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ISTITUTO di ISRUZIONE SUPERIORE - Luigi Einaudi Sede Legale ed Amministrativa Porto Sant Elpidio (FM) - Via Legnano C. F. 81012440442 E-mail: apis00200g@istruzione.it Pec: apis00200g@pec.istruzione.it Einaudi Via Legnano s.n.c. 63821 Porto Sant Elpidio (FM) Tel. 0734.991431 Fax 0734.993994 Tarantelli Corso Baccio, 25 63811 Sant Elpidio a Mare (FM) Tel 0734.859128 Fax 0734.850027 Medi Via Giotto, 5 63833 Montegiorgio (FM) Tel. 0734.962081 Fax 0734.962621 REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI (Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 574 del 3 giugno 2014) CAPO I- Diritto di accesso e sue limitazioni Art 1 Accesso agli atti 1. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall Amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell attività amministrativa. 2. L accesso ai documenti amministrativi consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne l esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. Art. 2 - Soggetti 1. L Istituto Scolastico garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed ai soggetti interessati al procedimento amministrativo o in esso intervenuti ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241/90. Art 3 - Esclusione dall accesso 1. Per tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi o imprese o associazioni, sono sottratte all accesso le seguenti categorie di documenti: a) fascicoli personali dei dipendenti e degli allievi per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche; b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati; c) situazione finanziaria, economica e patrimoniale relativa ai lavoratori ed a coloro che hanno prestato attività professionale a favore dell istituzione; d) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari dei dipendenti; e) carichi penali pendenti, certificazioni antimafia; f) rapporti alle Magistrature ordinarie, all Avvocatura di Stato ed alla procura della Corte dei conti, nonché richieste o relazioni di detti organi, allorquando siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesi la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali; g) atti di promovimento di azioni di responsabilità di fronte alle competenti autorità giudiziarie.

2. È comunque garantita ai richiedenti la visione e l estrazione di copia degli atti dei procedimenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici. 3. L esclusione dall accesso è decisa con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico ed è comunicata per iscritto al richiedente. Art 4 - Limitazioni dell accesso 1. Nel caso in cui l esclusione dall accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso, omettendo le parti non accessibili. Art 5 - Non accoglimento e/o differimento dell accesso 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell accesso ai documenti sono disposti, con contestuale motivazione, ove sia sufficiente per assicurare la tutela della vita privata e della riservatezza di persone fisiche, gruppi, imprese o associazioni. 2. Il differimento è altresì disposto per l accesso ai documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell azione amministrativa. 3. È differito sino al termine del procedimento l accesso agli atti preparatori dei procedimenti relativi a: a) assunzione di personale tramite procedure concorsuali, ad esclusione dei verbali delle commissioni giudicatrici relativamente all ammissione alle prove concorsuali; b) operazioni di mobilità del personale docente e non docente; c) acquisizione di beni e servizi a mezzo procedure in economia, trattativa privata, gara ed appalto pubblico. CAPO II- Procedimento di accesso agli atti Art. 6 - Responsabile del procedimento di accesso agli atti 1. Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente Scolastico, il funzionario preposto all unità organizzativa o altro dipendente addetto, competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente o ad altro dipendente specificatamente incaricato. Art. 7 - Accesso informale 1. Ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente e sulla sussistenza dell interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti, e non si riscontri l esistenza di controinteressati, il diritto di accesso si esercita in via informale, mediante richiesta anche verbale. 2. La richiesta di accesso informale è rivolta direttamente all ufficio che ha formato o detiene stabilmente i documenti. 3. L interessato deve: 2

a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione; b) specificare e comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta; c) far constatare la propria identità e, ove occorra, la sussistenza dei propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 4. In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale, l ufficio provvede immediatamente all esibizione del documento o all estrazione di copie, nei modi previsti dall art. 50. 5. Qualora i documenti oggetto della richiesta di accesso informale non siano immediatamente disponibili presso l ufficio, si provvede comunque a comunicare all interessato il luogo e il giorno in cui può essere esercitato il diritto, garantendo l accesso entro 15 giorni. Art. 8 - Accesso formale 1. La richiesta di accesso formale è rivolta direttamente all ufficio che ha prodotto o detiene stabilmente i documenti utilizzando l apposito modulo (n. 13 richiesta accesso agli atti). 2. L interessato deve: a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione; b) specificare e comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta; c) far constatare la propria identità e, ove occorra, la sussistenza dei propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 3. L istanza può essere inoltrata anche tramite servizio postale o fax; in quest ultimo caso il deposito dell originale dell istanza presso l ufficio competente è condizione per l esercizio del diritto. 4. L Ufficio cui la richiesta è rivolta non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 5. Qualora l istanza formale di accesso non sia presentata di persona e soddisfatta immediatamente, il responsabile del procedimento invia al richiedente, entro 30 giorni, comunicazione scritta contenente i seguenti elementi: l ufficio presso il quale rivolgersi, i giorni ( non inferiori a 5 gg. lavorativi) e gli orari in cui esercitare il diritto di accesso a pena di decadenza, il costo e le modalità di rimborso per eventuali copie, l eventuale limitazione, differimento o esclusione dall accesso, il nome del responsabile del procedimento. 6. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. 7. Ove la richiesta formale sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla ricezione è tenuto a darne comunicazione al richiedente. Il termine del procedimento è sospeso, e ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Art. 9 - Notifica ai controinteressati 1. L Ufficio cui è rivolta la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi notificando loro la 3

