12248/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ULIANA ARMANO - Presidente - Dott. FRASCA - Consigliere - Oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER CREDITI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO. SENTENZA DEL GiUniCE DT P ACE. MPI ic ;NAZIONE ESPERIBILE. Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - CI 14/04/2016 - CC Dott. ANTONIETTA SCRIM_A - Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA 849/2015 Cuce,.. 1224 Rep 4- ci sul ricorso 849-2015 proposto da: elettivamente domiciliato in RONIA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - Contro ; - intimato - avverso la sentenza n. 874/2014 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO, depositata il 24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO È stata depositata la seguente relazione. «L Il Giudice di pace di Catanzaro, con decreto del 31 luglio 2013, ha ingiunto a U il pagamento di curo 1.818,78 in favore dell'avv. Il a titolo di competenze professionali. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e nel giudizio si è costituito l'avv. chiedendone il rigetto. Il Giudice di pace ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha compensato integralmente le spese di lite. 2. Contro la sentenza del Giudice di pace ricorre l'avv. con atto affidato a due motivi. U M non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto inammissibile. 4. Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che le sentenze pronunciate dal giudice di pace al di fuori del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili esclusivamente con l'appello ordinario, anziché con l'appello a motivi limitati di cui all'art. 339, ultimo comma, cod. proc. civ., trattandosi di pronunce emesse secondo diritto (v. ordinanza 24 novembre 2011, n. 24836, e sentenza 25 agosto 2014, n. 18184). La presente controversia, avente ad oggetto un credito professionale per la somma di euro 1.819,78, oltre interessi, oltrepassa i limiti fissati -2-

dall'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudizio di equità e rientra, quindi, nell'ipotesi ora descritta, per cui la sentenza del Giudice di pace avrebbe dovuto essere impugnata, siccome soggetta ratione temporis al regime di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, con l'appello ordinario e non con il ricorso per cassazione. 5. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile». MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le precisazioni che seguono. 2. Con la memoria ora richiamata il ricorrente pone all'esame della Corte una questione processuale relativa all'impugnazione esperibile nei confronti della sentenza del giudice di pace che abbia deciso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali dell'avvocato. Osserva l'avv. che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, in tali controversie professionali il giudizio di primo grado è definito con ordinanza non appellabile, il che dovrebbe comportare la correttezza dello strumento di impugnazione proposto. 2.1. Com'è noto, in epoca antecedente alla riforma dei riti civili di cui al citato d.lgs. n. 150 del 2011, la giurisprudenza di questa Corte era solidamente attestata nel senso che in tema di onorari di avvocato, il giudizio di opposizione al procedimento di liquidazione deve svolgersi in ogni caso a norma degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e cioè essere deciso in camera di consiglio con ordinanza non -3-

impugnabile, con la conseguenza che, anche se sia stato seguito il rito ordinario, al provvedimento conclusivo, pur se adottato nella forma della sentenza, deve riconoscersi natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., salvo che la contestazione involga i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso per prestazioni giudiziali in materia civile, e non già la sola misura di questo, ipotesi nella quale, invece, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione può essere impugnata soltanto con l'appello (v. la sentenza 15 marzo 2010, n. 6225). Di tale impostazione si trova una chiara eco anche nella sentenza 11 gennaio 2011, n. 390, delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha riconosciuto che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio (sentenza ovvero ordinanza), ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi; e in quel caso, infatti, le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile l'appello proprio in base ad una valutazione formale, senza considerare che il giudizio (svoltosi come opposizione a decreto ingiuntivo) aveva assunto una forma tipicamente contenziosa, per cui non aveva alcun senso escludere l'impugnazione con l'appello. 2.2. Si tratta di stabilire se questi principi resistano alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2011 oppure no; e la questione, come presto si dirà, non è del tutto nuova nella giurisprudenza di questa Corte. Tale decreto ha, tra l'altro, abrogato gli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, riformulando nel contempo il relativo art. 28, il quale oggi stabilisce che per «la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della -4-

causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150». Segue, in coerenza con il nuovo disposto, l'art. 14 del digs. n. 150 del 2011, il quale al comma 1 dispone che le controversie <previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo». Dopo di che, il comma 4 dell'art. 14 stabilisce che «l'ordinanza che definisce il giudizio non è impugnabile». I due testi non appaiono pienamente coordinati fra loro; mentre l'art. 28, infatti, sembra consentire il ricorso alla procedura di cui all'art. 14 se non si intende agire co/procedimento per ingiumuine, il medesimo art. 14 pare, invece, disporre che siano regolati col rito sommario entrambi i procedimenti. Comunque sia, tralasciando queste improprietà, si tratta di stabilire se, introdotto il giudizio, come nella specie, col procedimento per ingiunzione, la pronuncia che decide sulla relativa opposizione, assunta nella specie in forma di sentenza, sia soggetta ad appello o a ricorso immediato per cassazione sulla base del complesso delle disposizioni sopra citate. 2.3. Osserva questo Collegio che, in linea con quanto già disposto dalla sentenza 5 ottobre 2015, n. 19873, di questa Corte, nonostante le modifiche introdotte dal decreto n. 150 del 2011, i presupposti dei differenti procedimenti siano rimasti, nella sostanza, immutati. Il procedimento di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, infatti, presuppone com'è confermato dalla sua stessa collocazione -5-

all'interno di una legge che ha ad oggetto gli onorari di avvocato per le prestazioni in materia civile che si stia discutendo del solo quantum della prestazione professionale, senza che vi sia alcun dubbio sull'an dell'esistenza del diritto al compenso, e ciò anche se si sia intrapreso il giudizio monitorio. Qualora, invece, si contesti «l'insorgenza o la persistenza del diritto stesso a percepire gli onorari, viene meno la ragione per la sottrazione ad un controllo di merito in sede di appello della pronuncia terminativa del procedimento» (così la sentenza n. 19873 del 2015). D'altra parte, la riforma del 2011 non ha interessato anche le norme del codice di rito sul procedimento per ingiunzione; e l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 stabilisce, con previsione generale applicabile alle controversie disciplinate dal rito sommario ivi regolato, che il loro propn'una sia costituito dalla mancata applicazione dei commi secondo e terzo dell'art. 702-ter cod. proc. civ., cioè dalla mancata convertibilità nel rito ordinario di cognizione, e non dalla loro inappellabilità (v. sul punto la sentenza 29 febbraio 2016, n. 4002, ricostruttiva del sistema, anche se in relazione ad un caso diverso da quello odierno). La non convertibilità del rito sommario come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 65 del 2014 discende espressamente dalla previsione della legge delega e corrisponde all'inammissibilità del procedimento speciale di cui alla legge n. 794 del 1942 «nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso». Nel caso in esame, dunque, a prescindere dalla forma del provvedimento del Giudice di pace di Catanzaro impugnato in questa sede (sentenza), emesso a conclusione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emergono con chiarezza due decisivi elementi, e cioè che il procedimento si è svolto con il rito ordinario e non con il rito sommario e, soprattutto, che vi era contestazione sull'an -6-

dell'esistenza del diritto dell'avv. Horesta a percepire i propri compensi professionali. Non sussisteva, quindi, alcuna ragione per escludere il diritto-dovere della parte di impugnare la sentenza con l'appello, il che comporta l'inammissibilità dell'odierno ricorso per cassazione. 3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile 3,11 14 aprile 2016. Il 1\ residente DEPOSITATO I10EUF% 090,.rna.L.*IA N 1/sWIVIVIR1,~~ \ U'---, 11Faizairmazio Giudiziario Otaoila LATROF -7-