NORMATIVE ABROGATE
NORMATIVA ATTUALE 13 articoli in tutto dal 222 al 232 art. 233: campo applicazione art. 234: definizioni art. 235: sostituzione e riduzione art. 236: valutazione del rischio art. 237: misure tecniche, organizzative, procedurali art. 238: misure tecniche art. 239: informazione e formazione art. 240: esposizione non prevedibile art. 241: operazioni lavorative particolari art. 242: accertamenti sanitari.. art. 243: registro esposizione art. 244: registrazione dei tumori art. 245: Adeguamenti normativi
Art. 233 Si applica quando nell ambiente di lavoro sono presenti sostanze cancerogene a causa dell attività di lavoro Non si applica nelle attività disciplinate dal capo III (amianto) Per esposizioni a radiazioni ionizzanti
Art. 234 DEFINIZIONI cancerogeni - Sostanza: classificata CANCEROGENA ai sensi D.lgs 52/97 Preparato: classificato cancerogeno quando una o più sostanze (punto 1) è in concentrazione >0.1% Sostanza o preparato o processo di cui all allegato XLII o sostanza o preparato emessi durante un processo elencato nell allegato XLII.
DEFINIZIONI mutageni - Sostanza: classificata MUTAGENA ai sensi D.lgs 52/97 Preparato: classificato MUTAGENA quando una o più sostanze (punto 1) è in concentrazione >0.1% Art. 234 VALORI LIMITE Concentrazione media ponderata nel tempo (8 ore) di un agente cancerogeno o mutageno, rilevata nell aria nella zona di respirazione del lavoratore Periodo di riferimento: stabilito nell allegato XLIII (8ore)
Classificazione cancerogeni - Europea: categoria 1 categoria 2 categoria 3 (sicuramente nell uomo) (sicuramente nelle cavie non evidenze sull uomo) (possibili su cavie, ma insufficienti a catalogarle nella cat. 2) IARC: gruppo 1 (sicuramente cancerogeno) gruppo 2A (probabilmente cancerogeno) gruppo 2B (possibile cancerogeno) gruppo 3 (non può essere classificato come cancerogeno per l uomo) gruppo 4 (probabilmente non cancerogeno)
Classificazione - mutageni - Europea: categoria 1 categoria 2 (sicuramente nell uomo) (assimilate agli umani sulla base di studi su cavie) categoria 3 (possibili effetti mutageni su cavie insufficienti a catalogarle nella cat.2)
Sono cancerogene solo le sostanze classificate di categoria 1 e 2 dalla UE Se sono classificate cancerogene dalla IARC (categorie 1 e 2 2b) ma non dalla UE non devono rispettare il capo II del Dlgs 81/08 Sono classificate cancerogene le sostanze che i produttori della UE o di altri paesi che esportano i loro prodotti nella UE classificano come cancerogene di categoria 1 e 2
All. XLII Allegato XLII Elenco sostanze, preparati e processi Produzione auramina con metodi Michler Lavori con esposizione a IPA (in fuliggine, catrame, pece di carbone) Lavori con esposizione a polveri, fumi, nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a T elevate Processo degli acidi forti, fabbricazione alcool isopropilico Esposizione a polvere di legno duro
Allegato XLIII VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE Benzene: 1 ppm (=3.25 mg/m3) Cloruro di vinile monomero: 3 ppm, 7.77 mg/mc Polveri di legno:-5,00mg/mc
COME INDIVIDUARE UNA SOSTANZA CANCEROGENA O MUTAGENA Riportano in etichetta le frasi R45 e R49, Devono rispondere ai criteri di classificazione CE nelle categorie cancerogene 1 o 2 o ai criteri di classificazione nelle categorie mutagene 1 e 2 La Commissione consultiva tossicologica nazionale (CCTN) pubblicherà un elenco di sostanze che poi aggiornerà (elenco non esaustivo perché parziale) Non si possono dare criteri certi Nei casi incerti(quelli non previsti dagli allegati) ricorrere alla classificazione data dai produttori, obbligati alla classificazione con frasi R
Di conseguenza è cancerogeno o mutagena una sostanza che: Frasi di rischio R45, R49, R46 È una delle sostanze o lavorazioni di cui all allegato XLII D.lgs 81/08 Viene etichettata dal produttore con: R45, R49, R46. Classificata nelle categorie 1 e 2 CE