richiesta di accesso, e precisando che in mancanza di motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione, provvederà a dar seguito all accesso. Art. 10 - Modalità per l esercizio del diritto di accesso 2. L esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata per iscritto, con l eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che poi devono essere registrate in calce alla richiesta. 3. Il responsabile del procedimento di accesso o un suo incaricato accertano l identità del richiedente, nonché dell eventuale accompagnatore e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, verificando l esistenza dell interesse connesso all oggetto della richiesta. 4. L identificazione del richiedente avviene mediante esibizione di un documento di identità. 5. L esame dei documenti avviene c/o l Ufficio indicato nell atto di accoglimento della richiesta alla presenza di personale addetto. 6. L accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento in relazione ai tempo di ricerca di documenti non immediatamente disponibili, nonché quanto previsto dagli art. 43, 44 e 45 del regolamento. 7. È vietato asportare i documenti dal luogo presso il quale sono dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli in qualsiasi modo. 8. L esame dei documenti è gratuito. L interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 9. Le copie sono effettuate da un dipendente della scuola a ciò addetto. Qualora il numero delle copie richieste sia rilevante o le stesse non possono essere eseguite contestualmente, la consegna può essere posticipata comunicando al richiedente un nuovo termine. 10. L interessato per ottenere copia conforme o autenticata deve precisarlo nella richiesta. Art. 11 - Accesso ai dati archiviati in modo informatico 1. Le norme contenute nel presente regolamento valgono anche per i documenti e i dati archiviati in modo informatico. 2. L accesso ai dati archiviati in modo informatico può avvenire mediante: a) consultazione a terminale con l assistenza di un dipendente; b) stampa dei dati su supporto cartaceo; c) copia dei dati su supporto informatico fornito dal richiedente. Art. 12 - Accesso da parte di altre PP.AA. 1. La richiesta di accesso da parte di altre pubbliche amministrazioni deve essere sottoscritta dal rappresentante dell amministrazione stessa o dal responsabile del procedimento. 4

2. Le PP.AA. sono esonerate dal rimborso dei costi di produzione e spedizione delle copie di atti. Art. 13 - Accesso da parte della RSU e delle OO.SS. 1. La richiesta di accesso da parte della RSU e delle OO.SS. deve essere sottoscritta con firma autografa rispettivamente da almeno due componenti la RSU e dal rappresentante sindacale munito di apposita delega, secondo le modalità previste dagli artt. 47 e 48 del presente regolamento. 2. Ai fini dell accesso è necessario che la RSU e le OO.SS. dimostrino la sussistenza di un interesse diretto all accesso ad uno specifico documento in ragione del pregiudizio che da questo può derivare per la categoria rappresentata. 3. La RSU e le OO.SS. sono tenute al rimborso dei costi di produzione di cui al successivo art. 55 del presente regolamento. Art. 14 - Trasmissione ad amministrazione competente 1. Qualora l istanza formale sia stata erroneamente presentata alla Scuola, l ufficio ricevente trasmette l istanza stessa all amministrazione competente, quando questa sia facilmente individuabile, dandone comunicazione all interessato. Art. 15 - Rimborso dei costi di produzione 1. Sono a carico del richiedente i costi di riproduzione dei documenti nonché quelli per l eventuale invio a mezzo posta o fax. 2. Il costo è il seguente: a) Formato A4 0,26 cadauna; Formato A4 0,40 cadauna Formato A3 0,50 cadauna; Formato A3 0,80 cadauna 3. Le somme vanno versate mediante applicazione di marche da bollo; 4. Per numero di copie superiore a 10 le somme vanno versate sul c.c.p. o c/c bancario dell Istituto c.c. postale n. 11312634 intestato a ISITPS (Istituto Statale di Istruzione Tecnica, Professionale e Scientifica - Porto Sant Elpidio); sul Conto Corrente Bancario: Banca di Credito Cooperativo PICENA Codice IBAN IT18K0847469670000170100888 o recandosi presso la filiale della Banca di Porto Sant Elpidio 5. I costi di spedizione sono determinati in base alle tariffe vigenti. 6. I suddetti costi devono essere versati prima del rilascio delle copie consegnando o facendo pervenire le marche da bollo e/o la ricevuta del versamento, oltre alle eventuali spese di spedizione. Art. 16 - Archivio delle istanze di accesso 1. Presso gli Uffici Amm/vi è istituito l archivio delle istanze di accesso ed è custodito il relativo registro. 2. Per ogni istanza di accesso, formale o informale, devono essere annotati: 5

a) cognome, nome, residenza, eventuali poteri rappresentativi del richiedente e di chiunque abbia avuto accesso agli atti; b) identificazione dei documenti consultati e/o rilasciati in copia; c) eventuale limitazione, differimento o esclusione dall accesso; d) dati cronologici del procedimento di accesso. Art. 17 - Ricorsi 1. In caso di diniego o per decorso del termine, il richiedente può presentare ricorso al TAR ai sensi dell art. 25 comma 5 della L. 241/90, e/o alla Commissione per l accesso ai documenti amministrativi (indirizzato in questo caso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri). 2. Analogamente il controinteressato può presentare ricorso alla Commissione di cui sopra avverso le determinazioni che consentono l accesso. 3. I ricorsi devono essere presentati entro il termine di 30 giorni. Art. 18 - Norme di chiusura 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in tema diritto di accesso agli atti, si rinvia a quanto previsto dal D.P.R. 352/92 e dalla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott. Roberto Vespasiani 6