Quando esiste una possibile esposizione a cancerogeni o mutageni? Aggiungere slids Quando nel ciclo produttivo si utilizzano o si formano s. cancerogene o mutagene Spesso sono ubiquitarie in ambienti di vita e lavoro (IPA, combustione incompleta ecc) Allora è necessario Dimostrare il rischio aggiuntivo dell ambiente di lavoro rispetto a quello di vita, valutato per confronto delle misurazioni (confronto con popolazione non esposta)
Quando esiste una possibile esposizione a cancerogeni o mutageni? ESPOSIZIONE POTENZIALE ESPOSIZIONE Linee guida Quando la concentrazione nell ambiente di lavoro è > di quella possibile dopo eventi accidentali Quando la concentrazione nell ambiente di lavoro è > di quella ambientale (se sono stati stabiliti limiti) Quando il cancerogeno è presente e deriva dalle lavorazioni
Art. 235 Sostituzione e riduzione Sostituire o ridurre, se tecnicamente fattibile (la sostanza o il procedimento) Se non è possibile, utilizzo del ciclo chiuso, se possibile Se non è possibile esposizione più bassa possibile (non > valori limite allegato XLIII) SE SI SUPERA TALE VALORE: FERMARE L ATTIVITA
Art. 236 Caratteristiche delle lavorazioni Durata e frequenza Quantitativi prodotti o utilizzati Concentrazione Cosa considerare nella valutazione del rischio Capacità di penetrare nell organismo Stato fisico (se solido: scaglie, massa, polvere) Se contenuti in matrice solida SI DEVONO CONSIDERARE TUTTI I POSSIBILI MODI DI ESPOSIZIONE ANCHE IL CUTANEO
Art. 236
Elenco attività con presenza di sostanze di cui all allegato XLII, (motivi per cui sono utilizzate queste sostanze e non altre meno pericolose) Quantitativi: prodotti, utilizzati, sottoprodotti Numero lavoratori esposti Esposizione e grado di esposizione dei lavoratori Misure preventive e protettive Tipo DPI Indagini svolte per accertare se sia possibile la sostituzione delle sostanze
segue VALUTAZIONE RISCHIO Valutazione ripetuta in occasione di mutamenti significativi In ogni caso ogni 3 anni L RLS ha accesso ai dati
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI Progettazione programmazione e sorveglianza delle lavorazioni in modo che non vi è emissione Se non è possibile, aspirazioni localizzate In ogni caso ventilazione generale Misurazioni (metodi allegato All. XLI) Regolare pulizia di locali attrezzature e impianti Procedure in caso di emergenza (esposizioni elevate) Conservazione, trasporto manipolazione in sicurezza Raccolta, immagazzinamento rifiuti in sicurezza (contenitori etichettati) Misure protettive particolari, in accordo con il MC, per determinate categorie di lavoratori Art. 237
Servizi igienici MISURE TECNICHE indumenti protettivi, armadietti doppio scomparto DPI, custoditi a parte e puliti ogni volta Divieto di fumare, mangiare, applicare cosmetici, usare pipette a bocca Art. 238
INFORMAZIONE e FORMAZIONE Ogni 5 anni Art. 239 Prima di adibire il lavoratore Variazioni significative informazione sulla pericolosità degli agenti, dove sono presenti precauzioni da prendere misure igieniche indumenti e DPI come prevenire gli incidenti
ESPOSIZIONE NON PREVEDIBILE Art. 240 In caso di incidente: individua e rimuove Allontanamento dei lavoratori non interessati Intervento dei lavoratori incaricati (DPI adeguati) Comunicazione dell incidente all organo di vigilanza, misure adottate OPERAZIONI LAVORATIVE PARTICOLARI Art. 241 Manutenzione Accesso dei soli lavoratori incaricati Isolamento delle aree e cartellonistica DPI adeguati Tempi di intervento ridotti
OPERAZIONE LAVORATIVE PARTICOLARI Progettazione programmazione e sorveglianza delle lavorazioni in modo che non vi è emissione Se non è possibile, aspirazioni localizzate In ogni caso ventilazione generale Misurazioni (metodi allegato All. XLI) Regolare pulizia di locali attrezzature e impianti Procedure in caso di emergenza (esposizioni elevate) Conservazione, trasporto manipolazione in sicurezza Raccolta, immagazzinamento rifiuti in sicurezza (contenitori etichettati) Misure protettive particolari, in accordo con il MC, per determinate categorie di lavoratori Art. 241